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Ordinanza sulla Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana
Ordinanza sulla Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana (OCNE)
del 4 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 28 della legge del 18 dicembre 1998 1 concernente la procreazione con assistenza medica (LMP), ordina:
Sezione 1: Compiti e statuto
Art. 1 Compiti 1 La Commissione nazionale d’etica (Commissione) segue l’evoluzione delle scienze concernenti la salute e le malattie dell’essere umano e le loro applicazioni. Essa funge da consulente etico nelle relative questioni sociali, giuridiche e di scienze naturali.
2 La Commissione ha in particolare i compiti seguenti:
a. informa l’opinione pubblica su questioni importanti e promuove la discus- sione su questioni etiche che si pongono alla società; b. elabora raccomandazioni per la prassi medica; c. segnala le lacune ed eventualmente le difficoltà d’esecuzione delle legisla- zioni federale e cantonali; d. su richiesta, fornisce il proprio parere all’Assemblea federale, al Consiglio federale e ai Cantoni; e. su mandato del Consiglio federale, allestisce perizie su questioni particolari.
3 Può organizzare manifestazioni pubbliche e audizioni.
Art. 2 Collaborazione 1 La Commissione collabora, secondo necessità, con altre commissioni d’etica, con servizi pubblici, con organizzazioni o con privati.
2 In particolare collabora strettamente con:
a. la Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica;
RS 814.903 1 RS 814.90; RU 2000 3055
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b. la Commissione federale d’etica per l’ingegneria genetica nel settore non umano; c. la Commissione federale delle questioni fondamentali dell’assicurazione malattie.
Art. 3 Rapporto d’attività La Commissione fa annualmente rapporto al Consiglio federale sulla sua attività.
Art. 4 Statuto
1 Nell’esecuzione dei propri compiti la Commissione è indipendente.
2 I membri della Commissione esercitano la propria funzione a titolo personale e in modo indipendente. 3 Sul piano amministrativo la Commissione è incorporata nell’Ufficio federale della sanità pubblica.
Sezione 2: Qualità di membro
Art. 5 Numero dei membri La Commissione è composta di un minimo di 18 fino a un massimo di 25 membri.
Art. 6 Composizione
1 La Commissione si compone di:
a. esperti nel campo dell’etica e non esperti ma con una particolare compren- sione per le questioni etiche; b. esperti nel campo della salute pubblica e rappresentanti degli interessi dei pazienti; c. esperti in altri campi (ad es. nelle scienze naturali, sociali, economiche e nel diritto).
2 In seno alla Commissione sono rappresentate diverse concezioni etiche.
3 Nella Commissione sono equamente rappresentati i due sessi, le lingue e i gruppi di età.
Art. 7 Nomina e durata della carica 1 Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri della Commissione per un periodo di quattro anni.
2 La durata della carica è limitata a un totale di 12 anni.
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Sezione 3: Organizzazione
Art. 8 Costituzione e modalità di lavoro
1 La Commissione si costituisce essa stessa dopo la sua nomina.
2 Stabilisce in un regolamento gli aspetti organizzativi e le modalità di lavoro.
3 Può, servendosi del credito che le è attribuito, chiedere a terzi l’allestimento di pe- rizie.
Art. 9 Rapporti con terzi La Commissione può trattare direttamente con servizi svizzeri o esteri.
Art. 10 Confidenzialità 1 Le deliberazioni della Commissione sono per principio confidenziali; la Commis- sione può renderle pubbliche.
2 I membri della Commissione e tutte le persone che la Commissione chiama a con-
sulto per l’esecuzione dei suoi compiti, sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio, sempre che il Dipartimento federale dell’interno non li sciolga esplicitamente da tale vincolo per un caso specifico.
Art. 11 Pubblicazioni
1 La Commissione può pubblicare in modo autonomo i suoi risultati, sempre che
questi ultimi non siano stati acquisiti nell’ambito di un mandato. 2 Se i membri della Commissione non raggiungono l’unanimità di parere su questio- ni importanti, la Commissione può pubblicare le diverse opinioni unitamente alle motivazioni e indicare la proporzione dei voti.
Art. 12 Diritto d’autore 1 Se l’interesse dell’autorità lo esige, il Consiglio federale e i servizi subordinati so- no autorizzati a utilizzare i lavori, protetti dal diritto d’autore, che sono stati prodotti dai membri della Commissione nell’esercizio della loro attività commissionale. 2 Il diritto d’utilizzazione comprende segnatamente la riproduzione, la pubblicazio- ne, la diffusione, la traduzione, la registrazione su supporto informatico e l’allesti- mento di microfilm. 3 Il detentore del diritto d’autore di un’opera ha diritto a un’indennità supplementare unicamente se l’opera è utilizzata a fini commerciali.
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Sezione 4: Segreteria
Art. 13 1 Per quanto concerne l’attività, la Segreteria opera su istruzione del presidente della Commissione; dal punto di vista amministrativo, dipende dall’Ufficio federale della sanità pubblica.
2 Essa coadiuva la Commissione nell’espletamento dei suoi compiti, si occupa dei
contatti con servizi e organizzazioni svizzeri e esteri e funge da ufficio stampa e d’informazione per il pubblico. 3 Essa si occupa del disbrigo del lavoro amministrativo e coadiuva la Commissione in particolare nell’organizzazione di manifestazioni pubbliche e nell’informazione del pubblico.
Sezione 5: Indennità
Art. 14 1 Il finanziamento delle attività della Commissione è garantito dal Dipartimento fe- derale dell’interno. 2 I membri della Commissione e le altre persone sono indennizzati secondo le pre- scrizioni dell’ordinanza del 12 dicembre 19962 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.
Sezione 6: Entrata in vigore
Art. 15 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
4 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 172.311