AS 2000 3036
Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni
Modifica del 4 dicembre 2000
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, ordina:
I L’ordinanza del 22 dicembre 19971 sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 1 1 Se le tasse amministrative sono calcolate secondo il tempo impiegato, la tariffa oraria indicata comprende la quota dei costi globali imputabile all’oggetto della tassa amministrativa; questi ultimi includono, se del caso, le spese della Commissione federale delle comunicazioni (Commissione) e le spese dell’Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) legate alla gestione delle frequenze. 2 Salvo disposizioni speciali, per l’esame delle offerte l’autorità competente riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria fissata per l’atto in questione.
3 Se la tassa amministrativa ammonta a una somma trascurabile, l’autorità
competente può rinunciare a riscuoterla.
Titolo prima dell’art. 1a Capitolo 2: Servizi di telecomunicazione Sezione 1: Fornitura di servizi di telecomunicazione
Art. 1a Messa a concorso di concessioni per servizi di telecomunicazione
1 Per l’ammissione dei richiedenti nell’ambito della messa a concorso di una
concessione per servizi di telecomunicazione mediante aggiudicazione al miglior offerente, l’autorità concedente riscuote dai richiedenti stessi, in parti uguali, una tassa amministrativa totale minima di 10 000 franchi, calcolata in funzione del tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 280 franchi. Per la procedura d’aggiudicazione al miglior offerente, l’autorità concedente riscuote dai richiedenti ammessi, in parti uguali, una tassa amministrativa, calcolata in funzione delle spese effettive e del tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 280 franchi.
1 RS 784.106.12
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2 Per il trattamento delle offerte nell’ambito della messa a concorso di una
concessione per servizi di telecomunicazione mediante aggiudicazione secondo determinati criteri, l’autorità concedente riscuote dai richiedenti, in parti uguali, una tassa amministrativa minima di 10 000 franchi, calcolata in funzione delle spese effettive e del tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 280 franchi. Una tassa amministrativa minima di 50 000 franchi è riscossa nell’ambito della messa a concorso di una concessione per il servizio universale (art. 3). 3 L’autorità concedente può ridurre la tassa amministrativa riscossa dal richiedente che si ritira dalla procedura prima della decisione finale d’attribuzione di una concessione.
Art. 2 Concessioni per servizi di telecomunicazione 1 Per il rilascio di una concessione per servizi di telecomunicazione, l’autorità concedente riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 1000 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 290 franchi. 2 Per la modifica e la revoca della concessione, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 290 franchi. 3 Per la sorveglianza della concessione per servizi di telecomunicazione, l’Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa annua di 1000 franchi. 4 Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, utilizzato da un concessionario per offrire servizi di telecomunicazione, l’Ufficio federale riscuote inoltre le tasse amministrative stabilite negli articoli 4-6b.
Art. 3 Concessioni per il servizio universale 1 Per il rilascio di una concessione per il servizio universale, l’autorità concedente riscuote una tassa amministrativa minima di 100 000 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 280 franchi.
2 Per la sorveglianza della concessione, l’Ufficio federale riscuote una tassa
amministrativa annua di 200 000 franchi. In caso di rilascio di più concessioni per il servizio universale, la tassa amministrativa annua ammonta a 100 000 franchi per concessionario, alla quale si aggiunge una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 270 franchi. 3 Per la modifica e la revoca della concessione, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi. 4 Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, utilizzato da un concessionario per offrire servizi di telecomunicazione, l’Ufficio federale riscuote inoltre le tasse amministrative stabilite negli articoli 4-6b.
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Art. 3a Fornitori sottoposti all’obbligo di annunciarsi 1 Per la registrazione di un fornitore di servizi di telecomunicazione sottoposto all’obbligo di annunciarsi e per la modifica e l’annullamento di tale registrazione, l’Ufficio federale riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi. 2 Per la sorveglianza di un fornitore di servizi di telecomunicazione registrato, l’Uf- ficio federale riscuote una tassa amministrativa annua di 1000 franchi.
Art. 3b Decisioni d’interconnessione Per una decisione d’interconnessione, la Commissione riscuote una tassa amministrativa minima di 10 000 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi. Inoltre, le spese come ad esempio quelle di perizia, possono essere addebitate alle parti.
Art. 3c Decisioni concernenti il diritto di coutenza Per una decisione concernente il diritto di coutenza (art. 36 cpv. 2 LTC), l’Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa minima di 1000 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 200 franchi.
Titolo prima dell’art. 4 Sezione 2: Concessioni di radiocomunicazione
Art. 4 Concessioni per l’utilizzo di collegamenti in ponte radio 1 Per il rilascio di una concessione per l’utilizzo di collegamenti in ponte radio, l’autorità concedente riscuote dal destinatario della concessione una tassa amministrativa minima di 200 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 200 franchi. 2 Per la modifica e la revoca della concessione, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 230 franchi. Sono fatte salve le tasse amministrative di cui al capoverso 3.
