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AS 2000 3008

Ordinanza sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden

Ordinanza sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden

Modifica del 21 novembre 2000

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza del 2 aprile 19981 sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden è modificata come segue:

Allegato Sezione 1: Prescrizioni particolari per la sezione del Reno compresa fra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e il ponte stradale di Rheinfelden

Art. 3 cpv. 1 e 2 1 La navigazione delle imbarcazioni grandi e minute è vietata sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l’avamporto a valle della conca di Birsfelden quando il livello dell’acqua raggiunge o supera i 4.30 m al lim- nimetro di Rheinfelden. 2 La navigazione delle imbarcazioni minute è vietata sulla sezione del Reno compre- sa tra l’avamporto a monte della conca di Birsfelden e il ponte stradale di Rheinfel- den quando il livello dell’acqua raggiunge o supera i 4.30 m al limnimetro di Rheinfelden; la navigazione delle grandi imbarcazioni è vietata quando il livello dell’acqua raggiunge o supera i 4.50 m al limnimetro di Rheinfelden.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

21 novembre 2000 Dipartimento federale dell’ambiente, dei tra- sporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

1 RS 747.224.211

3008 2000-2429