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AS 2000 317

Ordinanza sui controlli nell'ambito della convenzione sulla conservazione delle specie

Ordinanza sui controlli nell’ambito della convenzione sulla conservazione delle specie

Modifica del 21 dicembre 1999

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del 16 giugno 19751 sui controlli nell’ambito della convenzione sulla conservazione delle specie è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

1 Nella presente ordinanza si ricorre alle seguenti abbreviazioni:

Ordinanza sulle importazioni: Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l’importa- zione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE).

Art. 2 Controlli da parte del servizio veterinario di confine 1 Tutti gli animali e le merci che all’atto dell’importazione sono soggetti alla visita veterinaria di confine, conformemente all’ordinanza sulle importazioni, devono es- sere controllati dai veterinari di confine anche riguardo alla convenzione. Questo concerne segnatamente gli animali e le merci elencati qui di seguito:

Voce di tariffa Designazione della merce

ex 0301.9910 Pesci di acqua dolce menzionati negli allegati I-III CITES (compresi gli storioni), vivi 0302.1100–7000; Pesci (compresi gli storioni), uova di pesci (caviale), freschi, 0303.1000–8000; refrigerati o congelati, essiccati o affumicati 0304.1010–9090; 0305.2000–6990 ex 1604.3000; Caviale

2 In quanto l’Ufficio federale di veterinaria non disponga altrimenti, gli animali e le merci elencati qui di seguito devono essere controllati dai veterinari di confine pres- so gli uffici doganali di cui all’articolo 9 dell’ordinanza sulla conservazione delle specie.

1 RS 453.1

1999-6178 317

Controlli nell’ambito della convenzione sulla conservazione delle specie RU 2000

Voce di tariffa Designazione della merce

ex 4303.1000 Indumenti e accessori di abbigliamento di pelli da pellicceria eccet- tuati quelli di pecora, agnello, capra, capretto, vitello, puledro, coni- glio, visone, procione lavatore, nutria, topo muschiato, castoro, vol- pe rossa o volpe d’allevamento, nonché di specie di cervo europee ex 5102.1000 Peli di vigogna o di antilope del Tibet (Shahtoosh), non cardati né pettinati ex 5103.1000/2000 Pettinacce o altri cascami di peli di vigogna o di antilope del Tibet (Shahtoosh), compresi i cascami di filati, esclusi gli sfilacciati ex 5105.3000 Peli di vigogna o di antilope del Tibet (Shahtoosh), cardati o petti- nati ex 6101.1000 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e ex 6102.1000 simili, a maglia, di peli di vigogna o di antilope del Tibet (Shahtoosh) ex 6117.1090 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo o da testa (foulard), mantiglie, veli, velette e manufatti simili di peli di vigogna o di antilope del Tibet (Shahtoosh) ex 6201.1100 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e ex 6201.9100 simili, tessuti, di peli di vigogna o di antilope del Tibet (Shahtoosh) ex 6202.1100 ex 6202.9100 ex 6214.2000 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo o da testa (foulard), mantiglie, veli e velette, e manufatti simili di peli di vigogna o di antilope del Tibet (Shahtoosh)

Art. 3 Controlli da parte del Servizio fitosanitario Gli organi di controllo del Servizio di fitosanitario controllano gli invii di piante o di prodotti vegetali, riguardo alle disposizioni della convenzione, presso gli uffici do- ganali stabiliti all’articolo 9 dell’ordinanza sulla conservazione delle specie, per quanto l’Ufficio federale di veterinaria non disponga altrimenti. L’Ufficio federale di veterinaria emana le istruzioni necessarie a tale scopo d’intesa con l’Ufficio fede- rale dell’agricoltura. Si tratta in particolare delle seguenti merci: piante provenienti da invii, che all’atto dell’importazione sono visitate in base all’ordinanza del 5 mar- zo 1962 sulla protezione dei vegetali (allegati II e III), nonché:

Voce di tariffa Designazione della merce

Radici e tuberi ex 0714.9010/9090 Salep (Orchis spp., Orchidaceae spp.)

Semi di piante ornamentali ex 1209.3000 Specie menzionate nell’allegato I della convenzione, in particolare le cactacee (p. es. Ariocarpus spp., Turbinicarpus spp., Uebelmannia spp.)

