AS 2000 2998
Ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione
Ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 2 ottobre 1996
Modifica del 1° novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 giugno 19981 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 2 ottobre 1996 è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva nonché lett. b e c, e cpv. 3 1 Il beneficiario residente degli Stati Uniti conformemente alle prescrizioni dell’arti- colo 4 della convenzione ha diritto al rimborso dell’imposta trattenuta alla fonte: b. per le imposte trattenute sulle prestazioni in capitale provenienti da istitu- zioni di diritto privato della previdenza professionale o da forme ricono- sciute di previdenza individuale vincolata (art. 96 LIFD), se prova che le competenti autorità fiscali degli Stati Uniti sono a conoscenza della presta- zione in capitale; c. per le imposte trattenute sulle prestazioni in capitale provenienti da istitu- zioni di diritto pubblico della previdenza professionale (art. 95 LIFD), se possiede la cittadinanza americana e prova che le competenti autorità fiscali degli Stati Uniti sono a conoscenza della prestazione in capitale. 3 Il rimborso delle imposte trattenute alla fonte sui redditi di cui al capoverso 1 lette- re b e c deve essere richiesto all’Amministrazione delle contribuzioni del Cantone che ha prelevato le imposte alla fonte, entro un termine di tre anni dalla scadenza dei redditi. Se il termine non viene osservato, il diritto è perento.
Art. 9 Sgravio in base alla convenzione in caso di riscossione diretta di redditi 1 La persona che è residente di Svizzera secondo l’articolo 4 della convenzione e può beneficiare della convenzione sulla base dell’articolo 22 della stessa, ha diritto, in caso di riscossione diretta di redditi provenienti dagli Stati Uniti, ai seguenti sgra- vi sull’imposta alla fonte americana: a. 30 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è un isti- tuto previdenziale riconosciuto che non controlla la società che paga i divi- dendi;
1 RS 672.933.61
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b. 25 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi di una società americana che prova all’autorità competente degli Stati Uniti secondo l’articolo 3 para- grafo 1 lettera f (ii) della convenzione, che le condizioni di cui all’articolo
10 paragrafo 2 lettera a della convenzione sono soddisfatte;
c. 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi pagati da un «Real Estate Investment Trust» americano, a condizione che il beneficiario sia una perso- na fisica che detiene in questo «Real Estate Investment Trust» una partecipa- zione inferiore al 10 per cento; d. 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi negli altri casi; e. 30 per cento dell’ammontare lordo d’interessi d’obbligazioni pagabili verso consegna di cedole; f. 30 per cento dell’ammontare lordo degli altri interessi, eccettuati i profitti di cui all’articolo 11 paragrafo 6 della convenzione; g. 30 per cento dell’ammontare lordo di diritti di licenze. 2 La persona fisica residente di Svizzera conformemente all’articolo 4 della conven- zione ha diritto: a. allo sgravio totale dell’imposta americana trattenuta alla fonte su pensioni private e su rendite ai sensi dell’articolo 18 paragrafo 2 della convenzione; b. allo sgravio totale dell’imposta americana trattenuta alla fonte su pensioni di diritto pubblico, se possiede la cittadinanza svizzera; c. a una riduzione dell’imposta americana trattenuta alla fonte al 15 per cento dell’ammontare lordo delle prestazioni delle assicurazioni sociali americane ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 4 della convenzione. 3 Le persone che intendono far valere il loro diritto agli sgravi dell’imposta america- na trattenuta alla fonte conformemente ai capoversi 1 o 2 lettera a o b devono ri- mettere al debitore americano o al suo ufficio di pagamento (withholding agent) l’attestato su modulo W-8BEN richiesto dalle autorità fiscali degli Stati Uniti. Ne sono dispensate le persone che hanno concluso un «Qualified Intermediary With- holding Agreement» con le autorità fiscali degli Stati Uniti.
Art. 11 Trattenuta supplementare d’imposta in caso di riscossione di dividendi e interessi americani per il tramite di istituti di pagamento svizzeri 1 Chiunque, in qualità di «Qualified Intermediary», riceve in Svizzera da società americane o da loro uffici di pagamento, per conto di terzi, dividendi americani ri- dotti all’85 o al 95 per cento del loro ammontare lordo, deve, in vista del pagamento o dell’accredito immediato a beneficiari effettivi residenti di Svizzera o in vista di un bonifico su loro richiesta a una persona residente all’estero, trattenere sull’am- montare ricevuto il 15 per cento (in caso di versamento dell’85% dell’ammontare lordo) o il 25 per cento (in caso di versamento del 95% dell’ammontare lordo) del dividendo lordo ed, entro 30 giorni dalla fine del trimestre nel corso del quale l’ac- credito è stato effettuato, far pervenire questa trattenuta, in franchi svizzeri, contem-
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poraneamente a un avviso su modulo 182, all’Amministrazione federale delle con- tribuzioni (sul conto 30-4120-3). 2 Chiunque, in qualità di «Qualified Intermediary», riceve in Svizzera da debitori ame- ricani o da loro uffici di pagamento, per conto di terzi, interessi americani per il loro intero ammontare lordo i quali, in base alla convenzione, sono esonerati secondo il di- ritto interno americano dalla deduzione d’imposta da operare alla fonte, deve, in vista del pagamento o dell’accredito immediato a beneficiari effettivi residenti di Svizzera o in vista di un bonifico su loro richiesta a una persona residente all’estero, trattenere sull’ammontare ricevuto il 30 per cento dell’interesse lordo ed, entro 30 giorni dalla fine del trimestre nel corso del quale l’accredito è stato effettuato, fare pervenire questa trattenuta, in franchi svizzeri, contemporaneamente a un avviso su modulo 182, all’Amministrazione federale delle contribuzioni (sul conto 30-4120-3). 3 Il «Qualified Intermediary» che deve operare una trattenuta d’imposta conforme- mente ai capoversi 1 e 2 può delegare questo obbligo a un altro «Qualified Interme- diary». L’articolo 12 si applica tuttavia al «Qualified Intermediary» che ha pro- ceduto a tale delega. Questi è pure responsabile dell’esattezza delle informazioni messe a disposizione del «Qualified Intermediary» che ha assunto la delega in vista dell’operazione di trattenuta dell’imposta.
4 La trattenuta supplementare d’imposta non è prelevata su dividendi e interessi
americani, ricevuti per conto di persone che sono esenti dall’imposta conforme- mente all’articolo 56 LIFD o che sono direttamente affiliate al SIS SegaInterSettle o a un altro ufficio di clearing riconosciuto dall’Amministrazione federale delle con- tribuzioni. 5 Per la conversione in franchi svizzeri della trattenuta supplementare d’imposta è applicabile il corso del cambio in vigore il giorno del ricevimento in Svizzera del dividendo o dell’interesse americano. Se la persona che è tenuta a fare la trattenuta supplementare d’imposta bonifica i dividendi o gli interessi americani al beneficiario effettivo prima di questa data, la conversione deve essere fatta sulla base del corso medio della domanda e dell’offerta all’ultimo giorno lavorativo prima della ricezio- ne del dividendo americano o dell’interesse americano. 6 Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi d’imposta esigibili dopo i termini di scadenza di cui ai capoversi 1 e 2. Il tasso d’interesse è identico a quello applicabile all’imposta preventiva.
Art. 12 Conteggio della trattenuta supplementare d’imposta 1 La persona tenuta a fare la trattenuta supplementare d’imposta deve rilasciare al beneficiario del dividendo o dell’interesse così diminuito un conteggio datato conte- nente le indicazioni seguenti: a. i nomi della persona che rilascia e del beneficiario che riceve il conteggio; b. il nome della società che versa il dividendo o del debitore del credito per il quale l’interesse è stato ricevuto; c. per i dividendi, il numero e il genere delle azioni; per gli interessi, il genere e l’ammontare del credito;
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d. la data della scadenza e l’ammontare lordo dei dividendi e degli interessi; e. l’ammontare della trattenuta supplementare d’imposta in franchi svizzeri, convertito al corso preso come base per il bonifico del dividendo o dell’in- teresse; se il bonifico al beneficiario è stato fatto in dollari americani, la conversione della trattenuta supplementare d’imposta deve essere fatta sulla base del corso medio della domanda e dell’offerta all’ultimo giorno lavorati- vo prima della ricezione del dividendo americano o dell’interesse americano; f. l’annotazione che il conteggio serve a far valere il diritto al computo o al rimborso (art. 15).
