AS 2000 3012
Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione
Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)
Modifica del 4 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 e 1 bis
1 Gliimpianti di telecomunicazione devono soddisfare le seguenti esigenze
fondamentali: a. la protezione della salute e la sicurezza dell’utente e di ogni altra persona, comprese le esigenze di sicurezza di cui all’articolo 2 e all’allegato 1 della Direttiva 73/23/CEE del 19 febbraio 19732 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Direttiva 73/23/CEE), ma senza limite inferiore di tensione; b. le esigenze in materia di protezione, per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica, di cui all’articolo 4 e all’allegato 3 della Direttiva 89/336/ CEE del 3 maggio 19893 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Direttiva 89/336/CEE). 1bis Le esigenze sancite nel capoverso 1 lettera b non sono applicabili ai trasmettitori per radioamatori, salvo se si tratta di impianti disponibili in commercio.
Art. 3a cpv. 3 3 Gli impianti di telecomunicazione che non devono essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità secondo la presente ordinanza, soggiacciono alle disposizioni in materia di offerta e immissione in commercio dell’ordinanza del
1 RS 784.101.2 2 GU n. L 77/29 del 26.3.1973, modificata dalla Direttiva 93/68 del 14 giugno 1993 (GU n. L 220/1 del 30 agosto 1993). Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l'Ufficio federale dell'energia, Monbijoustrasse 74, 3003 Berna. 3 GU n. L 139/19 del 23 maggio 1989, modificata dalla Direttiva 91/263 del 29 aprile 1991 (GU n. 128/1 del 23 maggio 1991), la Direttiva 92/31 del 28 aprile 1992 (GU n. L 126/11 del 12 maggio 1992) e la Direttiva 93/68 del 14 giugno 1993 (GU n. L 220/1 del 30 agosto 1993). Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.
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9 aprile 19974 sui prodotti elettrici a bassa tensione e dell’ordinanza del 9 aprile 19975 sulla compatibilità elettromagnetica. Sono fatti salvi gli articoli 4 e 27-30 della presente ordinanza .
Art. 5 cpv. 1 bis, 3 lett. a e d nonché cpv. 5 Concerne unicamente il testo tedesco.
Art. 10 cpv. 4 e 5 4 Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell’arti- colo 3 capoverso 1 lettera a, gli impianti di radiocomunicazione possono essere sottoposti anche alla procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II). 5 Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell’arti- colo 3 capoverso 1 lettera b, gli impianti di radiocomunicazione possono essere sottoposti anche alla procedura prevista agli articoli 6-8 dell’ordinanza del 9 aprile 19976 sulla compatibilità elettromagnetica. È fatto salvo l’articolo 5 capoverso 1 della presente ordinanza.
Art. 11 cpv. 2 e 3 2 Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell’arti- colo 3 capoverso 1 lettera a, gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo possono essere sottoposti anche alla procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II). 3 Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell’arti- colo 3 capoverso 1 lettera b, gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo possono essere sottoposti alla procedura prevista negli articoli 6-8 dell’ordi- nanza del 9 aprile 19977 sulla compatibilità elettromagnetica. È fatto salvo l’arti- colo 5 capoverso 1 della presente ordinanza.
Art. 20 cpv. 1 lett. l
1 Non sono soggetti alla valutazione della conformità e al contrassegno:
l. gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo che sono oggetto di dimostrazione a fiere specializzate, se il fornitore di servizi di telecomunicazione ha acconsentito a collegarli alla sua rete di telecomunicazione e se la fiera è stata annunciata all’Ufficio federale (art. 23);
4 RS 734.26 5 RS 734.5 6 RS 734.5 7 RS 734.5
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Art. 22 cpv. 1 e 2 1 Chi vuole installare ed esercitare per delle prove tecniche un impianto terminale di telecomunicazione collegato per filo di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettera k allacciandolo alla rete di un fornitore di servizi di telecomunicazione, deve ottenere il consenso di quest’ultimo ed essere in possesso di un’autorizzazione dell’Ufficio federale.
2 Su consenso del fornitore di servizi di telecomunicazione, l’Ufficio federale
rilascia l’autorizzazione se vi è da presumere che le disposizioni dell’articolo 3 siano rispettate. Limita la durata della prova a un massimo di 18 mesi e stabilisce un numero massimo di impianti.
Art. 23 Dimostrazioni d’impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo nell’ambito di fiere specializzate Chi vuole organizzare una fiera specializzata durante la quale impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettera l sono oggetto di dimostrazione, deve: a. ottenere il consenso dei fornitori di servizi di telecomunicazione per allacciare alle loro reti di telecomunicazione gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo esposti, e b. annunciarlo precedentemente all’Ufficio federale allegando una copia del consenso di cui alla lettera a.
Art. 26 cpv. 5 lett. b Concerne unicamente il testo tedesco.
Art. 27 cpv. 1 1 L’Ufficio federale controlla se gli impianti di telecomunicazione offerti, immessi in commercio, installati ed esercitati soddisfano le disposizioni della presente ordinanza nonché le proprie prescrizioni (art. 33 cpv. 1 LTC). Per il controllo degli aspetti di sicurezza elettrica (art. 3 cpv. 1 lett. a), consulta l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.
Art. 34 cpv. 3 e 4 3 L’ordinanza del 9 aprile 19978 sulla compatibilità elettromagnetica è modificata come segue: Art. 4 cpv. 2 Abrogato
8 RS 734.5
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4 L’ordinanza del 7 dicembre 19929 sull’Ispettorato federale degli impianti a
corrente forte è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 lett. k
1 All’Ispettorato incombono i seguenti compiti:
k. esecuzione dell’ordinanza del 9 aprile 199710 sulla compatibilità elettro- magnetica, fatta salva la competenza dell’Ufficio federale delle comunica- zioni nel settore degli impianti di telecomunicazione.
II Gli allegati II-V sono modificati conformemente al testo annesso.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
4 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
9 RS 734.24 10 RS 734.5
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Allegati II-V
Concerne unicamente il testo tedesco.
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