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Regolamento dei funzionari del settore dei PF
Regolamento dei funzionari del settore dei PF (RF del settore dei PF)
del 13 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1991 1 sui po- litecnici federali (legge sui PF), ordina:
Capo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
1 Nel presente regolamento s’intende:
– per Consiglio dei PF, il Consiglio dei politecnici federali; – per istituto, un istituto del settore dei PF; – per Cassa pensioni, l’istituto di previdenza della Confederazione per i lavo- ratori secondo l’ordinanza del 24 agosto 19942 concernente la Cassa pensio- ni della Confederazione (Statuti della CPC); – per INSAI, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni; – per LAINF, la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni 3; – per AD, l’assicurazione contro la disoccupazione; – per AVS, l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; – per AI, l’assicurazione per l’invalidità; – per IPG, l’ordinamento sull’indennità per perdita di guadagno; – per statuti della CPC, l’ordinanza del 24 agosto 1994 concernente la Cassa pensioni della Confederazione.
2 Il presente regolamento è applicabile ai funzionari del settore dei PF.
3 I rinvii tra parentesi accanto ai numeri degli articoli si riferiscono agli articoli dell’ordinamento dei funzionari 4 (OF).
RS 172.221.106.1
1999-6189 419
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Art. 2 (3) Pubblico concorso 1 È considerato pubblico concorso ogni bando di concorso pubblicato nel bollettino dei posti vacanti della Confederazione «Die Stelle, L’emploi, Il posto». 2 Nell’avviso di concorso sono indicati i requisiti particolari cui i candidati devono soddisfare. Va lasciato un termine sufficiente per concorrere. 3 Ogni posto vacante deve essere messo pubblicamente a concorso. Il Consiglio dei PF stabilisce in quali circostanze un posto non deve essere messo a concorso.
Art. 3 (4) Requisiti per la nomina Il Consiglio dei PF determina i requisiti per la nomina alle singole funzioni. Sono, inoltre, applicabili le disposizioni dell’articolo 15 capoverso 2.
Art. 4 Competenza per la nomina Le competenze di nomina del Consiglio dei PF e dei servizi ad esso subordinati so- no disciplinate nell’articolo 2 dell’ordinanza del 13 gennaio 19935 sul settore dei Politecnici federali.
Art. 5 Altre competenze 1 Qualora il presente regolamento non disciplini la competenza di decidere, il Con- siglio dei PF emana un regolamento che determina le competenze.
2 Il Consiglio dei PF può, nel regolamento che determina le competenze giusta il
capoverso 1, dichiarare competente un’istanza subordinata all’autorità eleggente per le decisioni che, secondo il presente regolamento, spettano a tale autorità.
Art. 6 (5) Decisione di nomina 1 Al funzionario la nomina è notificata con una decisione. Devono esservi indicati la funzione, il luogo di servizio, la data dell’entrata in servizio, gli obblighi particolari, il grado di occupazione, la classe di stipendio e la rimunerazione. 2 All’atto della prima nomina il funzionario riceve, con la decisione, l’ordinamento dei funzionari, il regolamento dei funzionari del settore dei PF e gli statuti della CPC.
3 La riconferma secondo l’articolo 57 OF avviene con una decisione generale. La
riconferma con riserve e la non riconferma devono essere notificate al funzionario con una decisione.
Art. 7 (7) Incompatibilità I funzionari tra i quali esista vincolo matrimoniale, consanguineità o affinità sino al secondo grado compreso o un vincolo di adozione non devono, per quanto possibile, essere occupati in un rapporto di dipendenza diretta.
5 RS 414.110.3
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Art. 8 (8) Luogo di servizio, domicilio, stato civile; obbligo d’informare
1 Il luogo di servizio è quello assegnato al funzionario.
2 Fatto salvo il capoverso 3, l’autorizzazione di abitare fuori del luogo di servizio è considerata concessa per tutto il territorio svizzero. 3 Qualora il servizio lo esiga, la scelta del domicilio è prescritta oppure vincolata a condizioni se si trova fuori del luogo di servizio. 4 L’autorità eleggente è competente per l’assegnazione del luogo di servizio (cpv. 1) e del domicilio (cpv. 3). 5 Il funzionario deve indicare il proprio stato civile, il proprio indirizzo e tutti i fatti determinanti per la retribuzione al servizio da cui dipende; è parimenti tenuto a no- tificare senza indugio ogni ulteriore cambiamento.
Art. 9 (9) Trasferimento, assegnazione di un’altra occupazione 1 Il trasferimento o l’assegnazione di un’altra occupazione per ragioni di servizio o di ordine economico deve essere annunciato al funzionario con sufficiente anticipo. Il trasferimento deve essere notificato con decisione formale.
2 Il trasferimento viene deciso dall’autorità eleggente.
3 Se il funzionario viene trasferito nel settore di un’altra autorità eleggente, l’autorità eleggente finora competente per il funzionario decide il trasferimento d’intesa con la nuova autorità eleggente. 4 Qualora non venga espressamente deciso altrimenti, il trasferimento è valido per il resto del periodo amministrativo.
Art. 10 (10) Durata del lavoro
1 La durata settimanale normale del lavoro è, in media, di:
a. 41 ore per i funzionari occupati a tempo pieno; b. meno di 41 ore, ma almeno di 20½ ore per i funzionari occupati a tempo parziale. 2 Di regola, i funzionari occupati a tempo pieno lavorano 42 ore per settimana e i funzionari occupati a tempo parziale il numero di ore corrispondente al loro tasso d’occupazione. Il tempo di lavoro così svolto in più è compensato con cinque giorni di compensazione per anno civile, parificati ai giorni di vacanza. 3 Se situazioni particolari, come la stagione o le condizioni atmosferiche, esigono un aumento della durata del lavoro, il Consiglio dei PF può prolungare la durata setti- manale del lavoro di quattro ore al massimo. Esso provvede entro un anno a una cor- rispondente compensazione.
4 È possibile concordare con il funzionario che effettui:
a. il tempo di lavoro sotto forma di media annua; b. fino al 5 per cento della durata del lavoro secondo il capoverso 2 in più o in meno;
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c. il tempo di lavoro sotto forma di orario di lavoro in gruppo. 5 Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le modalità degli accordi previsti nel capoverso 4. 6 Il tempo per viaggi di servizio in Svizzera, come anche gli spostamenti sino al luo- go di lavoro esterno e il ritorno, nonché da un posto di lavoro all’altro sono conside- rati tempo di lavoro. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina il computo dei tempi di viaggio nel caso di viaggi di servizio all’estero e la limitazione della com- pensazione nel caso di viaggi di servizio in Svizzera. 7 Al funzionario è assegnato, per il servizio tra le 20 e le 24, un supplemento del 10 per cento. 8 Al funzionario è assegnato, per il servizio notturno tra le 24 e le 4, un supplemento del 30 per cento. Tale supplemento è concesso anche tra le 4 e le 5, se il funzionario ha incominciato il servizio prima delle 4. Il supplemento è portato dal 30 al 40 per cento a decorrere dall’inizio dell’anno civile nel quale il funzionario compie 55 anni. 9 I supplementi giusta i capoversi 5 e 6 non sono concessi ai funzionari che hanno diritto al supplemento secondo l’articolo 46 capoverso 3.
Art. 11 (10) Determinazione dell’orario di lavoro 1 L’orario di lavoro per i funzionari del Consiglio dei PF e degli istituti è stabilito nell’ordinanza del 26 marzo 19806 sull’orario di lavoro nell’amministrazione fede- rale. 2 Il Consiglio dei PF stabilisce l’orario di lavoro per i funzionari cui è applicabile una durata settimanale speciale del lavoro.
Art. 12 (10) Lavoro aggiuntivo e lavoro supplementare 1 In caso di sovraccarico straordinario di lavoro o d’urgenza, il servizio può ordinare al funzionario di fornire lavoro aggiuntivo o supplementare. Un lavoro aggiuntivo superiore a 2 ore al giorno dev’essere convenuto con il funzionario interessato, oc- cupato a tempo parziale. 2 Il lavoro aggiuntivo è dato quando un funzionario a tempo parziale lavora occasio- nalmente: a. più della durata settimanale di lavoro convenuta, ma non più di 42 ore; b. più della durata giornaliera di lavoro convenuta, ma non più di 8,4 ore. 3 Il lavoro supplementare è dato quando il funzionario deve lavorare più di 8,4 ore per giorno o più di 42 ore per settimana oppure in un giorno di congedo. 4 Il lavoro supplementare non deve superare 2 ore al giorno, salvo nei giorni di con- gedo o in caso di emergenza, come forza maggiore, perturbazione dell’esercizio o altra perturbazione imprevista del decorso amministrativo. Nei giorni di congedo o nei giorni di lavoro incompleti, la durata del lavoro, il lavoro aggiuntivo e il lavoro supplementare non devono superare complessivamente 10,4 ore.
6 RS 172.221.122
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5 Il lavoro aggiuntivo e il lavoro supplementare devono di regola venir compensati con un periodo di tempo libero della stessa durata. Il periodo del compenso dev’es- sere convenuto con il funzionario. Se il compenso non può avvenire entro un con- gruo termine, al funzionario dev’essere versata un’indennità in contanti. Essa am- monta, per il lavoro aggiuntivo, al 100 per cento della rimunerazione oraria. Per il lavoro supplementare, l’indennità in contanti è stabilita secondo l’articolo 59 capo- verso 1. 6 Per anno civile, possono essere indennizzate in contanti complessivamente 150 ore al massimo di lavoro aggiuntivo e lavoro supplementare. 7 Sull’anno civile successivo possono essere riportate complessivamente non più di 100 ore di lavoro aggiuntivo e di lavoro supplementare. Le ore in esubero decadono alla fine dell’anno senza indennizzo né compensazione. Quando ordinano ore di la- voro aggiuntivo o supplementare, i servizi badano affinché esse possano essere compensate prima della fine dell’anno se il loro numero supera i massimi di cui ai capoversi 6 e 7. In singoli casi motivati l’autorità eleggente può autorizzare una di- lazione del giorno di scadenza non oltre il 30 aprile dell’anno successivo.
Art. 13 (10) Giorni di riposo
1 Il funzionario ha diritto a 63 giorni di riposo per anno civile.
2 Sono considerati giorni di riposo le domeniche, Capodanno, l’Ascensione, il gior- no della festa nazionale, Natale e le altre feste del luogo di servizio che cadono in un giorno di lavoro.
