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Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica

Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)

del 18 dicembre 1998

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24novies capoversi 1 e 2, 64 e 64 bis della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 1996 2, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

1 La presente legge disciplina le condizioni d’applicazione all’essere umano dei

metodi della procreazione con assistenza medica. 2 Tutela la dignità umana, la personalità, nonché la famiglia, e vieta applicazioni abusive della biotecnologia e dell’ingegneria genetica.

3 Prevede l’istituzione di una Commissione nazionale di etica.

Art. 2 Definizioni Nella presente legge si intende per: a. metodi di procreazione con metodi mediante i quali una gravidanza non è assistenza medica (metodo conseguente a rapporto sessuale, bensì segna- di procreazione): tamente ad inseminazione, fecondazione in vitro con trasferimento di embrioni, nonché trasferimento di gameti; b. inseminazione: introduzione artificiale di spermatozoi negli organi genitali femminili; c. fecondazione in vitro: fusione di un oocita con spermatozoi all’ester- no del corpo materno; d. trasferimento di gameti: introduzione artificiale di spermatozoi e oociti nell’utero o in una delle tube della donna; e. cellule.germinali.(gameti): spermatozoi e oociti; f. cellule della via gameti (incluse le cellule primitive), oociti germinale: impregnati e cellule embrionali il cui materiale

RS 814.90 1 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 119, 120, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 ( RS 101). 2 FF 1996 III 189

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genetico può essere trasmesso alla discen- denza; g. impregnazione: introduzione di uno spermatozoo nel plasma dell’oocita, segnatamente mediante insemina- zione, trasferimento di gameti o fecondazione in vitro; h. oocita impregnato: oocita fecondato prima della fusione dei nu- clei; i. embrione: frutto risultante dopo la fusione dei nuclei e sino alla conclusione dell’organogenesi; j. feto: frutto risultante dopo la conclusione dell’orga- nogenesi e sino alla nascita; k. madre sostitutiva: nell’ambito di un metodo di procreazione, donna disposta a concepire un bambino e a condurre a termine la gravidanza, nonché dopo il parto a consegnare definitivamente il neo- nato a terzi; l. clonazione: riproduzione artificiale di esseri geneticamente identici; m. formazione di chimere: unione di cellule totipotenti provenienti da due o più embrioni, geneticamente divergenti, fino ad ottenere un complesso cellulare. Per toti- potente s’intende una cellula dello stadio em- brionale, che possiede la facoltà di trasformar- si in qualsiasi cellula specifica; n. formazione di ibridi: introduzione di uno spermatozoo non umano in un oocita umano o di uno spermatozoo umano in un oocita non umano.

Capitolo 2: Metodi di procreazione con assistenza medica Sezione 1: Principi generali

Art. 3 Benessere del nascituro 1 I metodi di procreazione si possono applicare soltanto se il benessere del nascituro risulti garantito.

2 I metodi di procreazione si possono applicare unicamente alle coppie:

a. con le quali insorge un rapporto di filiazione nel senso degli articoli 252-

263 del Codice civile 3; e

3 RS 210

b. che a ragione dell’età e della situazione personale sono in grado di provve- dere al mantenimento e all’educazione del nascituro, presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età.

3 Gli spermatozoi donati si possono usare soltanto tra coniugi.

4 È vietato l’uso di gameti od oociti impregnati dopo il decesso della persona dalla quale provengono.

Art. 4 Metodi vietati La donazione di oociti ed embrioni nonché la maternità sostitutiva sono inammissi- bili.

Art. 5 Indicazioni

1 Un metodo di procreazione può essere applicato soltanto nei casi in cui:

a. si intenda rimediare alla sterilità di una coppia, dopo che gli altri metodi di trattamento siano falliti o risultati senza probabilità di riuscita; o b. non si possa evitare altrimenti il pericolo di trasmettere ai discendenti una malattia grave e inguaribile. 2 Al momento della selezione dei gameti è ammissibile influire su sesso o altre ca- ratteristiche del figlio da procreare soltanto se non si possa evitare altrimenti il peri- colo di trasmettere ai discendenti una malattia grave e inguaribile. È fatto salvo l’articolo 22 capoverso 4. 3 È vietato dividere una o più cellule di un embrione in vitro, nonché esaminarle in seguito.

