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AS 2000 3017

Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione

Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione

Modifica del 6 dicembre 2000

L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 19971 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 1b cpv. 1, 1 bis e 3 1 Gli impianti di telecomunicazione devono essere accompagnati dalle informazioni riguardanti l’uso cui essi sono destinati. 1bis Le informazioni che accompagnano gli impianti di radiocomunicazione devono inoltre indicare: a. almeno sull’imballaggio, che l’impianto può essere esercitato in Svizzera; b. nelle istruzioni per l’uso, sull’imballaggio o sull’impianto, che l’esercizio di quest’ultimo sottostà, se del caso, a restrizioni, a una concessione o a un’au- torizzazione.

3 Le informazioni di cui ai capoversi 1, 1 bis e 2 devono essere evidenziate.

Art. 2 cpv. 2 periodo introduttivo e lett. d ed e 2 Le cifre e lettere contenute nelle indicazioni menzionate al capoverso 1 hanno il seguente significato: d. A.: categoria alla quale appartiene l’impianto di telecomunicazione secondo la lista dell’allegato 2 (cpv. 1 lett. a); e. B.:

1. N, se l’impianto può essere collegato direttamente all’impianto di un

fornitore di servizi destinati al pubblico (cpv. 1 lett. a ), oppure

2. P, se l’impianto può essere collegato solo indirettamente all’impianto di

un fornitore di servizi destinati al pubblico (cpv. 1 lett. a).

Art. 3 cpv. 2 2 I trasmettitori per radioamatori che sono installati ed esercitati nella gamma di fre- quenze inferiore a 30 MHz, come pure quelli che, nella gamma di frequenze supe-

1 RS 784.101.21

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Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione RU 2000

riore a 30 MHz, possono essere installati ed esercitati esclusivamente su frequenze assegnate ai radioamatori, possono essere ceduti unicamente: a. ai titolari di una concessione per radioamatori ai sensi dell’articolo 23 del- l’ordinanza del 6 ottobre 19972 sulla gestione delle frequenze e sulle conces- sioni di radiocomunicazione, dietro presentazione di una ricevuta e della concessione stessa; b. ai commercianti, dietro ricevuta.

Art. 4a Disposizione applicabile in caso d’applicazione di esigenze fondamentali supplementari Se l’Ufficio federale decide che le esigenze fondamentali supplementari di cui agli articoli 3 capoverso 3 e 31a OIT sono applicabili, gli impianti di telecomunicazione in questione possono, salvo disposizioni contrarie, essere ancora offerti e immessi in commercio senza soddisfare le nuove esigenze fondamentali per un periodo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore della decisione.

II L’allegato 1a è modificato conformemente alla versione annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

6 dicembre 2000 Ufficio federale delle comunicazioni: Marc Furrer

2 RS 784.102.1

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Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione RU 2000

Allegato 1a * (art. 1 cpv. 2)

Interfacce prescritte secondo l’art. 4a cpv. 1 OIT N. Titolo del documento Parola chiave

R0061 Prescrizioni tecniche concernenti l’interfaccia per le reti RLAN locali senza filo d’impresa (RLANs) che operano a 5 e 5 / 17 GHz

17 GHz in modulazione a largo spettro per i sistemi di HIPERLAN

dati a banda larga. R0062 Prescrizioni tecniche concernenti l’interfaccia degli im- TETRA pianti con accesso TETRA che operano in una banda di civile frequenze superiore a 400 MHz per servizi pubblici e privati a scopo professionale. R0063 Prescrizioni tecniche concernenti l’interfaccia d’impianti Radioamatore per radioamatori disponibili in commercio. R0064 Prescrizioni tecniche concernenti l’interfaccia d’impianti RTTT di radiocomunicazione previsti per sistemi d’informazione stradale.

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* Il testo delle prescrizioni tecniche non è pubblicato nella RU. Esso è ottenibile presso il Centro svizzero d’informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54,

8008 Zurigo, o presso la Protelecom, Laupenstrasse 18a, 3001 Berna.

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