AS 2000 310
Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 66 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1998 1, decreta:
Art. 1 Principio La Confederazione può promuovere la cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità degli studenti e dei do- centi.
Art. 2 Trattati internazionali
1 Il Consiglio federale è autorizzato a stipulare i relativi trattati.
2 Prima di stipulare un trattato consulta i Cantoni.
Art. 3 Borse di studio La Confederazione può concedere borse di studio a coloro che intendono studiare presso istituti europei.
Art. 4 Finanziamento L’Assemblea federale stanzia i crediti d’impegno necessari con decreto federale semplice.
Art. 5 Referendum, entrata in vigore e durata di validità
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Sostituisce il decreto federale del 22 marzo 19912 sulla cooperazione internazio- nale in materia di formazione superiore e di mobilità.
3 Entra in vigore il 1° gennaio 2000 e vige fino al 31 dicembre 2003.
RS 414.51 1 FF 1999 243 2 RU 1991 1972, 1995 1443
310 1999-5355
Cooperazione internazionale in materia di educazione, RU 2000 formazione professionale, gioventù e mobilità
Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Il presidente: Rhinow La presidente: Heberlein Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.3 2 Conformemente al suo articolo 5 capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000 e vige fino al 31 dicembre 2003.
4 febbraio 2000 Cancelleria federale
3 FF 1999 7511