Art. 6 Informazione e consulenza 1 Prima dell’applicazione di un metodo di procreazione occorre che il medico infor- mi accuratamente la coppia interessata: a. sulle diverse cause della sterilità; b. la procedura medica, le probabilità di successo e i pericoli; c. il rischio di un’eventuale gravidanza plurima; d. i carichi fisici e psicologici possibili; e e. sugli aspetti giuridici e finanziari. 2 Durante il colloquio di consulenza vanno indicate in modo appropriato anche altre possibilità di organizzare la vita e di esaudire il desiderio di avere figli. 3 Tra il colloquio di consulenza e il trattamento deve trascorrere un tempo di rifles-

sione congruo, di regola quattro settimane. Va indicata la possibilità di far capo a una consulenza indipendente. 4 Prima, durante o dopo il trattamento si deve offrire un accompagnamento psicolo-

gico.

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Art. 7 Consenso della coppia 1 Per l’applicazione dei metodi di procreazione occorre il consenso scritto della cop- pia interessata. Qualora siano trascorsi tre cicli di trattamento infruttuosi, si deve rinnovare il consenso e rispettare nuovamente un tempo di riflessione. 2 Il consenso scritto della coppia è richiesto anche nel caso di riattivazione di oociti impregnati. 3 Se un metodo di procreazione presenta il rischio elevato di una gravidanza plurima, il trattamento può esser praticato soltanto se la coppia si dichiari disposta ad accetta- re anche un’eventuale gravidanza plurima.

Sezione 2: Obbligo d’autorizzazione

Art. 8 Principio

1 Necessita di un’autorizzazione cantonale chiunque:

a. applichi metodi di procreazione; b. prenda in consegna gameti od oociti impregnati allo scopo di conservarli o procuri spermatozoi donati, senza applicare egli stesso metodi di procreazio- ne.

2 L’inseminazione con spermatozoi del partner non soggiace ad autorizzazione.

Art. 9 Applicazione dei metodi di procreazione 1 L’autorizzazione ad applicare metodi di procreazione è rilasciata soltanto a medici.

2 Essi devono:

a. disporre della necessaria formazione ed esperienza nei metodi della procrea- zione con assistenza medica; b. offrire garanzia di un’attività diligente e conforme alla legge; c. assicurare alle persone in cura, unitamente ai collaboratori, una consulenza e cure complete mediche, socio-psicologiche, nonché inerenti alla biologia della procreazione; d. disporre delle attrezzature di laboratorio necessarie; e. provvedere secondo lo stato della scienza e della pratica a una conservazione dei gameti e degli oociti impregnati. 3 Devono offrire una consulenza genetica completa alla coppia in cura, se applicano metodi di procreazione nell’intento di evitare la trasmissione di una malattia grave e inguaribile.

Art. 10 Conservazione e mediazione di gameti e oociti impregnati 1 L’autorizzazione per la conservazione di gameti e oociti impregnati o per la media- zione di spermatozoi donati è rilasciata soltanto a medici.

2 Essi devono:

a. offrire garanzia di un’attività diligente e conforme alla legge; b. assicurare, unitamente ai collaboratori, una selezione accurata dei donatori di sperma; e c. provvedere secondo lo stato della scienza e della pratica a una conservazione dei gameti e degli oociti impregnati.

Art. 11 Rapporto sull’operato 1 I titolari dell’autorizzazione devono presentare ogni anno un rapporto all’autorità competente.

2 Il rapporto deve informare su:

a. il numero e il genere dei trattamenti; b. il genere delle indicazioni; c. l’uso degli spermatozoi donati; d. il numero delle gravidanze e l’esito corrispettivo; e. la conservazione e l’uso di gameti e oociti impregnati; f. il numero degli embrioni in sovrannumero. 3 Il rapporto non deve contenere indicazioni che permettano di risalire a determinate persone. 4 L’autorità preposta all’autorizzazione trasmette i dati all’Ufficio federale di stati- stica, che li valuta e pubblica.

Art. 12 Vigilanza 1 L’autorità preposta all’autorizzazione vigila sul rispetto delle condizioni per il rila- scio dell’autorizzazione e l’adempimento di eventuali oneri.

2 Effettua ispezioni senza preavviso.

3 Revoca l’autorizzazione se rileva gravi violazioni della presente legge.

Art. 13 Rimedi giuridici Le decisioni dell’autorità preposta all’autorizzazione sono impugnabili, in ultima istanza, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Art. 14 Disposizioni d’esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione concernenti il rilascio e la revoca dell’autorizzazione, nonché il rapporto e la vigilanza.

