AS 2000 548
Ordinanza sulla buona prassi di laboratorio
Ordinanza sulla buona prassi di laboratorio (OBPL)
del 2 febbraio 2000
Il Dipartimento federale dell’interno, d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dell’energia e delle comunic a- zioni, visto l’articolo 75a capoverso 3 dell’ordinanza del 19 settembre 1983 1 sui veleni; visto l’articolo 32 capoverso 3 dell’ordinanza del 9 giugno 1986 2 sulle sostanze, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopo 1 La presente ordinanza fissa i principi della buona prassi di laboratorio (BPL) intesi come requisiti di qualità per gli studi e disciplina il controllo dell’osservanza di tali requisiti.
2 Essa intende:
a. garantire la riproducibilità dei risultati; b. promuovere il riconoscimento internazionale di studi eseguiti in Svizzera e contribuire in tal modo a evitare doppioni.
Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica agli studi di sostanze e di prodotti (sostanze in esa- me): a. eseguiti in condizioni di laboratorio o esterne; b. non clinici; c. che servono a ottenere dati sulle proprietà e sulla sicurezza di una sostanza in esame per l’uomo e l’ambiente; e d. i cui risultati devono essere presentati a un’autorità nell’ambito di una pro- cedura di notifica o di autorizzazione d’ammissione.
RS 813.016.5
548 1999-6165
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Art. 3 Definizioni
1 Nella presente ordinanza si intende per:
a. buona prassi di laboratorio (BPL): il sistema di garanzia della qualità che comprende la procedura organizzativa degli studi, le condizioni quadro in cui essi sono programmati, eseguiti e controllati, nonché la loro registrazio- ne e archiviazione e la stesura di una relazione; b. categorie di studio: l’ambito di lavoro in cui si eseguono gli studi. Per cate- gorie di studio si intendono: tossicologia, mutagenicità, ecotossicologia, comportamento ambientale e bioaccumulazione, analitica dei residui, conse- guenze sui mesocosmi e sugli ecosistemi naturali, proprietà chimico-fisiche, chimica analitica nonché altri ambiti di lavoro definiti con esattezza; c. ispezione: il controllo di un centro di saggio sul posto per verificare in parti- colare se le procedure applicate e i metodi di lavoro nonché i dati ottenuti sono conformi ai principi di BPL; d. verifica di studio: il controllo di uno studio per appurare se i dati, le regi- strazioni, i rapporti e gli altri requisiti sono conformi ai principi di BPL; e. centro di saggio: i locali, il personale e le unità di lavoro necessari all’ese- cuzione di studi. Per gli studi eseguiti in fasi in più di un sito (studio multi- centro) la definizione di centro di saggio comprende sia il sito in cui opera il direttore dello studio sia tutti gli altri siti individuali di sperimentazione. I siti di sperimentazione possono essere definiti come centro di saggio, sia considerati nella loro totalità sia presi individualmente.
2 Altri termini tecnici relativi alla BPL sono definiti nell’allegato 1.
Sezione 2: Principi di BPL e loro vigilanza
Art. 4 Principi di BPL
1 I principi di BPL figurano nell’allegato 2.
2 Le aziende che intendono farsi registrare con i loro centri di saggio nell’elenco di cui all’articolo 13, devono eseguire i loro studi nei centri di saggio conformemente ai principi di BPL. 3 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) emanano all’occorrenza direttive congiunte per l’interpretazione dei principi di BLP. Tengono in considerazione le prescrizioni e le raccomandazioni riconosciute a livello internazionale, nonché le richieste del- l’Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti (UICM).
Art. 5 Domanda 1 Le aziende che intendono far registrare i loro centri di saggio nell’elenco di cui all’articolo 13 devono presentare una domanda all’autorità competente.
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2 Insieme alla domanda, per ogni centro di saggio devono essere forniti i seguenti dati: a. il nome e l’indirizzo; b. i piani dell’edificio da cui risulta la destinazione dei singoli locali; c. l’organigramma da cui risultano i nomi e le qualifiche della direzione del centro di saggio, del personale responsabile della garanzia della qualità e dei direttori degli studi; d. il nome e l’indirizzo di una persona di contatto; e. le procedure operative standard per la garanzia della qualità; f. un elenco di tutte le procedure operative standard; g. le categorie di studio in questione; h. una lista con scadenze e denominazioni degli studi previsti nei prossimi sei mesi; i. una lista degli studi eseguiti o ancora in corso negli ultimi sei mesi nelle ca- tegorie in questione.
3 Su richiesta dell’autorità competente le aziende devono presentare altri dati.
4 Se le condizioni vigenti in un centro di saggio mutano in modo sostanziale,
l’azienda deve presentare con sollecitudine una nuova domanda. La lista di cui al capoverso 2 lettera i deve includere, in questo caso, tutti gli studi eseguiti dal- l’ultima ispezione.
Art. 6 Autorità competenti 1 Le seguenti autorità sono competenti per l’esecuzione di ispezioni e di verifiche di studi: a. l’UFSP per studi sulle proprietà tossicologiche; sono fatti salvi gli studi sui medicamenti (art. 1 cpv. 4 della legge del 21 marzo 19693 sui veleni); b. l’UFAFP per studi sulle proprietà tossicologiche o sul comportamento am- bientale delle sostanze in esame; c. di comune intesa, l’UFSP o l’UFAFP per studi sulle altre proprietà. 2 All’occorrenza, le autorità possono delegarsi a vicenda compiti, far capo a specia- listi o affidare a terzi l’esecuzione di ispezioni o verifiche di studi.
