AS 2000 379
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)
Modifica del 12 gennaio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997 1 è modificata come segue:
Art. 17a Prodotti che non adempiono il capitolato d’oneri I prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che non adempiono le condizioni per l’impiego di una denominazione d’origine o indicazione geografica registrata, ma che prima della pubblicazione della domanda d’iscrizione sono stati immessi legalmente in commercio sotto questa denominazione per almeno cinque anni, pos- sono ancora essere fabbricati, confezionati e immessi in commercio per altri cinque anni dopo la pubblicazione della registrazione sempreché dall’etichettatura risulti chiaramente che le condizioni per l’impiego della denominazione non sono adem- pite.
Art. 25 Abrogato
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2000.
12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 910.12
1999-6361 379