AS 2000 403
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax)
Modifica del 12 gennaio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sugli effettivi massimi è modificata come segue:
Art. 5 frase introduttiva Alle aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte, l’Ufficio federale rilascia su domanda un’autorizzazione eccezionale se: ...
Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva 1 Alle aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di macellerie, di macelli o di altre derrate alimentari l’Ufficio federale rilascia su domanda un’auto- rizzazione eccezionale se: ...
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2000.
12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1914
1 RS 916.344
1999-6383 403