Art. 7 Ispezioni 1 L’autorità competente ispeziona di regola i centri di saggio entro sei mesi dalla presentazione della domanda di cui all’articolo 5. 2 Essa ripete di regola l’ispezione dei centri di saggio una volta ogni due o tre anni. Prima dell’ispezione richiede i dati menzionati nell’articolo 5 capoverso 2. La lista
3 RS 813.0
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di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera i deve riportare in questo caso tutti gli studi eseguiti dall’ultima ispezione. 3 Se sussistono motivi sufficienti per ritenere che un centro di saggio non osserva i principi di BPL l’autorità competente esegue con sollecitudine un’ispezione.
Art. 8 Verifica di studio 1 L’autorità competente esegue secondo il proprio apprezzamento o su richiesta di un’autorità competente svizzera o estera (art. 75a cpv. 4 dell’ordinanza sui veleni, art. 51 cpv. 1 bis lett. b dell’ordinanza sulle sostanze) una verifica di studio, quando: a. sussistono sufficienti motivi per ritenere che un centro di saggio, nell’ese- cuzione di determinati studi, non si è attenuto ai principi di BPL; b. il risultato di un determinato studio è particolarmente importante per valuta- re la sicurezza per l’uomo e per l’ambiente. 2 Se dopo l’esecuzione di una verifica di studio l’autorità giunge alla conclusione che nello studio verificato non sono stati osservati i principi di BPL, essa esegue un’ispezione.
3 L’autorità competente può eseguire una verifica di studio anche nell’ambito di
un’ispezione.
Art. 9 Compiti e competenze dell’autorità 1 L’autorità esegue le ispezioni e le verifiche di studio conformemente agli orienta- menti delle parti A e B dell’allegato alla direttiva n. 1999/12/CE della Commissione dell’8 marzo 19994. 2 L’azienda deve mettere a disposizione delle autorità, a loro richiesta, tutta la do- cumentazione e altri mezzi di prova necessari per valutare se sono stati osservati i principi di BPL. 3 Essa deve concedere in ogni momento l’accesso ai centri di saggio alle autorità.
4 Se le aziende con centri di saggio ricevono un accreditamento dal Servizio d’accre- ditamento svizzero, secondo l’articolo 14 dell’ordinanza del 17 giugno 19965 sull’accreditamento e sulla designazione, l’autorità tiene in considerazione questi risultati.
Art. 10 Rapporti sulle ispezioni e sulle verifiche di studio 1 L’autorità fa pervenire all’azienda i risultati dell’ispezione e le fissa un termine per un parere. Ricevuto il parere o alla scadenza del termine, e una volta ultimata la re-
4 Direttiva 1999/12/CE della Commissione dell’8 marzo 1999 che adegua al progresso tecnico per la seconda volta l’allegato della direttiva 88/320/CEE del Consiglio concer- nente l’ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL); GU n. L 77 del 23.3.1999, p. 22-33. Il testo della direttiva può essere richiesto, contro pagamento, all’EDMZ, 3003 Berna. 5 RS 946.512
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lazione di ispezione, l’autorità competente decide se il centro di saggio opera in conformità con i principi di BPL. 2 Al termine della verifica, l’autorità decide se lo studio è stato eseguito in confor- mità con i principi di BPL. Eccezionalmente può concedere all’azienda, prima di emettere la decisione formale, un congruo termine per pronunciarsi. 3 Se l’autorità competente ha effettuato la verifica di studio nell’ambito di un’ispe- zione si applica il capoverso 2.
Art. 11 Informazione e coordinazione 1 Le autorità si informano a vicenda e informano l’UICM sulle ispezioni e sulle ve- rifiche di studio da eseguire; coordinano tali ispezioni e verifiche tra di loro e con l’UICM. 2 Esse si comunicano a vicenda e comunicano all’UICM i risultati delle ispezioni e delle verifiche di studio.
Art. 12 Obbligo di notifica
1 Un’azienda deve notificare con sollecitudine all’autorità competente:
a. il cambiamento del suo nome e del suo indirizzo; b. il cambiamento del nome e dell’indirizzo di un suo centro di saggio; c. che uno dei suoi centri di saggio non intende più attenersi ai principi di BPL. 2 Il cambiamento di ubicazione di un centro di saggio è una modifica importante ai sensi dell’articolo 5 capoverso 4.
Sezione 3: Altre disposizioni
Art. 13 Elenco e lista delle BPL 1 L’UFSP stila un elenco di tutte le aziende con i loro centri di saggio ispezionati nonché i loro studi che sono stati sottoposti a verifica. L’Ufficio prende in conside- razione anche i dati messi a disposizione dall’UICM. 2 Un’iscrizione nell’elenco ha luogo non appena la decisione formale (art. 10) passa in giudicato. L’iscrizione non ha luogo qualora la domanda di cui all’articolo 5 ca- poverso 1 sia respinta.
3 L’elenco contiene:
a. il nome e l’indirizzo dell’azienda e dei suoi centri di saggio; b. il tipo e la data dell’ispezione nonché le categorie di studi in questione; c. la data della verifica di studio e l’identificazione dello studio; d. la decisione formale concernente l’osservanza dei principi di BPL;
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e. la data della decisione formale o della notifica della rinuncia all’osservanza dei principi di BPL.
4 L’UFSP pubblica periodicamente in modo appropriato (per esempio in forma elet-
tronica) una lista delle aziende che osservano i principi di BPL.
Art. 14 Attestazione 1 L’attestazione è un estratto dell’elenco destinato a una singola azienda con i suoi centri di saggio. 2 Essa à rilasciata dall’UFSP o dall’UFAFP a seconda dei loro ambiti di competenza (art. 6) in una delle lingue ufficiali o in inglese. Se l’azienda con i suoi centri di sag- gio è controllata da diverse autorità, l’attestazione è rilasciata dall’UFSP.