3 Per l’assegnazione o la modifica di un collegamento in ponte radio (duplex o
simplex), l’Ufficio federale riscuote dal concessionario una tassa amministrativa di: a. 200 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 1; b. 150 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 2; c. 50 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 3. 4 Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l’Ufficio federale riscuote dal concessionario, per ogni collegamento in ponte radio (duplex o simplex), le seguenti tasse amministrative mensili:
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a. 40 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 1; b. 20 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 2; c. 10 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 3.
Art. 4a Concessioni per reti locali senza filo 1 Per il rilascio di una concessione per reti locali senza filo (Wireless Local Loop, WLL), l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di 1000 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi. 2 Per la modifica e la revoca della concessione, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 290 franchi. 3 Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l’Ufficio federale riscuote dal concessionario una tassa amministrativa annua di 250 franchi per stazione di base ma un minimo di 2000 franchi.
Art. 5 titolo e cpv. 1-4 Concessioni per servizi di telecomunicazione mobili e per servizi di radiochiamata
1 Abrogato
2 Per il rilascio di una concessione per servizi di telecomunicazione mobili o di una concessione per servizi di radiochiamata, l’autorità concedente riscuote dal destinatario della concessione una tassa amministrativa minima di 300 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 300 franchi. 3 Per la modifica e la revoca della concessione, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 300 franchi. 4 Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l’Ufficio federale riscuote annualmente dai concessionari: a. per un servizio a livello nazionale, una tassa amministrativa di 1125 franchi per canale attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza inferiore o uguale a 25 kHz; b. per un servizio regionale, una tassa amministrativa di 225 franchi per regione e canale attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza inferiore o uguale a 25 kHz.
Art. 6 Concessioni per servizi di telecomunicazione fissi via satellite 1 Per il rilascio di una concessione per servizi di telecomunicazione fissi via satellite, l’autorità concedente riscuote dal destinatario della concessione una tassa amministrativa minima di 310 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 310 franchi.
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2 Per la modifica e la revoca della concessione, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 290 franchi. 3 Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti, l’Ufficio federale riscuote dai concessionari una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di
290 franchi.
Art. 6a Concessioni per servizi di telecomunicazione mobili via satellite
1 Per il rilascio di una concessione per servizi di telecomunicazione mobili via
satellite, l’autorità concedente riscuote dal destinatario della concessione una tassa amministrativa minima di 310 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 310 franchi. 2 Per la modifica e la revoca di una concessione, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 290 franchi. 3 Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti, l’Ufficio federale riscuote dai concessionari una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di
290 franchi.
Art. 6b Concessioni per servizi di radiocomunicazione su onde corte 1 Per il rilascio di una concessione per servizi di radiocomunicazione su onde corte, l’autorità concedente riscuote dal destinatario della concessione una tassa amministrativa minima di 290 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 290 franchi. 2 Per la modifica o la revoca di una concessione, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 280 franchi. 3 Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l’Ufficio federale riscuote dal concessionario una tassa amministrativa annua di 110 franchi per canale attribuito.
Art. 8-9a Abrogati
Art. 11 cpv. 2
2 La tassa amministrativa mensile ammonta a 3 franchi.
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Art. 12 cpv. 1 lett. a, cpv. 1 bis e 3-7
1 La tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione ammonta a:
a. 200 franchi per impianti di radiocomunicazione che devono essere utilizzati su frequenze esclusive; 1bis La tassa amministrativa dovuta per la modifica della concessione ammonta alla metà della tassa amministrativa unica di cui al capoverso 1. Se la concessione riguarda un collegamento senza filo (duplex o simplex), l’importo dovuto è identico all’importo della tassa amministrativa unica di cui al capoverso 1.
3 La tassa mensile per un impianto di radiocomunicazione ricetrasmittente, fatte
salve le tasse previste al capoverso 7, ammonta a: a. 9,80 franchi (area limitrofa) e a 15 franchi (area discosta) per ogni impianto esercitato nella classe di frequenze 1; b. 4,80 franchi (area limitrofa) e a 7,50 franchi (area discosta) per ogni impianto esercitato nella classe di frequenze 2; c. 2 franchi (area limitrofa) e a 3 franchi (area discosta) per ogni impianto esercitato nella classe di frequenze 3. 4 Per un trasmettitore o un ricevitore gli importi riscossi sono pari alla metà delle tasse amministrative di cui al capoverso 3. 5 Le tasse amministrative di cui al capoverso 3 per il traffico limitrofo e il traffico discosto si distinguono nel modo seguente in funzione della potenza irradiata equivalente (ERP) del trasmettitore: a. area limitrofa: le frequenze fino a 400 MHz con una ERP superiore a 0,25 Watt ma inferiore o uguale a 2,5 Watt, come pure le frequenze superiori a
400 MHz con una ERP superiore a 0,25 Watt ma inferiore o uguale a 25
Watt; b. area discosta: le frequenze fino a 400 MHz con una ERP superiore a 2,5 Watt e le frequenze superiori a 400 MHz con una ERP superiore a 25 Watt.
