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AS 2000 3086

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Modifica del 27 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) è modificata come segue:

Capitolo 5: Limitazione dell’acquisto

Art. 60a (art. 79a LPP) 1 Le disposizioni seguenti si applicano al calcolo della somma massima di acquisto ammessa ai sensi dell’articolo 79a capoverso 2 LPP: a. l’età di pensionamento corrisponde all’età regolamentare di uscita ordinaria; b. il numero degli anni è arrotondato al numero intero superiore; c. la somma massima di acquisto ammessa è determinata separatamente per ogni evento che conduce a un bisogno di acquisto; d. la somma massima di acquisto ammessa è applicabile a tutti gli acquisti ri- conducibili allo stesso evento.

2 Rientrano nelle limitazioni:

a. gli acquisti di anni di assicurazione mancanti o volti a colmare lacune del capitale di risparmio o di copertura che consentono all’assicurato di miglio- rare la protezione previdenziale; b. gli acquisti che, in caso di aumento del guadagno assicurato, di modifica del regolamento o del piano di previdenza consentono all’assicurato di migliorare la protezione previdenziale, sempreché non siano prescritti dal regolamento; c. gli acquisti successivi al rimborso di un prelievo anticipato in caso di pro- mozione della proprietà d’abitazioni con i fondi della previdenza professio- nale (art. 30d LPP) per colmare una lacuna esistente.

1 RS 831.441.1

3086 2000-2554

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU 2000

3 Il numero di anni ai sensi dell’articolo 79a capoverso 2 LPP è calcolato come se- gue: a. per gli acquisti ai sensi del capoverso 2 lettera a, in ogni caso dall’entrata nell’istituto di previdenza; b. per gli acquisti ai sensi del capoverso 2 lettera b, dall’insorgere del fatto che determina l’acquisto; c. per gli acquisti ai sensi del capoverso 2 lettera c, dal momento in cui l’assi- curato chiede l’acquisto all’istituto di previdenza.

II

Modifica del diritto vigente L’ordinanza sul libero passaggio del 3 ottobre 1994 2 è modificata come segue:

Art. 6a Ammissione alle prestazioni regolamentari L’articolo 60a dell’ordinanza del 18 aprile 19843 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) è applicabile alla limitazione dell’ac- quisto delle prestazioni regolamentari complete (art. 9 cpv. 2 LFLP).

Art. 12 Trasferimento 1 La prestazione d’uscita può essere trasferita dall’istituto di previdenza finora com- petente al massimo a due istituti di libero passaggio. 2 Gli assicurati possono cambiare in ogni momento l’istituto di libero passaggio o la forma di mantenimento della previdenza.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

27 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2 RS 831.425 3 RS 831.441.1; RU 2000 3086

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