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Sezione 3: Uso del patrimonio germinale

Art. 15 Conservazione di gameti 1 I gameti si possono conservare soltanto previo consenso scritto della persona dalla quale provengono, e per la durata massima di cinque anni. 2 Una durata di conservazione più lunga può essere concordata con persone che in- tendono conservare i propri gameti in vista della procreazione di discendenti, perché si sottopongono a un trattamento medico oppure esercitano attività tali da poter cau- sare la sterilità o danneggiare il patrimonio genetico. 3 La persona dalla quale provengono i gameti può revocare per scritto, in qualsiasi momento, il proprio consenso alla loro conservazione e uso. 4 I gameti vanno distrutti immediatamente nei casi di revoca del consenso o di sca- denza del termine di conservazione.

Art. 16 Conservazione di oociti impregnati

1 Gli oociti impregnati si possono conservare solo se:

a. la coppia in cura dà il proprio consenso scritto; e b. la conservazione serve a causare una futura gravidanza.

2 Il periodo di conservazione è limitato a cinque anni.

3 Ognuno dei due partner può, in qualsiasi momento, revocare per scritto il proprio consenso. 4 Gli oociti impregnati vanno distrutti immediatamente nei casi di revoca del con- senso o di scadenza del termine di conservazione. 5 Il Consiglio federale vieta la conservazione di oociti impregnati qualora lo stato della scienza e della pratica consenta la conservazione promettente di oociti non im- pregnati.

Art. 17 Sviluppo degli embrioni 1 All’esterno del corpo materno possono essere sviluppati fino a divenire embrioni soltanto gli oociti impregnati necessari per causare una gravidanza durante un ciclo, ma al massimo tre. 2 L’embrione deve svilupparsi all’esterno del corpo materno soltanto quanto indi- spensabile per potersi annidare nell’utero.

3 La conservazione di embrioni è vietata.

Sezione 4: Dono di sperma

Art. 18 Consenso e informazione del donatore 1 Gli spermatozoi donati si possono usare soltanto nell’ambito dei metodi ammessi di procreazione, nonché per scopi consentiti per scritto dal donatore. 2 Prima del dono di sperma il donatore dev’essere informato per scritto sulla situa- zione giuridica, segnatamente sul diritto che avrà il nascituro di consultare i docu- menti relativi al dono (art. 27).

Art. 19 Scelta dei donatori 1 I donatori debbono essere scelti accuratamente secondo criteri medici; segnata- mente si devono eliminare, per quanto possibile, i rischi per la salute della donna che riceve gli spermatozoi donati. Non sono permessi altri criteri di scelta. 2 Il donatore deve sempre mettere gli spermatozoi a disposizione di un solo centro; ne dev’essere avvertito in modo esplicito prima del dono.

Art. 20 Mediazione di spermatozoi donati 1 Si possono procurare spermatozoi donati soltanto alle persone autorizzate ad appli- care metodi di procreazione; vanno inoltre acclusi i dati essenziali previsti dall’arti- colo 24 capoverso 2. 2 Chi prende in consegna spermatozoi donati deve assicurarsi che sia rispettato l’ar- ticolo 22 capoverso 2.

Art. 21 Gratuità Il dono di spermatozoi è di per sé gratuito.

Art. 22 Uso degli spermatozoi donati

1 È vietato usare spermatozoi di diversi donatori all’interno di un ciclo.

2 Gli spermatozoi di un donatore si possono usare per la procreazione di otto figli al massimo. 3 Tra le persone che donano cellule germinali in vista dell’applicazione di un meto- do di procreazione non possono sussistere impedimenti al matrimonio secondo l’articolo 95 del Codice civile 4. 4 Nella scelta degli spermatozoi donati si possono prendere in considerazione sol- tanto il gruppo sanguigno e la compatibilità delle caratteristiche fisiche dell’uomo con il quale va instaurato un rapporto di filiazione.

4 RS 210

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Art. 23 Rapporto di filiazione

1 Il figlio concepito mediante dono di spermatozoi secondo la presente legge non

può impugnare il rapporto di filiazione rispetto al marito della madre. L’azione di contestazione promossa dal marito è retta dal Codice civile5. 2 L’azione di paternità (art. 261 segg. CC) contro il donatore è esclusa qualora il fi- glio sia stato concepito mediante dono di spermatozoi; l’azione è tuttavia ammissi- bile se il dono degli spermatozoi è effettuato scientemente presso una persona che non è titolare dell’autorizzazione per i metodi di procreazione o per la conservazione e la mediazione di spermatozoi donati.

Art. 24 Obbligo di documentazione

1 Chi prende in consegna o usa spermatozoi donati deve documentarne il dono in

modo attendibile.

