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AS 2000 3104

Legge federale concernente i prodotti da costruzione

Legge federale concernente i prodotti da costruzione (Legge sui prodotti da costruzione, LProdC)

dell’8 ottobre 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 94 capoverso 2, 95, 97 e 101 della Costituzione federale 1; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 19982, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente legge disciplina la messa in commercio di prodotti da costruzione.

2 Non è applicabile qualora:

a. un prodotto da costruzione rientri nel campo d’applicazione della legge fe- derale del 19 marzo 19763 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparec- chi tecnici; b. altri atti legislativi federali disciplinino esaustivamente la messa in commer- cio o l’impiego di determinati prodotti da costruzione.

Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente legge si considerano: a. prodotti da costruzione: prodotti fabbricati per essere permanentemente in- corporati in opere dell’edilizia o del genio civile; b. specificazioni tecniche: norme tecniche designate secondo l’articolo 4 e be- nestare tecnici secondo l’articolo 5; c. mettere in commercio: trasferire o consegnare a titolo oneroso o gratuito un prodotto da costruzione.

RS 933.0

3104 1999-5360

Legge sui prodotti da costruzione RU 2000

Sezione 2: Condizioni per la messa in commercio

Art. 3 Principi 1 I prodotti da costruzione possono essere messi in commercio se soddisfano le con- dizioni previste da altri atti legislativi federali e se sono idonei. 2 I prodotti da costruzione sono idonei se le opere per le quali sono adeguatamente impiegati soddisfano i seguenti requisiti essenziali di: a. resistenza meccanica e stabilità; b. sicurezza in caso d’incendio; c. igiene, salute e protezione ambientale; d. sicurezza nell’impiego; e. protezione contro il rumore; f. impiego parsimonioso e razionale dell’energia. 3 Il Consiglio federale disciplina i requisiti essenziali relativi alle opere, sempre che la loro definizione non rientri nella sfera di competenza dei Cantoni; tiene conto del diritto internazionale. 4 Se un prodotto da costruzione è fabbricato secondo le norme tecniche di cui al- l’articolo 4, si presume che soddisfi i requisiti previsti nel capoverso 2. 5 I prodotti da costruzione che non sono fabbricati secondo specificazioni tecniche, bensì conformemente alle corrispondenti norme della tecnica possono continuare ad essere messi in commercio in Svizzera se soddisfano le condizioni previste da altri atti legislativi federali.

Art. 4 Norme tecniche 1 Sentiti gli uffici federali interessati e la Commissione dei prodotti da costruzione secondo l’articolo 10 e d’intesa con l’ufficio federale responsabile delle relazioni economiche esterne, l’autorità federale competente designa le norme tecniche ap- propriate per concretizzare i requisiti essenziali di cui all’articolo 3 capoverso 3.

2 Per quanto possibile si designano norme armonizzate a livello internazionale.

3 Qualora non esistano o non siano in preparazione norme armonizzate a livello in- ternazionale, organi svizzeri indipendenti di normazione possono essere incaricati di elaborare norme tecniche. 4 Il titolo e gli estremi delle norme tecniche designate sono pubblicati nel Foglio fe- derale.

Art. 5 Benestare tecnico 1 Il benestare tecnico è la constatazione dell’idoneità del prodotto di un determinato fabbricante riguardo all’adempimento dei requisiti essenziali concernenti le opere per le quali il prodotto è impiegato.

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2 Un organo competente secondo l’articolo 9 può rilasciare un benestare tecnico per un prodotto da costruzione se: a. per tale prodotto non esiste né una norma tecnica né un mandato per l’ela- borazione di una siffatta norma e, secondo quanto accertato dall’ufficio fede- rale competente, è impossibile o non è ancora possibile elaborarne una; b. tale prodotto si discosta notevolmente da una norma tecnica. 3 In casi particolari, un benestare tecnico può essere rilasciato anche per prodotti rispetto ai quali esiste un mandato di elaborare una norma tecnica o per i quali, se- condo quanto accertato dall’ufficio federale competente, è possibile elaborarne una. Un simile benestare è valido sino all’entrata in vigore della norma tecnica corri- spondente. 4 Il benestare tecnico si basa su esami e collaudi. Il Consiglio federale disciplina la procedura, tenendo conto delle prescrizioni e direttive internazionali. 5 L’oggetto dei benestare tecnici è pubblicato nel Foglio federale e comunicato dal- l’organo competente per il benestare agli altri organi competenti per il benestare. 6 Per i benestare tecnici esteri è applicabile per analogia l’articolo 18 capoversi 2 e 3 della legge federale del 6 ottobre 1995 4 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC).

Art. 6 Valutazione della conformità 1 La prova della conformità a specificazioni tecniche si basa su una valutazione della conformità ed è fornita mediante la dichiarazione di conformità del fabbricante non- ché, se del caso, mediante un certificato di conformità rilasciato da un organo di va- lutazione della conformità secondo l’articolo 8.

2 La valutazione della conformità presuppone che il fabbricante:

a. disponga di un sistema interno di controllo della produzione; b. per prodotti speciali menzionati nelle relative specificazioni tecniche faccia inoltre capo, per la valutazione del controllo di produzione o del prodotto, a un organo di valutazione della conformità accreditato o riconosciuto secon- do l’articolo 8. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della valutazione della conformità.

