AS 2000 457
Regolamento degli impiegati del settore dei PF
Regolamento degli impiegati del settore dei PF (RI del settore dei PF)
del 13 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso 2 e 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre
19911 sui politecnici federali (Legge sui PF);
visto l’articolo 62 dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 2 (OF), ordina:
Capo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
1 Nel presente regolamento s’intende:
– per DFI, il Dipartimento federale dell’interno; – per Consiglio dei PF, il Consiglio dei politecnici federali; – per istituto, un istituto del settore dei PF; – per Cassa pensioni, l’istituto di previdenza della Confederazione per i lavoratori secondo l’ordinanza del 24 agosto 19943 concernente la Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CPC); – per INSAI, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni; – per LAINF, la legge federale del 20 marzo 19814 sull’assicurazione contro gli infortuni; – per AD, l’assicurazione contro la disoccupazione; – per AVS, l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; – per AI, l’assicurazione per l’invalidità; – per IPG, l’ordinamento sull’indennità per perdita di guadagno; – per statuti della CPC, l’ordinanza del 24 agosto 1994 concernente la Cassa pensioni della Confederazione.
2 È impiegato giusta il presente regolamento chiunque, espressamente come tale,
entri al servizio del Consiglio dei PF o di un istituto del settore dei PF.
RS 172.221.106.2
1999-6190 457
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Art. 2 Campo d’applicazione Il presente regolamento è applicabile agli impiegati del settore dei PF.
Art. 3 Categorie d’impiegati 1 Si distinguono tre categorie d’impiegati: gli impiegati stabili, gli impiegati non stabili e gli impiegati assunti in prova. Nel presente regolamento sono designate co- me «impiegati» le persone appartenenti alle tre categorie. 2 L’impiegato stabile è l’agente del quale è certo l’impiego duraturo, ma che non può o non può più essere nominato funzionario per ragioni di organizzazione o di carattere personale. 3 L’impiegato non stabile è l’agente per il quale non è previsto un impiego duraturo.
4 L’impiegato in prova è l’agente che deve prima dimostrare di possedere le qualità e le attitudini richieste. L’autorità di nomina fissa la durata del rapporto di prova. Quest’ultimo non può normalmente eccedere sei mesi, purché l’impiegato soddisfi i presupposti personali e professionali del posto che occupa.
Art. 4 Nomina di impiegati non stabili a impiegati stabili L’impiegato non stabile è nominato impiegato stabile o funzionario il più tardi dopo un’attività di servizio ininterrotto di tre anni, qualora abbia compiuto il 20° anno di età, la sua occupazione duratura sia certa, le prestazioni e il comportamento siano soddisfacenti e non vi si oppongano le ragioni indicate all’articolo 3 capoverso 2. La nomina può non avvenire per gli impiegati di servizi il cui grado d’occupazione e l’effettivo sono sottoposti a considerevoli fluttuazioni, a cagione dei compiti parti- colari svolti.
Capo 2: Assunzione
Art. 5 Competenza per la nomina (autorità di nomina) Le competenze di nomina del Consiglio dei PF e dei servizi ad esso subordinati so- no disciplinate nell’articolo 2 dell’ordinanza del 13 gennaio 19935 sul settore dei Politecnici federali.
Art. 6 Altre competenze 1 Qualora il presente regolamento non disciplini la competenza di decidere, il Con- siglio dei PF emana un regolamento che determina le competenze. 2 Nel regolamento che determina le competenze giusta il capoverso 1, il Consiglio dei PF può dichiarare competente un’istanza subordinata all’autorità di nomina per le decisioni che, secondo il presente regolamento, spettano a tale autorità.
5 RS 414.110.3
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Art. 7 Condizioni di assunzione 1 Può diventare impiegato ogni cittadino svizzero che sia incensurato. Chi è inter- detto o è stato dichiarato incapace di occupare una carica pubblica non può essere assunto fintanto che durano gli effetti del provvedimento. 2 Ove siano dati motivi particolari, possono essere assunte anche persone che non soddisfano i requisiti indicati al capoverso 1. 3 L’assunzione può essere subordinata a determinate condizioni come età, formazio- ne o altre idoneità.
Art. 8 Decisione di assunzione 1 All’impiegato la nomina è notificata con una decisione. Devono esservi indicati la posizione amministrativa, il luogo di servizio, la data dell’entrata in servizio, la du- rata dell’impiego, gli obblighi particolari, il grado di occupazione, la classe di sti- pendio e la rimunerazione. 2 Con la decisione, l’impiegato riceve l’ordinamento dei funzionari, il regolamento degli impiegati del settore dei PF e gli statuti della CPC.
Capo 3: Posizione dell’impiegato in generale
Art. 9 Durata dell’impiego e termini per lo scioglimento del rapporto di servizio 1 La durata del rapporto di servizio di un impiegato è indeterminata. Essa può però essere limitata nella lettera d’impiego, con l’indicazione della data del licenziamen- to; in tale caso la disdetta è superflua. 2 Sempreché, in casi particolari, non siano previsti termini più lunghi nella lettera d’impiego, il rapporto di servizio, salvi restando i capoversi 3 e 4, può essere di- sdetto per scritto da ciascuna parte, con l’indicazione dei motivi: a. trattandosi d’impiegati stabili, per la fine del terzo mese seguente quello della disdetta; se il rapporto di servizio è durato 5 anni, per la fine del quarto mese seguente quello della disdetta e se è durato 10 anni, per la fine del se- sto mese seguente quello della disdetta; b. trattandosi d’impiegati non stabili, per la fine del mese seguente quello della disdetta; se il rapporto di servizio è durato 2 mesi, per la fine del secondo mese seguente quello della disdetta e se è durato un anno, per la fine del ter- zo mese seguente quello della disdetta; c. durante il periodo di prova, per la fine della settimana seguente quella della disdetta; se il rapporto di servizio è durato 2 mesi e più, per la fine del mese seguente quello della disdetta. 3 Se l’impiegato stabile chiede lo scioglimento del rapporto di servizio, l’autorità di nomina deve consentire il licenziamento per la fine del terzo mese seguente quello
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della disdetta, anche se il rapporto è durato 5 anni, purché non sia pregiudicato al- cun interesse essenziale del Consiglio dei PF.
4 Il rapporto di servizio non può essere disdetto dal datore di lavoro:
a. quando l’impiegato presta servizio obbligatorio in Svizzera o, per le donne, servizio militare o servizio della Croce Rossa, conformemente alle pertinenti disposizioni legali; b. per le donne, durante la gravidanza e nelle sedici settimane dopo il parto.
Art. 10 Rapporti di parentela Gli impiegati tra i quali esista vincolo matrimoniale, consanguineità o affinità sino al secondo grado compreso o un vincolo di adozione non devono, per quanto possibile, essere occupati in un rapporto di dipendenza diretta.
Art. 11 Luogo di servizio, domicilio, stato civile; obbligo d’informare
1 Il luogo di servizio è quello assegnato all’impiegato.
2 Fatto salvo il capoverso 3, l’autorizzazione di abitare fuori del luogo di servizio è considerata concessa per tutto il territorio svizzero. 3 Qualora il servizio lo esiga, la scelta del domicilio è prescritta oppure vincolata a condizioni se si trova fuori del luogo di servizio. 4 L’autorità di nomina è competente per l’assegnazione del luogo di servizio (cpv. 1) e del domicilio (cpv. 3). 5 L’impiegato deve indicare il proprio stato civile, il proprio indirizzo e tutti i fatti determinanti per la retribuzione al servizio da cui dipende; è parimenti tenuto a no- tificare senza indugio ogni ulteriore cambiamento.
Art. 12 Trasferimento, assegnazione di un’altra occupazione 1 L’impiegato può essere trasferito in ogni tempo o gli possono essere assegnati altri lavori conformi alle sue attitudini, ove lo esiga il servizio o l’impiego razionale del personale. 2 Il trasferimento o l’assegnazione di un’altra occupazione per ragioni di servizio o di ordine economico deve essere annunciato all’impiegato con sufficiente anticipo. Il trasferimento deve essere notificato con decisione formale. 3 L’autorità di nomina è competente per il trasferimento o l’assegnazione di un’altra occupazione. 4 Se l’impiegato viene trasferito nel settore di un’altra autorità di nomina, l’autorità di nomina finora competente per l’impiegato decide il trasferimento d’intesa con la nuova autorità di nomina.
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Art. 13 Durata del lavoro
1 La durata settimanale del lavoro è, in media, di:
a. 41 ore per gli impiegati occupati a tempo pieno; b. meno di 41 ore, ma almeno di 20½ ore per gli impiegati occupati a tempo parziale. 2 Di regola, gli impiegati occupati a tempo pieno lavorano 42 ore per settimana e gli impiegati occupati a tempo parziale il numero di ore corrispondente al loro tasso d’occupazione. Il tempo di lavoro così svolto in più è compensato con cinque giorni di compensazione per anno civile, parificati ai giorni di vacanza. 3 Se situazioni particolari, come la stagione o le condizioni atmosferiche, esigono un aumento della durata del lavoro, il Consiglio dei PF può prolungare la durata setti- manale del lavoro di 4 ore al massimo. Provvede per una corrispondente compensa- zione entro un anno.
4 È possibile concordare con l’impiegato che effettui:
a. il tempo di lavoro sotto forma di media annua; b. fino al 5 per cento della durata del lavoro secondo il capoverso 2 in più o in meno; c. il tempo di lavoro sotto forma di orario di lavoro in gruppo. 5 Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le modalità degli accordi previsti nel capoverso 4. 6 Il tempo per viaggi di servizio in Svizzera, come anche gli spostamenti sino al luo- go di lavoro esterno e il ritorno, nonché da un posto di lavoro all’altro sono conside- rati tempo di lavoro. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina il computo dei tempi di viaggio nel caso di viaggi di servizio all’estero e la limitazione della com- pensazione nel caso di viaggi di servizio in Svizzera. 7 All’impiegato è assegnato, per il servizio tra le 20 e le 24, un supplemento del 10 per cento. 8 All’impiegato è assegnato, per il servizio notturno tra le 24 e le 4, un supplemento del 30 per cento. Tale supplemento è concesso anche tra le 4 e le 5, se l’impiegato ha incominciato il servizio prima delle 4. Il supplemento è portato dal 30 al 40 per cento a decorrere dall’inizio dell’anno civile nel quale l’impiegato compie 55 anni. 9 I supplementi giusta i capoversi 7 e 8 non sono concessi agli impiegati che hanno diritto al supplemento secondo l’articolo 68 capoverso 4.
Art. 14 Determinazione dell’orario di lavoro 1 L’orario di lavoro per gli impiegati del settore dei PF è stabilito nell’ordinanza del 26 marzo 19806 sull’orario di lavoro nell’amministrazione federale. 2 Del rimanente, il Consiglio dei PF stabilisce l’orario di lavoro dopo aver sentito gli
impiegati.
6 RS 172.221.122
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Art. 15 Lavoro aggiuntivo e lavoro supplementare 1 In caso di sovraccarico straordinario di lavoro o d’urgenza, il servizio può ordinare all’impiegato di fornire lavoro aggiuntivo o supplementare. Un lavoro aggiuntivo superiore a 2 ore al giorno dev’essere convenuto con l’impiegato interessato, occu- pato a tempo parziale. 2 Il lavoro aggiuntivo è dato quando un impiegato a tempo parziale lavora occasio- nalmente: a. più della durata settimanale di lavoro convenuta, ma non più di 42 ore; b. più della durata giornaliera di lavoro convenuta, ma non più di 8,4 ore. 3 Il lavoro supplementare è dato quando l’impiegato deve lavorare più di 8,4 ore per giorno o più di 42 ore per settimana oppure in un giorno di congedo. 4 Il lavoro supplementare non deve superare 2 ore al giorno, salvo nei giorni di con- gedo o in caso di emergenza, come forza maggiore, perturbazione dell’esercizio o altra perturbazione imprevista del decorso amministrativo. Nei giorni di congedo o nei giorni di lavoro incompleti, la durata del lavoro, il lavoro aggiuntivo e il lavoro supplementare non devono superare complessivamente 10,4 ore. 5 Il lavoro aggiuntivo e il lavoro supplementare devono di regola venir compensati con un periodo di tempo libero della stessa durata. Il periodo del compenso deve essere convenuto con l’impiegato. Se il compenso non può avvenire entro un con- gruo termine, all’impiegato dev’essere versata un’indennità in contanti. Essa am- monta, per il lavoro aggiuntivo, al 100 per cento della rimunerazione oraria. Per il lavoro supplementare, l’indennità in contanti è stabilita secondo l’articolo 71 capo- verso 1. 6 Per anno civile, possono essere indennizzate in contanti complessivamente 150 ore al massimo di lavoro aggiuntivo e lavoro supplementare. 7 Sull’anno civile successivo possono essere riportate complessivamente non più di 100 ore di lavoro aggiuntivo e di lavoro supplementare. Le ore in esubero decadono alla fine dell’anno senza indennizzo né compensazione. Quando ordinano ore di la- voro aggiuntivo o supplementare, i servizi badano affinché esse possano essere compensate prima della fine dell’anno se il loro numero supera i massimi di cui ai capoversi 6 e 7. In singoli casi motivati, l’autorità di nomina può autorizzare una dilazione del giorno di scadenza non oltre il 30 aprile dell’anno successivo.
