AS 2000 410
Ordinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU)
Modifica del 12 gennaio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente il mercato delle uova è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 3 3 Se un richiedente importa nel periodo di contingentamento meno del 95 per cento del quantitativo assegnatogli, nel successivo periodo di contingentamento gli è asse- gnato al massimo il 50 per cento del quantitativo importato. Nel calcolo della quan- tità da importare sono comprese le uova indigene che il richiedente ha trasformato in prodotti a base d’uovo, prove alla mano, durante il periodo di contingentamento.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2000.
12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1916
1 RS 916.371
410 1999-6388