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AS 2000 327

Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO)

Modifica dell’8 ottobre 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 agosto 1999 1, decreta:

I La legge federale del 12 giugno 19592 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO) è modificata come segue:

Ingresso ... visti gli articoli 18 capoverso 4 e 45 bis capoverso 2 della Costituzione federale3; ...

Art. 45 cpv. 1 e 3 1 I Cantoni versano alla Confederazione il gettito lordo della tassa d’esenzione, de- tratto un emolumento di riscossione, nel termine di 30 giorni dalla fine dell’anno civile di riscossione. 3 L’emolumento di riscossione ammonta al 20 per cento del gettito lordo della tassa d’esenzione.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Qualora il termine di referendum sia scaduto inutilizzato, la presente legge entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2000.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz