AS 2000 3093
Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)
Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI)
Modifica del 23 giugno 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2000 1, decreta:
I La legge federale del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 34ter capoverso 1 lettere a ed e nonché 34novies della Costituzione federale3, ...
Art. 59 cpv. 1 secondo periodo 1 ... Versa prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di persone minacciate dalla disoccupazione.
Abrogati
Art. 72b Offerta di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro I Cantoni mettono a disposizione i posti necessari per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Questi ultimi devono: a. diminuire il pericolo di una disoccupazione di lunga durata; b. consentire una rapida e durevole reintegrazione degli assicurati; c. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del la- voro;
3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 110 capoverso 1 lettere a e c nonché 114 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
2000-0347 3093
Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2000
d. offrire ai giovani assicurati e a coloro che intendono intraprendere per la prima volta un’attività lucrativa la possibilità di acquisire esperienza profes- sionale.
Art. 72c Partecipazione dei Cantoni ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 1 I Cantoni partecipano ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Il contributo dei Cantoni non deve superare il 10 per cento dei costi complessivi. 2 I costi sono ripartiti fra i Cantoni in funzione delle indennità giornaliere versate durante l’anno corrispondente. Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) stabi- lisce l’importo in franchi della singola indennità giornaliera. 3 L’ufficio di compensazione rende conto annualmente ai Cantoni dei costi dell’an- no precedente.
Art. 82 cpv. 1, 3 e 5 1 Il titolare risponde verso la Confederazione per i danni che la sua cassa provoca intenzionalmente o per negligenza nell’adempimento dei propri compiti. 3 L’ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l’importo del risarci- mento. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti. 5 La Confederazione rimborsa adeguatamente al titolare il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Art. 83 cpv. 1 lett. c, c bis ed e
1 L’ufficio di compensazione:
c. controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi; cbis. verifica l’adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali; e. impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali;
1 Il Cantone risponde verso la Confederazione per i danni che i suoi organi esecutivi provocano intenzionalmente o per negligenza nell’adempimento dei propri compiti. 2 L’ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione l’importo del risarci- mento. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti. 4 La Confederazione rimborsa adeguatamente al Cantone il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Art. 89 cpv. 5 5 È competente in materia di bilancio preventivo e contabilità per le spese ammini- strative delle casse e dei Cantoni come pure dell’ufficio di compensazione (art. 92).
Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2000
Art. 92 cpv. 3-7 3 Le spese amministrative dell’ufficio di compensazione per l’esecuzione dell’assi- curazione sono a carico del fondo di compensazione. 4 Le ulteriori spese amministrative dell’ufficio di compensazione, quali le spese per competenze di gestione o di stato maggiore, sono coperte con le risorse generali della Confederazione. 5 Le spese della commissione di sorveglianza sono a carico del fondo di compensa- zione. 6 Il fondo di compensazione rimborsa ai titolari delle casse i costi computabili risul- tanti dall’adempimento dei compiti di cui all’articolo 81. Il Consiglio federale stabi- lisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene de- bitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 82). I costi computabili sono rimborsati conformemente alle prestazioni fornite. Il DFE può concludere convenzioni sulle prestazioni con i titolari. 7 Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni i costi computabili risultanti dalla gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall’adempimento dei compiti secon- do l’articolo 85 capoverso 1 lettere d, e e g-k, dall’esercizio degli uffici regionali di collocamento secondo l’articolo 85b e dall’esercizio dei servizi logistici per provve- dimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML). Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 85a). I costi computabili sono rimborsati in funzione dell’effetto delle prestazioni fornite. Il DFE può conclu- dere con i titolari convenzioni sulle prestazioni.
Art. 111 Revisione 1 Qualora l’ufficio di compensazione accerti che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alle casse e ai servizi cantonali le istruzioni necessarie. Se del caso, ordina alle casse di esigere il rimborso delle prestazioni indebitamente pagate. 2 È fatta salva l’emanazione di decisioni secondo l’articolo 82 capoverso 3 o l’arti- colo 85a capoverso 2.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000 Consiglio nazionale, 23 giugno 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato 12 ottobre 2000.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.
15 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 FF 2000 3218