AS 2000 392
Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)
Modifica del 12 gennaio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 3
3 In deroga al capoverso 2, l’Ufficio federale può liberare per l’importazione:
a. parti del contingente doganale, se l’offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell’industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009 e 2202; b. dal 1° aprile al 14 giugno, parti del contingente doganale di mele delle voci di tariffa 0808.1022 e 0808.1032, nel limite di 2500 t, per ampliare la varietà dell’offerta.
Art. 6 cpv. 1 lett. a 1 L’Ufficio federale ripartisce le parti del contingente doganale, liberate per l’impor- tazione secondo l’articolo 5 capoverso 1, per: a. i pomodori, i cetrioli per insalata e le mele: in funzione delle quote di mer- cato degli aventi diritto. Per quota di mercato di un avente diritto s’intende la proporzione della merce importata da quest’ultimo all’ADC e all’ADFC nell’anno precedente e della prestazione all’interno del Paese fornita l’anno precedente rispetto alle importazioni all’ADC e all’ADFC e alle prestazioni all’interno del Paese dell’insieme degli aventi diritto. L’avente diritto può annunciare la sua prestazione all’interno del Paese entro i termini stabiliti dall’Ufficio.
Art. 7 Oneri 1 Il titolare di un PGI è tenuto ad organizzare le proprie importazioni al fine di evita- re che partite di merce importata siano ancora disponibili:
1 RS 916.121.10
392 1999-6378
Importazione e esportazione di verdura. OIEVFF RU 2000
a. all’inizio del periodo amministrato; b. il giorno seguente la data stabilita giusta l’articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure c. il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l’importazione del quantitativo parziale di contingente doganale è autoriz- zata senza attribuzioni (allegato 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla liberazione secondo l’OIEVFF).
2 Per quantità di merce disponibile si intendono quelle in commercio al momento
considerato; non sono considerate le quantità di merce situate nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio e le scorte che coprono il fabbisogno di due giorni al massimo. Tali scorte devono tuttavia essere esaurite in due giorni. Il fabbisogno è calcolato in base alle importazioni effettuate nel periodo di un mese al massimo precedente il momento considerato.
Art. 19 primo periodo L’Ufficio federale fissa in un’ordinanza le date previste negli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a e 14 capoverso 4 e le parti dei contingenti doganali previsti nell’articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b. ...
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2000.
12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 916.121.100; RU 2000 394