Radici e parti di piante non lavorate utilizzate in medicina ex 1211.2010 Radici di ginseng, intiere, non lavorate (solo il ginseng americano, Pa- nax quinquefolium) ex 1211.9010 Saussurea costus, legno di guaiaco (Guaiacum officinale, G. sanctum), radice di idraste, radice gialla, curcuma (Hydrastis canadensis), Nardo-

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Controlli nell’ambito della convenzione sulla conservazione delle specie RU 2000

Voce di tariffa Designazione della merce

stachys grandiflora, Bletilla striata, Cibotium barometz, Dendrobium spp., Dioscorea deltoidea, Gastrodia elata, Picorhiza kurrooa, Pod o- phyllum hexandrum, rauvolfia serpentina (Rauvolfia serpentina). Gomme, resine, oleoresine ex 1301.9090 Resina di guaiaco (Guaiacum officinale, G. sanctum), resina di aloe del Capo (Aloe ferox, Aloe spp.; non concerne Aloe vera = A. barbadensis) Succhi e estratti vegetali ex 1302.1900 Succhi di aloe del Capo (Aloe ferox, Aloe spp.; non concerne Aloe vera = A. barbadensis), estratto della scorza di Prunus africana Oli essenziali e resinoidi; olio di legno di guaiaco ex 3301.2920 Olio di legno di guaiaco (Guaiacum officinale, G. sanctum) Legni tropicali (legno grezzo e fogli da impiallacciatura) ex 4403.1010 Legno grezzo trattato con agenti di conservazione* ex 4403.4900 Legno grezzo* ex 4403.9910 Altro legno grezzo ex 4407.2410 Legno segato per il lungo ecc., che presenta tracce visibili della sega* ex 4407.2490 Legno segato per il lungo ecc., altro* ex 4407.2910 Legno segato per il lungo ecc., che presenta tracce visibili della sega* ex 4407.2990 Legno segato per il lungo ecc., altro* ex 4407.9911 Legno segato per il lungo ecc., che presenta tracce visibili della sega* ex 4407.9990 Legno segato per il lungo ecc., altro* ex 4408.3900 Fogli da impiallacciatura, altri ecc.* *Abies guatemalensis, Araucaria araucana, palissandro di Rio, legno rosso del Brasile, jacaranda (Dalbergia nigra), Fitzroya cupressoides, Pilgerodendron uviferum, Podocarpus parlatorei, aquilaria di Malacca (Aquilaria malaccensis), Cariocar costaricense, legno di guaiaco (Guaiacum officinale, G. sanctum), Oreomunnea pterocarpa, afrorm o- sia (Pericopsis elata), Platymiscium pleiostachyium, legno di sandalo rosso (Pterocarpus santalinus), mahogany (Swietania spp.), podocarpo (Podocarpus neriifolius). Strumenti musicali ex 9201.1000 Pianoforti verticali* ex 9201.2000 Pianoforti a coda* ex 9202.1000 Strumenti musicali ad arco* ex 9202.9000 Chitarre* ex 9206.0000 Strumenti musicali a percussione: xilofoni, nacchere (castagnette)* * palissandro di Rio, legno rosso del Brasile, jacaranda (Dalbergia ni- gra)

Giocattoli, giuochi ex 9503 Merci di questa voce di tariffa segnatamente in legno di cactacee (Trichocereus spp.= Echinopsis spp., Eulychnia spp.) ex 9504 Merci di questa voce di tariffa segnatamente in legni di guaiaco (Guaiacum officinale, G. sanctum)

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Controlli nell’ambito della convenzione sulla conservazione delle specie RU 2000

Voce di tariffa Designazione della merce

Merci diverse ex 9603.2922 Spazzole con montatura di legno pregiato: palissandro di Rio, legno ros- so del Brasile, jacaranda (Dalbergia nigra) Pezzi di collezioni ex 9705.0000 Collezioni scientifiche, pezzi per collezioni botaniche, ecc. (piante e prodotti vegetali soggetti alle disposizioni della convenzione)

Art. 6 Commercio L’Ufficio federale di veterinaria e gli organi di controllo esaminano i registri di controllo degli effettivi tenuti dai commercianti e controllano gli assortimenti di vendita, gli impianti di produzione nonché i locali e le installazioni che servono al commercio di esemplari delle specie menzionate agli allegati I a III della Conven- zione. L’origine legale degli esemplari in questione viene verificata.

4 Controlli all’esportazione (art. 7 e 8)

Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.

21 dicembre 1999 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin

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