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AS 2000 3020

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC)

Modifica del 4 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 2 2 La concessione per radioamatori 2 autorizza il concessionario a utilizzare un im- pianto di radiocomunicazione mediante telegrafia Morse, telescrivente, trasmissione di dati a pacchetti (packet radio), radiotelefonia, facsimile e televisione sulle bande di frequenze superiori a 30 Mhz assegnate ai radioamatori.

Art. 27 cpv. 1 e 3 1 Il concessionario può utilizzare il suo impianto di radiocomunicazione solo per trasmettere informazioni di carattere tecnico sulle prove di trasmissione e di ricezio- ne, per messaggi personali e per messaggi in casi di emergenza. 3 Se riceve informazioni di un radioamatore destinate a un altro radioamatore, il con- cessionario può trasmetterle a quest’ultimo.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

4 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 784.102.1

3020 2000-2193