2 In merito al donatore vanno registrati in particolare i dati seguenti:

a. cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di domicilio, luogo d’origi- ne o nazionalità, professione e formazione; b. data del dono degli spermatozoi; c. risultati dell’esame medico; d. dati riguardanti le caratteristiche fisiche. 3 In merito alla donna che riceve gli spermatozoi donati, nonché in merito al marito vanno registrati i dati seguenti: a. cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di domicilio, luogo d’origi- ne o nazionalità; b. data dell’uso degli spermatozoi.

Art. 25 Trasmissione dei dati 1 Immediatamente dopo la nascita del bambino il medico curante deve trasmettere i dati giusta l’articolo 24 all’Ufficio federale dello stato civile (Ufficio). 2 Qualora il medico non fosse a conoscenza della nascita, i dati vanno trasmessi im- mediatamente dopo il termine calcolato della nascita, sempreché non sia accertato l’esito infruttuoso del trattamento. 3 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito alla protezione dei dati.

Art. 26 Conservazione dei dati L’Ufficio conserva i dati per la durata di 80 anni.

5 RS 210

Art. 27 Informazione 1 Il figlio che abbia compiuto il 18° anno d’età può chiedere all’Ufficio informazioni sui dati riguardanti le caratteristiche fisiche e le generalità del donatore (art. 24 cpv. 2 lett. a e d). 2 Per altro, può chiedere in qualsiasi momento informazioni su tutti i dati del dona- tore (art. 24 cpv. 2), sempreché possa far valere un interesse degno di protezione. 3 Prima che l’Ufficio rilasci informazioni sulle generalità, il donatore deve esserne informato, nella misura possibile. Se il contatto personale con il figlio è rifiutato, questo deve esserne informato e reso attento ai diritti della personalità del donatore e ai diritti di protezione della sua famiglia. Se il figlio mantiene la sua domanda con- formemente al capoverso 1, le informazioni richieste gli sono rilasciate. 4 Il Consiglio federale può affidare il disbrigo delle domande d’informazione a una commissione federale specializzata. 5 Le decisioni dell’Ufficio o della commissione federale specializzata sono impu- gnabili con ricorso alla Commissione federale della protezione dei dati, nonché in ultima istanza con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Capitolo 3: Commissione nazionale di etica

Art. 28

1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione nazionale di etica.

2 La Commissione segue l’evoluzione della medicina umana nel campo della tecno-

logia della procreazione e della ingegneria genetica, e funge da consulente etico nelle relative questioni sociali, giuridiche e di scienze naturali.

3 Spettano alla Commissione segnatamente i compiti seguenti:

a. elaborare direttive completive della presente legge; b. rilevare lacune nella legislazione; c. far da consulente, a richiesta, all’Assemblea federale, al Consiglio federale e ai Cantoni; d. informare il pubblico in merito a scoperte importanti e promuovere la di- scussione di questioni etiche in seno alla società. 4 Il Consiglio federale definisce gli altri compiti della Commissione nell’ambito della medicina umana ed emana le disposizioni d’esecuzione.

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Capitolo 4: Disposizioni penali

Art. 29 Produzione abusiva di embrioni

1 Chiunque produce un embrione mediante impregnazione, nell’intento di usarlo o

di permetterne l’uso per uno scopo diverso da quello di causare una gravidanza, è punito con la detenzione. 2 È parimenti punibile chi conserva un oocita impregnato nell’intento di usarlo o di permetterne l’uso per uno scopo diverso da quello di causare una gravidanza.

Art. 30 Sviluppo di embrioni all’esterno del corpo materno 1 Chiunque lascia sviluppare un embrione all’esterno del corpo materno per un pe- riodo che eccede il tempo nel quale è ancora possibile l’annidamento nell’utero è punito con la detenzione.

2 È parimenti punibile chi trasferisce un embrione umano su un animale.

Art. 31 Maternità sostitutiva 1 Chiunque applica un metodo di procreazione a una madre sostitutiva è punito con la detenzione o con la multa.

2 È parimenti punibile chi fa da mediatore per maternità sostitutive.

Art. 32 Abuso di patrimonio germinale 1 Chiunque provoca un’impregnazione o un susseguente sviluppo fino allo stadio di embrione, usando patrimonio germinale ricavato da un embrione o feto, è punito con la detenzione.

2 Chiunque aliena per compenso o acquista patrimonio germinale umano o prodotti

di embrioni o feti è punito con la detenzione o con la multa. 3 La pena è della detenzione e della multa fino a 100 000 franchi se il colpevole ha agito per mestiere.