Art. 15 Informazione in caso di violazione grave dei principi di BPL Qualora l’autorità competente accerti, nell’ambito di un’ispezione, che un centro di saggio viola i principi di BPL in modo tale che l’affidabilità dei risultati degli studi ottenuti non sia più garantita e che tali risultati potrebbero condurre a conclusioni errate sulla sicurezza per l’uomo e per l’ambiente, è tenuta a comunicarlo con solle- citudine ai servizi svizzeri di notifica e alle autorità preposte all’autorizzazione d’ammissione, nonché all’altra autorità competente di cui all’articolo 6 e all’UICM.
Art. 16 Confidenzialità dei dati
1 Le autorità competenti possono trasmettere dati confidenziali solo:
a. ad altre autorità competenti nonché all’UICM; b. ai servizi svizzeri di notifica e alle autorità preposte all’autorizzazione d’ammissione (art. 9a cpv. 2 dell’ordinanza sui veleni, art. 31 cpv. 2 dell’or- dinanza sulle sostanze); c. a servizi esteri di BPL, qualora sia previsto da un accordo di diritto interna- zionale o da una legge federale. 2 I dati contenuti nell’elenco di cui all’articolo 13 capoverso 3 non sono in nessun caso confidenziali.
Art. 17 Rapporti con servizi esteri 1 L’UFSP e l’UFAFP, secondo i loro ambiti di competenza (art. 6), rappresentano la Svizzera nelle questioni relative alla BPL presso le autorità e le istituzioni estere nonché le organizzazioni internazionali.
2 L’UFAFP assume la funzione di coordinatore nazionale nei confronti dell’Orga-
nizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Esso fa pervenire all’OCSE e ai suoi Paesi membri una lista delle aziende ispezionate con i loro centri di saggio nonché delle verifiche di studio effettuate, e fornisce informazioni sulle aziende che hanno violato in modo grave i principi di BPL.
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Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 18 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 29 novembre 19956 sul tariffario dell’Ufficio federale dell’am- biente, delle foreste e del paesaggio per prestazioni e decisioni secondo l’ordinanza sulle sostanze è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. c
1 Sono previste le seguenti tariffe: Franchi
c. controllo concernente l’osservanza delle «Buone norme di laboratorio»; preparazione, esecuzione, rendiconto, per giorno e persona 1200–1800
Art. 19 Disposizioni transitorie 1 Le aziende con centri di saggio, alle quali, prima dell’entrata in vigore della pre- sente ordinanza, è stata confermata l’osservanza dei principi di BPL, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza non devono presentare una nuova domanda ai sensi dell’articolo 5. Rimangono iscritte senza variazioni nell’elenco fino alla prossima ispezione. 2 Le aziende con centri di saggio che hanno presentato una domanda prima dell’en- trata in vigore della presente ordinanza, ma che non sono ancora state ispezionate, sono valutate secondo il disciplinamento previsto dalla presente ordinanza.
Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.
2 febbraio 2000 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss
1814
6 RS 814.013.91
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Allegato 1 (art. 3 cpv. 2)
Termini tecnici della BPL
1 Termini inerenti l’organizzazione di un centro di saggio
1.1 Per sito di sperimentazione si intende il luogo o i luoghi nei quali si eseguo- no una o più fasi di uno studio.
1.2 Per direzione del centro di saggio si intende la persona o le persone cui è
attribuita l’autorità e la responsabilità dell’organizzazione e del funziona- mento del centro di saggio in conformità dei presenti principi di buona pras- si di laboratorio.
1.3 Per direzione del sito di sperimentazione (se designata) si intende la o le
persone cui è stata affidata una o più fasi di uno studio, che ne garantiscono l’esecuzione in conformità dei presenti principi di buona prassi di laborato- rio. 1.4 Per direttore dello studio si intende la persona responsabile dell’esecuzione globale di uno studio non clinico di valutazione della sicurezza per la salute e l’ambiente.
1.5 Per ricercatore principale si intende una persona che, nell’ambito di uno
studio multicentro, agisce a nome del direttore dello studio assumendo re- sponsabilità ben definite per talune fasi dello studio a lui demandate. La re- sponsabilità del direttore dello studio per quanto concerne l’esecuzione glo- bale dello stesso non può essere attribuita al ricercatore principale, e neppure l’approvazione del programma di studio e le relative modifiche, l’approvazione della relazione finale e la responsabilità dell’osservanza di tutti i principi applicabili di buona prassi di laboratorio.
1.6 Per programma di assicurazione della qualità si intende un sistema definito,
compreso il relativo personale, che è indipendente dall’esecuzione dello stu- dio e ha la funzione di garantire alla direzione del centro di saggio che i pre- senti principi di buona prassi di laboratorio sono rispettati.
1.7 Per procedure operative standard (POS) si intendono le procedure docu-
mentate che descrivono le modalità di esecuzione degli studi o di altre atti- vità generalmente non specificate in dettaglio nei programmi di studio o nelle linee guida per i saggi. 1.8 Per prospetto generale dei lavori si intende un insieme di informazioni utili per la valutazione del carico di lavoro e per rintracciare gli studi eseguiti da un centro di saggio.
2 Termini inerenti agli studi
2.1 Per studio a breve termine si intende uno studio di breve durata in cui si uti- lizzano comuni tecniche di routine.
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2.2 Il programma di studio è un documento nel quale vengono definiti gli
obiettivi e il disegno sperimentale per l’esecuzione dello studio, incluse eventuali modifiche.
2.3 Per modifiche al programma di studio si intende qualsiasi cambiamento
previsto apportato al programma di studio successivamente alla sua data di inizio.
2.4 Per deviazione dal programma di studio si intende una divergenza non pre-
vista dal programma di studio successivamente alla sua data di inizio.
2.5 Per sistema di saggio si intende qualunque sistema biologico, chimico o fi-
sico o qualunque combinazione di tali sistemi utilizzati in uno studio. 2.6 Per dati grezzi si intendono tutti i dati e i documenti originali del centro di saggio o le relative copie conformi che siano il risultato di osservazioni ori- ginali e di attività realizzate nell’ambito di uno studio. I dati grezzi possono ad esempio anche comprendere fotografie, microfilm, microschede, supporti a lettura ottica, osservazioni dettate, dati rilevati da strumentazioni automa- tizzate o qualunque altro mezzo di immagazzinamento di dati riconosciuto come sicuro per la conservazione di informazioni per il periodo di tempo indicato nell' allegato 2, punto 10.
2.7 Per reperto si intende qualunque materiale derivato da un sistema di saggio
a scopo di esame, analisi o conservazione. 2.8 Per data di inizio della sperimentazione si intende il giorno di raccolta dei primi dati specifici di un determinato studio.
2.9 Per data di conclusione della sperimentazione si intende l’ultimo giorno di
raccolta di dati relativi allo studio. 2.10 Per data di inizio dello studio si intende il giorno in cui il direttore dello studio firma il programma di studio. 2.11 Per data di conclusione dello studio si intende il giorno in cui il direttore dello studio firma la relazione finale.
3 Termini inerenti alla sostanza in esame
3.1 Per sostanza in esame si intende una sostanza messa allo studio.
3.2 Per sostanza di riferimento (sostanza di controllo) si intende una sostanza
utilizzata ai fini di confronto con la sostanza in esame.
3.3 Per lotto si intende una quantità specifica o una partita della sostanza in
esame o di riferimento prodotta in un determinato ciclo di fabbricazione in modo che si possa ritenere di carattere uniforme, e designata come tale.
3.4 Per veicolo si intende qualunque agente utilizzato come vettore per mescola-
re, disperdere o solubilizzare la sostanza in esame o di riferimento onde fa- cilitarne la somministrazione o l’applicazione al sistema di saggio.
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Allegato 2 (art. 4 cpv. 1)
Principi di BPL
1 Organizzazione e personale del centro di saggio
1.1 Responsabilità della direzione del centro di saggio
1 La direzione di ciascun centro di saggio deve garantire l’osservanza dei presenti principi di buona prassi di laboratorio nel proprio centro.
2 La direzione del centro di saggio deve garantire almeno quanto segue:
a. l’esistenza di una dichiarazione che identifichi le persone che nell’ambito di un centro di saggio svolgono funzioni manageriali in base alla definizione dei presenti principi di buona prassi di laboratorio; b. la disponibilità di personale qualificato, impianti, attrezzature e materiali adeguati in quantità sufficiente per l’esecuzione puntuale e corretta dello studio; c. la conservazione di documenti che certifichino le qualifiche, la formazione, l’esperienza e descrivano le mansioni di ciascun addetto del personale scientifico e tecnico; d. che il personale abbia pienamente compreso le funzioni che è chiamato a svolgere e, se necessario, provvedere a un’adeguata formazione; e. la definizione e l’applicazione di procedure operative standard tecnicamente valide e adeguate; l’approvazione di tutte le procedure operative standard originali e delle relative modifiche; f. l’esistenza di un programma di assicurazione della qualità e del relativo per- sonale addetto, e garantire che i compiti di responsabilità dell’assicurazione della qualità siano svolti conformemente ai presenti principi di buona prassi di laboratorio; g. che, prima dell’inizio di ogni studio, la direzione designi come direttore dello studio una persona con adeguata qualifica, esperienza e formazione; l’eventuale sostituzione del direttore dello studio deve essere operata secon- do le procedure correnti e debitamente documentata; h. che, nel caso di uno studio multicentro, se necessario sia designato un ricer- catore principale con qualifica, esperienza e formazione adeguate per con- trollare le fasi dello studio commissionate a terzi; l’eventuale sostituzione del ricercatore principale deve essere operata secondo le procedure correnti e debitamente documentata; i. l’esistenza di una documentazione che comprovi l’approvazione del pro- gramma di studio da parte del direttore;
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j. che il direttore dello studio abbia messo puntualmente a disposizione del personale addetto alla assicurazione della qualità una copia del programma di studio approvato; k. la conservazione di un archivio storico di tutte le procedure operative stan- dard; l. che sia designato un responsabile per la gestione dell’archivio; m. il mantenimento di un prospetto generale dei lavori; n. che le forniture destinate al centro di saggio presentino le caratteristiche ne- cessarie per essere utilizzate in uno studio; o. che, nel caso di uno studio multicentro, siano mantenute linee dirette di co- municazione tra il direttore dello studio, il/i ricercatore/i principale/i, il/i re- sponsabile/i del programma di assicurazione della qualità e il personale co- involto nello studio; p. che le sostanze in esame e di riferimento siano opportunamente caratteriz- zate; q. l’introduzione di procedure atte a garantire che i sistemi informatizzati siano adeguati agli scopi preposti, debitamente convalidati, utilizzati e gestiti conformemente ai presenti principi di buona prassi di laboratorio. 3 Qualora uno o più fasi di uno studio siano condotte in un sito di sperimentazione, la direzione di quest’ultimo (se designata) assumerà le responsabilità di cui sopra, ad eccezione di quanto esposto nel punto 1.1 capoverso 2 lettere g, i, j, o.
1.2 Compiti del direttore dello studio
1 Il direttore dello studio è incaricato del controllo esclusivo dello studio e assume la responsabilità per l’esecuzione globale dello stesso e per la relazione finale. 2 Tali responsabilità comprendono almeno le seguenti funzioni. Il direttore dello studio deve: a. approvare il programma di studio e qualsiasi eventuale modifica, firmandolo e datandolo; b. vegliare affinché il personale addetto all’assicurazione della qualità riceva a tempo debito una copia del programma di studio e qualsiasi eventuale mo- difica; mantenere un’efficace comunicazione con il suddetto personale du- rante l’esecuzione dello studio, in funzione delle necessità; c. assicurare che il personale addetto allo studio disponga dei programmi, delle loro eventuali modifiche e delle procedure operative standard; d. assicurare che il programma di studio e la relazione finale di uno studio multicentro definiscano le funzioni di ciascun ricercatore principale, centro di saggio e sito di sperimentazione che partecipano allo studio; e. assicurare l’applicazione delle procedure specificate nel programma di stu- dio, valutare e documentare le implicazioni di qualunque eventuale devia- zione dal programma in termini di qualità e integrità dello studio e prendere
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le opportune misure correttive; infine riconoscere le deviazioni dalle proce- dure operative standard eventualmente rilevate durante l’esecuzione dello studio; f. assicurare che tutti i dati grezzi generati durante lo studio siano debitamente documentati e registrati; g. assicurare che i sistemi informatizzati utilizzati durante lo studio siano stati convalidati; h. firmare e datare la relazione finale per assumersi la responsabilità della vali- dità dei dati e precisare in che misura lo studio è conforme ai presenti prin- cipi di buona prassi di laboratorio; i. assicurare che il programma di studio, la relazione finale, i dati grezzi e il materiale di supporto siano archiviati dopo la conclusione dello studio (anche in caso di sospensione).
1.3 Compiti del ricercatore principale
Il ricercatore principale garantisce che le fasi dello studio affidategli siano condotte in conformità dei principi applicabili di buona prassi di laboratorio.
1.4 Compiti del personale
1 Il personale coinvolto nell’esecuzione di uno studio deve conoscere le parti dei principi di buona prassi di laboratorio applicabili alle mansioni attribuitegli. 2 Il personale dello studio deve avere accesso al programma di studio e alle procedu- re operative standard applicabili alle mansioni attribuitegli. È tenuto a seguire at- tentamente le istruzioni contenute in tali documenti. Qualunque deviazione dalle istruzioni deve essere documentata e comunicata direttamente al direttore dello stu- dio e, in funzione dei casi, al ricercatore principale. 3 Il personale dello studio è tenuto a registrare immediatamente e in modo accurato i risultati grezzi, conformemente ai presenti principi di buona prassi di laboratorio e assumendosi la responsabilità della qualità dei dati. 4 Il personale dello studio deve osservare precauzioni di ordine sanitario per mini- mizzare il rischio individuale e salvaguardare l’integrità dello studio. È tenuto a co- municare alla persona competente qualunque problema di salute o affezione di cui è a conoscenza, affinché i membri del personale interessati possano essere esclusi dalle operazioni in cui il loro intervento potrebbe nuocere allo studio.
2 Programma di assicurazione della qualità
2.1 Aspetti generali
1 Il centro di saggio deve disporre di un programma documentato di assicurazione
della qualità onde garantire che gli studi ivi condotti siano conformi ai presenti prin- cipi di buona prassi di laboratorio.
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2 Il programma di assicurazione della qualità deve essere svolto da una o più persone designate dalla direzione e direttamente responsabili nei suoi confronti, che cono- scono le procedure di esecuzione dei saggi.
3 Queste persone non devono partecipare attivamente all’esecuzione dello studio.
2.2 Compiti del personale addetto all’assicurazione della qualità
Il personale addetto all’assicurazione della qualità deve perlomeno svolgere i se- guenti compiti: a. conservare copie di tutti i programmi di studio approvati e delle procedure operative standard utilizzate nel centro di saggio e avere accesso a una copia aggiornata del prospetto generale dei lavori; b. verificare che il programma di studio contenga le necessarie informazioni per renderlo conforme ai principi di buona prassi di laboratorio; questa veri- fica dev’essere documentata; c. effettuare ispezioni per stabilire se tutti gli studi sono condotti in conformità dei presenti principi di buona prassi di laboratorio; durante l’ispezione oc- corre anche accertare se il programma di studio e le procedure operative standard sono a disposizione del personale e sono applicati; le ispezioni pos- sono essere di tre tipi, come indicato nelle procedure operative standard sul programma di assicurazione della qualità, e la documentazione ad esse rela- tiva deve essere conservata:
1. ispezioni basate sullo studio,
2. ispezioni basate sul centro di saggio,
3. ispezioni basate sulle procedure;
d. esaminare la relazione finale per confermare che i metodi, le procedure e le osservazioni sono stati descritti accuratamente e per intero e che i risultati riferiti riflettono con precisione i dati grezzi rilevati nel corso degli studi; e. riferire prontamente tutti i risultati delle ispezioni mediante comunicazione scritta alla direzione e al direttore dello studio, al ricercatore principale e alla sua direzione, se del caso; f. formulare e firmare una dichiarazione, da accludere alla relazione finale, nella quale è specificato il tipo e la data delle ispezioni effettuate, la o le fasi degli studi esaminate e la data di comunicazione dei risultati delle ispezioni alla direzione, al direttore dello studio ed eventualmente al ricercatore prin- cipale; tale dichiarazione funge anche da conferma della corrispondenza tra la relazione finale e i dati grezzi.
3 Impianti
3.1 Aspetti generali
1 Il centro di saggio deve essere adeguato, in termini di dimensioni, struttura degli edifici e ubicazione, alle caratteristiche dello studio e tale da ridurre al minimo le possibili interferenze con la corretta esecuzione dello studio.
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2 La struttura del centro di saggio deve essere concepita in modo tale da consentire un’adeguata separazione tra le diverse attività ivi svolte, onde garantire la corretta esecuzione di ciascuno studio.
3.2 Attrezzature relative ai sistemi di saggio
1 Il centro di saggio deve disporre di un numero sufficiente di locali e aree tale da garantire la separazione dei sistemi di saggio e dei singoli progetti che implicano la manipolazione di sostanze o di organismi di cui si conosce o sospetta un rischio biologico. 2 Devono essere disponibili locali adatti per la diagnosi, il trattamento e il controllo delle malattie, allo scopo di evitare che i sistemi di saggio subiscano un livello inac- cettabile di deterioramento. 3 Il centro di saggio deve essere dotato di locali o aree adeguati per le forniture e le attrezzature. I locali o le aree adibiti a magazzino devono essere separati da quelli che ospitano i sistemi di saggio e appropriatamente garantiti contro infestazioni, contaminazioni e deterioramento.
3.3 Attrezzature per la manipolazione delle sostanze in esame e di riferimento
1 Per evitare contaminazioni o confusioni, i locali o le aree destinati al ricevimento e alla conservazione delle sostanze in esame e di riferimento devono essere separati da quelli in cui le sostanze in esame vengono mescolate ai veicoli. 2 I locali o le aree di conservazione delle sostanze in esame devono essere separati da quelli che contengono i sistemi di saggio. Devono essere adatti a preservarne identità, concentrazione, purezza e stabilità e a garantire il corretto immagazzina- mento delle sostanze pericolose.
3.4 Archivi
Vi devono essere archivi che garantiscano in tutta sicurezza la conservazione e il recupero di programmi di studio, dati grezzi, relazioni finali, campioni di sostanze in esame e reperti. La struttura e le condizioni dell’archivio devono consentire di pro- teggerne i contenuti da un deterioramento prematuro.
3.5 Smaltimento dei rifiuti
La manipolazione e lo smaltimento dei rifiuti devono essere tali da non inficiare l’integrità degli studi. Occorre quindi prevedere sistemi adeguati di raccolta, imma- gazzinamento e smaltimento e procedure di decontaminazione e trasporto.
4 Apparecchiature, materiali e reagenti
1 Le apparecchiature, inclusi i sistemi informatizzati convalidati, utilizzate per la produzione, l’immagazzinamento e la consultazione dei dati e per il controllo dei fattori ambientali inerenti lo studio devono essere collocate in locali adeguati, avere una struttura appropriata e capacità commensurate alle funzioni.
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2 Le apparecchiature utilizzate per uno studio devono essere periodicamente oggetto di ispezioni, pulizie, manutenzione e calibrazione conformemente alle procedure operative standard. Tali operazioni devono essere sempre registrate. L’eventuale calibrazione degli strumenti deve essere regolata in base a norme nazionali o inter- nazionali di misura. 3 Le apparecchiature e i materiali utilizzati in uno studio non devono interferire ne- gativamente con i sistemi di saggio. 4 Le sostanze chimiche, i reagenti e le soluzioni devono recare un’etichetta che ne indichi l’identità (ed eventualmente la concentrazione), la data di scadenza e parti- colari istruzioni di conservazione. I dati relativi all’origine, alla data di preparazione e alla stabilità devono essere comunque disponibili. La data di scadenza può essere prolungata sulla base di valutazioni o analisi debitamente documentate.
5 Sistemi di saggio
5.1 Sistemi fisici e chimici
1 Le apparecchiature utilizzate per la produzione di dati fisici e chimici devono esse- re collocate in locali adeguati, avere una struttura appropriata e capacità commensu- rate alle funzioni.
2 L’integrità dei sistemi fisici e chimici deve essere garantita.
5.2 Sistemi biologici
1 Devono essere realizzate adeguate condizioni di immagazzinamento, alloggia-
mento e custodia dei sistemi biologici di saggio, onde garantire la qualità dei dati. 2 I sistemi di saggio animali o vegetali che giungono nell’impianto devono essere isolati fino ad accertamento delle loro condizioni sanitarie. I lotti interessati da mor- talità o morbilità insolite non devono essere utilizzati per gli studi e, se necessario, devono essere soppressi in modo indolore. All’inizio della fase sperimentale di uno studio i sistemi di saggio devono essere indenni da qualsiasi malattia o sintomo che potrebbe interferire con l’obiettivo o l’esecuzione dello studio. I sistemi di saggio che contraggono malattie o subiscono ferite nel corso di uno studio devono essere isolati e curati per salvaguardare l’integrità dello studio. Qualunque diagnosi o trat- tamento eseguiti durante uno studio devono essere registrati. 3 Le registrazioni dei dati relativi all’origine, alla data di consegna e alle condizioni del sistema al suo arrivo devono essere conservate. 4 I sistemi biologici di saggio devono essere sufficientemente acclimatati all’am- biente prima di procedere alla prima somministrazione o applicazione della sostanza di esame o di riferimento. 5 Gli alloggiamenti o i contenitori dei sistemi di saggio devono recare chiare indica- zioni per identificarli. I singoli sistemi che devono essere prelevati dai loro allog- giamenti o contenitori durante l’esecuzione dello studio devono essere, per quanto possibile, chiaramente identificabili.
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6 Durante l’uso, gli alloggiamenti o i contenitori devono essere adeguatamente puliti e disinfettati a intervalli regolari. Qualunque materiale che entra in contatto con un sistema di saggio deve essere indenne da contaminanti in concentrazioni che potreb- bero interferire con lo studio. Le lettiere degli animali devono essere cambiate con- formemente alle buone pratiche di allevamento. L’impiego di agenti antiparassitari deve essere documentato. 7 I sistemi di saggio utilizzati per condurre studi sul terreno devono essere collocati in modo da evitare qualsiasi interferenza dovuta a contaminazione indiretta di so- stanze polverizzate o di antiparassitari applicati in precedenza.
6 Sostanze in esame e sostanze di riferimento
6.1 Ricevimento, manipolazione, campionamento e immagazzinamento
1 La caratterizzazione delle sostanze in esame e di riferimento, la data di ricevimento e quella di scadenza e le quantità ricevute e utilizzate negli studi devono essere de- bitamente registrate.
2 Le procedure di manipolazione, campionamento e immagazzinamento devono es-
sere identificate chiaramente, per garantire per quanto possibile l’omogeneità e la stabilità delle sostanze ed evitare contaminazioni o confusioni. 3 I contenitori di magazzino devono recare un’etichetta con i dati di identificazione, la data di scadenza e specifiche istruzioni di conservazione.
6.2 Caratterizzazione
1 Ogni sostanza in esame e ogni sostanza di riferimento deve essere chiaramente
identificata (ad es. con codice, numero CAS [Chemical Abstracts Service Registry Number], nome e parametri biologici). 2 Per ciascuno studio deve essere nota l’identità, il numero di lotto, la purezza, la composizione, le concentrazioni o altre caratteristiche utili per definire corretta- mente ogni singolo lotto delle sostanze in esame o di riferimento. 3 Qualora la sostanza in esame sia fornita dal committente, quest’ultimo e gli ope- ratori del centro di saggio devono concordare una procedura che consenta di verifi- care l’identità della sostanza in esame oggetto di un determinato studio. 4 Per ciascuno studio deve essere nota la stabilità delle sostanze in esame e di riferi- mento conservate in magazzino e le condizioni di saggio. 5 Qualora la sostanza in esame sia somministrata o applicata mediante un veicolo, occorre determinare l’omogeneità, la concentrazione e la stabilità del veicolo. Per le sostanze in esame utilizzate sul terreno (ad es. miscele in cisterne) questi parametri possono essere definiti mediante singoli esperimenti di laboratorio. 6 Per ciascuno studio, ad eccezione degli studi a breve termine, occorre conservare un campione di ogni lotto delle sostanze in esame per eventuali analisi.
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7 Procedure operative standard
1 Ogni centro di saggio deve disporre di procedure operative standard (POS) appro- vate dalla direzione del centro, atte a garantire la qualità e l’integrità dei dati ivi pro- dotti. Eventuali revisioni di tali POS devono essere approvate dalla direzione. 2 Ciascuna unità o area separata del centro di saggio deve avere un accesso imme- diato alle POS relative alle attività ivi condotte. A complemento delle POS possono essere utilizzati libri, metodi analitici, articoli e manuali.
3 Eventuali deviazioni rispetto alle POS nell’ambito di uno studio devono essere
documentate e riconosciute dal direttore dello studio ed eventualmente anche dal ricercatore principale. 4 Devono essere disponibili POS relative alle seguenti categorie di attività, senza tuttavia escluderne altre (i dettagli indicati in ciascuna voce vanno intesi solo come esempi illustrativi): a. Sostanze in esame e di riferimento: ricevimento, identificazione, etichettatu- ra, manipolazione, campionatura e immagazzinamento; b. Apparecchiature, materiali e reagenti:
1. apparecchiature: uso, manutenzione, pulitura e calibrazione,
2. sistemi informatizzati: convalida, funzionamento, manutenzione, sicu-
rezza, controllo di eventuali modifiche e protezione dei dati,
3. materiali, reagenti e soluzioni: preparazione ed etichettatura;
c. Registrazione dati, relazioni, immagazzinamento e recupero: codifica di stu- di, rilevamento di dati, preparazione di relazioni, sistemi di repertoriazione, elaborazione dei dati, incluso l’utilizzo dei sistemi informatizzati; d. Sistemi di saggio (se di pertinenza):
1. preparazione del laboratorio e delle condizioni ambientali per il sistema
di saggio,
2. procedure di ricevimento, trasferimento, adeguata collocazione, caratte-
rizzazione, identificazione e custodia del sistema di saggio,
3. preparazione del sistema di saggio, osservazioni ed esami prima, du-
rante e a conclusione dello studio,
4. manipolazione di singoli individui di un sistema di saggio ritrovati mo-
ribondi o morti durante lo studio,
5. raccolta, identificazione e manipolazione di reperti, inclusa l’autopsia e
le analisi istopatologiche,
6. ubicazione e collocazione dei sistemi di saggio nei campi sperimentali;
e. Procedure di assicurazione della qualità: funzioni del personale addetto all’assicurazione della qualità in riferimento a progettazione, definizione del calendario, esecuzione, documentazione e relazioni delle ispezioni.