2 I duplicati dei conteggi devono essere indicati come tali.
Art. 13 cpv. 4 4 La persona che è tenuta a fare la trattenuta supplementare d’imposta o che ha dele- gato questo obbligo a un’altra persona conformemente all’articolo 11 capoverso 3 deve vigilare affinché il suo ufficio di revisione esterno informi annualmente l’Am- ministrazione federale delle contribuzioni sull’osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza concernenti il conteggio e il versamento della trattenuta supple- mentare d’imposta.
Art. 14 cpv. 1, 1 bis e 2bis 1 La persona, i cui redditi da dividendi o interessi americani sono stati diminuiti della trattenuta supplementare d’imposta in virtù dell’articolo 11, può domandare il rimborso o il computo in franchi svizzeri (art. 12 cpv. 1 lett. e) se: a. al momento della scadenza del reddito imposto essa possedeva il diritto di godimento sugli investimenti di capitale americani che hanno fruttato il red- dito imposto; b. al momento della scadenza del reddito imposto essa era residente di Svizzera secondo l’articolo 4 della convenzione; c. prova di aver diritto a beneficiare della convenzione conformemente all’arti- colo 22 della stessa. 1bis Il rimborso della trattenuta supplementare d’imposta in franchi svizzeri (art. 12 cpv. 1 lett. e) può essere richiesto anche da persone residenti all’estero, se i loro redditi sono stati erroneamente diminuiti della trattenuta supplementare d’imposta. 2bis Il diritto al rimborso o al computo è perento per la persona che:
a. contrariamente alle prescrizioni legali, non dichiara alle autorità fiscali com- petenti i dividendi o gli interessi americani diminuiti della trattenuta sup- plementare d’imposta conformemente all’articolo 11 o il patrimonio ameri- cano da cui provengono tali redditi di capitali (persone fisiche); b. non contabilizza in modo regolare come redditi i dividendi o gli interessi americani diminuiti della trattenuta supplementare d’imposta conforme- mente all’articolo 11 (persone giuridiche, società commerciali senza perso-
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nalità giuridica e imprese straniere con stabile organizzazione all’interno del Paese).
Art. 15 Esercizio del diritto alla trattenuta supplementare d’imposta 1 La persona che ha diritto in virtù dell’articolo 14 al rimborso o al computo della trattenuta supplementare d’imposta, deve far valere il suo diritto utilizzando un mo- dulo speciale e producendo gli originali dei conteggi che le sono stati rilasciati in conformità dell’articolo 12 capoverso 1: a. all’ufficio competente per accogliere le sue istanze di computo o di rimborso dell’imposta preventiva sui redditi di capitali svizzeri; b. nel medesimo momento in cui essa può far valere un diritto al computo o al rimborso dell’imposta preventiva sui redditi di capitali svizzeri scaduti nel medesimo anno in cui sono scaduti i dividendi e gli interessi americani col- piti dalla trattenuta supplementare d’imposta in virtù dell’articolo 11. 2 Si può rinunciare a produrre i singoli conteggi secondo l’articolo 12 capoverso 1, qualora venga presentato un conteggio generale del medesimo valore. 3 Il diritto al rimborso o al computo della trattenuta supplementare d’imposta si estingue se non viene esercitato nei tre anni successivi allo spirare dell’anno civile in cui sono scaduti i dividendi o gli interessi americani.
Art. 16 cpv. 1 1 Se una trattenuta supplementare d’imposta fatta in virtù dell’articolo 11 è stata rimborsata o computata a torto, il suo ammontare deve essere restituito all’Ammi- nistrazione federale delle contribuzioni (conto 30-4120-3).
Art. 18 Regolamento dei conti fra la Confederazione e i Cantoni
1 L’aliquota dei Cantoni nel prodotto netto annuo della trattenuta supplementare
d’imposta ammonta al 10 per cento. 2 La ripartizione dell’aliquota spettante ai Cantoni è effettuata conformemente all’ar- ticolo 2 capoverso 2 LIP 2. 3 La ripartizione fra il Cantone e i Comuni è di competenza del Cantone interessato.
