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AS 2000 312

Ordinanza sulla conservazione delle specie

Ordinanza sulla conservazione delle specie (OCS)

Modifica del 20 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 agosto 19811 sulla conservazione delle specie è modificata come segue:

Ingresso vista la convenzione del 3 marzo 1973 2 sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (convenzione); visto l’articolo 9 capoverso 2 della legge del 9 marzo 1978 3 sulla protezione degli animali (LPDA); visto l’articolo 9 della legge del 20 giugno 1986 4 sulla caccia; visti gli articoli 20 capoverso 3 e 24d capoverso 2 della legge federale del 1° luglio

19665 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

Sostituzione di espressioni Negli articoli 3 capoverso 5, 4 capoverso 2, 6, 9, 21 e 22 capoverso 1, l’espressione «organo di gestione» è sostituita da «Ufficio federale». Negli articoli 2, 3 capoversi 1 e 2, 7 capoverso 3 e 7a capoversi 1, 3 e 6, l’espres- sione «Ufficio federale di veterinaria» è sostituita da «Ufficio federale». Nell’articolo 19 l’espressione «Ufficio veterinario» è sostituita da «Ufficio federa- le». Negli articoli 12 Titolo e capoverso 1, 16 capoverso 2 e 21 capoverso 1 l’espres- sione «dichiarante doganale» è sostituita da «persona soggetta all’obbligo della de- nunzia doganale». Nell’articolo 12 capoverso 2 l’espressione «quest’ultimo» è sostituita da «quest’ultima».

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Conservazione delle specie RU 2000

Art. 1 cpv. 1 lett. a e 3 lett. a 1 La presente ordinanza è applicabile all’importazione, al transito, all’esportazione e alla riesportazione attraverso la linea doganale e il confine svizzero, come anche al collocamento nei depositi doganali e al prelevamento dai medesimi di: a. animali vivi e morti di specie non addomesticate e piante; 3 La presente ordinanza non è applicabile ai prestiti, alle donazioni o agli scambi extracommerciali di materiale animale e vegetale conservato, come anche di piante vive, fra scienziati o istituti scientifici, in quanto: a. gli uomini di scienza o gli istituti scientifici interessati siano riconosciuti dall’Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale) e

Art. 2 cpv. 1 prima definizione Concerne unicamente il testo tedesco.

Art. 5 lett. g È necessario un permesso per: g. l’importazione di esemplari dei generi Cypripedium spp. e Nigritella spp. (Orchidaceae).

Art. 7 cpv. 1 lett. a e cpv. 1 bis

1 I permessi sono rilasciati, nel caso :

a. dell’articolo 5 lettere a–c nonché g se sono adempiuti i presupposti stabiliti nella convenzione; 1bis Chiunque intenda esportare esemplari contemplati dalla convenzione deve con- fermare di conoscere le disposizioni della convenzione e addurre inoltre la prova che tali esemplari sono stati acquistati senza violare la convenzione.

Art. 8 Permessi e certificati esteri 1 I permessi e i certificati esteri sono accettati soltanto se corrispondono alle prescri- zioni della convenzione e se attestano, senza lacune di contenuto, l’origine della merce che accompagnano. L’originale o una traduzione autenticata ufficialmente dev’essere redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. 2 Al momento dell’importazione degli esemplari di cui all’articolo 5 lettera d occor- re presentare certificati rilasciati dalle competenti autorità della caccia e della prote- zione della natura che comprovano la legalità dell’acquisto.

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Conservazione delle specie RU 2000

Titolo prima dell’art. 9 Sezione 4: Esecuzione all’atto dell’importazione, del transito, dell’esportazione e della riesportazione nonché nei depositi doganali

Art. 11 Titolo e cpv. 2 ter Controlli materiali 2ter Gli organi di controllo possono esaminare gli invii sottoposti al controllo doga- nale e per i quali esistono documenti d’esportazione o di riesportazi one.

Art. 13 Controlli formali

1 Gli organi di controllo verificano l’esistenza dei documenti d’importazione,

d’esportazione e di riesportazione prescritti per l’invio da controllare, nonché la loro conformità con quest’ultimo. 2 Su richiesta della persona soggetta all’obbligo della denunzia doganale, gli organi doganali attestano l’esportazione o la riesportazione apponendo il timbro ufficiale sui documenti d’esportazione o di riesportazione.

Art. 14 Periti Gli organi di controllo, se sono in dubbio circa l’ammissibilità di un invio, informa- no l’Ufficio federale. Questo designa dei periti per i relativi chiarimenti.

Art. 16 cpv. 1 1 Gli invii non conformi alle prescrizioni, o per i quali esiste il fondato sospetto che contengano esemplari messi illegalmente in commercio, sono contestati dagli organi di controllo.