3 Se il totale dei giorni di riposo giusta il capoverso 2:
a. è inferiore a 63 giorni, il funzionario ha diritto di beneficiare dei giorni di ri- poso mancanti, che possono di regola essere presi liberamente e sono parifi- cati ai giorni di vacanza; b. è superiore a 63 giorni, il numero dei giorni di compensazione giusta l’articolo 10 capoverso 2 è ridotto proporzionalmente. 4 Nel pomeriggio precedente le feste intere indicate nel capoverso 2, il lavoro termi- na un’ora prima degli altri giorni feriali. 5 Il funzionario che ha assunto o ha lasciato il servizio nel corso dell’anno ha diritto al numero di giorni di riposo, che possono essere presi liberamente, corrispondente alla durata del servizio. 6 Il Consiglio dei PF regola la compensazione dei giorni di riposo, se il lavoro di domenica o nei giorni festivi non può essere sospeso per motivi di servizio.
7 Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce in particolare:
a. il modo di calcolo del diritto ai giorni di riposo concessi agli agenti occupati a tempo parziale; b. il modo di calcolo del diritto ai giorni di riposo concessi in caso di assenza dal servizio; c. la chiusura di uffici e di aziende immediatamente prima o dopo giorni festivi e il compenso integrale delle ore di lavoro così soppresse.
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Art. 14 (11) Formazione 1 Il Consiglio dei PF e gli istituti promuovono la formazione di tutti i collaboratori proponendo corsi, accordando congedi e partecipando alle spese. Per la formazione professionale essi concedono per principio un congedo pagato e assumono le spese. Se la formazione reca vantaggi personali anche ai collaboratori, il Consiglio dei PF o gli istituti accordano un congedo pagato e assumono le spese, purché la formazio- ne sia nel loro interesse. 2 Il Consiglio dei PF dirige la formazione nel settore dei PF per mezzo di linee di- rettive e mediante la pianificazione degli affari.
3 Esso stabilisce le competenze.
4 Esso disciplina i particolari, segnatamente il congedo a scopo di formazione,
l’assunzione delle spese e l’obbligo di rimborso. 5 I collaboratori sono tenuti a seguire una formazione corrispondente alle loro attitudini e ad adattarsi all’evoluzione delle esigenze. Nell’ambito del loro mandato, essi hanno diritto ad un adeguato sviluppo delle loro conoscenze professionali e personali. 6 Qualora i collaboratori si dimettano dal servizio entro quattro anni dal termine di una formazione, il Consiglio dei PF o gli istituti possono esigere il rimborso delle spese assunte.
Art. 15 (12) Promozioni 1 Non si faranno promozioni se non quando vi sia una funzione superiore da occupa- re o un determinato funzionario abbia permanentemente da compiere un lavoro cor- rispondente a una funzione superiore a quella da lui tenuta. 2 Sono determinanti le prescrizioni circa le nomine e le promozioni stabilite in ap- plicazione dell’ordinanza del 15 dicembre 19887 concernente la classificazione delle funzioni.
Art. 16 (14) Esercizio di cariche pubbliche 1 Il funzionario che desidera esercitare una carica pubblica deve chiederne il per- messo per la via di servizio. Il permesso non è necessario quando il funzionario sia obbligato da una disposizione del diritto federale ad assumere la carica pubblica af- fidatagli o sia scelto a far parte di un ufficio elettorale o di scrutinio. 2 Nel permesso sono indicate le condizioni alle quali esso è concesso. In caso di ri- fiuto, limitazione o revoca del permesso, i motivi di siffatto provvedimento sono comunicati al funzionario.
3 L’autorità eleggente è competente per il permesso.
4 Il funzionario che è costretto ad assentarsi dal servizio per l’esercizio di una carica pubblica, deve chiedere in tempo utile un congedo. Questo va concesso se e per quanto il servizio permette l’assenza. Se l’assenza supera quindici giorni all’anno, il
7 RS 172.221.111.1
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servizio competente giusta il capoverso 3 stabilisce se e in quale misura debbano essere ridotti lo stipendio, i giorni di riposo o le vacanze.
Art. 17 (15) Occupazioni accessorie 1 Sono incompatibili con la funzione secondo l’articolo 15 capoverso 1 OF le occu- pazioni accessorie che: a. compromettono la tutela del segreto d’ufficio o gli interessi del settore dei PF; b. anche se non ricadono nell’ambito delle disposizioni dell’articolo 15 capo- verso 2 OF, sono cagione di concorrenza sleale all’artigianato, all’industria, al commercio o ad altre professioni; c. mettono in pericolo la vita o la salute del funzionario oppure; d. assorbono permanentemente la sua attività in misura rilevante. 2 Indipendentemente dal grado di occupazione, il funzionario deve chiedere, per la via di servizio, un’autorizzazione per: a. le occupazioni accessorie a scopo lucrativo; b. la partecipazione alla direzione di una società che persegue uno scopo lu- crativo; c. la partecipazione alla direzione di un’associazione o istituzione che si pre- figge, secondo il principio della mutualità, di procurare vantaggi economici ai suoi membri.
3 L’autorità eleggente concede l’autorizzazione:
a. se non sussiste alcuna incompatibilità e se sono esclusi conflitti tra l’inte- resse del servizio e gli interessi connessi con l’occupazione accessoria; b. per la direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo, se:
1. il funzionario è vincolato in modo particolarmente stretto alla società a
scopo lucrativo anche da rapporti diversi da quelli finanziari e
2. se la situazione di tale società sul piano del personale fa apparire neces-
saria la collaborazione del funzionario alla sua direzione; c. per qualsiasi occupazione accessoria a scopo lucrativo, qualora, con riserva della lettera a, al funzionario occupato a tempo parziale non sia possibile offrire un’occupazione a tempo pieno nel settore dei PF.
Art. 18 (15 cpv. 4) Obbligo di cessione 1 Il funzionario esercitante un’occupazione accessoria esclusivamente in virtù della sua posizione amministrativa o dei compiti assegnatigli deve fornire al servizio pre- posto tutte le indicazioni necessarie sul reddito conseguito.
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2 Se il reddito conseguito da tale attività e il suo stipendio di cui all’articolo 36 OF 8 superano complessivamente il 110 per cento dell’importo massimo della sua classe di stipendio, il funzionario deve versare l’eccedenza al Consiglio dei PF o all’istituto. Il Consiglio dei PF disciplina le modalità riguardanti il reddito computa- bile e il versamento dell’eccedenza. 3 Se il Consiglio dei PF o gli istituti hanno un interesse essenziale all’esercizio di un’occupazione accessoria, il funzionario può essere liberato interamente o parzial- mente dall’obbligo di cessione. Al riguardo è competente l’autorità eleggente.
Art. 19 (16) Invenzioni dei funzionari La concessione di un’indennità o di una ricompensa al funzionario che abbia fatto un’invenzione compete all’autorità eleggente.
Art. 20 (17) Alloggi di servizio 1 L’alloggio di servizio è quello assegnato al funzionario per ragioni di servizio. Il funzionario non può esigere l’assegnazione di un alloggio di servizio, né, ove tale assegnazione gli sia revocata, un risarcimento. 2 Il compenso per l’alloggio di servizio è stabilito considerando gli affitti in uso nella località, come anche i vantaggi e gli inconvenienti particolari dell’alloggio. 3 Oltre al compenso previsto nel capoverso 2, il funzionario deve pagare le spese per l’energia elettrica, il gas e il riscaldamento, calcolate secondo il consumo effettivo; se questo non può essere accertato, egli pagherà una somma complessiva. Il consu- mo normale dell’acqua è compreso nel compenso previsto al capoverso 2. 4 I lavori speciali, non compresi nelle incombenze della funzione, che fossero richie- sti al locatario d’un alloggio di servizio o alla sua famiglia, devono essere equa- mente retribuiti. 5 Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce le condizioni alle quali è sottopo- sto l’uso degli alloggi di servizio e i relativi compensi. Il Consiglio dei PF disciplina i particolari.
Art. 21 (17) Alloggi dati in affitto Quando il Consiglio dei PF o l’istituto fornisce a un funzionario un alloggio non considerato di servizio, la locazione è regolata con un contratto di diritto privato.
Art. 22 (18) Uniforme
1 Il funzionario riceve un’uniforme:
a. se deve essere reso riconoscibile nelle relazioni con il pubblico; b. se è particolarmente esposto alle intemperie;
8 RS 172.221.10
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c. se il servizio è tale da insudiciare, logorare o danneggiare in misura speciale gli abiti. 2 Qualora sia giustificato da speciali circostanze e le condizioni indicate nelle lettere b e c siano adempite, il pagamento di un’indennità può sostituire la consegna dell’uniforme. 3 Il Consiglio dei PF emana le prescrizioni particolareggiate sulla fornitura e l’uso delle uniformi.
Art. 23 (19) Agevolazioni I criteri secondo i quali potranno essere concesse in alcuni servizi determinate age- volazioni, come facilitazioni di viaggio, sono stabiliti dal Consiglio federale.
Art. 24 (26) Divieto di accettare regali 1 Di principio, sono considerati regali, nel senso dell’articolo 26 OF9, tutte le libera- lità che rappresentano direttamente o indirettamente un utile finanziario, in partico- lare i regali in natura, il condono dei debiti, i ribassi. Sono considerati altri profitti i servizi di valore pecuniario e le altre prestazioni destinati a procurare o tali da pro- curare, a chi li riceve, un profitto particolare cui normalmente non ha diritto. 2 Il capoverso 1 non concerne le gratificazioni modeste aventi carattere di mancia usuale e di cortesia. Qualora sia richiesto dalla natura del servizio o dall’indipen- denza del funzionario, il Consiglio dei PF può parimente vietare l’accettazione di tali prestazioni.
Art. 25 (28) Obbligo di testimoniare 1 Il funzionario è tenuto a chiedere, per la via di servizio, il permesso di deporre in giudizio, previsto nell’articolo 28 OF 10. 2 Se è necessario, il servizio competente si fa indicare dall’autorità giudiziaria gli argomenti sui quali il funzionario sarà interrogato. Il permesso può essere concesso in generale o solo per taluni argomenti. 3 L’autorità eleggente è competente a concedere il permesso di deporre in giudizio.
4 L’articolo 28 OF e i capoversi 1-3 qui sopra sono applicabili, per analogia, alla comunicazione degli atti.
Art. 26 Responsabilità del funzionario per danni cagionati La responsabilità del funzionario che ha cagionato un danno alla Confederazione o a un terzo e la procedura intesa a far valere questo danno sono determinate giusta la legge del 14 marzo 195811 sulla responsabilità.
9 RS 172.221.10 10 RS 172.221.10 11 RS 170.32
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Art. 27 (51) Valutazione e attestato di servizio 1 Per assicurare il promovimento professionale dei funzionari e migliorare le condi- zioni di lavoro, i superiori valutano regolarmente le prestazioni lavorative, il com- portamento e il modo di collaborazione dei funzionari cui sono preposti.