4 I prodotti di cui all’articolo 3 capoverso 5 non necessitano di una prova della con- formità.

Art. 7 Casi speciali 1 Se un prodotto da costruzione si discosta notevolmente da una specificazione tec- nica che prevede una prova della conformità fondata su un controllo interno della produzione da parte del fabbricante e su un primo collaudo del prodotto da costru- zione da parte del fabbricante o di un organo di collaudo riconosciuto, tale prova deve in ogni caso essere fornita in base a un primo collaudo da parte di un organo di collaudo accreditato o riconosciuto ai sensi dell’articolo 8.

4 RS 946.51

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2 I prodotti da costruzione che rivestono soltanto un’importanza secondaria sotto il profilo della salute e della sicurezza possono essere messi in commercio, sempre che esista una dichiarazione del fabbricante circa la conformità con le norme ricono- sciute della tecnica e siano adempiute le condizioni previste da altri atti legislativi federali. L’ufficio federale competente designa tali prodotti d’intesa con gli altri uf- fici federali interessati e sentita la Commissione dei prodotti da costruzione secondo l’articolo 10. 3 I prodotti da costruzione che non sono fabbricati in serie possono essere messi in commercio in base a una dichiarazione di conformità del fabbricante fondata su un controllo interno della produzione e su un primo collaudo del prodotto da parte del fabbricante, sempre che le specificazioni tecniche non dispongano altrimenti e che le condizioni previste da altri atti legislativi federali siano adempiute.

Sezione 3: Organi di collaudo, di valutazione della conformità e competenti per il benestare

Art. 8 Organi di collaudo e di valutazione della conformità 1 Gli organi di collaudo e di valutazione della conformità che rilasciano rapporti o certificati devono: a. essere accreditati in Svizzera; b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di accordi internazionali; op- pure c. essere altrimenti autorizzati o riconosciuti dal diritto svizzero.

2 Il Consiglio federale può prescrivere ulteriori condizioni.

3 Il riconoscimento di rapporti di collaudo e certificati di conformità stranieri è retto dall’articolo 18 capoversi 2 e 3 LOTC 5.

Art. 9 Organi competenti per il benestare 1 Il Consiglio federale designa un organo ufficiale che ha la facoltà di rilasciare be- nestare tecnici. Conferisce inoltre tale facoltà, in particolare per taluni ambiti spe- cialistici, ad organi privati adeguati.

2 Gli organi competenti per il benestare devono essere accreditati in Svizzera.

3 Il Consiglio federale può prescrivere ulteriori condizioni.

5 RS 946.51

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Sezione 4: Commissione dei prodotti da costruzione

Art. 10 1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione dei prodotti da costruzione; ne di- sciplina i compiti e l’organizzazione. 2 La Commissione consiglia le autorità e gli organi competenti per l’esecuzione della presente legge e adempie gli altri compiti ad essa conferiti dal Consiglio federale.

Sezione 5: Controllo a posteriori (sorveglianza del mercato)

Art. 11 Organi di controllo Il Consiglio federale designa gli organi di controllo. Può assegnare compiti di con- trollo ai Cantoni nonché a organizzazioni professionali di diritto pubblico o privato.

Art. 12 Obbligo di collaborare e di serbare il segreto 1 Chi fabbrica o mette in commercio prodotti da costruzione non può ostacolare gli organi di controllo nel controllo a posteriori ed è tenuto a fornire gratuitamente le informazioni necessarie. 2 Gli organi di controllo sono tenuti alla tutela del segreto, sempre che non constati- no fatti che possono pregiudicare la sicurezza delle opere.

Art. 13 Protezione dei dati 1 Gli organi di controllo hanno il diritto di trattare dati personali, inclusi i dati con- cernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali ai sensi dell’articolo 18 della legge federale del 19 giugno 1992 6 sulla protezione dei dati. 2 Possono custodire tali dati sotto forma elettronica e, sempre che necessario per un’esecuzione uniforme, scambiarseli a vicenda.

Sezione 6: Emolumenti, rimedi giuridici e disposizioni penali

Art. 14 Emolumenti 1 Gli organi competenti per il benestare riscuotono emolumenti per la loro attività.

2 Gli organi di controllo riscuotono emolumenti quando i controlli danno adito a

obiezioni.

3 Il Consiglio federale fissa gli emolumenti in modo da coprire i costi.

6 RS 235.1

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Art. 15 Rimedi giuridici 1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura ammini- strativa federale. 2 Le decisioni degli organi competenti per il benestare e le decisioni degli organi di controllo della Confederazione possono essere impugnate dinanzi a una commissio- ne federale di ricorso ai sensi della legge del 20 dicembre 19687 sulla procedura am- ministrativa.

Art. 16 Disposizioni penali

1 Chiunque intenzionalmente:

a. mette in commercio prodotti da costruzione che non soddisfano i requisiti definiti dalla presente legge; b. nega agli organi di controllo l’ispezione o l’esame di prodotti da costruzio- ne; c. viola l’obbligo di fornire informazioni; d. viola il segreto a cui è tenuto, è punito con l’arresto o con la multa.

2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è la multa.

3 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo.

4 Per il resto sono applicabili gli articoli 23-29 LOTC 9.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 17 Disposizioni d’esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Il presidente: Rhinow La presidente: Heberlein Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

7 RS 172.021 8 RS 313.0 9 RS 946.51

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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.10

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.

27 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

0933

10 FF 1999 7578

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