Art. 17 Rinvio, sequestro 1 Gli organi di controllo respingono gli invii contestati all’atto dell’importazione, dell’esportazione, del transito o della riesportazione. 2 Gli invii sono sequestrati all’atto dell’importazione, dell’esportazione, del transito o della riesportazione se: a. un rinvio al mittente non è possibile; b. un rinvio è inammissibile per motivi inerenti alla protezione degli animali; c. esiste il fondato sospetto che vi siano esemplari illegalmente in commercio; d. al momento del transito mancano i documenti d’accompagnamento (art. 7a cpv. 8). 3 Gli invii contestati nei depositi doganali vengono sequestrati oppure ritrasferiti all’estero conformemente alle istruzioni degli organi di controllo.

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Conservazione delle specie RU 2000

Art. 18 Confisca 1 Gli esemplari sequestrati sono dapprima sistemati, sotto la vigilanza dell’Ufficio federale, in un luogo da esso designato, a spese e rischio dell’importatore. 2 Nel caso in cui i documenti mancanti non vengano presentati entro un mese, o en- tro dieci giorni se si tratta del transito di esemplari vivi, l’Ufficio federale confisca gli esemplari. Se le circostanze lo giustificano, questi termini possono essere proro- gati. 3 Gli esemplari confiscati, previa consultazione del Paese d’esportazione, vengono rispediti allo stesso a sue spese, oppure trasferiti in un centro di protezione o in un altro luogo che l’Ufficio federale ritiene adeguato e conforme ai fini della conven- zione.

Titolo prima dell’art. 20 Sezione 5: Esecuzione all’interno del Paese

Art. 20 Controllo degli effettivi 1 Chiunque pratica il commercio (art. I lett. c della convenzione) con esemplari di cui agli allegati I a III deve tenere un controllo completo dei suoi effettivi. Tale controllo deve contenere tutte le indicazioni necessarie per provare che gli esemplari messi in commercio sono stati importati o acquistati conformemente alle disposizio- ni della convenzione. 2 Nel commercio di piante e di prodotti vegetali, gli esemplari riprodotti artificial- mente delle specie menzionate nell’allegato II devono essere sottoposti ad un con- trollo degli effettivi solo se si tratta di specie esistenti allo stato naturale in Svizzera oppure se il loro luogo d’origine è situato in un Paese extraeuropeo o in uno dei Paesi dell’ex Unione Sovietica. 3 L’Ufficio federale o i servizi federali o cantonali da esso incaricati possono, in ogni momento, esaminare i controlli degli effettivi. Per l’esercizio della loro attività hanno accesso a tutti i locali e a tutte le installazioni contenenti animali, vegetali o prodotti da controllare.

Art. 20a Misure 1 Gli esemplari di cui agli allegati I a III, per i quali non sussiste alcun documento valido o manca la prova del loro acquisto legale, possono essere sequestrati dagli organi d’esecuzione o dagli organi di controllo. Il proprietario degli esemplari se- questrati deve procurarsi i documenti mancanti o addurre la prova entro il termine di un mese.

2 Se, entro tale termine, i documenti richiesti non vengono prodotti e la prova

dell’acquisto legale non viene presentata, l’Ufficio federale confisca gli esemplari. Se le circostanze lo giustificano, il termine può essere prorogato.

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Art. 21 Opposizione 1 Contro la decisione degli organi di controllo, la persona soggetta all’obbligo della denunzia doganale o l’importatore dell’invio contestato ha il diritto di muovere op- posizione, per scritto, all’Ufficio federale al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello della notifica del motivo della contestazione.

2 L’opposizione non ha effetto sospensivo, a meno che esso venga riconosciuto

dall’Ufficio federale, a domanda dell’opponente. Del rimanente, alla procedura d’opposizione è applicabile per analogia la legge federale sulla procedura ammini- strativa6.

Art. 23 1 Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite secondo la legge del 1° ottobre 19257 sulle dogane, in quanto non siano applicabili l’articolo 28 LPDA o l’articolo

24 capoverso 1 lettera d LPN.

2 L’Amministrazione delle dogane esegue le decisioni penali su infrazioni giudicate dall’Ufficio federale e la cui istruzione è assicurata dagli organi doganali.

Art. 24 Modifica del diritto vigente Nell’allegato II dell’ordinanza del 5 marzo 19628 sulla protezione dei vegetali, le seguenti merci sono stralciate dalla lista delle merci:

Voce di tariffa Designazione della merce Origine Misure

ex 9705.0000 Collezioni ed esemplari per OEPP in parte V/K collezioni di botanica + altre

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.

20 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1809

6 RS 172.021 7 RS 631.0 8 RS 916.20

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