6 Per un impianto di radiocomunicazione con una ERP inferiore o uguale a 0,25
Watt, il concessionario paga la metà delle tasse amministrative dovute per il traffico limitrofo.
7 La tassa amministrativa mensile per un collegamento in ponte radio (duplex o
simplex), ammonta a: a. 40 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 1; b. 20 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 2; c. 10 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 3.
Art. 13 e 14 Abrogati
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Art. 17 cpv. 2
2 La tassa amministrativa mensile ammonta a 16 franchi.
Introdurre dopo il Capitolo 4
Art. 19a Assoggettamento 1 L’assoggettamento al pagamento della tassa amministrativa scade l’ultimo giorno del mese in cui: a. una decisione di revoca di un’attribuzione di elementi d’indirizzo passa in giudicato; b. degli elementi d’indirizzo sono restituiti volontariamente dal loro titolare.
2 Le tasse amministrative annue riscosse anticipatamente non sono rimborsate in
caso di revoca degli elementi di indirizzo giusta l’articolo 11 capoverso 1 lettere b, c e d dell’ordinanza del 6 ottobre 19972 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni.
Art. 20 Indicativi 1 Per l’attribuzione di un indicativo, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi. 2 Per la gestione di un indicativo, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 600 franchi. 3 Per la revoca di un indicativo, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
Art. 21 Serie di numeri 1 Per l’attribuzione di una serie di numeri, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
2 Per la gestione di una serie di numeri, esso riscuote dal titolare una tassa
amministrativa annua pari a: a. 400 franchi per una serie di 1000 numeri; b. 200 franchi per una serie di 10 000 numeri.
3 Per la revoca di una serie di numeri, esso riscuote dal titolare una tassa
amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di
260 franchi.
2 RS 784.104
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Art. 21a Numeri individuali
1 Per l’attribuzione di un numero individuale, l’Ufficio federale riscuote dal
richiedente una tassa amministrativa pari a 60 franchi. 2 Per la gestione di un numero individuale, l’Ufficio federale riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua pari a 12 franchi. 3 Per la revoca di un numero individuale, l’Ufficio federale riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
Art. 22 Numeri brevi 1 Per l’attribuzione di un numero breve, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
2 Perla gestione di un numero breve, esso riscuote dal titolare una tassa
amministrativa annua pari a 1500 franchi.
3 Per la revoca di un numero breve, esso riscuote dal titolare una tassa
amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di
260 franchi.
Art. 22a Codice CS 1 Per l’attribuzione di un codice CS, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi. 2 Per la gestione di un codice CS, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua pari a 750 franchi.
Art. 23 cpv. 1 e 3
1 Per l’attribuzione di un decimo di un DNIC, l’Ufficio federale riscuote dal
richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
3 Per la revoca di un decimo di un DNIC, esso riscuote dal titolare una tassa
amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di
260 franchi
Art. 24 cpv. 1 e 3 1 Per l’attribuzione di un nome ADMD, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
3 Per la revoca di un nome ADMD, esso riscuote dal titolare una tassa
amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di
260 franchi.
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Art. 25 cpv. 1 e 3 1 Per l’attribuzione di un nome PRMD, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
3 Per la revoca di un nome PRMD, esso riscuote dal titolare una tassa
amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di
260 franchi.
Art. 26 cpv. 1 e 3 1 Per l’attribuzione di un nome RDN, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi. 3 Per la revoca di un nome RDN, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
Art. 27 cpv. 1 e 3 1 Per l’attribuzione di un indirizzo NSAP, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
3 Per la revoca di un indirizzo NSAP, esso riscuote dal titolare una tassa
amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di
260 franchi.
Art. 28 ICD 1 Per l’attribuzione di un ICD, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di
260 franchi.
2 Per la revoca di un ICD, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa,
calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
Art. 29 cpv. 1 e 3 1 Per l’attribuzione di un identificateur d’objet, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi. 3 Per la revoca di un identificateur d’objet, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di
260 franchi.
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Art. 30 IIN 1 Per l’attribuzione di un IIN, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
2 Per la revoca di un IIN, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa,
calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
Art. 31 ISPC 1 Per l’attribuzione di un ISPC, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi. 2 Per la gestione di un ISPC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 750 franchi.