Capo 4: Scambio di informazioni in generale
Art. 19 Informazioni provenienti dagli Stati Uniti L’Amministrazione federale delle contribuzioni utilizza, all’attenzione delle autorità fiscali cantonali, le informazioni che le sono trasmesse dalle competenti autorità americane in merito a dividendi, interessi, diritti di licenze, pensioni e rendite vitali- zie private che sono stati versati dall’America a beneficiari svizzeri.
2 RS 642.21
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Art. 20 Domande di rimborso L’Amministrazione federale delle contribuzioni può trasmettere alla competente autorità americana i duplicati delle domande di rimborso dell’imposta preventiva che le hanno fatto pervenire i beneficiari americani di dividendi e interessi svizzeri.
Art. 20a Applicazione della convenzione 1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni trasmette alla competente autorità americana le informazioni ottenibili in base al diritto svizzero che sono necessarie alla corretta applicazione delle disposizioni della convenzione. 2 Essa informa anticipatamente la persona interessata dall’affare in questione (per- sona interessata) riguardo al genere e ai limiti delle informazioni da trasmettere. 3 Se la persona interessata acconsente allo scambio di informazioni, queste vengono trasmesse immediatamente dopo l’ottenimento del consenso.
Art. 20b Procedura 1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni decide su tutte le contestazioni che sorgono in merito alla trasmissione di notizie e alla comunicazione di informazioni. 2 Se la persona interessata non acconsente alla trasmissione di informazioni alla competente autorità americana oppure non risponde entro 30 giorni, l’Ammini- strazione federale delle contribuzioni emette una decisione. 3 I rimedi giuridici contro le decisioni e risoluzioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni sono disciplinati nell’articolo 5.
Capo 4a: Scambio di informazioni in caso di sospetto di frode fiscale
Art. 20c Esame preliminare delle richieste americane 1 Le richieste delle competenti autorità americane per lo scambio di informazioni intese a prevenire truffe e delitti analoghi in materia fiscale secondo l’articolo 26 della convenzione sono oggetto di un esame preliminare dell’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni. 2 Se una richiesta di scambio di informazioni non può essere soddisfatta, l’Ammi- nistrazione federale delle contribuzioni ne informa la competente autorità americana. Quest’ultima può completare la sua richiesta. 3 Se l’esame preliminare dimostra che le condizioni dell’articolo 26 della conven- zione, in correlazione con il numero 10 del suo protocollo, sono verosimilmente adempiute, l’Amministrazione federale delle contribuzioni informa della presenta- zione della richiesta e delle informazioni reclamate la persona che in Svizzera di- spone delle relative informazioni (detentore delle informazioni). Il resto del conte- nuto della richiesta non deve essere comunicato al detentore delle informazioni (art. 26 par. 1 terzo periodo della convenzione).
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4 L’Amministrazione federale delle contribuzioni chiede contemporaneamente al
detentore delle informazioni di trasmetterle le informazioni e d’invitare la persona interessata a designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notifica- zioni.
Art. 20d Ottenimento delle informazioni 1 Se il detentore delle informazioni trasmette all’Amministrazione federale delle contribuzioni le informazioni richieste, quest’ultima le esamina ed emette una deci- sione finale. 2 Se il detentore delle informazioni o la persona interessata, rispettivamente il man- datario autorizzato a ricevere le notificazioni, non acconsente a fornire le informa- zioni richieste entro un termine di 14 giorni, l’Amministrazione federale delle con- tribuzioni emette nei confronti del detentore delle informazioni una decisione con la quale esige la consegna delle informazioni indicate nella richiesta americana. 3 Il segreto bancario o un segreto professionale non costituiscono ostacolo all’otte- nimento di informazioni.
