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AS 2000 324

Legge federale sull'imposta federale diretta

Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)

Modifica dell’8 ottobre 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 19991, decreta:

I La legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta è modificata come segue:

Ingresso ... visti gli articoli 41ter e 42quinquies della Costituzione federale3; ...

Art. 49 cpv. 2 2 I fondi d’investimento con possesso fondiario diretto giusta l’articolo 36 capover- so 2 lettera a della legge federale del 18 marzo 19944 sui fondi di investimento sono assimilati alle altre persone giuridiche.

Art. 72 L’imposta sull’utile dei fondi di investimento (art. 49 cpv. 2) è del 4,25 per cento dell’utile netto.

Art. 207 cpv. 3 e 4 3 La liquidazione e la cancellazione della società immobiliare devono avvenire il più tardi il 31 dicembre 2003. 4 Se l’azionista acquisisce da una società immobiliare di azionisti inquilini, in pro- prietà per piani e contro cessione dei suoi diritti di partecipazione, la parte dell’im- mobile il cui uso è legato ai diritti ceduti, l’imposta sull’utile di capitale della società è ridotta del 75 per cento, qualora la società sia stata fondata prima del 1° gennaio 1995. Inoltre, il trasferimento del fondo all’azionista deve essere iscritto nel registro

3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 128 e 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 4 RS 951.31

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LF sull’imposta federale diretta RU 2000

fondiario il 31 dicembre 2003 al più tardi. A queste condizioni, l’imposta sul rica- vato della liquidazione ottenuto dall’azionista è ridotta nella stessa proporzione.

II La legge federale del 13 ottobre 19655 sull’imposta preventiva è modificata come segue:

Ingresso ... visto l’articolo 41bis capoverso 1 lettere a e b e capoversi 2 e 3 della Costituzione federale6; ...

Art. 5 cpv. 1 lett. b

1 Non sono soggetti all’imposta preventiva:

b. i profitti di capitale conseguiti in un fondo di investimento e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto, nonché i ver- samenti di capitale fatti dagli investitori, se la loro distribuzio- ne avviene mediante cedola separata;

III

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Il presidente: Rhinow La presidente: Heberlein Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

5 RS 642.21 6 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 132 capoverso 2 e 134 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.7 2 Conformemente al suo numero III capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.

4 febbraio 2000 Cancelleria federale

7 FF 1999 7540

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