2 Per la valutazione del personale valgono le seguenti regole:
a. deve fondarsi su fatti singolarmente determinabili. Dev’essere comunicata per scritto al funzionario che ne è oggetto e discussa con lui; b. ha luogo generalmente ogni anno, ma almeno una volta ogni biennio, e pri- ma di ogni modificazione fondamentale del rapporto di servizio (provvedi- menti di stipendio dipendenti dalla prestazione, modificazioni essenziali del capitolato degli oneri, nuova subordinazione ecc.). Il funzionario può, di moto proprio, domandare una valutazione; c. l’interessato può chiedere che la valutazione venga verificata dal prossimo superiore più elevato e può farsi assistere; d. il Consiglio dei PF emana istruzioni sulla valutazione del personale; esso di- sciplina le deroghe alla valutazione periodica del personale. 3 Il Consiglio dei PF e le direzioni degli istituti compilano gli attestati di servizio. Essi disciplinano la competenza nel loro settore.
Capo 2: Disposizioni disciplinari
Art. 28 (31) Genere e grado della misura, prescrizione 1 Nello stabilire il genere e il grado della misura, è tenuto conto della colpa, dei mo- tivi, della condotta precedente, del grado e della responsabilità del funzionario, co- me anche dell’estensione e importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi. 2 Per lievi mancanze ai doveri di servizio non si infligge una misura disciplinare quando un consiglio, una sollecitazione o un avvertimento sia sufficiente. 3 La revoca delle facilitazioni di viaggio è inflitta particolarmente in caso d’abuso delle stesse. 4 La responsabilità disciplinare del funzionario si prescrive in un anno dalla scoperta dell’atto reprensibile e, in ogni caso, in tre anni dall’ultima violazione dei doveri di servizio. La prescrizione è sospesa finché duri il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure non si sia pronunciato su rimedi di diritto esercitati in un procedimento disciplinare (art. 22 cpv. 2 e 3 della legge del 14 marzo 195812 sulla responsabilità).
Art. 29 (31) Inflizione di misure disciplinari 1 In caso di retrocessione, lo stipendio è ridotto almeno di quanto esso superi il mas- simo della funzione cui il funzionario è retrocesso.
12 RS 170.32
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2 Lo stipendio può essere ridotto durevolmente, per il periodo amministrativo o per un tempo più breve, nei limiti delle somme previste per la funzione. Trascorso il termine stabilito, il funzionario ha di nuovo diritto allo stipendio di prima. 3 La riduzione o la soppressione dell’aumento ordinario dello stipendio può essere disposta solo per il successivo aumento ordinario. Nella decisione disciplinare deve essere specificato se e quando il funzionario riacquisterà il diritto di cui viene pri- vato.
4 Le multe sono devolute alla Cassa di soccorso della Cassa pensioni.
Art. 30 (31 cpv. 5) Collocamento in posizione provvisoria 1 Il collocamento in posizione provvisoria deve essere pronunciato in particolare quando, pur essendo indicato il licenziamento, vi fossero ragioni meritevoli per mantenere provvisoriamente in servizio la persona di cui si tratta. 2 Il collocamento in posizione provvisoria ha l’effetto di togliere al funzionario la garanzia tanto dell’impiego per il periodo amministrativo quanto dello stipendio le- gale. Finché dura siffatto provvedimento, non sono di regola assegnati gli aumenti ordinari di stipendio. In caso di buon comportamento, tali aumenti possono essere assegnati di nuovo, dopo un anno, per l’inizio dell’anno civile seguente. Per il rima- nente, al rapporto di servizio provvisorio sono applicabili, per analogia, le prescri- zioni sul rapporto di servizio dei funzionari, salvo espressa disposizione contraria dell’autorità eleggente. 3 L’autorità eleggente può sciogliere il rapporto di servizio provvisorio con preavvi- so scritto di 30 giorni o, per motivi gravi, farlo cessare immediatamente. In ogni ca- so, va comunicato per scritto all’interessato se questo provvedimento debba essere considerato un licenziamento per propria colpa, conformemente all’articolo 43 degli statuti della CPC.
Art. 31 (33) Autorità disciplinari di prima istanza La competenza disciplinare del Consiglio dei PF e degli organi ad esso subordinati è disciplinata dall’articolo 8 dell’ordinanza del 13 gennaio 1993 13 sul settore dei PF.
Art. 32 (32) Inchiesta disciplinare 1 L’apertura di un’inchiesta disciplinare dev’essere comunicata al funzionario, con indicazione della mancanza di doveri di servizio imputatagli. Il funzionario deve essere sentito e avere la possibilità di addurre tutti i fatti in suo favore. 2 L’interrogatorio dell’incolpato e le deposizioni dei testimoni e dei periti sono mes- si a verbale. Se ne può fare a meno in caso di lievi mancanze. 3 L’inchiesta disciplinare è compiuta dal titolare del potere disciplinare o, per suo ordine, da uno o più funzionari appositamente incaricati. L’autorità disciplinare competente può affidare l’inchiesta a persone estranee all’amministrazione.
13 RS 414.110.3
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Art. 33 (32) Difesa dell’incolpato 1 Quando l’istanza disciplinare competente ritiene chiusa l’inchiesta, ne comunica il risultato all’incolpato. Contemporaneamente, essa gli fa sapere dove egli o, se è il caso, il suo mandatario può consultare gli atti sui quali la decisione disciplinare sarà fondata. Per la consultazione degli atti deve essere assegnato un termine sufficiente. 2 L’incolpato può, entro il termine assegnato, spiegarsi sui fatti e sulla questione della colpa e chiedere un complemento d’inchiesta. Su tale domanda, decide l’istan- za disciplinare competente. 3 Se viene ordinata un’inchiesta completiva, il risultato è comunicato all’incolpato o, se è il caso, al suo mandatario perché si pronunci in merito.
Art. 34 (32) Decisione disciplinare 1 La decisione disciplinare contiene l’esposizione dei fatti, i considerandi di diritto, la misura disciplinare e l’indicazione dei rimedi giuridici. 2 Nell’indicazione dei rimedi giuridici si menziona pure il luogo ove l’incolpato o il suo mandatario può consultare gli atti entro il termine di ricorso. 3 L’istanza disciplinare può togliere l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso in- terposto contro una misura disciplinare che non sia la multa (art. 55 cpv. 2 della leg- ge del 20 dicembre 1968 14 sulla procedura amministrativa, PA).
Art. 35 Altre prescrizioni per la procedura di prima istanza La procedura disciplinare di prima istanza è del rimanente disciplinata secondo le regole generali di procedura amministrativa (art. 7 e segg. PA15).
Art. 36 Procedura di ricorso La procedura di ricorso è disciplinata dagli articoli 58 e 59 OF16 e dalle disposizioni generali sulla procedura federale.
Art. 37 Disposizioni complementari per la procedura di ricorso 1 L’istanza di ricorso notifica al ricorrente le osservazioni dell’autorità inferiore of- frendogli la possibilità di pronunciarsi in merito. Ove occorra, avverte il ricorrente sul suo diritto di chiedere alla commissione disciplinare il parere sul ricorso (art. 60 cpv. 1 OF17). 2 L’istanza di ricorso fa completare, se necessario, l’inchiesta. È applicabile l’arti- colo 33 capoverso 3. 3 Qualora l’istanza di ricorso non decida definitivamente, si applica l’articolo 34 capoverso 2.
14 RS 172.021 15 RS 172.021 16 RS 172.221.10 17 RS 172.221.10
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Art. 38 Responsabilità penale 1 Se una violazione dei doveri di ufficio contiene in pari tempo gli elementi di un reato secondo una legge penale federale o cantonale, gli atti sono trasmessi, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione. 2 Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico della Confederazione dal presidente del Consiglio dei PF. 3 Se sono adempite le condizioni previste nell’articolo 52 OF18, il presidente del Consiglio dei PF può immediatamente esonerare il funzionario dal servizio, per provvedimento preventivo. 4 Se il Ministero pubblico della Confederazione reputa che si debba iniziare il pro- cedimento penale, ne fa proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia. L’ulteriore procedura è disciplinata dalla legge del 14 marzo 195819 sulla responsa- bilità.
Capo 3: Ordinamento degli stipendi
Art. 39 (39) Stipendio iniziale
1 Lo stipendio iniziale è stabilito dall’autorità eleggente.
2 Per determinare lo stipendio iniziale sono adeguatamente prese in considerazione la preparazione, l’esperienza, le capacità, l’età e la situazione del mercato del lavoro. Lo stipendio può essere inferiore all’importo minimo della classe determinante; per coloro che hanno superato i 20 anni la diminuzione può ammontare al massimo al
10 per cento.
3 Il Dipartimento federale delle finanze emana direttive concernenti la determinazio- ne degli stipendi iniziali.
Art. 40 (40) Aumento ordinario dello stipendio 1 L’aumento ordinario dello stipendio corrisponde a un ottavo della differenza tra l’importo minimo e l’importo massimo della classe di stipendio determinante, se le prestazioni corrispondono completamente alle esigenze. Per le classi di stipendio più basse il Dipartimento federale delle finanze può accordare un aumento più elevato. 2 Per prestazioni che corrispondono solo in gran parte alle esigenze, esso può essere ridotto a un dodicesimo. 3 Per prestazioni che superano di gran lunga le esigenze, esso può essere aumentato a un sesto. Il numero degli aumenti ordinari dello stipendio secondo il presente ca- poverso non deve superare quello degli aumenti ordinari secondo il capoverso 2 e degli aumenti dello stipendio rifiutati giusta il capoverso 4.
18 RS 172.221.10 19 RS 170.32
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4 Per prestazioni che non corrispondono alle esigenze (insufficienti), l’aumento or- dinario dello stipendio viene rifiutato (art. 45 cpv. 2 bis OF20; art. 67). 5 Se il 1° gennaio il funzionario non ha ancora svolto un anno di servizio intero, l’aumento ordinario dello stipendio ammonta, per ogni mese intero di servizio, a un dodicesimo dell’importo dell’aumento determinante. 6 Se nell’anno civile precedente il funzionario ha ottenuto un congedo non pagato di durata superiore a un mese civile ovvero 30 giorni, l’aumento ordinario dello sti- pendio è concesso soltanto per i mesi in cui egli ha ricevuto lo stipendio intero. 7 Se il funzionario ha cagionato una malattia o un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, ovvero ha ritardato la guarigione intenzionalmente o per grave negligenza, l’aumento ordinario dello stipendio è soppresso o ridotto in proporzione alla durata dell’assenza dal servizio. 8 Il funzionario promosso con effetto al 1° gennaio ha diritto, a contare da questa data, all’aumento ordinario solo se lo stipendio precedente era inferiore al massimo della classe di stipendio cui egli era assegnato prima della promozione.
