Lexipedia

AS 2000 404

Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera

Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)

Modifica del 12 gennaio 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul contingentamento lattiero è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. b, d ed e, cpv. 4 1 I contingenti possono essere trasferiti dalla regione di montagna alla regione di pianura se: b. chi riprende il contingente ed è domiciliato nella regione di pianura affida contrattualmente al cedente domiciliato nella regione di montagna l’alleva- mento del suo bestiame bovino; d. chi riprende il contingente e chi lo cede hanno gestito congiuntamente una comunità aziendale settoriale fino al 30 aprile 1999 e intendono continuare questa collaborazione; e. chi riprende il contingente e chi lo cede sono membri della stessa latteria o caseificio. 4 Il trasferimento giusta il capoverso 1 lettera e è ammesso solo a titolo temporaneo.

Art. 11 cpv. 1 primo periodo

1 Ai produttori fuori della regione di montagna che acquistano per la produzione

lattiera animali d’allevamento femmine provenienti dalla regione di montagna è as- segnato un contingente supplementare. ...

Art. 29 cpv. 1 secondo periodo 1 ...Tale consenso non è richiesto se il contratto d’affitto è ricondotto giusta l’arti- colo 8 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 1985 2 sull’affitto agricolo.