AS 2000 408
Ordinanza concernente la transizione al nuovo disciplinamento del mercato lattiero
Ordinanza concernente la transizione al nuovo disciplinamento del mercato lattiero (Ordinanza di transizione nel settore del latte)
Modifica del 12 gennaio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente la transizione al nuovo disciplina- mento del mercato lattiero è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 3 lett. d ed e, cpv. 5 3 Gli aiuti per il burro non sono concessi per il burro speciale e le mescolanze di burro trasformati in: d. burro della panna di siero o burro di caseificio; e. altri prodotti da spalmare sul pane. 5 Non si concedono aiuti per il burro importato all’aliquota di dazio del contingente doganale a favore di un permesso generale d’importazione (PGI) per burro destinato all’industria alimentare.
Art. 16 cpv. 4 4 Se è trasformato nella propria azienda, il condensato di latte indigeno è equiparato alla polvere di latte intero.
Art. 20 Contributi alle spese volti a garantire la produzione di formaggio nella zona d’insilamento 1 I proprietari di caseifici che, in virtù del diritto previgente, hanno ricevuto contri- buti alle spese volti a garantire la produzione di formaggio in zona d’insilamento, beneficieranno di detti contributi fino al 30 aprile 2002. 2 Il contributo alle spese ammonta a 6 centesimi al chilogrammo di latte della pro- pria azienda fornito durante il semestre estivo. 3 Durante il semestre estivo, le domande di versamento dei contributi alle spese de- vono essere presentate mensilmente al servizio d’amministrazione.
1 RS 916.350.3
408 1999-6386
Transizione nel settore del latte. O RU 2000
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore 1° gennaio 2000.
12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz