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AS 2000 410

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU)

Modifica del 12 gennaio 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente il mercato delle uova è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 3 3 Se un richiedente importa nel periodo di contingentamento meno del 95 per cento del quantitativo assegnatogli, nel successivo periodo di contingentamento gli è asse- gnato al massimo il 50 per cento del quantitativo importato. Nel calcolo della quan- tità da importare sono comprese le uova indigene che il richiedente ha trasformato in prodotti a base d’uovo, prove alla mano, durante il periodo di contingentamento.

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2000.

12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1916

1 RS 916.371

410 1999-6388