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AS 2000 403

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax)

Modifica del 12 gennaio 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sugli effettivi massimi è modificata come segue:

Art. 5 frase introduttiva Alle aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte, l’Ufficio federale rilascia su domanda un’autorizzazione eccezionale se: ...

Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva 1 Alle aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di macellerie, di macelli o di altre derrate alimentari l’Ufficio federale rilascia su domanda un’auto- rizzazione eccezionale se: ...

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2000.

12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1914

1 RS 916.344

1999-6383 403