Art. 16 Giorni di riposo
1 L’impiegato ha diritto a 63 giorni di riposo per anno civile.
2 Sono considerati giorni di riposo le domeniche, Capodanno, l’Ascensione, il gior- no della festa nazionale, Natale e le altre feste del luogo di servizio che cadono in un giorno di lavoro.
3 Se il totale dei giorni di riposo giusta il capoverso 2:
a. è inferiore a 63 giorni, l’impiegato ha diritto di beneficiare dei giorni di ri- poso mancanti, che possono di regola essere presi liberamente e sono parifi- cati ai giorni di vacanza;
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b. è superiore a 63 giorni, il numero dei giorni di compensazione giusta l’articolo 13 capoverso 2 è ridotto proporzionalmente. 4 Nel pomeriggio precedente le feste intere indicate nel capoverso 2, il lavoro termi- na un’ora prima degli altri giorni feriali. 5 L’impiegato che ha assunto o ha lasciato il servizio nel corso dell’anno civile ha diritto al numero di giorni di riposo, che possono essere presi liberamente, corri- spondente alla durata del servizio. 6 Il Consiglio dei PF regola la compensazione dei giorni di riposo, se il lavoro di domenica o nei giorni festivi non può essere sospeso per motivi di servizio.
7 Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce in particolare:
a. il modo di calcolo del diritto ai giorni di riposo concessi agli agenti occupati a tempo parziale; b. il modo di calcolo del diritto ai giorni di riposo concessi in caso di assenza dal servizio; c. la chiusura di uffici e di aziende immediatamente prima o dopo giorni festivi e il compenso integrale delle ore di lavoro così soppresse.
Art. 17 Formazione 1 Il Consiglio dei PF e gli istituti promuovono la formazione di tutti i collaboratori proponendo corsi, accordando congedi e partecipando alle spese. Per la formazione professionale concedono per principio un congedo pagato e ne assumono le spese. Se la formazione reca vantaggi personali anche ai collaboratori, il Consiglio dei PF o gli istituti accordano un congedo pagato e ne assumono le spese, purché la forma- zione sia anche nel loro interesse. 2 Il Consiglio dei PF dirige la formazione nel settore dei PF per mezzo di linee di- rettive e mediante la pianificazione degli affari.
3 Il Consiglio dei PF stabilisce le competenze.
4 Il Consiglio dei PF disciplina i particolari, segnatamente il congedo a scopo di formazione, l’assunzione delle spese e l’obbligo di rimborso. 5 I collaboratori sono tenuti a seguire una formazione corrispondente alle loro attitu- dini e ad adattarsi all’evoluzione delle esigenze. Nell’ambito del loro mandato, essi hanno diritto ad un adeguato sviluppo delle loro conoscenze professionali e perso- nali. 6 Qualora i collaboratori si dimettano dal servizio entro quattro anni dal termine di una formazione, il Consiglio dei PF o l’istituto può esigere il rimborso delle spese che ha assunto.
Art. 18 Promozioni
1 È considerata promozione la nomina di un impiegato a un posto compreso in una
classe di stipendio superiore o a un posto nel quale l’impiegato deve compiere dure-
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volmente un lavoro corrispondente a una funzione compresa in una classe superiore a quella da lui tenuta. 2 La promozione è subordinata ai bisogni del servizio. Essa può essere fatta dipende- re dai risultati di un esame. Sono determinanti le prescrizioni circa le nomine e le promozioni emanate in applicazione dell’ordinanza del 15 dicembre 19887 concer- nente la classificazione delle funzioni. 3 La competenza a stabilire se siano soddisfatte le condizioni previste nei capoversi
1 e 2 è disciplinata secondo l’articolo 5.
Art. 19 Diritto d’associazione 1 È garantito all’impiegato il diritto d’associazione nei limiti della Costituzione fede- rale.
2 L’impiegato non può però far parte di un’associazione che persegue scopi o usa
mezzi illeciti o pericolosi per lo Stato. Questa disposizione è applicata esclusiva- mente dal Consiglio federale.
Art. 20 Esercizio di cariche pubbliche 1 Per esercitare una carica pubblica, l’impiegato deve ottenere il permesso dell’au- torità di nomina. Il permesso deve essere chiesto per la via di servizio. Il permesso non è necessario quando l’impiegato sia obbligato da una disposizione del diritto federale ad assumere la carica pubblica affidatagli o sia scelto a far parte di un uffi- cio elettorale o di scrutinio. 2 Il permesso può essere dato condizionatamente o sotto riserva, rifiutato, limitato o revocato qualora l’esercizio della carica pubblica possa nuocere all’adempimento dei doveri di servizio o quando sia incompatibile con la posizione ufficiale dell’im- piegato. 3 Nel permesso, sono indicate le condizioni, alle quali esso è concesso. In caso di rifiuto, limitazione o revoca del permesso, i motivi di siffatto provvedimento sono comunicati all’impiegato. 4 Nessuna sanzione di diritto pubblico può essere inflitta all’impiegato cui sia stato negato il permesso di accettare una carica pubblica. 5 L’impiegato che è costretto ad assentarsi dal servizio per l’esercizio di una carica pubblica deve chiedere in tempo utile un congedo. Questo va concesso nella misura in cui il servizio permetta l’assenza. Se l’assenza supera i quindici giorni all’anno, l’autorità di nomina stabilisce se e in quale misura debbano essere ridotti lo stipen- dio, i giorni di riposo o le vacanze.
7 RS 172.221.111.1
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Art. 21 Occupazioni accessorie
1 L’impiegato non può esercitare un’occupazione accessoria che comprometta
l’adempimento dei suoi doveri di servizio oppure sia incompatibile con la sua fun- zione federale.
2 Sono incompatibili con la funzione federale le occupazioni accessorie che:
a. compromettono la tutela del segreto d’ufficio o gli interessi del settore dei PF; b. sono qualificate attività commerciali o industriali o sono cagione di concor- renza sleale all’artigianato, all’industria, al commercio o ad altre professioni. È fatto salvo il capoverso 4 lettera c; c. mettono in pericolo la vita o la salute dell’impiegato; oppure d. assorbono permanentemente la sua attività in misura rilevante. 3 Indipendentemente dal grado di occupazione, l’impiegato deve chiedere, per la via di servizio, un’autorizzazione per: a. le occupazioni accessorie a scopo lucrativo; b. la partecipazione alla direzione di una società che persegue uno scopo lu- crativo; c. la partecipazione alla direzione di un’associazione o istituzione che si pre- figge, secondo il principio della mutualità, di procurare vantaggi economici ai suoi membri.
4 L’autorizzazione può essere eccezionalmente concessa:
a. se non sussiste alcuna incompatibilità e se sono esclusi conflitti tra l’interesse del servizio e gli interessi connessi con l’occupazione accessoria; b. per la direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo, se:
1. l’impiegato è vincolato in modo particolarmente stretto alla società a
scopo lucrativo anche da rapporti diversi da quelli finanziari, e
2. se la situazione di tale società sul piano del personale fa apparire neces-
saria la collaborazione dell’impiegato alla sua direzione; c. all’impiegato occupato a tempo parziale cui il Consiglio dei PF o i suoi isti- tuti non sono in grado di offrire un’occupazione a tempo pieno, che vorreb- be esercitare una professione artigianale, un’industria o un commercio, tali da non impedirgli di adempiere i suoi compiti di servizio.
5 L’autorità di nomina è competente per il permesso.
Art. 22 Obbligo di cessione 1 L’impiegato, se esercita un’occupazione accessoria esclusivamente in virtù della sua posizione amministrativa o dei compiti di servizio, deve di regola versare al Consiglio dei PF o all’istituto una parte del reddito corrispondente. È inoltre tenuto a fornire al servizio prepostogli tutte le necessarie informazioni su questo reddito.
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2 Se il reddito conseguito da tale attività e il suo stipendio di cui all’articolo 47 supe- rano complessivamente il 110 per cento dell’importo massimo della sua classe di stipendio, l’impiegato deve versare l’eccedenza al Consiglio dei PF o all’istituto. Il Consiglio dei PF disciplina le modalità riguardanti il reddito computabile e il ver- samento dell’eccedenza. 3 Se il Consiglio dei PF o gli istituti hanno un interesse essenziale all’esercizio di un’occupazione accessoria, l’impiegato può essere liberato interamente o parzial- mente dall’obbligo di cessione. Al riguardo è competente l’autorità di nomina.
Art. 23 Invenzioni degli impiegati 1 Le invenzioni fatte dall’impiegato nell’esercizio delle sue funzioni o in relazione con queste appartengono al Consiglio dei PF o all’istituto, quando: a. l’invenzione faccia parte dell’attività o degli obblighi di servizio, b. l’invenzione costituisca il risultato di esperimenti ufficiali, c. l’invenzione abbia un valore per la difesa nazionale o d. l’autorità di nomina se ne sia riservata la proprietà. 2 Se l’invenzione ha notevole importanza economica o militare, l’impiegato ha di- ritto a un’equa indennità. Nella determinazione dell’indennità, è considerato se ab- biano cooperato altre persone al servizio del Consiglio dei PF o degli istituti e se siano stati adoperati impianti o materiale d’esercizio del Consiglio dei PF o degli istituti. 3 All’impiegato, che non ha diritto ad alcuna indennità, può essere assegnata una ricompensa stabilita liberamente. 4 La concessione di un’indennità o di una ricompensa all’impiegato che abbia fatto un’invenzione compete all’autorità di nomina.
Art. 24 Alloggi di servizio
1 L’impiegato è obbligato ad abitare nell’alloggio di servizio assegnatogli.
2 L’alloggio di servizio è quello assegnato all’impiegato per ragioni di servizio. L’impiegato non può esigere l’assegnazione di un alloggio di servizio, né, ove tale assegnazione gli sia revocata, un risarcimento. 3 Per l’uso dell’alloggio di servizio, l’impiegato deve pagare un compenso, che è stabilito, considerando gli affitti in uso nella località, come anche i vantaggi e gli inconvenienti particolari dell’alloggio. 4 Oltre al compenso previsto nel capoverso 3, l’impiegato deve pagare le spese per l’energia elettrica, il gas e il riscaldamento, calcolate secondo il consumo effettivo; se questo non può essere accertato, egli pagherà una somma complessiva. Il consu- mo normale dell’acqua è compreso nel compenso previsto al capoverso 3. 5 I lavori speciali non compresi nelle incombenze della funzione, che fossero richie- sti al locatario d’un alloggio di servizio o alla sua famiglia, devono essere equa- mente retribuiti.
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6 Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce le condizioni alle quali è sottopo- sto l’uso degli alloggi di servizio e i relativi compensi. Il Consiglio dei PF disciplina i particolari.
Art. 25 Alloggi dati in affitto Quando il Consiglio dei PF o l’istituto fornisce a un impiegato un alloggio non con- siderato di servizio, la locazione è regolata con un contratto di d iritto privato.
Art. 26 Uniforme 1 L’uniforme, che l’impiegato ha l’obbligo di portare, deve essergli fornita gratuita- mente: a. se l’impiegato deve essere reso riconoscibile nelle relazioni con il pubblico; b. se l’impiegato è particolarmente esposto alle intemperie; c. se il servizio è tale da insudiciare, logorare o danneggiare in misura speciale gli abiti. 2 Qualora sia giustificato da speciali circostanze e le condizioni indicate nelle lettere b e c siano adempite, il pagamento di un’indennità può sostituire la consegna dell’uniforme. 3 Il Consiglio dei PF emana le prescrizioni particolareggiate sulla fornitura e l’uso delle uniformi.
Art. 27 Agevolazioni 1 I criteri, secondo i quali potranno essere concesse in alcuni servizi determinate agevolazioni, come facilitazioni di viaggio, sono stabiliti dal Consiglio federale.
2 La limitazione delle agevolazioni non dà diritto ad alcun risarcimento.
Capo 4: Doveri dell’impiegato
Art. 28 Prestazione personale 1 L’impiegato è tenuto a prestare un servizio personale. Deve coadiuvare e sostituire altri agenti nell’adempimento dei loro compiti. 2 L’impiegato è tenuto a eseguire coscienziosamente e ragionevolmente gli ordini di servizio ricevuti dai suoi superiori. Egli deve fare tutto quanto possa favorire gli in- teressi del settore dei PF ed evitare tutto quanto possa pregiudicarli.
Art. 29 Divieto di sciopero 1 L’impiegato non può mettersi in sciopero, né indurvi altre persone al servizio della Confederazione.
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2 Non è lecito alle associazioni e alle società cooperative privare della qualità di membro un impiegato, né lederlo nei suoi interessi economici per il motivo che non partecipa a uno sciopero. 3 Sono nulle le convenzioni, le disposizioni statutarie e altre risoluzioni contrarie a questi divieti.
Art. 30 Contegno in servizio e fuori 1 L’impiegato deve, con il suo contegno, mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste dalla sua posizione ufficiale. 2 L’impiegato deve comportarsi con tatto e cortesia rispetto ai superiori, ai collabo- ratori e nelle relazioni con il pubblico.
Art. 31 Divieto di accettare regali 1 È vietato all’impiegato chiedere, accettare o farsi promettere, per sé o per terze persone, regali o altri profitti in considerazione della sua posizione di servizio. 2 Vi è violazione dei doveri di servizio anche quando un terzo, connivente l’impie- gato, chiede, accetta o si fa promettere regali o altri profitti. 3 I regali o altri profitti accettati illegalmente dall’impiegato diventano proprietà del Consiglio dei PF o dell’istituto. 4 Di principio, sono considerati regali, nel senso dei capoversi 1 a 3, tutte le libera- lità che rappresentano direttamente o indirettamente un utile finanziario, in partico- lare i regali in natura, il condono dei debiti, i ribassi. Sono considerati altri profitti, i servizi di valore pecuniario e le altre prestazioni destinati a procurare, o tali da pro- curare, a chi li riceve, un profitto particolare, cui, normalmente, non ha diritto. 5 Il capoverso 4 non concerne le gratificazioni modeste, aventi carattere di mancia usuale e di cortesia. Qualora sia richiesto dalla natura del servizio o dall’indipen- denza dell’impiegato, il Consiglio dei PF può parimenti vietare l’accettazione di tali prestazioni.
Art. 32 Segreto d’ufficio 1 È vietato all’impiegato divulgare gli affari di servizio che devono rimanere segreti per la loro stessa natura o in virtù d’istruzioni speciali. 2 Il dovere del segreto d’ufficio sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di servizio.
Art. 33 Obbligo di testimoniare 1 Senza il permesso del servizio competente, l’impiegato non può deporre in giudi- zio come parte, testimonio o perito giudiziario su constatazioni attinenti ai suoi ob- blighi, che egli abbia fatte in virtù del suo ufficio o nell’esercizio delle sue funzioni. Questo permesso deve essere chiesto per la via di servizio. Esso deve essere chiesto anche dopo la cessazione del rapporto di servizio.
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2 Se è necessario, il servizio competente si fa indicare dall’autorità giudiziaria gli argomenti sui quali l’impiegato sarà interrogato. Il permesso può essere concesso in generale o solo per taluni argomenti. 3 L’autorità di nomina è competente a concedere il permesso di deporre in giudizio.
4 I capoversi 1 a 3 sono applicabili, per analogia, alla comunicazione degli atti.
Capo 5: Responsabilità dell’impiegato per danni cagionati
Art. 34 La responsabilità dell’impiegato che ha cagionato un danno alla Confederazione o a un terzo e la procedura intesa a far valere questo danno sono determinate giusta la legge del 14 marzo 19588 sulla responsabilità.
Capo 6: Responsabilità disciplinare
Art. 35 Principio 1 Contro gli impiegati che intenzionalmente o per negligenza mancano ai loro doveri di servizio possono essere prese misure disciplinari. 2 Il procedimento disciplinare non ha effetto sull’obbligo di risarcire i danni né sulla responsabilità penale dell’impiegato. 3 Se, nel corso di un procedimento disciplinare, è aperta per lo stesso fatto un’in- chiesta penale contro l’impiegato, la decisione sulla sanzione disciplinare è sospesa fino al termine della procedura penale, salvo che gli interessi dell’amministrazione non permettano di mantenere in servizio l’impiegato. 4 Il procedimento disciplinare può essere continuato anche dopo la fine di un proce- dimento giudiziario.
Art. 36 Misure disciplinari
1 Le misure disciplinari sono:
a. l’ammonizione; b. la multa fino a 500 franchi; c. la revoca delle facilitazioni di viaggio; d. la sospensione provvisoria dall’impiego con la riduzione o la privazione dello stipendio; e. il trasferimento disciplinare nel servizio o la retrocessione, con stipendio uguale o minore, e con rifusione intera o parziale o senza rifusione delle spese di trasloco;
8 RS 170.32
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f. la riduzione dello stipendio nei limiti delle aliquote previste per la classe di stipendio; g. la riduzione o la privazione dell’aumento ordinario di stipendio; h. il collocamento in posizione provvisoria; i. il licenziamento disciplinare. Il licenziamento con un preavviso fino a 30 giorni non è una misura disciplinare. 2 Possono essere inflitte solo le misure disciplinari indicate nel capoverso 1. In ogni singolo caso, la misura può, tuttavia, essere accompagnata dalla minaccia di licen- ziamento.
3 Eccezionalmente, diverse misure disciplinari possono essere cumulate.
4 Il collocamento in posizione provvisoria ed il licenziamento disciplinare possono essere pronunciati soltanto se l’impiegato s’è reso colpevole di infrazioni gravi o continuate ai doveri di servizio.
Art. 37 Genere e grado della misura; prescrizione 1 Nello stabilire il genere e il grado della misura, è tenuto conto della colpa, dei mo- tivi, della condotta precedente, del grado e della responsabilità dell’impiegato, come anche dell’estensione e importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi. 2 Per lievi mancanze ai doveri di servizio, non si infligge una misura disciplinare, quando un consiglio, una sollecitazione o un avvertimento sia sufficiente. 3 La revoca delle facilitazioni di viaggio dev’essere segnatamente ordinata in caso di abuso delle stesse. 4 La responsabilità disciplinare dell’impiegato si prescrive in un anno dalla scoperta dell’atto reprensibile e, in ogni caso, in tre anni dall’ultima violazione dei doveri di servizio. La prescrizione è sospesa finché duri il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure non si sia pronunciato su rimedi giuridici esercitati in un procedimento disciplinare (art. 22 cpv. 2 e 3 della legge del 14 marzo 19589 sulla responsabilità). 5 Le misure disciplinari inflitte da più di cinque anni non sono considerate nella commisurazione della nuova misura da infliggere.
Art. 38 Inflizione di misure disciplinari 1 In caso di retrocessione, lo stipendio è ridotto almeno di quanto esso superi il mas- simo della classe, cui l’impiegato è retrocesso. 2 Lo stipendio può essere ridotto durevolmente o temporaneamente nei limiti delle somme previste per la classe. Trascorso il tempo stabilito, l’impiegato ha di nuovo diritto allo stipendio di prima.
9 RS 170.32
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3 La riduzione o la soppressione dell’aumento ordinario dello stipendio può essere disposta solo per il successivo aumento ordinario. Nella decisione disciplinare, deve essere specificato se e quando l’impiegato riacquisterà il diritto di cui viene privato.
4 Le multe sono devolute alla Cassa di soccorso della Cassa pensioni.
5 Il collocamento in posizione provvisoria deve essere pronunciato, in particolare, quando, pur essendo indicato il licenziamento, vi fossero ragioni meritevoli per mantenere provvisoriamente in servizio la persona di cui si tratta. 6 Il collocamento in posizione provvisoria ha l’effetto di abolire il preavviso di scio- glimento e di togliere all’impiegato la garanzia dello stipendio. Finché dura siffatto provvedimento, non sono, di regola, assegnati gli aumenti ordinari di stipendio. In caso di buon comportamento, tali aumenti possono essere assegnati di nuovo, dopo un anno, per l’inizio dell’anno civile seguente. In quanto l’autorità eleggente non abbia preso espressamente altre decisioni sono del rimanente applicabili le disposi- zioni del presente regolamento. 7 L’autorità di nomina può sciogliere il rapporto di servizio provvisorio con preavvi- so scritto di 30 giorni o, per motivi gravi, farlo cessare immediatamente. In ogni ca- so, va comunicato per scritto all’interessato se questo provvedimento debba essere considerato un licenziamento per propria colpa, conformemente all’articolo 43 degli statuti della CPC.
Art. 39 Autorità disciplinari di prima istanza La competenza disciplinare del Consiglio dei PF e degli organi ad esso subordinati è disciplinata dall’articolo 8 dell’ordinanza del 13 gennaio 1993 10 sul settore dei PF.
Art. 40 Inchiesta disciplinare 1 Nessuna misura disciplinare può essere pronunciata senza inchiesta preliminare.
2 L’apertura di un’inchiesta disciplinare dev’essere comunicata all’impiegato, con indicazione della mancanza di doveri di servizio imputatagli. L’impiegato deve esse- re sentito e avere la possibilità di addurre tutti i fatti in suo favore. 3 L’interrogatorio dell’incolpato e le deposizioni dei testimoni e dei periti sono mes- si a verbale. Se ne può fare a meno in caso di lievi mancanze. 4 L’inchiesta disciplinare è compiuta dal titolare del potere disciplinare o, per suo ordine, da una o più persone appositamente incaricate. L’autorità disciplinare com- petente può affidare l’inchiesta a persone estranee all’amministrazione.
Art. 41 Difesa dell’incolpato 1 Quando l’istanza disciplinare competente ritiene chiusa l’inchiesta, ne comunica il risultato all’incolpato. Contemporaneamente, essa gli fa sapere dove egli o, se è il caso, il suo mandatario può consultare gli atti, sui quali la decisione disciplinare sarà fondata. Per la consultazione degli atti, deve essere assegnato un termine sufficiente.
10 RS 414.110.3
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2 L’incolpato può, entro il termine assegnato, spiegarsi sui fatti e sulla questione della colpa e chiedere un complemento d’inchiesta. Su tale domanda, decide l’i- stanza disciplinare competente. 3 Se viene ordinata un’inchiesta completiva, il risultato è comunicato all’incolpato o, se è il caso, al suo mandatario, perché si pronunci in merito.
Art. 42 Decisione e procedura disciplinare 1 La decisione disciplinare contiene l’esposizione dei fatti, i considerandi di diritto, la misura disciplinare e l’indicazione dei rimedi giuridici. 2 Nell’indicazione dei rimedi giuridici si menziona il luogo ove l’incolpato o il suo mandatario può consultare gli atti entro il termine di ricorso. 3 L’istanza disciplinare può togliere l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso con- tro una misura disciplinare che non sia la multa (art. 55 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 11 sulla procedura amministrativa, PA), 4 La procedura disciplinare di prima istanza è del rimanente disciplinata secondo le regole generali di procedura amministrativa (art. 7 e segg. PA).
Art. 43 Procedura di ricorso La procedura di ricorso è disciplinata dagli articoli 58 e 59 dell'OF12, nonché dalle disposizioni generali sulla procedura federale.
Art. 44 Commissione disciplinare Su richiesta del ricorrente, la commissione disciplinare, la cui organizzazione e la cui procedura sono disciplinate dal Consiglio federale, esprime il suo parere sui ri- corsi contro decisioni concernenti multe superiori a 20 franchi, la revoca delle faci- litazioni di viaggio e la sospensione dall’ufficio sino a cinque giorni.
Art. 45 Disposizioni complementari per la procedura di ricorso 1 L’istanza di ricorso notifica al ricorrente le osservazioni dell’autorità inferiore of- frendogli la possibilità di pronunciarsi in merito. Ove occorra, avverte il ricorrente sul suo diritto di chiedere alla commissione disciplinare il parere sul ricorso (art. 60 cpv. 1 OF13). 2 L’istanza di ricorso fa completare, se necessario, l’inchiesta. È applicabile l’arti- colo 41 capoverso 3. 3 Qualora l’istanza di ricorso non decida definitivamente, si applica l’articolo 42 capoverso 2.
11 RS 172.021 12 RS 172.221.10 13 RS 172.221.10
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Capo 7: Responsabilità penale
Art. 46 1 Se una violazione dei doveri di ufficio contiene in pari tempo gli elementi di un reato secondo una legge penale federale o cantonale, gli atti sono trasmessi, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione. 2 Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico della Confederazione dal presidente del Consiglio dei PF. 3 Se sono adempite le condizioni previste nell’articolo 89, il presidente del Consi- glio dei PF può immediatamente esonerare l’impiegato dal servizio, per provvedi- mento preventivo. 4 Se il Ministero pubblico della Confederazione reputa che si debba iniziare il pro- cedimento penale, ne fa proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia. L’ulteriore procedura è disciplinata dalla legge del 14 marzo 195814. sulla responsa- bilità.
Capo 8: Stipendi e indennità Sezione 1: Disciplinamento degli stipendi
Art. 47 Classi di stipendio 1 Gli stipendi degli impiegati sono stabiliti, fatto salvo il capoverso 4, entro i limiti
delle seguenti classi:
Classe di stipendio Livello 99
Importo annuo minimo massimo Fr. Fr.
31 136 161 168 801 30 129 240 161 447 29 122 358 154 133 28 115 474 146 834 27 109 466 140 446 26 103 471 134 084 25 97 475 127 711 24 91 492 121 361 23 86 409 115 961 22 81 326 110 563 21 77 335 106 313 20 73 340 102 075 19 69 348 97 837 18 65 356 93 601
14 RS 170.32
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Classe di stipendio Livello 99
Importo annuo minimo massimo Fr. Fr.
17 61 363 89 349 16 57 991 85 774 15 54 860 82 445 14 51 911 79 159 13 49 807 76 403 12 48 387 73 721 11 47 767 71 084 10 47 337 68 509 9 47 067 65 909 8 46 797 63 292 7 46 537 60 743 6 46 287 58 166 5 46 037 55 577 4 45 797 54 014 3 45 557 53 144 2 45 317 52 274 1 44 873 51 414 sottoclasse 44 367 50 804
2 Eccezionalmente, l’autorità di nomina può, con il consenso del Consiglio federale, accordare stipendi che superano fino al 10 per cento i massimi di cui al capoverso 1, per indurre le persone di capacità eminenti a candidarsi o a rimanere al servizio della Confederazione. 3 L’assegnazione alle classi di stipendio avviene secondo i principi determinanti per i funzionari e le designazioni corrispondenti. Sono classificati nella sottoclasse gli impiegati, senza formazione e pratica di servizio, che sbrigano facili lavori. 4 In caso di lavoro a giornata, non completo o non regolare, lo stipendio, l’indennità di residenza e le altre indennità sono determinati secondo la prestazione. Può essere pattuito un salario giornaliero od orario.
Art. 48 Stipendio iniziale
1 Lo stipendio iniziale è stabilito dall’autorità di nomina.
2 Per determinare lo stipendio iniziale, sono adeguatamente prese in considerazione la preparazione, l’esperienza, le capacità, l’età nonché la situazione del mercato del lavoro. Lo stipendio può essere inferiore all’importo minimo della classe determi- nante; per coloro che hanno superato i 20 anni la diminuzione può ammontare al massimo al 10 per cento. 3 Il Dipartimento federale delle finanze emana direttive concernenti la determina- zione degli stipendi iniziali.
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Art. 49 Aumento ordinario dello stipendio
1 Sino al raggiungimento dell’importo massimo, l’impiegato ha diritto ad un au-
mento ordinario dello stipendio all’inizio di ogni anno civile. 2 L’aumento ordinario dello stipendio corrisponde a un ottavo della differenza tra l’importo minimo e quello massimo della classe di stipendio determinante, se le pre- stazioni corrispondono completamente alle esigenze. Per le classi di stipendio più basse, il Dipartimento federale delle finanze può accordare un aumento più elevato. 3 Per prestazioni che corrispondono soltanto in massima parte alle esigenze, esso può essere ridotto a un dodicesimo. 4 Per prestazioni che superano di gran lunga le esigenze, esso può essere aumentato a un sesto. Il numero degli aumenti ordinari dello stipendio secondo questo capover- so non deve superare quello degli aumenti ordinari secondo il capoverso 3 e degli aumenti dello stipendio rifiutati giusta il capoverso 5.
5 Per prestazioni che non corrispondono alle esigenze, l’aumento ordinario dello
stipendio viene rifiutato (prestazioni insufficienti; art. 45 cpv. 2 bis OF15, art. 79). 6 Se l’impiegato, il 1° gennaio, non ha ancora un anno di servizio intero, l’aumento ordinario dello stipendio ammonta, per ogni mese intero di servizio, a un dodicesi- mo dell’importo dell’aumento determinante.
7 Se l’impiegato, nell’anno civile precedente, ha avuto un congedo non pagato di
durata superiore a un mese civile o a 30 giorni, l’aumento ordinario dello stipendio è concesso soltanto per i mesi in cui egli ha ricevuto lo stipendio intero. 8 Se l’impiegato ha cagionato una malattia o un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, ovvero ha ritardato la guarigione intenzionalmente o per grave negligenza, l’aumento ordinario dello stipendio è soppresso o ridotto in proporzione alla durata dell’assenza dal servizio. 9 L’impiegato promosso con effetto al 1° gennaio ha diritto, a contare da questa data, all’aumento ordinario dello stipendio solo se lo stipendio precedente era inferiore al massimo della classe di stipendio, cui egli era assegnato prima della promozione.
10 L’autorità di nomina è competente per le decisioni secondo i capoversi 2–8.
Art. 50 Aumento straordinario dello stipendio 1 L’impiegato promosso ha diritto ad un aumento straordinario dello stipendio. Esso ammonta, fatto salvo il limite massimo della nuova classe, a un sesto della differenza tra l’importo minimo e l’importo massimo della nuova classe giusta l’articolo 49 capoverso 2. 2 Senza promozione, possono essere concessi aumenti straordinari, sino all’importo massimo della classe di stipendio determinante, solo qualora: a. lo stipendio attuale sia stato evidentemente stabilito troppo basso; b. si tratti di conservare al proprio servizio una persona di capacità eminenti.
15 RS 172.221.10
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3 Se l’impiegato ha compiuto 60 anni, invece di una promozione, per principio, gli è versato un assegno non assicurato adeguato al rincaro. 4 L’autorità di nomina decide se siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 2 e stabilisce, se del caso, l’importo dell’aumento straordinario dello stipendio.
Art. 51 Indennità di residenza 1 Allo stipendio è aggiunta un’indennità di residenza, graduata secondo il costo della vita, le imposte, l’importanza e la situazione del luogo di servizio. Essa ammonta ad un massimo di 4100 franchi annui (indice di 119,0 punti). 2 Il Dipartimento federale delle finanze suddivide in tredici zone i luoghi di servizio che danno diritto a una indennità di residenza. 3 Se l’indennità di residenza fissata per il luogo di domicilio è maggiore di quella prevista per il luogo di servizio, al funzionario spetta l’indennità di residenza fissata per il luogo di domicilio. 4 Gli importi dell’indennità di residenza figurano nell’allegato 1 all’articolo 79 ca- poverso 4.
Art. 52 Indennità di soggiorno all’estero L’impiegato, il cui luogo di servizio è nella zona di confine estera, ha diritto ad un’indennità di soggiorno all’estero. Tale indennità è stabilita secondo l’articolo 51; essa deve inoltre tenere conto delle spese particolari connesse con il soggiorno all’estero dell’impiegato e della sua famiglia. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina il diritto all’indennità.
Sezione 2: Prestazioni sociali
Art. 53 Diritto agli assegni 1 L’impiegato deve far valere e provare, per la via di servizio, il suo diritto agli asse- gni sociali. 2 Determinante per il diritto all’assegno di matrimonio o di nascita è il grado di oc- cupazione dell’impiegato al momento in cui l’evento ha luogo. Se il grado di occu- pazione non è regolare, l’assegno è versato in funzione del grado di occupazione medio dei dodici mesi precedenti. 3 Se il grado d’occupazione è ridotto durante il mese del matrimonio, l’assegno di matrimonio è versato, fatto salvo l’articolo 54 capoverso 3, proporzionalmente al grado d’occupazione prima della riduzione. Se il grado d’occupazione è ridotto du- rante la gravidanza, l’assegno di nascita è versato proporzionalmente al grado d’occupazione prima della riduzione.
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Art. 54 Assegno per matrimonio 1 Contraendo il primo matrimonio, l’impiegato ha diritto a un assegno unico di 1950 franchi. L’assegno è pagato anche all’impiegato vedovo o divorziato che si risposa, se non l’ha ricevuto per un matrimonio precedente. Il diritto all’assegno nasce con la celebrazione del matrimonio civile.
2 L’assegno è pagato all’impiegato non stabile soltanto dopo il compimento di un
anno di servizio a giornate lavorative piene o parziali ma, al più tardi, all’atto dell’assunzione in occupazione stabile. La data del matrimonio è determinante per il diritto all’assegno. 3 In caso di scioglimento volontario dei rapporti di servizio o di licenziamento do- vuto a colpa dell’impiegato, intervenuti prima che questi sia al servizio della Confe- derazione da almeno cinque anni, l’assegno deve essere rimborsato in ragione di un quinto per ogni anno di servizio mancante; la frazione di un anno è considerata co- me anno di servizio mancante.
Art. 55 Assegno per la nascita di un figlio 1 Alla nascita di un figlio, l’impiegato ha diritto a un assegno unico di 530 franchi.
2 L’assegno è pagato all’impiegato non stabile soltanto dopo il compimento di mez- zo anno di servizio a giornate lavorative piene o parziali ma, al più tardi, all’atto dell’assunzione in occupazione stabile. La data della nascita del figlio è determi- nante per il diritto all’assegno. 3 Se il padre o la madre sono al servizio della Confederazione, l’assegno per la na- scita è pagato una sola volta.
Art. 56 Assegno familiare; principio Ha diritto a un assegno familiare di 1400 franchi annui ogni impiegato: a. che riceve assegni per i figli; b. il cui coniuge è impedito durevolmente nell’esercizio di un’attività lucrativa per grave malattia o invalidità; c. che adempie un obbligo assistenziale nei confronti di un parente prossimo.
Art. 57 Disposizioni complementari relative all’assegno familiare 1 Se entrambi i genitori appartenenti alla stessa economia domestica adempiono le premesse per il diritto giusta l’articolo 56, l’assegno familiare è versato una sola volta. Gli aventi diritto designano di comune intesa il beneficiario. 2 L’impiegato ha diritto all’assegno familiare anche se in virtù del divieto del cu- mulo degli assegni non riceve un assegno per i figli, pur avendovi diritto. 3 L’assegno familiare non è ridotto se, in virtù dell’articolo 58 capoverso 4 o 62 ca- poverso 1, il diritto all’assegno per figli è dimezzato. Viene parimenti versato senza riduzione se il diritto all’assegno per figli è temporaneamente soppresso durante un’interruzione della formazione secondo l’articolo 59 capoverso 2.
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4 L’invalidità è presunta (art. 56 lett. b) se sussiste il diritto a una rendita intera d’invalidità. 5 Se il diritto all’assegno per figli è soppresso in seguito alla morte del figlio, l’assegno familiare giusta l’articolo 43 capoverso 4 dell’OF16 è versato per altri sei mesi anche se, per principio, l’impiegato non vi avrebbe più diritto. 6 Ha un obbligo di assistenza (art. 56 lett. c) chiunque è tenuto per legge ad assistere parenti in linea ascendente o discendente o fratelli e sorelle che si trovino in stato di indigenza e versa loro contributi periodici. La necessità dell’assistenza dev’essere attestata da un servizio ufficiale competente.
Sezione 3: Assegni per i figli
Art. 58 Diritto all’assegno per i figli; principi 1 L’impiegato ha diritto a un assegno annuo per i seguenti figli di cui ha la custodia:
a. i figli con i quali ha un rapporto di filiazione; b. gli affiliati e i figliastri, come anche i figli di parenti che ha assunto stabil- mente al fine di prodigare loro cure e provvedere alla loro educazione.
2 L’impiegato, fatto salvo l’articolo 62, ha diritto all’assegno:
a. per i figli fino a 18 anni compiuti; b. per i figli tra l8 e 25 anni compiuti, qualora siano incapaci di guadagnare o in fase di formazione, anche se non ne ha la custodia. 3 L’assegno ammonta annualmente a 1929 franchi per i figli sino a 12 anni e a 2237 franchi per quelli di età superiore (indice 126,1 punti). Nel caso di lavoro a tempo parziale, l’assegno è pagato proporzionalmente al grado di occupazione. 4 L’impiegato ha diritto all’assegno intero se, in virtù di un obbligo legale di mante- nimento o di assistenza, versa a un figlio contributi ammontanti almeno al doppio dell’assegno per i figli determinante. Se i contributi raggiungono l’importo sempli- ce, non però quello doppio dell’assegno, ha diritto alla metà dell’assegno.
Art. 59 Diritto all’assegno per i figli durante la formazione 1 Per formazione s’intende qualsiasi occupazione che serve a preparare sistematica- mente a una futura attività lucrativa e che dura almeno un mese. Trattasi in partico- lare: a. del tirocinio e del perfezionamento professionale; b. di scuole e corsi, purché l’insegnamento comprenda almeno 12 ore per set- timana; c. di praticantati, che sono presupposto o parte integrante di una formazione professionale o di studi.
16 RS 172.221.10
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2 La formazione è considerata interrotta e il diritto all’assegno decade:
a. se, dopo il compimento di una fase di formazione, il figlio, ancorché adem- pia le condizioni di ammissione, non si presenta alla prima occasione per la fase seguente; se non può incominciare la fase seguente entro sei mesi, il di- ritto all’assegno decade a contare dal settimo mese; b. durante la scuola reclute, i servizi di avanzamento e il servizio civile. Se immediatamente prima e dopo detti servizi obbligatori vi è un diritto all’assegno, per ogni 30 giorni di servizio retribuiti durante un anno civile è soppresso un assegno mensile; c. dall’inizio del tredicesimo mese di una sua interruzione per malattia o in- fortunio. 3 Se il figlio riceve un reddito durante la formazione, il diritto all’assegno può essere ridotto o soppresso. Il reddito determinante è stabilito giusta l’articolo 62. Non è tenuto conto dei redditi conseguiti durante le vacanze usuali. Nel caso di interruzio- ne considerata formazione, dev’essere calcolato, per questo periodo, il reddito men- sile medio.
Art. 60 Concorso dei diritti all’assegno per i figli 1 Per ogni figlio è pagato solo un assegno. Se, in virtù del presente regolamento o di un altro ordinamento sugli assegni per i figli estraneo al diritto federale, più persone possono pretendere l’assegno per lo stesso figlio, il diritto alle prestazioni spetta nell’ordine seguente: a. alla persona che ha la custodia del figlio; b. al detentore dell’autorità parentale; c. alla persona che provvede in parte preponderante al mantenimento del figlio. 2 Se il concorso dei diritti di cui al capoverso 1 continua a sussistere, gli aventi di- ritto si accordano per stabilire i beneficiari e l’importo dovuto a ciascuno di essi. Se non possono giungere a un accordo, decide l’autorità di nomina. 3 Se, in virtù di un regolamento sugli assegni per i figli estraneo al diritto sui funzio- nari, non è pagato l’assegno intero, l’impiegato ha diritto alla parte percentuale mancante, al massimo però nella misura corrispondente al proprio grado di occupa- zione. È riservato l’articolo 63.
Art. 61 Diritto all’assegno per i figli nel caso di incapacità di guadagnare 1 È considerato incapace di guadagnare il figlio che la commissione dell’AI ha di- chiarato completamente incapace di guadagnare. 2 Il diritto all’assegno è ridotto o soppresso, se il reddito del figlio supera i limiti stabiliti nell’articolo 62 capoverso 1.
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Art. 62 Limiti di reddito per il diritto all’assegno per i figli 1 Il diritto all’assegno decade se un figlio tra 16 e 18 anni, che non è in fase di for- mazione oppure un figlio di più di 18 anni, che è in fase di formazione o è incapace di guadagnare, consegue un reddito mensile superiore all’importo annuo dell’asse- gno determinante. Se questo reddito supera l’importo di 10 assegni mensili, ma non l’importo annuo dell’assegno, il diritto è ridotto della metà.
2 Il reddito mensile è calcolato nel modo seguente:
a. Sono computati:
1. il salario lordo, comprese le indennità di rincaro e la parte della tredice-
sima mensilità, come anche gli importi preassegnati come le gratifica- zioni, le prestazioni in natura, le mance ecc.;
2. i contributi del datore di lavoro per il vitto e l’alloggio;
3. il vitto e l’alloggio forniti gratuitamente dal datore di lavoro, calcolati
come segue: prima colazione fr. 2 pasti principali, ciascuno fr. 5 pernottamento fr. 4
4. le prestazioni dell’AD;
5. il salario e le indennità versate in caso di malattia;
6. le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’AI, compreso il
supplemento d’integrazione; b. Sono dedotti:
1. le tasse per la frequentazione di scuole, corsi o apprendistati, escluse le
tasse d’esame, ripartite sui periodi di formazione per i quali sono esigi- bili;
2. un importo globale di 480 franchi il mese, per il vitto e l’alloggio, se il
figlio abita fuori casa. 3 Se il reddito varia, è determinata la media per la durata dell’attività lucrativa eser- citata.
Art. 63 Diritto a un assegno intero per i figli nel caso di occupazione a tempo parziale Il diritto a un assegno intero per i figli sussiste se l’impiegato occupato a tempo par- ziale prova che non può altrimenti pretendere un assegno e che ha stabilmente in custodia e provvede da solo all’educazione di un figlio: a. al cui mantenimento sopperisce; b. per il quale non ha diritto a una rendita semplice o doppia di orfano dell’AVS/AI o secondo la LAINF.
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Art. 64 Pagamento a terzi Se l’impiegato non fa valere il diritto all’assegno spettante al figlio oppure non de- stina l’assegno al mantenimento di quest’ultimo, l’assegno può essere pagato diret- tamente al figlio, alla persona che ne ha la custodia o a un’autorità. È competente l’autorità di nomina.
Art. 65 Obbligo di annuncio L’impiegato deve annunciare per scritto alla sua unità amministrativa ogni mutazio- ne dei presupposti del diritto all’assegno per i figli.
Sezione 4: Indennità
Art. 66 Spese per assenza di servizio 1 In caso di impiego fuori del luogo di servizio o di domicilio l’impiegato ha diritto
al rimborso delle spese suppletive che ne derivano.
2 Fatto salvo il capoverso 8, l’indennità ammonta a:
Per impiegati Prima colazione Pasto principale Pernottamento e prima cola- Spese accessorie zione Fr. Fr. Fr. Fr.
di tutte le classi 7.– 25.– 61.– 12.50 Condizioni partenza partenza – pernottamento Se l’assenza dura per l’inden- prima delle prima delle fuori del luogo più di: nità 6.30 e senza 12.45 o delle di domicilio – 5 ore e il funziona- indennità 19.00 rio non ha diritto per il o rientro dopo – 50% se il a un’indennità per pernotta- le 13.00 o funzionario pasto principale mento le 19.30 pernotta in un – 11 ore e il funzio- edificio del nario ha diritto servizio solamente a un’indennità per pasto princi- pale
3 Se le indennità previste dal capoverso 2 non coprono le spese suppletive, il saldo delle spese effettive può essere rimborsato integralmente o parzialmente nei casi de- bitamente motivati e su presentazione della ricevuta. La decisione è di competenza del Consiglio dei PF e degli istituti. 4 La durata dell’assenza che dà diritto all’indennità per le spese accessorie inizia alle
6.30 del giorno di ritorno.
5 Se il Consiglio dei PF, un istituto o un terzo (partner d’affari) si assume le spese del pasto o del pernottamento, l’impiegato non ha diritto all’indennità per il pasto; invece dell’indennità di pernottamento, all’impiegato è versata un’indennità per le
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spese accessorie. L’assunzione delle spese da parte del Consiglio dei PF, di un isti- tuto o di un terzo è considerata come indennità effettivamente versata. 6 L’impiegato cui l’adempimento di compiti straordinari nel luogo di servizio o di domicilio, come la partecipazione a colloqui o a sedute, impone spese suppletive per i pasti ha diritto alla corrispondente indennità secondo il capoverso 2. La competen- za è disciplinata conformemente al capoverso 3. 7 Il Consiglio dei PF disciplina i particolari delle indennità di rimborso spese. Fissa inoltre le indennità per l’utilizzazione di veicoli privati nonché per i viaggi all’estero e per la partecipazione a conferenze internazionali. 8 Il Consiglio dei PF disciplina il diritto all’indennità nei casi in cui è giustificata un’aliquota in deroga al capoverso 2, segnatamente: a. per gli impieghi di lunga durata nello stesso luogo fuori del luogo di servizio o di domicilio; b. per la partecipazione e la collaborazione a corsi di formazione professionale; c. per gli impiegati occupati permanentemente fuori del luogo di servizio o in qualità di personale ambulante; d. per le assenze dovute a formazione pratica o a periodi di lavoro in prova; e. per le assenze che non comportano spese supplementari o comportano spese supplementari minime;
Art. 67 Spese di trasloco 1 In caso d’assegnazione d’un altro luogo di servizio, l’impiegato ha diritto alla rifu- sione delle spese di trasloco; è fatto salvo l’articolo 36 capoverso 1 lettera e. 2 La rifusione è regolata conformemente alle norme stabilite dal Dipartimento fede- rale delle finanze. Entro questi limiti, il Consiglio dei PF decide, nel singolo caso, l’importo della rifusione. 3 Non è dato diritto alla rifusione, quando il mutamento del luogo di servizio sia stato disposto prevalentemente in considerazione di condizioni personali fatte valere dall’impiegato. Tuttavia, anche in questo caso, le spese di trasloco possono essere rifuse, interamente o in parte, nei limiti del capoverso 2. 4 All’impiegato, che sia tenuto, per motivi degni di considerazione, a conservare temporaneamente il suo precedente domicilio, può essere concessa, per un tempo limitato, un’indennità appropriata per le spese suppletive. Il Dipartimento federale delle finanze emana istruzioni per la concessione dell’indennità. 5 Il Dipartimento federale delle finanze emana istruzioni che determinano le condi- zioni e la misura, nelle quali saranno rifuse parimenti le spese di trasloco, al mo- mento dell’entrata in servizio dell’impiegato.
Art. 68 Orario di lavoro irregolare 1 L’impiegato ha diritto a un’indennità per un orario di lavoro irregolare se ne con- seguono delle spese suppletive a suo carico.
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2 È pagata un’indennità giusta il capoverso 1 se:
a. l’impiegato entra in servizio tra le 6 e le 6.30 (comprese); b. l’impiegato presta servizio ininterrottamente tra le ore 12 e le 13, o tra le
18.30 e le 19.30;
c. la pausa meridiana o serale dura meno di un’ora e cade interamente o par- zialmente nelle ore indicate alla lettera b. L’indennità ammonta ogni volta a franchi 4.50 3 Il Consiglio dei PF definisce la cerchia degli impiegati che hanno diritto all’inden- nità.
4 Non vi ha diritto all’indennità conformemente al capoverso 2 quando:
a. l’impiegato abbia diritto all’indennità spese per assenza di servizio; b. l’impiegato ha diritto il sabato ad un’indennità per servizio notturno tra le 18 e le 20; c. l’impiegato abita un fabbricato di servizio e può consumare i pasti in fami- glia durante le ore indicate al capoverso 2.
Art. 69 Servizio domenicale e notturno 1 L’indennità per il servizio domenicale è pagata per le prestazioni di lavoro nei giorni di domenica, Capodanno, Ascensione, Festa nazionale e Natale, nonché in altri cinque giorni festivi designati dal Dipartimento federale delle finanze. Per la determinazione delle ore che danno diritto all’indennità, occorre addizionare i tempi di lavoro per ogni turno di servizio e arrotondarli all’ora intera superiore. 2 L’indennità per il servizio notturno è pagata per l’intervallo dalle ore 20 alle ore 6, il sabato dalle ore 18, e ammonta, fatto salvo il capoverso 3, a franchi 5.80 l’ora. Per la determinazione delle ore che danno diritto all’indennità occorre addizionare, per ogni turno di servizio, i tempi di lavoro e le pause compresi tra le ore 20 e le 6, il sabato a contare dalle ore 18, e arrotondare all’ora intera superiore. È tenuto conto soltanto di 3 ore se la pausa supera tale durata. 3 Gli impiegati che effettuano viaggi di servizio con i mezzi pubblici di trasporto, con un veicolo privato o come passeggeri di un veicolo di servizio senza compiere un lavoro non hanno, in linea di massima, diritto ad un’indennità. 4 Agli impiegati delle aziende industriali è pagato, per il servizio domenicale e not- turno giusta i capoversi 1 e 2, un supplemento del 50 per cento dello stipendio ora- rio. Sono eccettuati gli impiegati dei servizi amministrativi e tecnici. 5 Il Consiglio dei PF definisce la cerchia degli impiegati aventi diritto alle indennità.
Art. 70 Impiego simultaneo in diversi servizi
1 Se è occupato simultaneamente in diversi servizi della Confederazione e gliene
deriva un aumento notevole di lavoro e di responsabilità, l’impiegato ha diritto a un’indennità stabilita secondo le esigenze del lavoro. L’indennità non può superare un quarto dello stipendio.
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2 L’autorità di nomina decide in merito alla concessione dell’indennità. Se il Consi- glio federale è l’autorità di nomina, decide il DFI.
Art. 71 Lavoro oltre la durata normale e prestazioni di servizio straordinario 1 L’indennità per il lavoro supplementare ordinato (art. 15) ammonta, per ogni ora, al 125 per cento dello stipendio orario. Gli impiegati assegnati a una classe di sti- pendio superiore alla 23 possono compensare il lavoro supplementare soltanto con tempo libero. 2 Le indennità uniche e quelle periodiche per prestazioni di servizio straordinario sono stabilite dall’autorità di nomina. 3 Gli esercizi di intervento del corpo aziendale dei vigili del fuoco che si svolgono fuori delle ore di lavoro possono essere rimunerati con soldo fino ad 8 ore all’anno e per impiegato. Il Consiglio dei PF stabilisce l’importo del soldo.
Art. 72 Supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore 1 L’impiegato, che è occupato in una funzione assegnata a una classe superiore alla sua, ha diritto a un’indennità. Egli non ha diritto all’indennità, se tale occupazione rientra nei suoi doveri di servizio o non comporta esigenze notevolmente maggiori di quelle della sua funzione ordinaria o ha come fine l’istruzione dell’impiegato. 2 Di regola, l’indennità per l’occupazione in una funzione appartenente a una classe superiore importa, per ciascun giorno lavorativo, 1/250 dell’aumento straordinario dello stipendio, previsto nell’articolo 50 capoverso 1 per la promozione a questa funzione. 3 L’autorità di nomina decide in merito al diritto all’indennità e all’importo della stessa.
Sezione 5: Premi e ricompense
Art. 73 Motivi
1 Premi e ricompense possono essere attribuiti segnatamente per:
a. proposte utili di miglioramenti tecnici o economici da introdurre nell’ammi- nistrazione o nell’esercizio; b. la prevenzione di infortuni e di danni nel servizio; c. la scoperta di abusi commessi a danno di aziende e stabilimenti federali. 2 All’impiegato possono essere pagati premi di prestazione per lavori eseguiti a de- terminate condizioni. Ha però diritto almeno allo stipendio corrispondente alla sua funzione; l’indennità di residenza e le altre indennità sono pagate in più. Il premio di prestazione è pure pagato durante le vacanze, ma non in caso di assenza per altri motivi o d’impiego temporaneo in lavori che non danno diritto a siffatto premio.
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3 L’autorità di nomina decide in merito all’assegnazione e all’importo di premi e di ricompense.
Art. 74 Ricompensa accordata per prestazioni personali eccezionali 1 L’autorità di nomina può ricompensare prestazioni personali eccezionali uniche o fornite durante un determinato periodo da un impiegato o da un gruppo. 2 Le ricompense vanno limitate ogni anno a un gruppo ristretto di beneficiari. Pos- sono essere accordate a singole persone o a gruppi. Le ricompense in contanti am- montano almeno a 500 franchi e al massimo a 5000 franchi per persona; i premi spontanei (doni in natura) non devono superare un valore di 200 franchi. 3 Il Consiglio federale stabilisce annualmente con il preventivo l’importo disponibile a tale scopo. Di regola, questo importo è determinato in funzione della somma degli stipendi di cui all’articolo 36 OF17 per il personale sottoposto a effettivo massima- lizzato. È fatta salva l’approvazione del credito da parte delle Camere federali. 4 Nel concedere una ricompensa, si può tenere adeguatamente conto di altri provve- dimenti di natura salariale, gestionale e di sviluppo, quali segnatamente aumenti or- dinari e straordinari dello stipendio, indennità giusta l’articolo 44 capoverso 1 lette- ra f OF, congedo per formazione ecc.
5 Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari.
Art. 75 Gratificazione per anzianità di servizio 1 Secondo l’apprezzamento dell’autorità di nomina, una gratificazione pari a un do- dicesimo dello stipendio annuo può essere assegnata all’impiegato che abbia com- piuto il ventesimo anno di servizio presso la Confederazione e, successivamente, dopo ogni cinque anni di servizio. 2 All’impiegato, che lascia il servizio alla Confederazione a causa di invalidità, di vecchiaia o di morte, oppure ai suoi superstiti, può essere concesso un sessantesimo della gratificazione di cui al capoverso 1, per ogni mese intero dopo il compimento del 15° anno di servizio o dopo la scadenza dell’ultima gratificazione. La cerchia dei superstiti è definita secondo l’articolo 78 capoverso 4. 3 La durata di attività determinante per il pagamento della gratificazione per anzia- nità di servizio comprende tutto il periodo che l’impiegato ha compiuto in un rap- porto di servizio con la Confederazione, con un’istituzione ripresa dalla Confedera- zione, oppure in un rapporto di servizio sottoposto alla sorveglianza della Confede- razione. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari. 4 Per il calcolo della gratificazione non è tenuto conto dell’indennità di residenza, dell’indennità di soggiorno all’estero, dell’assegno familiare e di quelli per i figli. 5 La gratificazione è pagata alla scadenza oppure unitamente allo stipendio del mese in cui l’impiegato compie il periodo di servizio determinante.
17 RS 172.221.10
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6 La gratificazione è accordata all’impiegato sotto forma di una somma in contanti o di un congedo pagato oppure combinando le due possibilità, dopo aver sentito l’impiegato. 7 Per il 25° e il 40° anno di servizio, l’impiegato può ricevere, se lo desidera, un og- getto con dedica invece della somma in contanti o del congedo pagato secondo il capoverso 6. 8 Il pagamento della gratificazione può, mediante decisione, essere negato in parte o interamente all’impiegato la cui prestazione o il cui comportamento sia insufficiente. 9 L’autorità di nomina è competente per le decisioni prese giusta il presente articolo.
Sezione 6: Diritto allo stipendio in caso di assenza
Art. 76 Malattia o infortunio 1 In caso di assenza dal servizio per malattia o per infortunio, l’impiegato ha diritto, fatti salvi i capoversi 2–8, allo stipendio, all’indennità di residenza e all’indennità di soggiorno all’estero come pure all’assegno familiare e a quelli per i figli. Ove egli non soddisfi l’obbligo d’informare, prescritto nell’ordinanza del 12 settembre
195818 concernente il servizio medico dell’Amministrazione generale della Confe-
derazione, lo stipendio, dopo che l’impiegato sia stato inutilmente richiamato, può essere ridotto o soppresso. 2 Se l’assenza dal servizio di un impiegato stabile, o di un impiegato non stabile ininterrottamente al servizio della Confederazione da almeno due anni, dura più di un anno, lo stipendio è dimezzato; l’ammontare dello stipendio ridotto e dell’inden- nità di residenza, dell’indennità di soggiorno all’estero come pure dell’assegno fa- miliare e di quelli per i figli non ridotti non può essere inferiore alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni oppure alle prestazioni cui l’impiegato avrebbe diritto nel caso di invalidità secondo gli articoli 39 a 41 della CPC19. Una ripresa del lavoro, in ragione di almeno il 50 per cento e non inferiore a tre mesi, interrompe l’assenza; una ripresa inferiore interrompe l’assenza soltanto se i certificati medici non attribuiscono la nuova assenza alle stesse cause. 3 Agli altri impiegati non stabili ed agli impiegati assunti in prova è pagato per ogni mese di servizio ma per 24 mesi al massimo lo stipendio non ridotto durante mezzo mese e la metà dello stipendio per un altro mezzo mese; un mese di servizio iniziato conta come un mese intero. È fatto salvo il diritto alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. L’indennità di residenza, l’indennità per soggiorno all’estero, l’assegno familiare e quelli per i figli sono pagati integralmente anche durante il periodo a stipendio ridotto; in seguito non vi è più diritto all’indennità di residenza ed agli assegni per i figli. I giorni di malattia non sono presi in considera- zione nel calcolo del tempo di servizio determinante per il diritto allo stipendio. È applicabile il capoverso 2 ultimo periodo.
18 RS 172.221.19 19 RS 172.222.1
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4 Lo stipendio non subisce la riduzione di cui al capoverso 2 se l’assenza dal servi- zio è dovuta a un infortunio professionale (art 7 cpv. 1 LAINF 20) o ad una malattia professionale ad esso parificabile (art. 9 LAINF). La riduzione può essere tralasciata anche per altri motivi degni di riguardo. 5 All’impiegato che riprende il lavoro in ragione di almeno il 50 per cento, è pagato lo stipendio intero; negli altri casi, la frazione di stipendio, per la quale non è fornita una prestazione di servizio, è ridotta conformemente al capoverso 2. 6 Il diritto va ridotto o soppresso, se l’impiegato ha cagionato la malattia o l’infor- tunio intenzionalmente o per grave negligenza, oppure si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario o ha compiuto un’azione temeraria. Può essere ridotto o rifiutato se l’impiegato ha commesso un crimine o un delitto. Sono applicabili i principi enunciati negli articoli 37 e 39 della LAINF e nell’articolo 65 della legge federale del 19 giugno 1992 21 sull’assicurazione militare. 7 Le indennità giornaliere corrisposte dall’assicurazione militare, dall’INSAI o da un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate nel diritto alle prestazioni giusta i capoversi 1, 2 e 3. Le rendite e indennità giornaliere dell’AI (compreso il supplemento per l’integrazione) sono computate nella misura in cui, aggiunte allo stipendio comprendente le prestazioni pagate dall’assicurazione milita- re, dall’INSAI o da un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, nonché le misure di previdenza di cui all’articolo 87, eccedono il diritto intero a prestazioni giusta il capoverso 1. Se è versata una rendita per coniugi dell’AI, è computato solo il diritto dell’impiegato, al massimo tuttavia la metà della rendita per coniugi. 8 Il diritto è ridotto, secondo i principi dell’istituto assicurativo, se l’impiegato sog- giorna in uno stabilimento di cura a spese dell’assicurazione militare, dell’INSAI, di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’AI. Qualora il soggior- no ospedaliero avvenga a spese della Confederazione, l’articolo 17 capoverso 2 della LAINF è applicabile. Il diritto è inoltre ridotto della somma dei contributi che l’impiegato, a cagione delle prestazioni dell’assicurazione militare, dell’INSAI, di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’AI, non è tenuto a pa- gare all’AVS/AI/IPG/AD/INSAI. Le direttive pertinenti sono emanate dal Diparti- mento federale delle finanze. 9 L’autorità di nomina è competente in merito alla riduzione o alla soppressione del diritto.
Art. 77 Servizio obbligatorio 1 In caso di assenze dovute a servizio militare o civile obbligatorio in Svizzera, l’impiegato ha diritto, fatti salvi i capoversi 2 e 3, alla retribuzione completa. 2 L’impiegato che scioglie volontariamente il rapporto di servizio o il cui rapporto di servizio è sciolto dal Consiglio dei PF o da un istituto per una colpa a lui imputabile deve rimborsare un quarto dello stipendio, dell’indennità di residenza e dell’inden- nità di soggiorno all’estero che ha ricevuto conformemente al capoverso 1 nei 12 mesi precedenti la sua partenza, se non è stato cinque anni al servizio della Confede-
20 RS 832.20 21 RS 833.1
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razione. Per ogni anno completo di servizio si rinuncia a un quinto della restituzio- ne. Le prestazioni ricevute giusta il capoverso 1 durante i corsi di ripetizione e di complemento non devono essere rimborsate. 3 Se l’impiegato presta servizio volontario o deve scontare fuori del servizio una pe- na d’arresto inflitta durante il servizio obbligatorio o volontario oppure, ricevendo l’intero stipendio, approfitterebbe abusivamente del Consiglio dei PF o degli istituti, il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso. Spetta all’autorità di nomina decidere in merito alla riduzione o alla soppressione. 4 In caso di malattia o di infortunio durante il servizio obbligatorio, il diritto allo stipendio è disciplinato secondo l’articolo 74. 5 Le prestazioni di servizio nelle organizzazioni di protezione civile sono parificate al servizio militare.
Sezione 7: Rapporto fra stipendio e prestazioni assicurative
Art. 78 Prestazioni dell’assicurazione militare, dell’INSAI, dell’AI e presta- zioni di previdenza 1 Se l’impiegato ha diritto a prestazioni dell’assicurazione militare, a rendite di in- validità dell’INSAI oppure di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortu- ni, a prestazioni dell’AI o a prestazioni di previdenza secondo l’articolo 87, queste prestazioni o rendite sono computate nel suo stipendio secondo i capoversi 2–6. 2 Le prestazioni di cui al capoverso 1 non devono essere computate sullo stipendio dell’impiegato se quest’ultimo è in grado di svolgere integralmente la sua funzione, o altre funzioni equivalenti, e se la sua invalidità non supera il 15 per cento. In caso di invalidità superiore al 15 per cento, le prestazioni inerenti al primo 15 per cento di invalidità non sono computate sullo stipendio; soltanto le prestazioni che supera- no il 15 per cento sono computate in ragione della metà. Il computo può essere ec- cezionalmente ridotto o aumentato se giustificato da circostanze particolari. 3 Le prestazioni di cui al capoverso 1 devono essere computate sullo stipendio qua- lora l’impiegato sia in grado di svolgere solo limitatamente le sue funzioni o le nuo- ve funzioni affidategli. Il computo sarà determinato secondo l’entità delle prestazio- ni di servizio ridotte. Si prescinde dal computo nella stessa misura in cui lo stipen- dio è stato ridotto o non sono stati pagati aumenti di stipendio che sembrav ano certi. 4 Il computo previsto nel capoverso 3 deve essere totalmente o parzialmente trala- sciato se il danno cagiona al funzionario inconvenienti personali o spese suppletive non compensate dalla cessione di una parte delle prestazioni di cui al capoverso 1. 5 Le disposizioni dei capoversi 2–4 valgono, per analogia, anche per il diritto alle rendite di cui al capoverso 1 che sia sorto prima dell’entrata al servizio della Confe- derazione, salvo che si tratti di indennità globali già ricevute. 6 Le prestazioni di previdenza della Confederazione, di cui all’articolo 87, non de- vono superare, il guadagno determinante giusta l’articolo 87 capoverso 3.
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7 L’autorità di nomina decide circa il computo previsto nel capoverso 2 ultimo pe- riodo e nei capoversi 3–6.
Art. 79 Godimento ulteriore dello stipendio 1 Morendo l’impiegato, è concesso ai superstiti, oltre alle eventuali prestazioni di una cassa di assicurazione della Confederazione, il godimento ulteriore di un sesto dello stipendio annuo, compresi l’indennità di soggiorno all’estero nonché l’assegno familiare e quelli per i figli. 2 Quando vi sia indigenza, può essere concesso il godimento ulteriore dello stipen- dio fino a concorrenza d’un ammontare pari ad uno stipendio annuo: a. in caso d’invalidità, all’impiegato stesso; b. in caso di morte dell’impiegato, ai superstiti, ove sia provata che egli contri- buiva in modo essenziale al loro mantenimento. 3 L’importo complessivo risultante dal godimento ulteriore dello stipendio e delle prestazioni annuali dell’AVS, dell’AI, di una Cassa pensioni della Confederazione, dell’INSAI o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non deve superare quello dello stipendio annuo riscosso da ultimo, compresi l’indennità di residenza, l’indennità di soggiorno all’estero, l’assegno familiare e quelli per i figli. 4 Sono considerati superstiti il coniuge, i parenti consanguinei in linea retta, i fratelli e le sorelle, gli adottanti e gli adottati, i figliastri, il patrigno e la matrigna, come an- che le altre persone di cui l’impiegato si assumeva il mantenimento o da cui riceveva delle cure. L’autorità di nomina designa i beneficiari in ogni singolo caso. 5 Se l’impiegato o i suoi superstiti ricevono dalla Cassa pensioni della Confedera- zione o dall’AVS un’indennità, invece della rendita, è applicabile, per analogia, il capoverso 3. 6 Spetta all’autorità di nomina decidere sulla concessione del godimento ulteriore dello stipendio secondo il capoverso 2. 7 Il diritto al godimento ulteriore dello stipendio e le somme pagate a questo titolo non possono essere pignorati, né sequestrati, né inclusi in una massa fallimentare. Qualunque cessione o costituzione in pegno del diritto al godimento ulteriore dello stipendio è nulla.
Sezione 8: Nascita del diritto e pagamento
Art. 80 Stipendio, indennità di residenza, assegni e compensazione del rincaro 1 Il diritto allo stipendio e, se è il caso, all’indennità di residenza, all’indennità di soggiorno all’estero nonché all’assegno familiare e a quelli per i figli sorge il giorno dell’entrata in servizio; si estingue il giorno dello scioglimento del rapporto di servi- zio.
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2 Qualora le condizioni richieste per il diritto all’indennità di residenza, all’indennità di soggiorno all’estero nonché all’assegno familiare e a quelli per i figli mutino nel corso di un mese – dunque dopo il primo giorno del mese –, il nuovo diritto sorge il primo giorno del mese seguente. Si estingue l’ultimo giorno del mese in cui queste condizioni cessano di avverarsi. 3 In caso di invalidità parziale, l’impiegato stabile ha diritto di ricevere per due anni, integralmente, il suo precedente stipendio, l’indennità di residenza, l’indennità di soggiorno all’estero nonché gli assegni sociali, in quanto non abbia causato l’infer- mità intenzionalmente o per grave negligenza.
4 La compensazione del rincaro viene annualmente incorporata nella retribuzione
determinante. Il Dipartimento federale delle finanze pubblica in modo appropriato gli importi vigenti (inclusa la compensazione del rincaro). 5 Per gli impiegati occupati a tempo parziale, lo stipendio, gli aumenti dello stipen- dio, l’indennità di residenza, nonché l’indennità di soggiorno all’estero e gli assegni sociali sono determinati secondo il grado di occupazione.
Art. 81 Soppressione dell’aumento ordinario e reale dello stipendio
1 L’aumento reale degli importi secondo l’articolo 36 capoverso 4 OF22, nonché
l’aumento ordinario dello stipendio secondo l’articolo 40 OF non sono accordati agli impiegati le cui prestazioni sono insufficienti.
2 È competente l’autorità di nomina.
3 Il servizio competente svolge la procedura conformemente alla PA23 e notifica per scritto la decisione all’impiegato, indicando i motivi e i rimedi giuridici.
4 La decisione comporta, per l’impiegato, la soppressione integrale dell’aumento
reale o ordinario dello stipendio.
5 La decisione disciplina la soppressione dell’aumento ordinario e dell’aumento
reale dello stipendio rispettivamente secondo gli articoli 40 e 36 capoverso 4 OF. Per qualsiasi altra soppressione è necessaria una nuova decisione.
Art. 82 Pagamento dello stipendio, dell’indennità di residenza e degli asse- gni e compensazione con pretese della Confederazione 1 Di regola, dodici tredicesimi dello stipendio, l’indennità di residenza e gli assegni sono pagati mensilmente. La tredicesima parte dello stipendio è pagata come segue: a. in novembre, la parte cui l’impiegato ha diritto per i mesi da gennaio a no- vembre; b. in dicembre, la parte cui l’impiegato ha diritto per il mese di dicembre. All’impiegato che lascia il servizio della Confederazione prima del mese di novem- bre la tredicesima mensilità è pagata con l’ultimo stipendio mensile, proporzionata- mente alla durata d’attività.
22 RS 172.221.10 23 RS 172.021
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2 Per stabilire il diritto alla tredicesima parte dello stipendio si tiene conto dell’entrata in servizio e del recesso dal medesimo, nonché delle modificazioni e riduzioni di stipendio intervenute nel corso dell’anno. 3 Se lo stipendio è ridotto in seguito ad assenza per malattia od infortunio, la tredi- cesima parte è determinata in base allo stipendio non ridotto. Tuttavia, ove il diritto allo stipendio si estingua ai sensi dell’articolo 74 capoverso 3, o lo stipendio sia ri- dotto o soppresso ai sensi dell’articolo 74 capoverso 5, è determinante lo stipendio ridotto. 4 La retribuzione è versata su un conto dell’impiegato oppure, a richiesta del mede- simo, in un’altra forma di moneta scritturale. 5 Lo stipendio, l’indennità di residenza e gli assegni possono, nella misura in cui sono pignorabili, essere compensati con: a. i contributi a una cassa d’assicurazione della Confederazione; b. l’indennità per l’appartamento di servizio; c. le multe disciplinari; d. i crediti della Confederazione risultanti dal diritto di regresso e dal diritto di risarcimento dei danni, qualora siano incontestati o accertati giudizialmente.
6 Le prestazioni delle casse d’assicurazione della Confederazione possono essere
compensate con i contributi previsti dagli statuti. 7 Del rimanente, ai presupposti per la compensazione e ai suoi effetti sono applica- bili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni 24.
Sezione 9: Valutazione e attestato di servizio
Art. 83 1 Per assicurare il promovimento professionale degli impiegati e migliorare le condi- zioni di lavoro, i superiori valutano regolarmente le prestazioni lavorative, il com- portamento e il modo di collaborazione degli impiegati cui sono preposti.
2 Per la valutazione del personale valgono le seguenti regole:
a. deve fondarsi su fatti singolarmente determinabili. Dev’essere comunicata per scritto all’impiegato che ne è oggetto e discussa con lui; b. ha luogo generalmente ogni anno, ma almeno una volta ogni biennio, e pri- ma di ogni modifica fondamentale del rapporto di servizio (provvedimenti di stipendio dipendenti dalla prestazione, modifiche essenziali del capitolato degli oneri, nuova subordinazione ecc.). L’impiegato può, di moto proprio, domandare una valutazione; c. l’interessato può chiedere che la valutazione venga verificata dal prossimo superiore più elevato e può farsi assistere;
24 RS 220
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d. il Consiglio dei PF emana istruzioni sulla valutazione del personale; disci- plina le deroghe alla valutazione periodica del personale. 3 L’impiegato può esigere che l’autorità di nomina gli rilasci un attestato, in cui sia- no indicate esclusivamente la natura e la durata del rapporto di servizio. 4 A espressa richiesta dell’impiegato, l’attestato deve fornire indicazioni sulle pre- stazioni e la condotta dell’impiegato. 5 Gli attestati di servizio sono compilati dal Consiglio dei PF e dalle direzioni degli istituti. Disciplinano la competenza nel loro rispettivo settore.
Capo 9: Vacanze e congedi
Art. 84 Vacanze
1 L’impiegato ha diritto, ogni anno civile, alle vacanze seguenti:
a. sino alla fine dell’anno civile in cui compie il 20° anno di età 5 settimane b. a contare dall’inizio dell’anno civile in cui compie il 21° anno di età 4 settimane c. a contare dall’inizio dell’anno civile in cui compie il 50° anno di età 5 settimane d. a contare dall’inizio dell’anno civile in cui compie il 60° anno di età 6 settimane.
2 Le vacanze devono essere stabilite in modo da non pregiudicare l’andamento del
servizio e da adempiere il loro scopo ricreativo. 3 Devono, di principio, essere prese nell’anno civile in cui sorge il pertinente diritto.
4 Possono essere pagate in contanti soltanto in casi eccezionali.
5 Se l’impiegato inizia o lascia il servizio nel corso dell’anno civile, le vacanze sono calcolate in proporzione al periodo di servizio. 6 Sono ridotte in proporzione alla durata dell’assenza dal servizio, se durante un an- no civile l’impiegato è assente dal servizio per un periodo superiore a: a. 90 giorni a causa di malattia, infortunio o servizio obbligatorio Per il calcolo della riduzione delle vacanze non è tenuto conto dei primi 90 giorni di as- senza; b. 30 giorni o un mese civile in caso di congedo non pagato (art. 85 cpv. 3). 7 Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le modalità in particolare per:
a. la competenza di assegnare vacanze; b. il frazionamento, il godimento anticipato o il riporto di vacanze; c. l’interruzione delle vacanze;
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d. la scadenza del diritto alle vacanze; e. il pagamento delle vacanze in contanti; f. il modo di calcolo del diritto alle vacanze per l’impiegato che inizia o lascia il servizio o che ne è assente; g. il diritto alle vacanze e il loro godimento per gli impiegati occupati a tempo parziale; h. il computo nello stipendio dei giorni di vacanza goduti in troppo.
Art. 85 Congedi 1 L’impiegato che è costretto ad assentarsi dal servizio per una causa diversa da ma- lattia, infortunio o servizio obbligatorio deve chiedere tempestivamente un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato. Il congedo è concesso, tenuto debita- mente conto del motivo, se e nella misura in cui il servizio lo consente. 2 Un congedo pagato interamente o parzialmente, superiore a 30 giorni civili o a un mese civile per anno, è concesso soltanto se giova a un interesse essenziale del Con- siglio dei PF o degli istituti.
3 L’impiegata ha diritto a un congedo maternità pagato:
a. di quattro mesi se il giorno del parto ha maturato il suo secondo anno di ser- vizio; b. di due mesi in tutti gli altri casi. Ove lo desideri, l’impiegata può prendere al massimo un mese del suo congedo im- mediatamente prima del parto.
4 Un congedo non pagato che supera 30 giorni civili consecutivi o un mese civile
nello spazio di un anno civile non è considerato tempo di servizio. Sono ammissibili deroghe se il congedo giova manifestamente all’interesse della Confederazione. 5 Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i presupposti particolari per la concessione del congedo. 6 L’autorità di nomina è competente per le decisioni prese giusta il presente articolo. Un congedo pagato interamente o parzialmente, superiore a un anno, può essere concesso soltanto d’intesa con il Consiglio dei PF. 7 È fatta salva l’ordinanza del 31 marzo 199325 sull’impiego di funzionari federali presso organizzazioni internazionali.
25 RS 172.221.104.3
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Capo 10: Misure di previdenza a favore degli impiegati
Art. 86 Ammissione alla Cassa d’assicurazione 1 Fatto salvo l’articolo 4 degli statuti della CPC26 l’impiegato è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione contro le conseguenze economiche dell’inva- lidità, vecchiaia e decesso. 2 È nulla qualsiasi cessione o costituzione in pegno dei diritti a prestazioni della Cassa d’assicurazione. Le prestazioni versate al coniuge superstite e agli orfani non possono essere gravate di alcuna imposta successoria. 3 Se la malattia o l’infortunio sono stati causati da un terzo, la Confederazione è sur- rogata nei diritti dell’impiegato e dei suoi superstiti, sino a concorrenza delle presta- zioni che essa concede in caso di malattia o di infortunio. 4 Rispetto a un terzo, responsabile di un evento suscettivo di provocare prestazioni della Cassa d’assicurazione, quest’ultima è surrogata nei diritti del membro e dei suoi superstiti fino a concorrenza delle prestazioni.
Art. 87 Previdenza in caso d’infortunio professionale e non professionale 1 In caso d’infortunio professionale (art. 7 cpv. 1 della LAINF27) che cagioni lesioni corporali, invalidità o morte, o di malattia professionale (art. 9 della LAINF) parifi- cabile ad un infortunio professionale, sorge il diritto alle prestazioni seguenti: a. per l’invalido: – in caso d’incapacità totale al lavoro, fino alla morte, il 100 per cento del guadagno determinante ai sensi del capoverso 3; – in caso d’incapacità parziale, la quota corrisponde al grado d’invalidità secondo la LAINF; b. per il coniuge superstite e gli orfani: una rendita calcolata in base alle disposizioni degli articoli 35–37 degli sta- tuti della CPC e al guadagno determinante secondo il capoverso 3; le rendite degli orfani di padre e di madre ammontano nondimeno, per un figlio, al 35 per cento del guadagno determinante e, per due figli, al 50 per cento di que- sto guadagno. In caso di nuove nozze, il coniuge superstite può chiedere l’indennità prevista nell’articolo 34 capoverso 3 degli statuti della CPC 28; c. per le spese del funerale: 2500 franchi.
2 Il computo delle prestazioni di assicurazione è disciplinato come segue:
a. le rendite e indennità giornaliere versate dall’assicurazione militare, dall’INSAI o da un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate nei diritti previsti nel capoverso 1;
26 RS 172.222.1 27 RS 832.20 28 RS 172.222.1
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b. le rendite e indennità giornaliere dell’AI (compreso il supplemento per l’integrazione) sono computate nelle prestazioni previste nel capoverso 1 solo nella misura in cui, aggiunte a queste ultime, eccedono il guadagno an- nuo presumibile del quale l’impiegato viene privato. La parte della rendita per i figli che supera l’ammontare dell’assegno per i figli non è computata. Se è versata una rendita per coniugi dell’AI, è computato solo il diritto dell’impiegato, al massimo tuttavia la metà della rendita per coniugi; c. le rendite dell’AVS sono computate nelle prestazioni previste nel capoverso
1 solo nella misura in cui, aggiunte a queste ultime, eccedono il guadagno
annuo determinante. La parte della rendita per orfani che supera l’ammon- tare dell’assegno per i figli non è computata; d. i redditi riscossi dall’impiegato che ha ripreso parzialmente o totalmente la propria attività sono computati, per analogia, giusta l’articolo 20 capoverso
1 lettera c degli statuti della CPC.
3 Il Dipartimento federale delle finanze definirà il guadagno determinante e il gua- dagno presunto perso. 4 Non v’è diritto alle prestazioni previste nel presente articolo, quando l’infortunio sia stato cagionato intenzionalmente dalla vittima o dai suoi superstiti. Se l’infor- tunio è dovuto a negligenza grave dell’infortunato o dei suoi superstiti, le prestazio- ni previste nel presente articolo sono ridotte proporzionatamente al grado della col- pa. 5 Il Consiglio dei PF e gli istituti assicurano gli impiegati presso l’INSAI contro le conseguenze degli infortuni non professionali (INP). I premi INP sono assunti per due terzi dagli impiegati e per un terzo dalla Confederazione. 6 È nulla qualsiasi cessione o costituzione in pegno alle prestazioni dell’Ammini- strazione previste in questo articolo. 7 L’autorità di nomina è competente per le decisioni prese giusta il presente articolo.
Art. 88 Prestazioni volontarie agli impiegati licenziati per loro colpa 1 All’impiegato licenziato per propria colpa o ai suoi superstiti può essere concessa, ove sussistano motivi meritevoli di riguardo, una prestazione volontaria, sia unica, sia periodica temporanea, della Cassa d’assicurazione. Essa non può eccedere i tre quarti della prestazione statutaria, cui l’impiegato o i suoi superstiti avrebbero avuto diritto in caso di licenziamento senza colpa. Le dimissioni dell’impiegato su invito dell’autorità di nomina sono parificate al licenziamento. 2 Le domande intese all’ottenimento delle prestazioni volontarie devono essere pre- sentate al Consiglio dei PF. 3 Il Consiglio dei PF fissa le prestazioni e risolve parimenti circa il riadeguamento o la soppressione di una prestazione periodica, ove le circostanze venissero a mutare. Esso ordina parimenti il pagamento delle prestazioni e le informazioni richieste al beneficiario.
4 È nulla qualsiasi cessione o costituzione in pegno di prestazioni volontarie.
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Capo 11: Modifica e scioglimento del rapporto di servizio
Art. 89 Sospensione dell’impiegato 1 Se è giustificato da motivi di servizio, può essere pronunciata, come provvedi- mento preventivo, la sospensione immediata dell’impiegato dal servizio o la sua as- segnazione a un altro posto. Questo provvedimento può essere accompagnato dalla riduzione o dalla privazione dello stipendio, dell’indennità di residenza, dell’inden- nità complementare e degli assegni, ma non dallo scioglimento del rapporto d’assi- curazione. 2 Se la sospensione si rivela in seguito ingiustificata, l’impiegato è reintegrato nei suoi diritti, con restituzione delle prestazioni di cui è stato privato. 3 La sospensione è decisa dall’autorità di nomina oppure, se questa è il Consiglio federale, dal DFI. Il diritto allo stipendio, all’indennità di residenza e agli assegni, come anche la privazione totale o parziale di questo diritto, sono disciplinati d’intesa con il Consiglio dei PF.
Art. 90 Passaggio in un altro servizio o scioglimento ordinario del rapporto di servizio 1 Il rapporto di servizio, la cui durata è limitata, sin dall’inizio, nella lettera di assun- zione, è considerato sciolto alla scadenza del termine previsto, senz’altro avviso. 2 Per lo scioglimento ordinario del rapporto di servizio, i termini previsti nell’arti- colo 9 sono determinanti. 3 Se un impiegato desidera passare in un servizio nel quadro dell’Amministrazione generale della Confederazione, la disdetta non è necessaria. Se il passaggio avviene nell’ambito di un’altra autorità di nomina, le due autorità di nomina convengono la data d’entrata in servizio nella nuova funzione, d’intesa con l’impiegato. Il passag- gio è autorizzato al più tardi nei termini previsti nell’articolo 9 capoverso 3. 4 In caso di scioglimento del servizio, all’impiegato che è membro della Cassa pen- sioni deve essere comunicato, per scritto, se detto scioglimento valga come licen- ziamento per colpa propria giusta gli statuti della CPC 29.
Art. 91 Modifica e scioglimento per motivi gravi 1 L’autorità di nomina, qualora si manifestino gravi motivi, ha il diritto di modifica- re o di sciogliere il rapporto di servizio con effetto immediato o prima della scaden- za del termine previsto nel presente regolamento o nella decisione di assunzione. 2 Sono considerati motivi gravi, tali da provocare la modifica o lo scioglimento del rapporto di servizio, l’accertata inettitudine, la perdita della capacità d’essere as- sunto al servizio della Confederazione, i reati, l’ubriachezza in servizio ripetuta, l’indebitamento costante per sconsideratezza, il contegno scorretto verso i collabo-
29 RS 172.222.1
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ratori o i terzi, o qualsiasi altra circostanza per la quale la continuazione del rapporto di servizio non possa, in buona fede, essere pretesa. 3 La decisione di modifica o di scioglimento per motivi gravi è notificata per scritto all’interessato, con indicazione dei motivi. Tale scioglimento può essere deciso solo previa inchiesta e audizione dell’impiegato. Se l’impiegato è membro della Cassa pensioni, l’autorità di nomina gli comunica per scritto se lo scioglimento valga come licenziamento per colpa propria giusta gli statuti della CPC 30. 4 E’ fatto salvo il diritto dell’impiegato a un’indennità per modifica o scioglimento ingiustificato del rapporto di servizio nel senso del presente articolo. Per la determi- nazione di tale indennità, le eventuali prestazioni della Cassa pensioni possono esse- re considerate. 5 L’impiegato stabile non ha diritto all’indennità di cui al capoverso 4 se il rapporto di servizio è stato modificato o sciolto a causa di un’invalidità.
Art. 92 Scioglimento del rapporto di servizio per ragioni d’età Il rapporto di servizio termina il più tardi alla fine del mese in cui l’impiegato com- pie i 65 anni di età.
Capo 12: Protezione giuridica
Art. 93 Autorità competenti di prima istanza 1 Per decisioni in materia di rapporti di servizio è competente il Consiglio dei PF conformemente ai regolamenti che determinano le competenze giusta l’articolo 6. 2 Sono fatte salve le disposizioni particolari sulla competenza delle autorità discipli- nari di prima istanza (art. 39). 3 Il tribunale cantonale delle assicurazioni nella sede o nel domicilio svizzeri della parte convenuta o nel luogo di servizio in Svizzera dell’impiegato decide in prima istanza delle controversie con la Cassa pensioni relative a prestazioni, contributi o altre pretese in materia di previdenza professionale (art. 73 LPP31; art. 19 statuti CPC32).
Art. 94 Procedura di prima istanza 1 L’autorità competente di prima istanza procede secondo le disposizioni generali della procedura amministrativa (art. 7-43 PA33). 2 Sono fatte salve le disposizioni più complete relative alla procedura di prima istan- za, in particolare la procedura disciplinare (art. 40 segg.), la procedura per la ricon-
30 RS 172.222.1 31 RS 831.40 32 RS 172.222.1 33 RS 172.021
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ferma e la procedura per le decisioni basate su una valutazione della funzione o su una perizia medica amministrativa.
Art. 95 Procedura di ricorso La procedura di ricorso è disciplinata secondo gli articoli 58 e 59 OF34, nonché se- condo le disposizioni generali sulla procedura federale.
Art. 96 Prescrizione 1 Le pretese pecuniarie dell’impiegato verso il Consiglio dei PF o gli istituti deri- vanti da un rapporto di servizio si prescrivono se l’impiegato non inoltra, entro un anno a decorrere dal momento in cui ne ha avuto conoscenza ma al più tardi entro cinque anni da quello in cui è sorto il diritto, una domanda scritta e fondata alla sua unità amministrativa (art. 58 cpv. 1 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA35) all’attenzione dell’autorità competente per deci- dere. 2 Le pretese pecuniarie del Consiglio dei PF o degli istituti verso l’impiegato derivanti da un rapporto di servizio si prescrivono se l’autorità competente non ha preso una de- cisione entro un anno a decorrere dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi entro cinque anni da quello in cui è sorto il diritto; se la pretesa deriva da un reato, per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, vale quest’ul- tima. 3 La prescrizione per pretese derivanti dalla responsabilità per danni è determinata in base alla legge del 14 marzo 195836 sulla responsabilità (art. 20, 21 e 23) e per pre- tese nei confronti della Cassa pensioni sulla base della legge federale del 25 giugno 198237 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 41 LPP; art. 11 cpv. 4 statuti CPC 38).
Capo 13: Disposizioni finali
Art. 97 Prestazioni della Confederazione per infortuni professionali e non professionali Le prestazioni accordate dalla Confederazione per gli infortuni professionali e non professionali, accaduti innanzi il 1° gennaio 1984, o per le malattie professionali manifestatesi innanzi tale data, sono stabilite secondo il previgente diritto. I diritti che l’impiegato ha acquisito in materia sono garantiti anche dopo il 1° gennaio 1984.
34 RS 172.221.10 35 RS 172.010 36 RS 170.32 37 RS 831.40 38 RS 172.222.1
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Art. 98 Esecuzione 1 Il Consiglio dei PF disciplina l’esecuzione ed emana le disposizioni necessarie. Regola in particolare l’assunzione temporanea di chi non trova lavoro al termine del tirocinio professionale. 2 Fino all’emanazione delle disposizioni d’esecuzione, per il settore dei PF sono ap- plicabili le disposizioni emanate dall’Amministrazione generale della Confederazio- ne in esecuzione del regolamento degli impiegati del 10 novembre 1959 39.
Art. 99 Riduzioni di stipendio
1 Gli stipendi conformemente all’articolo 3 del decreto federale del 16 dicembre
199440 concernente provvedimenti di risparmio nel settore degli stipendi della Con- federazione sono ridotti: a. dell’1 per cento per le retribuzioni annue che superano i 168 802 franchi; b. dello 0,5 per cento per le retribuzioni annue che si situano fra i 115 962 e i
168 801 franchi.
2 L’indennità di residenza conformemente all’articolo 51 è ridotta di una quota
(370 fr.) a partire dalla zona 6. Per la cassa pensioni si applicano le quote non ri- dotte. 3 Gli stipendi iniziali conformemente all’articolo 48 sono di regola inferiori del
10 per cento rispetto all’importo minimo della classe di stipendio determinante.
4 L’aumento ordinario dello stipendio conformemente all’articolo 49 capoversi 1-3 e l’aumento straordinario dello stipendio conformemente all’articolo 50 capoverso 1 sono ridotti del 25 per cento a partire dal 31 dicembre 1998. 5 Per tutte le classi di stipendio le ore supplementari possono essere compensate solo con tempo libero. Un’indennità conformemente all’articolo 71 capoverso 1 può es- sere corrisposta in casi eccezionali e per motivi giustificati unicamente a impiegati fino alla classe di stipendio 23 previo consenso del Consiglio dei PF. 6 Il diritto a un’indennità per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore conformemente all’articolo 72 capoverso 1 è dato unicamente se la sup- plenza: a. non rientra nei doveri di servizio e non era già stata considerata nella valuta- zione della funzione; e b. è espletata a tempo pieno per più di cinque giorni lavorativi consecutivi. L’indennità conformemente all’articolo 72 capoverso 2 è corrisposta solo a partire dal sesto giorno di supplenza; determinante è l’aumento straordinario dello stipendio non ridotto conformemente all’articolo 50 capoverso 1.
39 RS 172.221.104 40 RS 172.221.107
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Art. 100 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.
13 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
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Allegato
Modifica del diritto vigente
Regolamento degli impiegati del 10 novembre 195941 Stralcio di espressioni: 1 Negli articoli 1 capoverso 2, 5 capoverso 3, 5a capoverso 1, 6 capoverso 2, 12 ca- poverso 2, 12a capoversi 1 e 2 lettera b, 13 capoverso 5, 14 capoverso 3, 20 capo- verso 6, 22 capoverso 3, 27 capoverso 5, 54 capoverso 8, 56 capoversi 2 e 4, 56a capoverso 3, 57 capoverso 4, 69 capoverso 5 e 78 capoverso 1 lettera c, le espres- sioni «del Consiglio dei politecnici», «e dal Consiglio dei politecnici», «e il Consi- glio dei politecnici», «il Consiglio dei politecnici», «il Consiglio dei Politecnici», «il Consiglio dei PF» e «Il Consiglio dei politecnici». 2 Nell’articolo 54 capoverso 3 l’espressione «degli istituti nel settore dei Politecnici federali» è stralciata.
Art. 1 cpv. 1 terzo lemma, 5 cpv. 3, 35 cpv. 2 e 44 cpv. 2 lett. a bis Abrogati
41 RS 172.221.104
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.
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