3 Per la revoca di un ISPC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa,
calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
Art. 32 cpv. 1 e 3 1 Per l’attribuzione di un NSPC, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
3 Per la revoca di un NSPC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa,
calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
Art. 32a cpv. 1 e 3 1 Per l’attribuzione di un MNC, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
3 Per la revoca di un MNC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa,
calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
Art. 32b cpv. 1 e 3 1 Per l’attribuzione di un sedicesimo del codice Interlock CUG, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi. 3 Per la revoca di un sedicesimo del codice Interlock CUG, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
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Art. 33 cpv. 1 e 3 1 Per l’attribuzione di un codice del fabbricante, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi. 3 Per la revoca di un codice del fabbricante, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di
260 franchi.
Art. 34 cpv. 1 e 3
1 Per l’attribuzione di un codice di esercente, l’Ufficio federale riscuote dal
richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
3 Per la revoca di un codice di esercente, esso riscuote dal titolare una tassa
amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di
260 franchi.
Art. 35 Omologazione di impianti di telecomunicazione
1 Per l’omologazione di un impianto di telecomunicazione, l’Ufficio federale
riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 720 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.
2 Per la modifica dell’omologazione di un impianto di telecomunicazione, esso
riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.
3 Per la revoca dell’omologazione di un impianto di telecomunicazione, esso
riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.
Art. 36 Notifica degli impianti di radiocomunicazione Per la notifica di un impianto di radiocomunicazione, l’Ufficio federale riscuote dall’autore della notifica una tassa amministrativa minima di 120 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.
Art. 38 Autorizzazione di prova Per l’autorizzazione di installazione e di esercizio di un impianto collegato per filo a scopo di prova tecnica, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 120 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.
Art. 39 Annuncio di fiere specializzate Per la registrazione dell’annuncio di una fiera specializzata durante la quale impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo sono oggetto di dimostrazioni, l’Uf- ficio federale riscuote dall’organizzatore della fiera una tassa amministrativa minima
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di 120 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di
240 franchi.
Art. 40 Perizia sulla conformità degli impianti di telecomunicazione Per una perizia sulla conformità degli impianti di telecomunicazione, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 480 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.
Art. 41 Controllo ulteriore
1 Se il controllo ulteriore stabilisce che l’impianto di telecomunicazione non è
conforme alle esigenze di cui agli articoli 3b, 5, 5a e 26 OIT, l’Ufficio federale riscuote dalla persona controllata una tassa amministrativa minima di 240 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.
2 Se il controllo ulteriore stabilisce che l’impianto di telecomunicazione non è
conforme, esso riscuote dalla persona controllata una tassa amministrativa minima di 480 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi, per l’esame della conformità e la decisione di non conformità. È fatto salvo l’articolo 45b.
Art. 42 Decisione in vista dell’eliminazione delle interferenze Per una decisione in vista dell’eliminazione delle interferenze nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodiffusione, l’Ufficio federale riscuote dall’esercente dell’impianto di telecomunicazione che è all’origine dell’interferenza una tassa amministrativa minima di 560 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 280 franchi.
Art. 43 Partecipazione alla valutazione di domande di accreditamento Per le perizie svolte nell’ambito della valutazione delle domande di accreditamento, l’Ufficio federale riscuote dal Servizio d’accreditamento svizzero una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di
240 franchi.
Art. 44 Determinazione delle serie di prove radio essenziali Per la determinazione delle serie di prove radio essenziali nell’ambito della procedura del controllo di fabbricazione interno, e per le prove specifiche, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.
Art. 44a Esame del dossier tecnico di fabbricazione Per l’esame del dossier tecnico di fabbricazione, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.
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Art. 45 Certificato di garanzia qualità totale Per il rilascio di un certificato di garanzia qualità totale, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.
Art. 45a Informazioni e altre prestazioni dell’Ufficio federale 1 L’Ufficio federale può riscuotere tasse amministrative, calcolate secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 220 franchi, per: a. la redazione di pareri legali e la fornitura d’informazioni giuridiche; b. la fornitura d’informazioni economiche o tecniche; c. la messa a disposizione e la riproduzione di risultati statistici; d. altri atti amministrativi, in particolare concernenti la consultazione di documenti, l’obbligo d’informazione giusta l’articolo 13 LTC e l’eventuale lavoro supplementare in relazione all’articolo 59 LTC. 2 Se le informazioni comportano un carico rilevante di lavoro, l’Ufficio federale informa anticipatamente il richiedente circa l’ammontare approssimativo della tassa.
3 Se la tassa amministrativa è a carico di più persone, esse ne rispondono
solidalmente.
4 Le autorità della Confederazione e, in caso di reciprocità, dei Cantoni e dei
Comuni sono esonerate dal pagamento della tassa amministrativa di cui al capoverso
1 se la prestazione è destinata a un loro proprio uso.
Art. 45b Provvedimenti e sanzioni amministrative Qualora adotti provvedimenti o sanzioni amministrative, l’autorità competente riscuote dal trasgressore una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 230 franchi.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
4 dicembre 2000 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
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