9 L’autorità eleggente è competente per le decisioni secondo i capoversi 1-7.
Art. 41 (41) Aumento straordinario dello stipendio 1 L’aumento straordinario dello stipendio, nel caso di promozione a una classe di stipendio superiore, corrisponde, fatto salvo il limite massimo della nuova classe, a un sesto della differenza tra l’importo minimo e l’importo massimo della nuova classe secondo l’articolo 40 capoverso 1. 2 Senza promozione possono essere concessi aumenti straordinari, sino all’importo massimo della classe di stipendio determinante, solo qualora: a. lo stipendio attuale sia stato evidentemente stabilito troppo basso; b. si tratti di conservare al proprio servizio una persona di capacità eminenti. 3 Se il funzionario ha compiuto 60 anni, invece di una promozione gli è di regola versato un assegno non assicurato adeguato al rincaro. 4 L’autorità eleggente decide se siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 2 e stabilisce, se del caso, l’importo dell’aumento straordinario dello stipendio.
Art. 42 (37) Indennità di residenza
1 L’indennità di residenza ammonta all’anno a un massimo di 4100 franchi (indice
119,0 punti). 2 Il Dipartimento federale delle finanze suddivide in tredici zone i luoghi di servizio che danno diritto a un’indennità di residenza. Gli importi figurano nell’allegato 1 conformemente all’articolo 66.
20 RS 172.221.10
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3 Se l’indennità di residenza fissata per il luogo di domicilio è maggiore di quella prevista per il luogo di servizio, al funzionario spetta l’indennità di residenza fissata per il luogo di domicilio.
Art. 43 (42) Indennità di soggiorno all’estero 1 Il funzionario il cui luogo di servizio è nella zona di confine estera ha diritto a un’indennità di soggiorno all’estero. Essa è stabilita conformemente all’articolo 37 OF21 e all’articolo 45 del presente regolamento, tenuto conto anche delle spese par- ticolari cagionate dal soggiorno all’estero del funzionario e della sua famiglia. 2 Il Dipartimento federale delle finanze disciplina il diritto del funzionario secondo il capoverso 1.
Art. 44 (43, 43a, 43b) Assegni sociali 1 Il funzionario deve far valere e provare, per la via di servizio, il suo diritto agli as- segni sociali. 2 Determinante per il diritto all’assegno di matrimonio o di nascita è il grado di oc- cupazione del funzionario al momento in cui l’evento ha luogo. Se il grado di occu- pazione è ridotto durante il mese del matrimonio, l’assegno di matrimonio è versato, con riserva dell’articolo 45 capoverso 2, proporzionalmente al grado d’occupazione prima della riduzione. Se il grado d’occupazione è ridotto durante la gravidanza, l’assegno di nascita è versato proporzionalmente al grado d’occupazione prima della riduzione.
Art. 45 (43 cpv. 1) Assegni per matrimonio 1 Il diritto all’assegno unico per matrimonio nasce con la celebrazione del matrimo- nio civile. 2 In caso di scioglimento volontario dei rapporti di servizio o di licenziamento do- vuto a colpa del funzionario, prima che questi sia al servizio della Confederazione da almeno cinque anni, l’assegno deve essere rimborsato in ragione di un quinto per ogni anno di servizio mancante; le frazioni di un anno sono considerate come anno di servizio mancante.
Art. 46 (43 cpv. 3 e 4) Disposizioni complementari relative all’assegno familiare 1 Se entrambi i genitori appartenenti alla stessa economia domestica adempiono le premesse per il diritto giusta l’articolo 43 capoverso 3 OF22, l’assegno familiare è versato una sola volta. Gli aventi diritto designano di comune intesa il beneficiario. 2 Il funzionario ha diritto all’assegno familiare anche se in virtù del divieto del cu- mulo degli assegni non riceve un assegno per i figli, pur avendovi diritto. 3 L’assegno familiare non è ridotto se, in virtù dell’articolo 47 capoverso 3 o 50 ca- poverso 1, il diritto all’assegno per i figli è dimezzato. Viene parimenti versato sen-
21 RS 172.221.10 22 RS 172.221.10
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za riduzione se il diritto all’assegno per i figli è temporaneamente soppresso durante un’interruzione della formazione secondo l’articolo 48 capoverso 2. 4 L’invalidità è presunta (art. 43 cpv. 3 lett. b OF) se sussiste il diritto a una rendita intera d’invalidità. 5 Se il diritto all’assegno per i figli è soppresso in seguito alla morte del figlio, l’assegno familiare giusta l’articolo 43 capoverso 4 OF è versato per altri sei mesi anche se, per principio, il funzionario non vi avrebbe più diritto. 6 Ha un obbligo di assistenza (art. 43 cpv. 3 lett. c OF) chiunque è tenuto per legge ad assistere parenti in linea ascendente o discendente o fratelli e sorelle che si trovi- no in stato di indigenza e versa loro contributi periodici. La necessità dell’assistenza dev’essere attestata da un servizio ufficiale competente.
Art. 47 (43a e 43b cpv. 2 lett. a) Diritto all’assegno per i figli; principi 1 Il funzionario ha diritto a un assegno per i seguenti figli di cui ha la custodia;
a. i figli con i quali ha un rapporto di filiazione; b. gli affiliati e i figliastri, come anche i figli di parenti che ha assunto stabil- mente al fine di prodigare loro cure e provvedere alla loro educazione. 2 Per i figli tra il 18° e il 25° anno compiuto, incapaci di guadagnare o in fase di formazione, il funzionario riceve l’assegno anche se non ne ha la custodia. 3 Il funzionario ha inoltre diritto all’assegno se, in virtù di un obbligo legale di mantenimento o di assistenza, versa a un figlio contributi ammontanti almeno al doppio dell’assegno per i figli determinante. Se i contributi raggiungono l’importo semplice, non però quello doppio dell’assegno, ha diritto alla metà dell’assegno.
Art. 48 (43a cpv. 3 lett. a) Diritto all’assegno per i figli durante la formazione 1 Per formazione s’intende qualsiasi occupazione che serve a preparare sistematica- mente a una futura attività lucrativa e che dura almeno un mese. Trattasi in partico- lare: a. del tirocinio e del perfezionamento professionale; b. di scuole e corsi, purché l’insegnamento comprenda almeno 12 ore per set- timana; c. di praticantati, che sono presupposto o parte integrante di una formazione professionale o di altri studi.
2 La formazione è considerata interrotta e il diritto all’assegno decade:
a. se, dopo il compimento di una fase di formazione, il figlio, ancorché adem- pia le condizioni di ammissione, non si presenta alla prima occasione per la fase seguente; se non può incominciare la fase seguente entro sei mesi, il di- ritto all’assegno decade a contare dal settimo mese; b. durante la scuola reclute, i servizi di avanzamento e il servizio civile. Se immediatamente prima e dopo dette assenze di servizio vi è un diritto all’as- segno, per ogni 30 giorni di indennità conformemente alla legge federale del
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25 settembre 195223 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servi- zio militare o di protezione civile durante un anno civile è soppresso un as- segno mensile. Non è tenuto conto delle frazioni di 30 giorni; c. dall’inizio del tredicesimo mese di una sua interruzione per malattia o in- fortunio. 3 Se il figlio riceve un reddito durante la formazione, il diritto all’assegno può essere ridotto o soppresso. Il reddito determinante è stabilito giusta l’articolo 51. Non è tenuto conto dei redditi conseguiti durante le vacanze usuali. Nel caso di interruzio- ne considerata formazione, dev’essere calcolato, per questo periodo, il reddito men- sile medio.
Art. 49 (43b cpv. 2) Concorso di diritti all’assegno per i figli 1 Se più funzionari fanno valere il diritto all’assegno per lo stesso figlio, è pagato al massimo l’importo di un assegno intero. I funzionari aventi diritto si accordano per stabilire i beneficiari e l’importo dovuto a ciascuno di essi. Se non possono giungere a un accordo, decide l’autorità eleggente. 2 Se, in virtù di un regolamento sugli assegni per i figli estraneo al diritto federale, non è pagato l’assegno intero, il funzionario ha diritto alla parte percentuale man- cante, al massimo però nella misura corrispondente al proprio grado di occupazione. È riservato l’articolo 52.
Art. 50 (43a cpv. 3 lett. a) Diritto all’assegno per i figli nel caso d’incapacità di guadagnare 1 È considerato incapace di guadagnare il figlio che la commissione dell’AI ha di- chiarato completamente incapace di guadagnare. 2 Il diritto all’assegno è ridotto o soppresso, se il reddito del figlio supera i limiti stabiliti nell’articolo 51 capoverso 1.
Art. 51 (43a cpv. 2 e 3 lett. a) Limiti di reddito per il diritto all’assegno per i figli 1 Il diritto all’assegno decade se un figlio tra 16 e 18 anni, che non è in fase di for- mazione oppure un figlio di più di 18 anni, che è in fase di formazione o è incapace di guadagnare, consegue un reddito mensile superiore all’importo annuo dell’asse- gno determinante. Se questo reddito supera l’importo di 10 assegni mensili, ma non l’importo annuo dell’assegno, il diritto è ridotto della metà.
2 Il reddito mensile è calcolato nel modo seguente:
a. Sono computati:
1. il salario lordo, comprese le indennità di rincaro e la parte della tredice-
sima mensilità, come anche gli importi preassegnati come le gratifica- zioni, le prestazioni in natura, le mance ecc.;
23 RS 834.1
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2. i contributi del datore di lavoro per il vitto e l’alloggio;
3. il vitto e l’alloggio forniti gratuitamente dal datore di lavoro, calcolati
come segue: prima colazione: fr. 2.– pasti principali, ciascuno: fr. 5.– pernottamento: fr. 4.–
4. le prestazioni dell’AD;
5. il salario e le indennità versate in caso di malattia;
6. le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’AI, compreso il
supplemento d’integrazione. b. Sono dedotti:
1. le tasse per la frequentazione di scuole, corsi o apprendistati, escluse le
tasse d’esame, ripartite sui periodi di formazione per i quali sono esigi- bili;
2. un importo globale di 480 franchi il mese, per il vitto e l’alloggio, se il
figlio abita fuori casa. 3 Se il reddito varia, è determinata la media per la durata dell’attività lucrativa eser- citata.
