AS 2000 389
Ordinanza concernente la ripartizione del contingente doganale degli alimenti per cani e gatti nel traffico con la Comunità europea
Ordinanza concernente la ripartizione del contingente doganale degli alimenti per cani e gatti nel traffico con la Comunità europea
Modifica del 12 gennaio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente la ripartizione del contingente doga- nale degli alimenti per cani e gatti nel traffico con la Comunità europea è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge sulla tariffa delle dogane2,
Art. 2 cpv. 2 2 L’autorità incaricata dell’esecuzione giusta l’articolo 5 rimborsa ai titolari di quote del contingente i dazi doganali all’importazione, purché presentino i necessari certi- ficati di origine (titolo d’esportazione AGREX della CE).
Art. 3 cpv. 1
1 Le quote del contingente doganale sono assegnate secondo l’ordine di ricezione
delle domande.
Art. 4 cpv. 1 1 Le domande di quote di contingenti doganali devono essere inoltrate all’autorità incaricata dell’esecuzione per scritto e accompagnate dalle bollette doganali.
Art. 5 L’Amministrazione federale delle dogane esegue la presente ordinanza.