Art. 20e Diritti della persona interessata 1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni notifica parimenti alla persona in- teressata, che ha designato un mandatario svizzero autorizzato a ricevere le notifica- zioni, la decisione indirizzata al detentore delle informazioni nonché copia della ri- chiesta della competente autorità americana, a meno che nella richiesta non venga espressamente chiesta la segretezza. 2 Se la persona interessata non ha designato un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione deve essere eseguita dalla competente autorità ameri- cana secondo il diritto americano. Contemporaneamente, l’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni fissa alla persona un termine per acconsentire allo scambio di informazioni o per designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. 3 La persona interessata può partecipare alla procedura e consultare gli atti. La con- sultazione degli atti e la partecipazione alla procedura possono essere rifiutate sol- tanto: a. per documenti e atti procedurali per i quali esistono motivi di segretezza; oppure b. se lo esige l’articolo 26 della convenzione. 4 Oggetti, documenti e atti che sono stati consegnati all’Amministrazione federale delle contribuzioni o che quest’ultima si è procurata non possono essere utilizzati ai fini dell’applicazione del diritto fiscale svizzero. È fatto salvo l’articolo 20j capover- so 4.
Art. 20f Misure coercitive 1 Se le informazioni richieste nella decisione non sono fornite all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro il termine fissato, possono essere prese misure co-
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ercitive. Al riguardo si può procedere al sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati nonché alla perquisizione domici- liare.
2 Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni o dal suo sostituto. Esse devono essere eseguite da fun- zionari particolarmente istruiti a tale scopo e possono essere sequestrati soltanto og- getti, documenti e atti che potrebbero essere importanti in relazione con la richiesta di scambio di informazioni. 3 In caso di pericolo imminente e se una misura non può essere ordinata tempesti- vamente, il funzionario può di sua iniziativa eseguire una misura coercitiva. La mi- sura deve essere approvata entro tre giorni dal direttore dell’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni o dal suo sostituto.
4 La polizia dei Cantoni e dei Comuni sostiene l’Amministrazione federale delle
contribuzioni nell’esecuzione delle misure coercitive.
Art. 20g Perquisizione di locali 1 Si può procedere alla perquisizione di locali soltanto se è probabile che in essi si trovino gli oggetti, i documenti e gli atti che sono in relazione con la richiesta di scambio di informazioni. 2 L’esecuzione della perquisizione è disciplinata nell’articolo 49 della legge federale del 22 marzo 1974 3 sul diritto penale amministrativo.
Art. 20h Sequestro di oggetti, documenti e atti 1 La perquisizione di oggetti, documenti e atti deve essere effettuata con il massimo riguardo per i segreti privati. 2 Prima della perquisizione, al possessore degli oggetti, dei documenti e degli atti o al detentore delle informazioni deve essere data l’occasione di esprimersi sul loro contenuto. Il detentore delle informazioni deve collaborare alle operazioni di loca- lizzazione e identificazione degli oggetti, dei documenti e degli atti. 3 Il possessore o il detentore delle informazioni deve assumersi le spese provocate dalle misure coercitive.
Art. 20i Esecuzione semplificata 1 Se la persona interessata acconsente di fornire le informazioni alla competente au- torità americana, può informarne per scritto l’Amministrazione federale delle contri- buzioni. Questo consenso è irrevocabile. 2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni constata per scritto il consenso e chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità americana.
3 RS 313.0
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3 Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, i rimanenti oggetti, do- cumenti e atti vengono procurati conformemente agli articoli 20d e seguenti e tra- smessi con decisione finale.
Art. 20j Chiusura della procedura 1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni emette una decisione finale moti- vata. In essa si pronuncia sull’esistenza di una frode fiscale e decide in merito alla trasmissione di oggetti, documenti e atti alla competente autorità americana. 2 La decisione è notificata alla persona interessata per il tramite del suo mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. 3 Se non è stato designato alcun mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione avviene con pubblicazione nel Foglio federale. 4 Dopo il passaggio in giudicato della decisione finale, le informazioni trasmesse alla competente autorità americana possono essere utilizzate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Art. 20k Rimedi giuridici 1 La decisione finale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni può essere impugnata con ricorso di diritto ammini- strativo al Tribunale federale svizzero. 2 Anche il detentore delle informazioni è autorizzato al ricorso, per quanto faccia valere interessi propri.
3 Il ricorso di diritto amministrativo ha effetto sospensivo.
4 Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
1° novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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