AS 2000 3020
Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione
Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC)
Modifica del 4 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:
Art. 23 cpv. 2 2 La concessione per radioamatori 2 autorizza il concessionario a utilizzare un im- pianto di radiocomunicazione mediante telegrafia Morse, telescrivente, trasmissione di dati a pacchetti (packet radio), radiotelefonia, facsimile e televisione sulle bande di frequenze superiori a 30 Mhz assegnate ai radioamatori.
Art. 27 cpv. 1 e 3 1 Il concessionario può utilizzare il suo impianto di radiocomunicazione solo per trasmettere informazioni di carattere tecnico sulle prove di trasmissione e di ricezio- ne, per messaggi personali e per messaggi in casi di emergenza. 3 Se riceve informazioni di un radioamatore destinate a un altro radioamatore, il con- cessionario può trasmetterle a quest’ultimo.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
4 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 784.102.1
3020 2000-2193