AS 2000 380
Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura
Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura (Ordinanza sui contributi nella campicoltura, OCCamp)
Modifica del 12 gennaio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui contributi nella campicoltura è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. b e d 1 I gestori che gestiscono un’azienda a proprio rischio e pericolo e che hanno domi- cilio civile in Svizzera beneficiano, per ettaro e anno, dei seguenti contributi di col- tivazione: Fr.
b. favette, piselli proteici e lupini da foraggio 1260 d. avena, orzo, triticale, farro e piccola spelta 400
Art. 10 cpv. 3 lett. a
3 I contributi ammontano a:
a. 30 franchi il quintale per semi oleosi (colza, soia, girasole);
II
1 La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2000.
2 La modifica dell’articolo 10 capoverso 3 lettera a si applica solo al raccolto 2000.
12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 910.17
380 1999-6363