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AS 2000 3034

Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni

Modifica del 6 dicembre 2000

L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 22 dicembre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 6 Esame per l’ottenimento del certificato limitato per operatori delle radiocomunicazioni (Restricted Operators Certificate) Le tasse ammontano a: a. tassa di base: 90 franchi; b. esame pratico: 100 franchi; c. materia teorica «Regolamenti e disposizioni»: 40 franchi; d. materia teorica «Procedure GMDSS, stabilimento della comunicazione, svolgimento della comunicazione»: 35 franchi; e. materia teorica «Trasmissione e registrazione di messaggi GMDSS»:

35 franchi.

Art. 7 titolo e cpv. 1 Esame per l’ottenimento del certificato generale per la navigazione da diporto (Long Range Certificate)

1 Le tasse per l’esame completo ammontano a:

a. tassa di base: 90 franchi; b. esame pratico: 100 franchi; c. materia teorica «Regolamenti e disposizioni»: 40 franchi; d. materia teorica «Procedure GMDSS, stabilimento della comunicazione, svolgimento del traffico»: 35 franchi; e. materia teorica «Trasmissione e registrazione di messaggi GMDSS»:

35 franchi.

1 RS 784.106.11

3034 2000-2199

Tasse nel settore delle telecomunicazioni RU 2000

Art. 9 titolo Esame per l’ottenimento del certificato di radioamatore principiante, del certificato di radiotelefonista e del certificato di radiotelegrafista per radioamatori

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

6 dicembre 2000 Ufficio federale delle comunicazioni: Marc Furrer