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AS 2000 382

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Modifica del 12 gennaio 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

Art. 9 Aziende in affitto 1 Gli affittuari di aziende appartenenti a persone fisiche le quali hanno un reddito e una sostanza che non superano i limiti di cui all’articolo 7 ricevono: a. un aiuto agli investimenti, purché sia stato stipulato un diritto di superficie di almeno venti anni e sia stato concluso un contratto di affitto di uguale du- rata per il resto dell’azienda; b. un credito di investimento, purché il contratto di affitto sia annotato nel regi- stro fondiario per la durata del credito e il proprietario si porti garante del credito impegnando l’oggetto del contratto d’affitto come pegno immobilia- re. 2 Gli affittuari di aziende appartenenti a persone diverse da quelle di cui al capover- so 1 ricevono un aiuto agli investimenti se un diritto di superficie distinto e perma- nente è stabilito per almeno 50 anni e se è stato concluso un contratto di affitto agri- colo di uguale durata per il resto dell’azienda. Il contratto di affitto deve essere annotato nel registro fondiario.

3 Un aiuto agli investimenti è concesso conformente ai capoversi 1 e 2 purché

l’azienda sia ben strutturata, offra buone prospettive e assicuri un reddito agricolo adeguato a una famiglia contadina.

Art. 20 cpv. 2 2 Nel caso di migliorie fondiarie per rimuovere danni particolarmente gravi causati da avvenimenti naturali e per i provvedimenti di cui all’articolo 14 capoverso 1 let- tera h, la prestazione cantonale minima in virtù del capoverso 1 può essere ridotta nel singolo caso dall’Ufficio federale.

1 RS 913.1

382 1999-6367

Ordinanza sui miglioramenti strutturali RU 2000

Art. 31 cpv. 2 secondo periodo e cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 43 cpv. 6 6 I pescatori e piscicoltori che esercitano la professione a titolo principale ricevono un aiuto iniziale unico di 50 000 franchi quando rilevano un’azienda in affitto o in proprietà.

Titolo prima dell’art. 63 Capitolo 4: Disposizioni finali

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2000.

12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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