AS 2000 411
Legge federale sui diritti politici
Legge federale sui diritti politici (LDP)
Modifica dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 agosto 1999 1, decreta:
I La legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici è modificata come segue:
Ingresso ... visti gli articoli 44, 66, 72-74, 90 e 122 della C ostituzione federale3; ...
Art. 18 Incompatibilità
1 Le persone che, contemporaneamente alla loro carica, non possono essere membri
del Consiglio nazionale in virtù di un’incompatibilità prevista dalla Costituzione federale o da una legge federale (art. 144 Cost.) devono, se elette al Consiglio na- zionale, dichiarare per quale delle due cariche optano. 2 Le persone che ricoprono una carica la cui incompatibilità con il mandato di consi- gliere nazionale non discende direttamente dalla Costituzione federale abbandonano tale carica al più tardi quattro mesi dopo l’entrata nel Consiglio nazionale.
Art. 19 cpv. 2 2 Per la rinnovazione straordinaria a tenore dell’articolo 193 capoverso 3 della Co- stituzione federale, la data è stabilita dal Consiglio federale.
Art. 75 cpv. 1 1 L’iniziativa popolare che non rispetti l’unità materiale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 2 Cost.) o l’unità formale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 3 Cost.) o che violi disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 139 cpv. 3, art. 193 cpv. 4 e art. 194 cpv. 2 Cost.) è dichiarata nulla in tutto o in parte dall’Assemblea federale.
3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 39, 136, 149 e 192 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
1999-4935 411
Diritti politici. LF RU 2000
Art. 76 1 Se l’Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve: a. se preferisce l’iniziativa popolare al diritto vigente; b. se preferisce il controprogetto al diritto vigente; c. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.
2 La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è te-
nuto conto delle domande lasciate senza risposta. 3 Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa do- manda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni.
II Modifica del diritto vigente L’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 4 è modificato come segue:
Ingresso ... visto l’articolo 85 numeri 1 e 3 della Costituzione federale5; ...
Titolo prima dell’art. 14a 9a. Incompatibilità
Art. 14a I funzionari federali non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio nazionale.
III
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
4 RS 172.221.10 5 Questa disposizione corrisponde all’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
412
Diritti politici. LF RU 2000
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore; qualora il termine di referen- dum sia scaduto inutilizzato, il numero II entra retroattivamente in vigore il 1° gen- naio 2000.
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 20008. 2 Ad eccezione del capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° marzo 2000.
3 Conformemente al numero III capoverso 2, il numero II della presente legge entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2000.
16 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
8 FF 1999 7485
413