AS 2000 341
Ordinanza sul montaggio di apparecchi nel 2000 per l'esecuzione della legge sul traffico pesante
Ordinanza sul montaggio di apparecchi, nel corso del 2000, per l’esecuzione della legge sul traffico pesante
del 23 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11 capoverso 2 della legge del 19 dicembre 19971 sul traffico pesante, ordina:
Art. 1 Obbligo di montare l’apparecchio di registrazione 1 Gli autoveicoli per il trasporto immatricolati in Svizzera, menzionati qui appresso, devono essere equipaggiati entro il 30 novembre 2000 con un apparecchio di regi- strazione elettronico per l’accertamento del chilometraggio determinante omologato dall’Amministrazione delle dogane: a. gli autocarri (art. 11 cpv. 2 lett. f dell’ordinanza del 19 giugno 19952 con- cernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; OETV) b. gli autoarticolati immatricolati come un’unità (art. 11 cpv. 2 lett. i frasi 1 - 3 OETV) d’un peso totale superiore a 3,5 t; c. i trattori a sella pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. i OETV); d. i trattori a sella leggeri per il traino di rimorchi concepiti per il trasporto di cose e soggetti al pagamento della tassa d’un peso totale superiore a 3,5 t (art. 11 cpv. 2 lett. i OETV); e. gli autoveicoli pesanti il cui interno è adibito a locale (art. 11 cpv. 3 OETV).
2 Ne sono esonerati:
a. gli autoveicoli giusta il capoverso 1 la cui velocità massima non eccede b. gli autoveicoli militari muniti di targhe di controllo militari; c. gli autoveicoli della polizia, dei pompieri, dei servizi di lotta contro gli inci- denti con idrocarburi e prodotti chimici, nonché le ambulanze; d. gli autoveicoli agricoli (art. 86 segg. dell’ordinanza del 13 novembre 19623 sulle norme della circolazione stradale); e. gli autoveicoli con targhe giornaliere svizzere (art. 20 e 21 dell’ordinanza del 20 novembre 19594 sull’assicurazione dei veicoli; OAV);
RS 641.814.1
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f. gli autoveicoli non regolarmente immatricolati, muniti di targhe professio- nali svizzere (art. 22 segg. OAV); g. i veicoli per la scuola guida (art. 89 dell’ordinanza del 27 ottobre 19765 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli; OAC), sempre che siano utilizzati esclusivamente per lezioni di guida e immatricolati da una scuola guida registrata; h. gli autoveicoli per fieraioli e circhi esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di fieraioli e circhi o per trainare rimorchi di lavoro e rimorchi abitabili per fieraioli e circhi o rimorchi di trasporto esclusivamente utilizzati per trasportare materiale di fieraioli e circhi; i. i veicoli d’epoca designati come tali nella licenza di circolazione; j. i veicoli a propulsione elettrica (art. 51 OETV); k. i veicoli cingolati (art. 28 OETV). 3 Entro il 31 dicembre 2000 i seguenti autoveicoli devono essere equipaggiati con un dispositivo di identificazione elettronico ammesso dall’Amministrazione delle dogane: a. gli autoveicoli pesanti adibiti ad abitazione (art. 11 cpv. 3 OETV); b. gli autobus che non sono esclusivamente utilizzati nel traffico nazionale soggetto a concessione (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV); c. i veicoli per la scuola guida secondo il capoverso 2 lettera g; d. gli autoveicoli per fieraioli e circhi secondo il capoverso 2 lettera h; e. altri veicoli, sempre che l’Amministrazione delle dogane lo ordini. 4 L’Amministrazione delle dogane decide in merito a eventuali eccezioni ai capover- si 1-3.
Art. 2 Costi dell’apparecchio di registrazione 1 La Confederazione fornisce a titolo gratuito l’apparecchio di registrazione ai de- tentori di autoveicoli soggetti all’obbligo del montaggio. 2 Il detentore del veicolo assume le spese per il montaggio dell’apparecchio di regi- strazione nel proprio veicolo.
Art. 3 Montaggio, verifica e messa in funzione dell’apparecchio di misura 1 Il detentore del veicolo deve provvedere affinché l’apparecchio di registrazione sia montato e verificato tempestivamente. 2 Il montaggio e la messa in funzione dell’apparecchio di registrazione devono esse- re effettuati da officine designate dall’Amministrazione delle dogane d’intesa con l’Ufficio federale di metrologia. Tali officine effettuano la verifica circa la confor- mità dell’ apparecchio di misura completo composto del tachigrafo o del registratore
5 RS 741.51
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di impulsi per la determinazione della distanza percorsa nonché dell’apparecchio di registrazione all’atto della messa in funzione e rilasciano verso pagamento di una tassa le attestazioni di conformità richieste. 3 Le nuove immatricolazioni e le riammissioni alla circolazione di autoveicoli che ne erano stati antecedentemente esclusi, nonché le riammissioni alla circolazione dopo il deposito delle targhe di controllo di autoveicoli assoggettati al montaggio obbli- gatorio dell’apparecchio di registrazione possono essere effettuate dopo il 31 ottobre
2000 solo se tale apparecchio è stato montato e verificato.
4 Il detentore deve provvedere al durevole funzionamento dell’apparecchio di misu- ra. In caso di funzionamento difettoso o se si sospetta una disfunzione, lo si farà ve- rificare e, se necessario, riparare da un’officina abilitata.
Art. 4 Inosservanza dell’obbligo di montare un apparecchio di registrazione 1 L’autorità d’esecuzione cantonale ritirerà la licenza di circolazione e le targhe di controllo se il 15 dicembre 2000 l’autoveicolo soggetto al montaggio obbligatorio di un apparecchio di registrazione non è equipaggiato con un tale apparecchio debita- mente verificato da un’officina abilitata. 2 Il rispettivo detentore può utilizzare ulteriormente le targhe intercambiabili per i veicoli che non sottostanno all’obbligo del montaggio.
Art. 5 Veicoli esteri 1 A richiesta del detentore, gli autoveicoli di trasporto immatricolati all’estero con- formemente all’articolo 1 capoverso 1 lettere a - e possono essere muniti di un appa- recchio di registrazione ammesso dall’Amministrazione delle dogane. Per quanto concerne i costi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 2. 2 Il montaggio e la messa in funzione dell’apparecchio di registrazione devono esse- re effettuati da officine designate dall’Amministrazione delle dogane. Tali officine effettuano la verifica circa la conformità dell’ apparecchio di misura completo com- posto del tachigrafo o del registratore di impulsi per la determinazione della distanza percorsa nonché dell’apparecchio di registrazione all’atto della messa in funzione e rilasciano verso pagamento di una tassa le attestazioni di conformità richieste.
Art. 6 Esecuzione La Direzione generale delle dogane rilascia le istruzioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza.
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Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2000.
23 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin