AS 2000 3034
Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
Modifica del 6 dicembre 2000
L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 22 dicembre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 6 Esame per l’ottenimento del certificato limitato per operatori delle radiocomunicazioni (Restricted Operators Certificate) Le tasse ammontano a: a. tassa di base: 90 franchi; b. esame pratico: 100 franchi; c. materia teorica «Regolamenti e disposizioni»: 40 franchi; d. materia teorica «Procedure GMDSS, stabilimento della comunicazione, svolgimento della comunicazione»: 35 franchi; e. materia teorica «Trasmissione e registrazione di messaggi GMDSS»:
35 franchi.
Art. 7 titolo e cpv. 1 Esame per l’ottenimento del certificato generale per la navigazione da diporto (Long Range Certificate)
1 Le tasse per l’esame completo ammontano a:
a. tassa di base: 90 franchi; b. esame pratico: 100 franchi; c. materia teorica «Regolamenti e disposizioni»: 40 franchi; d. materia teorica «Procedure GMDSS, stabilimento della comunicazione, svolgimento del traffico»: 35 franchi; e. materia teorica «Trasmissione e registrazione di messaggi GMDSS»:
35 franchi.
1 RS 784.106.11
3034 2000-2199
Tasse nel settore delle telecomunicazioni RU 2000
Art. 9 titolo Esame per l’ottenimento del certificato di radioamatore principiante, del certificato di radiotelefonista e del certificato di radiotelegrafista per radioamatori
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
6 dicembre 2000 Ufficio federale delle comunicazioni: Marc Furrer