Art. 33 Selezione vietata del sesso Chiunque, nell’ambito di un metodo di procreazione, seleziona i gameti secondo il sesso o sulla base di un esame genetico, senza che si intenda, con tale procedura, evitare la trasmissione ai discendenti di una malattia grave e inguaribile, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 34 Applicazione senza consenso o autorizzazione 1 Chiunque applica un metodo di procreazione senza il consenso della persona dalla quale provengono i gameti, o della coppia in cura, è punito con la detenzione o con la multa.

2 È parimenti punibile chi, senza autorizzazione o in virtù di un’autorizzazione otte- nuta tramite indicazioni fallaci, applica metodi di procreazione o conserva o procura per mediazione gameti oppure oociti impregnati.

Art. 35 Interventi sulla via germinale 1 Chiunque interviene sul patrimonio genetico di una cellula della via germinale o di una cellula embrionale, modificandone l’informazione genetica, è punito con la de- tenzione. 2 È parimenti punibile chi usa per un’impregnazione una cellula germinale il cui pa- trimonio genetico è stato artificialmente modificato, o un oocita impregnato, modifi- cato nel medesimo modo, per l’ulteriore sviluppo fino a divenire un embrione. 3 Il capoverso 1 non è applicabile se la modificazione di cellule della via germinale è fenomeno concomitante, risultante inevitabilmente da una chemioterapia o da una radioterapia, oppure da un altro provvedimento medico al quale si sottopone una persona.

Art. 36 Clonazione, creazione di chimere e di ibridi

1 Chiunque produce un clone, una chimera o un ibrido è punito con la detenzione.

2 È parimenti punibile chi trasferisce una chimera o un ibrido in una donna o in un animale.

Art. 37 Contravvenzioni Chiunque intenzionalmente, a. in violazione dell’articolo 3 capoversi 2 lettera a e 3, applica a una donna un metodo di procreazione; b. usa gameti od oociti impregnati provenienti da una persona defunta; c. usa oociti donati, sviluppa un embrione mediante oociti e spermatozoi donati o trasferisce a una donna un embrione donato; d. applica metodi di procreazione senza indicazione consentita; e. in violazione dell’articolo 5 capoverso 3, divide cellule e le esamina in se- guito; f. in violazione degli articoli 15, 16 e 42, conserva patrimonio germinale; g. in violazione dell’articolo 17 capoverso 1, sviluppa embrioni; h. in qualità di donatore, mette spermatozoi a disposizione di diversi titolari di un’autorizzazione secondo l’articolo 8 capoverso 1; i. in violazione dell’articolo 22 capoversi 1-3, usa spermatozoi donati; j. non registra in modo corretto o sufficiente i dati prescritti dall’articolo 24, è punito con l’arresto o con la multa fino a 100 000 franchi.

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Art. 38 Autorità competente Il perseguimento e il giudizio dei reati secondo la presente legge spettano ai Can- toni.

Capitolo 5: Disposizioni finali Sezione 1: Modifica del diritto vigente

Art. 39 Il Codice civile6 è modificato come segue:

Art. 256 cpv. 3 3L’azione è improponibile per il marito che ha consentito al concepimento da parte di un terzo. Riguardo il diritto di contestazione del figlio è fatta sal- va la legge del 18 dicembre 19987 sulla medicina della procreazione.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 40 Autorizzazione

1 Chiunque abbisogna di un’autorizzazione secondo l’articolo 8 capoverso 1 deve

presentare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, all’autorità competente, la domanda con acclusi i documenti necessari. 2 Chi non presenta la domanda entro i termini fissati deve sospendere l’attività.

Art. 41 Informazione 1 Gli articoli 18 e 24-27 si applicano anche se spermatozoi donati prima dell’entrata in vigore della presente legge siano stati usati soltanto dopo. 2 Negli altri casi, i medici che hanno applicato metodi di procreazione con gameti donati sono tenuti a dare informazioni in applicazione analogica dell’articolo 27.

Art. 42 Conservazione di embrioni 1 Chiunque, all’entrata in vigore della presente legge, conserva embrioni deve co- municarlo entro tre mesi all’autorità preposta all’autorizzazione. È applicabile l’arti- colo 11. 2 Dall’entrata in vigore della presente legge, gli embrioni possono essere conservati per una durata di tre anni al massimo.

6 RS 210 7 RS 814.90; RU 2000 3055

Art. 43 Rapporto di filiazione L’articolo 23 si applica anche ai figli concepiti, nell’ambito di un metodo di pro- creazione, con spermatozoi donati prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 44

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 1998 Consiglio nazionale, 18 dicembre 1998 Il presidente, Rhinow La presidente, Heberlein Il segretario, Lanz Il segretario, Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 aprile 1999.8

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.

4 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

8 FF 1998 4512