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AS 2000 380

Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura

Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura (Ordinanza sui contributi nella campicoltura, OCCamp)

Modifica del 12 gennaio 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui contributi nella campicoltura è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. b e d 1 I gestori che gestiscono un’azienda a proprio rischio e pericolo e che hanno domi- cilio civile in Svizzera beneficiano, per ettaro e anno, dei seguenti contributi di col- tivazione: Fr.

b. favette, piselli proteici e lupini da foraggio 1260 d. avena, orzo, triticale, farro e piccola spelta 400

Art. 10 cpv. 3 lett. a

3 I contributi ammontano a:

a. 30 franchi il quintale per semi oleosi (colza, soia, girasole);

II

1 La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2000.

2 La modifica dell’articolo 10 capoverso 3 lettera a si applica solo al raccolto 2000.

12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 910.17

380 1999-6363

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