Art. 52 (43b cpv. 1) Diritto a un assegno intero per i figli nel caso di occupazione a tempo parziale Sono considerati casi speciali, che danno diritto al funzionario occupato a tempo parziale a un assegno intero per i figli, quelli in cui l’interessato prova che non può altrimenti pretendere un assegno e che ha stabilmente in custodia e provvede da solo all’educazione di un figlio: a. al cui mantenimento sopperisce; b. per il quale non ha diritto a una rendita semplice o doppia di orfano del- l’AVS/AI o secondo la LAINF.
Art. 53 (43b cpv. 3) Pagamento a terzi Se il funzionario non fa valere il diritto all’assegno spettante al figlio oppure non destina l’assegno al mantenimento di quest’ultimo, l’assegno può essere pagato di- rettamente al figlio, alla persona che ne ha la custodia o a un’autorità. È competente l’autorità eleggente.
Art. 54 (43a cpv. 3 lett. b) Obbligo di annuncio Il funzionario deve annunciare per scritto al servizio competente ogni mutazione dei presupposti del diritto all’assegno per i figli.
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Art. 55 (44 cpv. 1 lett. a) Indennità per viaggi di servizio 1 In caso di impiego fuori del luogo di servizio o di domicilio, il funzionario ha di- ritto al rimborso delle spese suppletive che ne derivano.
2 Fatto salvo il capoverso 8, l’indennità ammonta a:
Per funzionari Prima colazione Pasto principale Pernottamento e prima Spese accessorie colazione Fr. Fr. Fr. Fr.
di tutte le 7.– 25.– 61.– 12.50 classi Condizioni per partenza partenza prima – pernottamento Se l’assenza dura l’indennità prima delle delle 12.45 fuori del luogo più di:
6.30 e senza o delle 19.00 di domicilio – 5 ore e il
indennità o rientro dopo – 50% se il funzionario non per il pernot- le 13.00 funzionario ha diritto a tamento o le 19.30 pernotta in un’indennità un edificio per pasto del servizio principale – 11 ore e il funzionario ha diritto solamente a un’indennità per pasto principale – 15 ore e il funzionario non ha diritto a un’indennità per il pernottamento
3 Se le indennità previste dal capoverso 2 non coprono le spese suppletive, il saldo delle spese effettive può essere rimborsato integralmente o parzialmente nei casi de- bitamente motivati e su presentazione della ricevuta. La decisione è di competenza del Consiglio dei PF e degli istituti. 4 La durata dell’assenza che dà diritto all’indennità per le spese accessorie inizia alle
6.30 del giorno di ritorno.
5 Se il Consiglio dei PF, un istituto o un terzo (partner d’affari) si assume le spese del pasto o del pernottamento, il funzionario non ha diritto all’indennità per il pasto; invece dell’indennità di pernottamento, al funzionario è versata un’indennità per le spese accessorie. L’assunzione delle spese da parte del Consiglio dei PF, di un isti- tuto o di un terzo è considerata come indennità effettivamente versata. 6 Il funzionario cui l’adempimento di compiti straordinari nel luogo di servizio o di domicilio, come la partecipazione a colloqui o a sedute, impone spese suppletive per i pasti ha diritto alla corrispondente indennità secondo il capoverso 2. La competen- za è disciplinata conformemente al capoverso 3.
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7 Il Consiglio dei PF disciplina i particolari delle indennità di rimborso spese. Fissa inoltre le indennità per l’utilizzazione di veicoli privati nonché per i viaggi all’estero e per la partecipazione a conferenze internazionali. 8 Il Consiglio dei PF disciplina il diritto all’indennità nei casi in cui è giustificata un’aliquota in deroga al capoverso 2, segnatamente: a. per gli impieghi di lunga durata nello stesso luogo fuori del luogo di servizio o di domicilio; b. per la partecipazione e la collaborazione a corsi di formazione professionale; c. per i funzionari occupati permanentemente fuori del luogo di servizio o in qualità di personale ambulante; d. per le assenze dovute a formazione pratica o a periodi di lavoro in prova; e. per le assenze che non comportano spese supplementari o comportano spese supplementari minime.
Art. 56 (44 cpv. 1 lett. c) Rifusione delle spese di trasloco 1 In caso d’assegnazione d’un altro luogo di servizio, il funzionario ha diritto alla rifusione delle spese di trasloco; è riservato l’articolo 31 capoverso 1 numero 5 OF24. 2 La rifusione è regolata conformemente alle norme stabilite dal Dipartimento fede- rale delle finanze. Entro questi limiti, il Consiglio dei PF e gli istituti decidono, nel singolo caso, l’importo della rifusione. 3 Non è dato diritto alla rifusione, quando il mutamento del luogo di servizio sia stato disposto prevalentemente in considerazione di condizioni personali fatte valere dal funzionario. Tuttavia, anche in questo caso, le spese di trasloco possono essere rifuse, interamente o in parte, nei limiti del capoverso 2. 4 Al funzionario, che sia tenuto, per motivi degni di considerazione, a conservare temporaneamente il suo precedente domicilio, può essere concessa, per un tempo limitato, un’indennità appropriata per le spese suppletive. Il Dipartimento federale delle finanze emana istruzioni per la concessione dell’indennità. 5 Il Dipartimento federale delle finanze emana istruzioni che determinano le condi- zioni e la misura nelle quali saranno parimente rifuse le spese di trasloco al mo- mento dell’entrata in servizio del funzionario.
Art. 57 (44 cpv. 1 lett. b) Indennità per orario di lavoro irregolare
1 È pagata un’indennità per orario di lavoro irregolare se:
a. il funzionario entra in servizio tra le ore 6 e le 6.30 (comprese); b. il funzionario presta servizio ininterrottamente tra le ore 12 e le 13 o tra le
18.30 e le 19.30;
24 RS 172.221.10
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c. la pausa meridiana o serale dura meno di un’ora e cade interamente o par- zialmente nelle ore indicate alla lettera b. L’indennità ammonta ogni volta a franchi 4.50. 2 Il Consiglio dei PF definisce la cerchia dei funzionari aventi diritto all’indennità.
3 Il diritto all’indennità, ai sensi del capoverso 1, non esiste qualora:
a. il funzionario abbia diritto all’indennità spese per assenza di servizio; b. il funzionario abbia diritto il sabato a un’indennità per servizio notturno fra le 18 e le 20; c. il funzionario abiti in fabbricati di servizio e possa consumare i pasti in fa- miglia durante le ore indicate al capoverso 1.
Art. 58 (44 cpv. 1 lett. d) Indennità per il servizio domenicale e notturno 1 L’indennità per il servizio domenicale è pagata per le prestazioni di lavoro nei giorni di domenica, Capodanno, Ascensione, Festa nazionale e Natale, nonché in altri cinque giorni festivi designati dal Dipartimento federale delle finanze. Con ri- serva del capoverso 3, essa ammonta, per ogni ora di lavoro, a un terzo dello stipen- dio orario massimo della classe di stipendio cui appartiene il funzionario, ma almeno della quarta classe. Per la determinazione delle ore che danno diritto all’indennità, occorre addizionare i tempi di lavoro per ogni turno di servizio e arrotondarli all’ora intera superiore. 2 L’indennità per il servizio notturno è pagata per l’intervallo dalle ore 20 alle ore 6, il sabato dalle ore 18, e ammonta, fatto salvo il capoverso 3, a franchi 5.80 l’ora. Per la determinazione delle ore che danno diritto all’indennità occorre addizionare, per ogni turno di servizio, i tempi di lavoro e le pause compresi tra le ore 20 e le 6, il sabato a contare dalle ore 18, e arrotondarli all’ora intera superiore. È tenuto conto soltanto di 3 ore se la pausa supera tale durata. 3 I funzionari che effettuano viaggi di servizio con i mezzi pubblici di trasporto, con un veicolo privato o come passeggeri di un veicolo di servizio senza compiere un lavoro non hanno, in linea di massima, diritto ad un’indennità. 4 Ai funzionari delle aziende industriali è pagato, per il servizio domenicale e not- turno giusta i capoversi 1 e 2, un supplemento del 50 per cento dello stipendio ora- rio. Sono eccettuati i funzionari dei servizi amministrativi e tecnici. 5 Il Consiglio dei PF definisce la cerchia dei funzionari aventi diritto all’indennità.
Art. 59 (44 cpv. 1 lett. e) Indennità per impiego simultaneo in diversi servizi 1 Se il funzionario è occupato simultaneamente in diversi servizi della Confedera- zione e gliene deriva un aumento di lavoro e di responsabilità, egli ha diritto a un’indennità stabilita secondo le esigenze del lavoro. L’indennità non può superare un quarto dello stipendio. 2 L’autorità eleggente decide in merito alla concessione dell’indennità. Se il Consi- glio federale è l’autorità eleggente, decide il Dipartimento federale dell’interno.
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Art. 60 (44 cpv. 1 lett. f) Indennità per lavoro supplementare e per prestazioni di servizio straordinario 1 L’indennità per il lavoro supplementare ordinato (art. 12) ammonta, per ogni ora, al 125 per cento dello stipendio orario. I funzionari assegnati a una classe di stipen- dio superiore alla 23 possono compensare il lavoro supplementare solo con tempo libero. 2 Le indennità uniche e quelle periodiche per prestazioni di servizio straordinario sono stabilite dall’autorità eleggente. 3 Gli esercizi d’intervento del corpo aziendale dei vigili del fuoco che hanno luogo fuori delle ore di lavoro possono essere rimunerati con soldo fino a otto ore per anno e per funzionario. Il Consiglio dei PF stabilisce l’importo del soldo.
Art. 61 (44 cpv. 1 lett. g) Indennità per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore 1 Il funzionario occupato in una funzione assegnata a una classe superiore alla sua ha diritto a un’indennità. Egli non ha diritto all’indennità se tale occupazione rientra nei suoi doveri di servizio o non comporta esigenze notevolmente maggiori di quelle della sua funzione ordinaria o ha come fine l’istruzione del funzionario. 2 Di regola, l’indennità per l’occupazione in una funzione appartenente a una classe superiore importa, per ciascun giorno lavorativo, 1/250 dell’aumento straordinario dello stipendio, previsto nell’articolo 40 capoverso 1, per la promozione a questa funzione. 3 L’autorità eleggente decide in merito al diritto all’indennità e all’importo della stessa.
Art. 62 (44 cpv. 2) Premi e ricompense
1 Premi e ricompense possono essere attribuiti segnatamente per:
a. proposte utili di miglioramenti tecnici o economici da introdurre nell’ammi- nistrazione o nell’esercizio; b. la prevenzione di infortuni e di danni nel servizio; c. la scoperta di abusi commessi a danno di aziende e stabilimenti federali. 2 Al funzionario possono essere pagati premi di prestazione per lavori eseguiti a de- terminate condizioni. Il funzionario ha però diritto almeno allo stipendio corrispon- dente alla sua funzione; l’indennità di residenza e gli assegni sono pagati in più. Il premio di prestazione è pure pagato durante le vacanze, ma non in caso di assenza per altri motivi o d’impiego temporaneo in lavori che non danno diritto a siffatta ricompensa. 3 L’autorità eleggente decide in merito all’assegnazione e all’importo di premi e di ricompense.
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Art. 63 Pagamento della tredicesima mensilità
1 La tredicesima parte dello stipendio è pagata come segue:
a. in novembre, la parte cui il funzionario ha diritto per i mesi da gennaio a no- vembre; b. in dicembre, la parte cui il funzionario ha diritto per il mese di dicembre. Al funzionario che lascia il servizio della Confederazione prima del mese di novem- bre la tredicesima mensilità è pagata con l’ultimo stipendio mensile, proporzionata- mente alla durata d’attività. 2 Per stabilire il diritto alla tredicesima parte dello stipendio si tiene conto dell’en- trata in servizio e del recesso dal medesimo, nonché delle modificazioni e delle ridu- zioni di stipendio intervenute nel corso dell’anno. 3 Se lo stipendio è ridotto in seguito ad assenza per malattia od infortunio, la tredice- sima parte è calcolata in base allo stipendio non ridotto. Tuttavia, ove lo stipendio sia ridotto o soppresso ai sensi dell’articolo 69 capoverso 5 è determinante lo sti- pendio ridotto.
Art. 64 Diritto all’indennità di residenza e agli assegni in caso di invalidità parziale Il funzionario il cui stipendio è fissato in base all’articolo 45 capoverso 4 OF25 rice- ve l’intero ammontare dell’indennità di residenza, compreso l’assegno pagato nelle zone limitrofe dell’estero, come pure gli interi assegni sociali.
Art. 65 Pagamento dello stipendio, dell’indennità di residenza e degli assegni La retribuzione è versata su un conto del funzionario oppure, a richiesta del mede- simo, in un’altra forma di moneta scritturale.
Art. 66 Comunicazione della retribuzione La compensazione del rincaro viene annualmente incorporata nella retribuzione de- terminante. Il Dipartimento federale delle finanze pubblica in modo appropriato gli importi vigenti (inclusa la compensazione del rincaro).
Art. 67 (45 cpv. 2bis) Soppressione dell’aumento ordinario e reale dello stipendio 1 L’aumento reale degli importi secondo l’articolo 36 capoverso 4 OF26 e l’aumento ordinario dello stipendio secondo l’articolo 40 OF non sono accordati ai funzionari le cui prestazioni sono insufficienti.
2 È competente l’autorità eleggente.
25 RS 172.221.10 26 RS 172.221.10
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3 Il servizio competente svolge la procedura conformemente alla PA27 e notifica per scritto la decisione al funzionario, indicando i motivi e i rimedi giuridici. 4 La decisione comporta per il funzionario la soppressione integrale dell’aumento reale o ordinario dello stipendio.
5 La decisione disciplina la soppressione dell’aumento ordinario e dell’aumento
reale dello stipendio rispettivamente secondo gli articoli 40 e 36 capoverso 4 OF. Per qualsiasi altra soppressione è necessaria una nuova decisione.
Art. 68 (44 cpv. 1bis) Ricompensa accordata per prestazioni personali eccezionali 1 L’autorità eleggente può ricompensare prestazioni personali eccezionali uniche o fornite durante un determinato periodo da un funzionario o da un gruppo. 2 Le ricompense vanno limitate ogni anno a un gruppo ristretto di beneficiari. Pos- sono essere accordate a singole persone o a gruppi. Le ricompense ammontano al- meno a 500 franchi e al massimo a 5000 franchi per persona oppure, sotto forma di premi spontanei (doni in natura), a 200 franchi al massimo per persona. 3 Il Consiglio federale stabilisce annualmente con il preventivo l’importo disponibile a tale scopo. Di regola, questo importo è determinato in funzione della somma degli stipendi di cui all’articolo 36 OF28 percepiti dal personale sottoposto a effettivo massimalizzato. È fatta salva l’approvazione del credito da parte delle Camere fede- rali. 4 Nel concedere una ricompensa si può tenere adeguatamente conto di altri provve- dimenti di natura salariale, gestionale e di sviluppo, quali segnatamente aumenti or- dinari e straordinari dello stipendio, indennità giusta l’articolo 44 capoverso 1 lette- ra f OF, congedo per formazione ecc.
5 Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari.
Art. 69 (45 cpv. 5 lett. a e b) Diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio 1 In caso di assenza dal servizio per malattia o per infortunio, il funzionario ha di- ritto, fatti salvi i capoversi 2-7, allo stipendio, all’indennità di residenza, all’in- dennità di soggiorno all’estero come pure all’assegno familiare e a quelli per i figli. Ove egli non soddisfi l’obbligo d’informare, prescritto nell’ordinanza del 12 settem- bre 195829 concernente il servizio medico dell’Amministrazione generale della Confederazione, lo stipendio, dopo che il funzionario sia stato inutilmente richia- mato, può essere ridotto o soppresso.
2 Se l’assenza dal servizio dura più di un anno, lo stipendio è dimezzato; l’am-
montare dello stipendio ridotto e dell’indennità di residenza, dell’indennità di sog- giorno all’estero come pure dell’assegno familiare e di quello per i figli non ridotti non può essere inferiore alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni oppure alle prestazioni cui il funzionario avrebbe diritto in caso di invali-
27 RS 172.021 28 RS 172.221.10 29 RS 172.221.19
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dità secondo gli articoli 39-41 degli statuti della CPC. Una ripresa del lavoro, in ra- gione di almeno il 50 per cento e non inferiore a tre mesi, interrompe l’assenza; una ripresa inferiore interrompe l’assenza soltanto se il certificato medico non attribuisce la nuova assenza alle stesse cause. 3 Lo stipendio non subisce la riduzione di cui al capoverso 2 se l’assenza dal servi- zio è dovuta a un infortunio professionale (art. 7 cpv. 1 LAINF) o a una malattia professionale ad esso parificabile (art. 9 LAINF). La riduzione può essere tralasciata anche per altri motivi degni di riguardo. 4 Al funzionario che riprende il lavoro in ragione di almeno il 50 per cento è pagato lo stipendio intero; negli altri casi, la frazione di stipendio per la quale non è fornita una prestazione di servizio è ridotta conformemente al capoverso 2.
5 Il diritto va ridotto o soppresso se il funzionario ha cagionato la malattia o
l’infortunio intenzionalmente o per grave negligenza oppure si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario o ha compiuto un’azione temeraria. Può essere ridotto o rifiutato se il funzionario ha commesso un crimine o un delitto. Sono ap- plicabili i principi enunciati negli articoli 37 e 39 LAINF e nell’articolo 65 della legge federale del 19 giugno 1992 30 sull’assicurazione militare. 6 Le indennità giornaliere corrisposte dall’assicurazione militare, dall’INSAI o da un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate nel diritto alle prestazioni giusta i capoversi 1 e 2. Le rendite e indennità giornaliere dell’AI (compreso il supplemento per l’integrazione) sono computate nella misura in cui, aggiunte allo stipendio comprendente le prestazioni pagate dall’assicurazione milita- re, dall’INSAI o da un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, nonché le misure di previdenza di cui all’articolo 62, eccedono il diritto intero a prestazioni giusta il capoverso 1. Se è versata una rendita per coniugi dell’AI, è computato solo il diritto del funzionario, al massimo tuttavia la metà della rendita per coniugi. 7 Il diritto è ridotto, secondo i principi dell’istituto assicurativo, se il funzionario soggiorna in uno stabilimento di cura a spese dell’assicurazione militare, del- l’INSAI, di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’AI. Qualo- ra il soggiorno ospedaliero avvenga a spese della Confederazione, l’articolo 17 ca- poverso 2 della LAINF è applicabile. Il diritto è inoltre ridotto della somma dei contributi che il funzionario, a cagione delle prestazioni dell’assicurazione militare, dell’INSAI, di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’AI, non è tenuto a pagare all’AVS/AI/IPG/AD/INSAI. Le direttive pertinenti sono emanate dal Dipartimento federale delle finanze. 8 L’autorità eleggente è competente in merito alla riduzione o alla soppressione del diritto.
Art. 70 (45 cpv. 5 lett. a) Diritto allo stipendio in caso di assenza per servizio obbligatorio 1 In caso di assenze dovute a servizio militare o civile obbligatorio in Svizzera, il funzionario ha diritto, fatti salvi i capoversi 2 e 3, alla retribuzione completa.
30 RS 833.1
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2 Il funzionario che scioglie volontariamente il rapporto di servizio o il cui rapporto di servizio è sciolto dalla Confederazione per una colpa a lui imputabile deve rim- borsare un quarto dello stipendio, dell’indennità di residenza e dell’indennità di soggiorno all’estero che ha ricevuto conformemente al capoverso 1 nei 12 mesi pre- cedenti la sua partenza, se non è stato cinque anni al servizio della Confederazione. Per ogni anno completo di servizio si rinuncia a un quinto della restituzione. Le pre- stazioni ricevute giusta il capoverso 1 durante i corsi di ripetizione e di comple- mento non devono essere rimborsate. 3 Se il funzionario presta servizio volontario o deve scontare fuori del servizio una pena d’arresto in relazione con il servizio obbligatorio o volontario oppure, riceven- do l’intero stipendio, approfitterebbe abusivamente del Consiglio dei PF o degli istituti, il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso. Spetta all’autorità eleggente decidere in merito alla riduzione o alla soppressione. 4 In caso di malattia o di infortunio durante il servizio obbligatorio, il diritto allo stipendio è disciplinato secondo l’articolo 69. 5 Le prestazioni di servizio nelle organizzazioni di protezione civile sono parificate al servizio militare.
Art. 71 (45) Computo nello stipendio di prestazioni dell’assicurazione militare, dell’INSAI, dell’AI e di prestazioni di previdenza della Confederazione in caso di infortuni professionali 1 Se il funzionario ha diritto a prestazioni dell’assicurazione militare, a rendite di invalidità dell’INSAI oppure di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infor- tuni, a prestazioni dell’AI o di previdenza giusta l’articolo 76, queste prestazioni o rendite sono computate nel suo stipendio secondo i capoversi 2-6. 2 Le prestazioni di cui al capoverso 1 non devono essere computate sullo stipendio del funzionario se quest’ultimo è ancora in grado di svolgere integralmente la sua funzione, o altre funzioni equivalenti, e se la sua invalidità non supera il 15 per cento. In caso di invalidità superiore al 15 per cento, le prestazioni inerenti al primo 15 per cento di invalidità non sono computate sullo stipendio; soltanto le prestazioni che superano il 15 per cento sono computate in ragione della metà. Il computo può essere eccezionalmente ridotto o aumentato se giustificato da circostanze particolari. 3 Le prestazioni di cui al capoverso 1 devono essere computate sullo stipendio qua- lora il funzionario sia in grado di svolgere solo limitatamente le sue funzioni o le nuove funzioni affidategli. Il computo sarà determinato secondo l’entità delle pre- stazioni di servizio ridotte. Si prescinde dal computo nella stessa misura in cui lo stipendio è stato ridotto o non sono stati pagati aumenti di stipendio che sembravano certi. 4 Il computo previsto nel capoverso 3 deve essere totalmente o parzialmente trala- sciato se il danno cagiona al funzionario inconvenienti personali o spese suppletive non compensate dalla cessione di una parte delle prestazioni di cui al capoverso 1. 5 Le disposizioni dei capoversi 2, 3 e 4 valgono, per analogia, anche per il diritto alle rendite, di cui al capoverso 1, che sia sorto prima dell’entrata al servizio della Confederazione, salvo che si tratti di indennità globali già ricevute.
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6 Le prestazioni di previdenza della Confederazione, di cui all’articolo 76, non de- vono superare, stipendio compreso, il guadagno determinante giusta l’articolo 76 capoverso 3. 7 L’autorità eleggente decide circa il computo previsto nel capoverso 2 ultimo perio- do e nei capoversi 3-6.
Art. 72 (49) Gratificazione per anzianità di servizio 1 La durata di attività determinante per il pagamento della gratificazione per anzia- nità di servizio comprende tutto il periodo che il funzionario ha compiuto in un rap- porto di servizio con la Confederazione, con un’istituzione ripresa dalla Confedera- zione, oppure in un rapporto di servizio sottoposto alla sorveglianza della Confederazione. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari. 2 Per il calcolo della gratificazione non è tenuto conto dell’indennità di residenza, dell’indennità di soggiorno all’estero, degli assegni familiari e di quelli per i figli. 3 La gratificazione è pagata alla scadenza oppure unitamente allo stipendio del mese in cui il funzionario compie il periodo di servizio determinante. 4 La gratificazione è accordata al funzionario sotto forma di una somma in contanti o di un congedo pagato oppure combinando le due possibilità, dopo aver sentito il funzionario. 5 Per il 25° e il 40° anno di servizio il funzionario può ricevere, se lo desidera, un oggetto con dedica invece della somma in contanti o del congedo pagato secondo il capoverso 4.
6 La cerchia dei superstiti è definita secondo l’articolo 73 capoverso 1.
7 Il pagamento della gratificazione può, mediante decisione, essere negato in parte o interamente al funzionario la cui prestazione o il cui comportamento sia insufficiente. 8 L’autorità eleggente è competente per le decisioni prese giusta il presente articolo.
Art. 73 (47) Godimento ulteriore dello stipendio 1 Sono considerati superstiti, nel senso dell’articolo 47 OF31, il coniuge, i parenti consanguinei in linea retta, i fratelli e le sorelle, gli adottanti e gli adottati, i figlia- stri, il patrigno e la matrigna, come anche le altre persone di cui il funzionario si as- sumeva il mantenimento o da cui riceveva delle cure. L’autorità eleggente designa i beneficiari di ogni singolo caso. 2 Se il funzionario o i suoi superstiti ricevono dalla Cassa pensioni della Confedera- zione o dall’AVS un’indennità, invece della rendita, è applicabile, per analogia, l’articolo 47 capoverso 3 OF.
31 RS 172.221.10
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3 Le domande intese a ottenere il godimento ulteriore dello stipendio giusta l’arti- colo 47 capoverso 2 OF devono essere presentate al servizio presso il quale il fun- zionario lavorava da ultimo. 4 Spetta all’autorità eleggente decidere sulla concessione del godimento ulteriore dello stipendio nel senso del capoverso 3.
Capo 4: Vacanze e congedi
Art. 74 (50) Vacanze
1 Il funzionario ha diritto, ogni anno civile, alle vacanze seguenti:
a. sino alla fine dell’anno civile in cui compie il 20° anno di età 5 settimane b. a contare dall’inizio dell’anno civile in cui compie il 21° anno di età 4 settimane c. a contare dall’inizio dell’anno civile in cui compie il 50° anno di età 5 settimane d. a contare dall’inizio dell’anno civile in cui compie il 60° anno di età 6 settimane.
2 Le vacanze devono essere stabilite in modo da non pregiudicare l’andamento del
servizio e da adempiere il loro scopo ricreativo. 3 Esse devono, di principio, essere prese nell’anno civile in cui sorge il pertinente diritto.
4 Esse possono essere pagate in contanti soltanto in casi eccezionali.
5 Se il funzionario inizia o lascia il servizio nel corso dell’anno civile, le vacanze sono calcolate in proporzione al periodo di servizio. 6 Sono ridotte in proporzione alla durata dell’assenza dal servizio, se durante un an- no civile il funzionario è assente dal servizio per un periodo superiore a: a. 90 giorni a causa di malattia, infortunio o servizio obbligatorio; per il cal- colo della riduzione delle vacanze non è tenuto conto dei primi 90 giorni di assenza; b. 30 giorni o un mese civile in caso di congedo non pagato (art. 75 cpv. 3). 7 Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le modalità in particolare per:
a. la competenza di assegnare vacanze; b. il frazionamento, il godimento anticipato o il riporto di vacanze; c. l’interruzione delle vacanze; d. la scadenza del diritto alle vacanze; e. il pagamento delle vacanze in contanti;
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f. il modo di calcolo del diritto alle vacanze per il funzionario che inizia o la- scia il servizio o che ne è assente; g. il diritto alle vacanze e il loro godimento per i funzionari occupati a tempo parziale; h. il computo nello stipendio dei giorni di vacanza goduti in troppo.
Art. 75 (45 cpv. 5 e 50 cpv. 2) Congedi 1 Il funzionario che è costretto ad assentarsi dal servizio per una causa diversa da malattia, infortunio o servizio obbligatorio deve chiedere tempestivamente un con- gedo pagato, parzialmente pagato o non pagato. Il congedo è concesso, tenuto debi- tamente conto del motivo, se e nella misura in cui il servizio lo consente. 2 Un congedo pagato interamente o parzialmente, superiore a 30 giorni civili o a un mese civile per anno, è concesso soltanto se giova a un interesse essenziale del Con- siglio dei PF o degli istituti.
3 La funzionaria ha diritto a un congedo maternità pagato:
a. di quattro mesi se il giorno del parto ha maturato il suo secondo anno di ser- vizio; b. di due mesi in tutti gli altri casi. Ove lo desideri, la funzionaria può prendere al massimo un mese del suo congedo immediatamente prima del parto.
4 Un congedo non pagato che supera 30 giorni civili consecutivi o un mese civile
nello spazio di un anno civile non è considerato tempo di servizio. Sono ammissibili deroghe se il congedo giova manifestamente all’interesse del Consiglio dei PF o de- gli istituti. 5 Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i presupposti particolari per la concessione del congedo. 6 L’autorità eleggente è competente per le decisioni prese giusta il presente articolo. Un congedo pagato interamente o parzialmente, superiore a un anno, può essere concesso soltanto d’intesa con il Consiglio dei PF. 7 È fatta salva l’ordinanza del 31 marzo 199332 sull’impiego di funzionari federali presso organizzazioni internazionali.
Capo 5: Misure di previdenza a favore dei funzionari
Art. 76 (48 cpv. 6) Previdenza in caso d’infortunio professionale e non professionale 1 In caso d’infortunio professionale (art. 7 cpv. 1 LAINF) che cagioni lesioni corpo- rali, invalidità o morte, o di pregiudizio alla salute conseguente a malattia professio-
32 RS 172.221.104.3
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nale (art. 9 LAINF) parificabile ad un infortunio professionale, sorge il diritto alle prestazioni seguenti: a. per l’invalido: – in caso d’incapacità totale al lavoro, fino alla morte, il 100 per cento del guadagno determinante ai sensi del capoverso 3; – in caso d’incapacità parziale, la quota corrisponde al grado d’invalidità secondo la LAI; b. per il coniuge superstite e gli orfani: una rendita calcolata in base alle disposizioni degli articoli 35-37 degli sta- tuti della CPC e al guadagno determinante secondo il capoverso 3; le rendite degli orfani di padre e di madre ammontano nondimeno, per un figlio, al 35 per cento del guadagno determinante e, per due figli, al 50 per cento di que- sto guadagno. In caso di nuove nozze, il coniuge superstite può chiedere l’indennità prevista nell’articolo 34 capoverso 3 degli statuti della CPC; c. per le spese del funerale: 2500 franchi.
2 Il computo delle prestazioni di assicurazione è disciplinato come segue:
a. le rendite e indennità giornaliere versate dall’assicurazione militare, dall’IN- SAI o da un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono com- putate nei diritti previsti nel capoverso 1; b. le rendite e indennità giornaliere dell’AI (compreso il supplemento per l’in- tegrazione) sono computate nelle prestazioni previste nel capoverso 1 solo nella misura in cui, aggiunte a queste ultime, eccedono il guadagno annuo presumibile del quale il funzionario viene privato. La parte della rendita per i figli che supera l’ammontare dell’assegno per i figli non è computata. Se è versata una rendita per coniugi dell’AI, è computato solo il diritto del fun- zionario, al massimo tuttavia la metà della rendita per coniugi; c. le rendite dell’AVS sono computate nelle prestazioni previste nel capoverso
1 solo nella misura in cui, aggiunte a queste ultime, eccedono il guadagno
annuo determinante. La parte della rendita per orfani che supera l’ammon- tare dell’assegno per i figli non è computata; d. i redditi riscossi dal funzionario che ha ripreso parzialmente o totalmente la propria attività sono computati, per analogia, giusta l’articolo 20 capoverso
1 lettera c degli statuti della CPC.
3 Il Dipartimento federale delle finanze definirà il guadagno determinante e il gua- dagno presunto perso. 4 Non v’è diritto alle prestazioni previste nel presente articolo quando l’infortunio sia stato cagionato intenzionalmente dall’infortunato o dai suoi superstiti. Se l’infortunio è dovuto a negligenza grave dell’infortunato o dei suoi superstiti, le prestazioni previste nel presente articolo sono ridotte proporzionatamente al grado della colpa. 5 Il Consiglio dei PF e gli istituti assicurano i funzionari presso l’INSAI contro le conseguenze degli infortuni non professionali (INP). I premi INP sono assunti per due terzi dai funzionari e per un terzo dal Consiglio dei PF e dagli istituti.
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6 È nulla qualsiasi cessione o costituzione in pegno delle prestazioni dell’Ammini- strazione previste in questo articolo. 7 L’autorità eleggente è competente per le decisioni prese giusta il presente articolo.
Art. 77 (56) Prestazioni volontarie ai funzionari non rieletti o licenziati per loro colpa 1 Le domande intese all’ottenimento delle prestazioni, previste nell’articolo 56 OF33, devono essere presentate al Consiglio dei PF. 2 Il Consiglio dei PF fissa le prestazioni e risolve parimente circa il riadeguamento o la soppressione di una prestazione periodica ove le circostanze venissero a mutare. Esso ordina parimente il pagamento delle prestazioni e le informazioni richieste al beneficiario.
Capo 6: Modifica e scioglimento del rapporto di servizio
Art. 78 (52) Sospensione del funzionario La sospensione del funzionario è decisa dall’autorità eleggente. Il diritto allo stipen- dio, all’indennità di residenza e agli assegni, come anche la privazione totale o par- ziale di questo diritto, sono disciplinati d’intesa con il Consiglio dei PF.
Art. 79 (53) Passaggio in un servizio o scioglimento del rapporto di servizio a domanda del funzionario Se un funzionario desidera passare in un servizio nel quadro dell’Amministrazione generale della Confederazione, la disdetta non è necessaria. Se il passaggio avviene nell’ambito di un’altra autorità eleggente, le due autorità eleggenti convengono la data d’entrata in servizio nella nuova funzione, d’intesa con il funzionario. Il pas- saggio è autorizzato al più tardi nei termini previsti nell’articolo 53 OF 34.
Art. 80 (54) Scioglimento per soppressione della funzione Il Consiglio dei PF è competente a stabilire l’indennità in caso di scioglimento del rapporto di servizio per soppressione della funzione.
Art. 81 (55) Modifica e scioglimento per motivi gravi 1 L’autorità eleggente che intenda modificare o sciogliere per un motivo grave il rapporto di servizio d’un funzionario prima della scadenza del periodo amministra- tivo deve dargli la possibilità di spiegarsi sui fatti e, se è il caso, sulla questione della colpa.
33 RS 172.221.10 34 RS 172.221.10
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2 Se il rapporto di servizio è sciolto per un motivo grave prima della scadenza del periodo amministrativo e il funzionario non rimane occupato in altra qualità al ser- vizio della Confederazione, l’autorità eleggente comunica per scritto al funzionario se il provvedimento valga come licenziamento per propria colpa, giusta gli statuti della CPC.
Art. 82 (57) Mancata riconferma Quando non intende rinnovare il rapporto di servizio, l’autorità eleggente comunica per scritto al funzionario se questo provvedimento valga come mancata riconferma per propria colpa, giusta gli statuti della CPC.
Capo 7: Protezione giuridica
Art. 83 Autorità competenti di prima istanza 1 Per decisioni in materia di rapporti di servizio è competente il Consiglio dei PF secondo i regolamenti che stabiliscono le competenze ai sensi dell’articolo 5. 2 Sono fatte salve le disposizioni particolari sulla competenza delle autorità discipli- nari di prima istanza (art. 31). 3 Il tribunale cantonale delle assicurazioni nella sede o nel domicilio svizzeri della parte convenuta o nel luogo di servizio in Svizzera del funzionario decide in prima istanza delle controversie con la Cassa pensioni relative a prestazioni, contributi o altre pretese in materia di previdenza professionale (art. 73 LPP35; art. 19 statuti CPC).
Art. 84 Procedura di prima istanza 1 L’autorità competente di prima istanza procede secondo le disposizioni generali della procedura amministrativa (art. 7-43 PA36). 2 Sono fatte salve le disposizioni più complete relative alla procedura di prima istan- za, in particolare la procedura disciplinare (art. 32 segg.), la procedura per la ricon- ferma e la procedura per le decisioni basate su una valutazione della funzione o su una perizia medica amministrativa.
Art. 85 Procedura di ricorso La procedura di ricorso è disciplinata secondo gli articoli 58 e 59 OF37 e secondo le disposizioni generali sulla procedura federale.
35 RS 831.40 36 RS 172.021 37 RS 172.221.10
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Art. 86 Prescrizione 1 Le pretese pecuniarie del funzionario verso il Consiglio dei PF o gli istituti, deri- vanti da un rapporto di servizio, si prescrivono se il funzionario non inoltra, entro un anno a decorrere dal momento in cui ne ha avuto conoscenza ma al più tardi entro cinque anni da quello in cui è sorto il diritto, una domanda scritta e fondata alla sua unità amministrativa (art. 58 cpv. 1 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA38) all’attenzione dell’autorità competente per deci- dere. 2 Le pretese pecuniarie del Consiglio dei PF o degli istituti verso il funzionario deri- vanti da un rapporto di servizio si prescrivono se l’autorità competente non ha preso una decisione entro un anno a decorrere dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi entro cinque anni da quello in cui è sorto il diritto; se la pretesa deri- va da un reato per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, vale quest’ultima. 3 La prescrizione è determinata secondo il diritto federale sulla responsabilità (art. 20, 21 e 23 della legge sulla responsabilità39) per pretese derivanti dalla responsabi- lità per danni e secondo la legge federale sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 41 LPP40; art. 11 cpv. 4 statuti CPC) per pretese nei confronti della Cassa pensioni della Confederazione.
Capo 8: Commissioni del personale, servizio medico
Art. 87 (67) Commissioni del personale L’istituzione di commissioni del personale nell’ambito del Consiglio dei PF è riser- vata a speciali decreti del Consiglio federale.
Art. 88 (68) Servizio medico L’istituzione del servizio medico nell’Amministrazione generale della Confedera- zione, i compiti e le attribuzioni degli organi sanitari e degli uffici dell’Ammi- nistrazione federale, come anche gli obblighi dei funzionari che si assentano dal ser- vizio per malattia o per infortunio sono regolati in una speciale ordinanza del Consi- glio federale.
Capo 9: Disposizioni transitorie e finali
Art. 89 Le prestazioni accordate dalla Confederazione per gli infortuni professionali e non professionali accaduti prima del 1° gennaio 1984 o per le malattie professionali ma-
38 RS 172.010 39 RS 170.32 40 RS 831.40
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nifestatesi prima di tale data sono stabilite secondo il previgente diritto. I diritti che il funzionario ha acquisito in materia sono garantiti anche dopo il 1° gennaio 1984.
Art. 90
1 Il Consiglio dei PF emana le disposizioni esecutive necessarie.
2 Sino all’emanazione delle disposizioni esecutive rimangono applicabili per il setto- re dei PF le disposizioni emanate dalle autorità federali competenti, in esecuzione dell’ordinamento dei funzionari del 10 novembre 195941, per l’Amministrazione federale generale.
Art. 91
1 Gli stipendi conformemente all’articolo 3 del decreto federale del 16 dicembre
199442 concernente provvedimenti di risparmio nel settore degli stipendi della Con- federazione sono ridotti: a. dell’1 per cento per le retribuzioni annue che superano i 168 802 franchi; b. dello 0,5 per cento per le retribuzioni annue che si situano fra i 115 962 e i
168 801 franchi.
2 L’indennità di residenza conformemente all’articolo 42 è ridotta di una quota
(370 fr.) a partire dalla zona 6. Per la cassa pensioni si applicano le quote non ri- dotte. 3 Gli stipendi iniziali conformemente all’articolo 39 sono di regola inferiori del 10 per cento rispetto all’importo minimo della classe di stipendio determinante. 4 L’aumento ordinario dello stipendio conformemente all’articolo 40 capoversi 1-3 e l’aumento straordinario dello stipendio conformemente all’articolo 41 capoverso 1 sono ridotti del 25 per cento a partire dal 31 dicembre 1998. 5 Per tutte le classi di stipendio le ore supplementari possono essere compensate solo con tempo libero. Un’indennità conformemente all’articolo 60 capoverso 1 può es- sere corrisposta in casi eccezionali e per motivi giustificati unicamente a funzionari fino alla classe di stipendio 23 previo consenso del Consiglio dei PF. 6 Il diritto a un’indennità per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore conformemente all’articolo 61 capoverso 1 è dato unicamente se la sup- plenza: a. non rientra nei doveri di servizio e non è già stata considerata nella valuta- zione della funzione; e b. è espletata a tempo pieno per più di cinque giorni lavorativi consecutivi. L’indennità conformemente all’articolo 61 capoverso 2 è corrisposta solo a partire dal sesto giorno di supplenza; determinante è l’aumento straordinario dello stipendio non ridotto conformemente all’articolo 41 capoverso 1.
41 RS 172.221.101 42 RS 172.221.107
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Art. 92 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.
13 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
1829
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Allegato
Modifica del diritto vigente
1. Regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 1959 43
Stralcio di espressioni 1 Negli articoli 1 capoversi 2 e 3, 3, 4a capoversi 1-3, 8 capoverso 2, 8a capoversi 1 e 2 lettera b, 9 capoverso 5, 10 capoverso 3, 15 capoverso 5, 17 capoverso 3, 20 ca- poverso 2, 23 capoverso 3, 47 capoverso 8, 49 capoversi 2 e 4, 49a capoverso 2, 50 capoverso 4, 67 capoverso 1, 70 capoverso 1 lettera c, 75 capoverso 2 e 76 capover- so 1 lettera p, le espressioni «Consiglio dei politecnici», «il Consiglio dei politecni- ci», «il Consiglio dei PF», «del Consiglio dei politecnici», «e il Consiglio dei poli- tecnici», «e dal Consiglio dei politecnici» e «al Consiglio dei Politecnici» sono stralciate. 2 Nell’articolo 47 capoverso 3, l’espressione «degli istituti nel settore dei Politecni- ci» è stralciata. 3 Nell’articolo 78 capoverso 1, l’espressione «e nell’ambito del Consiglio dei poli- tecnici» è stralciata.
Art. 1 cpv. 1 quarto lemma, art. 4 cpv. 3, art. 27 cpv. 2 e art. 37 cpv. 2 lett. a bis Abrogati
2. Ordinanza del 15 dicembre 1988 44 sulla classificazione delle funzioni
Art. 5 lett. e Sono organi di classificazione: e. il Consiglio dei PF per le funzioni delle classi di stipendio 1 a 31 e le fun- zioni fuori classe.
Art. 7 cpv. 2 secondo periodo Abrogato
43 RS 172.221.101 44 RS 172.221.111.1
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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