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8 Studio
8.1 Programma di studio
1 Per ciascuno studio occorre allestire un programma scritto, elaborato prima del suo avvio, approvato, datato e firmato dal direttore dello studio e verificato dal personale addetto all’assicurazione della qualità onde valutarne la conformità ai principi di buona prassi di laboratorio, secondo punto 2.2. lett. b. Il programma di studio deve inoltre essere approvato dalla direzione del centro di saggio. 2 Le modifiche del programma di studio e le deviazioni dallo stesso devono essere trattati nel modo seguente: a. Le modifiche apportate al programma devono essere giustificate e approvate dal direttore dello studio, con firma datata, e conservate assieme al pro- gramma stesso; b. Eventuali deviazioni dal programma di studio devono essere descritte, spie- gate, riconosciute e datate tempestivamente dal direttore dello studio e dal ricercatore principale e conservate assieme ai dati grezzi dello studio in que- stione. 3 Per gli studi a breve termine è sufficiente un programma di studio generale accom- pagnato da un supplemento specifico.
8.2 Contenuto del programma di studio
Il programma di studio deve perlomeno contenere le seguenti informazioni: a. Identificazione dello studio, della sostanza in esame e della sostanza di rife- rimento:
1. titolo descrittivo,
2. dichiarazione che indichi la natura e lo scopo dello studio,
3. identificazione della sostanza in esame mediante codice o nome
(IUPAC, numero CAS, parametri biologici ecc.),
4. sostanza di riferimento da utilizzare;
b. Informazioni sul committente e il centro di saggio:
1. nome e indirizzo del committente,
2. nome e indirizzo di tutti i centri di saggio e siti di sperimentazione co-
involti nello studio,
3. nome e indirizzo del direttore dello studio,
4. nome e indirizzo del/i ricercatore/i principale/i e fasi dello studio affi-
date a terzi dal direttore dello studio sotto la responsabilità del ricerca- tore principale; c. Date:
1. data di approvazione del programma mediante apposizione della firma
del direttore dello studio; data di approvazione del programma me- diante apposizione della firma della direzione del centro di saggio,
2. le date previste di inizio e conclusione della sperimentazione;
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d. Metodi di saggio: riferimento agli orientamenti dell’OCSE o altre linee gui- da o metodi da utilizzare; e. Varie (se del caso):
1. motivazione della scelta di un determinato sistema di saggio,
2. caratterizzazione del sistema di saggio (specie, ceppo, sottoceppo, ori-
gine, numero, gamma di peso corporeo, sesso, età e altri dati di perti- nenza),
3. metodo di somministrazione e motivazione della scelta,
4. dosi e/o concentrazioni, frequenza e durata della somministrazione o
applicazione,
5. informazioni dettagliate sul disegno sperimentale, inclusa una descri-
zione cronologica della procedura di studio, tutti i metodi, i materiali e le condizioni, il tipo e la frequenza delle analisi, misurazioni, osserva- zioni e degli esami da effettuare ed eventuali metodi statistici prescelti; f. Documentazione: elenco della documentazione da conservare.
8.3 Esecuzione dello studio
1 Ogni studio deve essere identificato in maniera univoca. Tutte le sostanze inerenti uno studio devono recare lo stesso tipo di identificazione. I campioni prelevati nel corso dello studio devono essere identificati onde preservarne l’origine e consentire di rintracciarli.
2 Lo studio deve essere eseguito conformemente al programma.
3 Tutti i dati prodotti durante lo studio devono essere immediatamente e direttamente registrati in modo accurato e leggibile dalla persona che li rileva. Tutte le registra- zioni devono essere firmate o parafate e datate.
4 Qualunque eventuale modifica dei dati grezzi deve essere apportata in modo da
non rendere illeggibile la registrazione precedente e recare una motivazione, oltre che la data e la firma o le iniziali di chi la esegue. 5 I dati prodotti direttamente sotto forma di registrazione informatica devono essere identificati al momento dell’inserimento dei dati da parte del responsabile dell’ope- razione. Il sistema informatizzato deve comunque consentire sempre di mantenere l’intera traccia di registrazione dei dati e indicare ogni successiva modifica senza cancellare i dati precedenti. Deve inoltre consentire di associare tutte le modifiche all’addetto che le ha registrate, ad esempio utilizzando firme (elettroniche) provviste di data e ora; ogni modifica deve essere motivata.
9 Relazione sui risultati dello studio
9.1 Aspetti generali
1 Per ciascuno studio occorre presentare una relazione finale. In caso di studi a breve termine è sufficiente una relazione finale standard, accompagnata da un allegato specifico.
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2 Le relazioni dei ricercatori principali o di altri ricercatori che partecipano allo stu- dio devono essere firmate e datate dagli autori. 3 La relazione finale deve essere firmata e datata dal direttore dello studio, il quale si assume così la responsabilità della validità dei dati. Deve essere indicato il livello di conformità ai presenti principi di buona prassi di laboratorio. 4 Le correzioni o aggiunte alla relazione finale devono avere forma di complemento. Questi complementi specificano chiaramente il motivo di tali correzioni o aggiunte e devono essere firmati e datati dal direttore dello studio. 5 La riformattazione di una relazione finale per adempiere le condizioni di accetta- zione di un’autorità regolatoria nazionale non è considerata una correzione, un’ag- giunta o una modifica del rapporto finale.
9.2 Contenuto della relazione finale
La relazione finale deve perlomeno contenere i seguenti elementi: a. Identificazione dello studio e della sostanza in esame e di riferimento:
1. titolo descrittivo,
2. identificazione della sostanza in esame mediante codice o nome
(IUPAC, numero CAS, parametri biologici ecc.),
3. identificazione della sostanza di riferimento mediante nome,
4. caratterizzazione della sostanza in esame incluse purezza, stabilità e
omogeneità; b. Informazioni sul committente e il centro di saggio:
1. nome e indirizzo del committente,
2. nome e indirizzo di tutti i centri di saggio e siti di sperimentazione co-
involti nello studio,
3. nome e indirizzo del direttore dello studio,
4. nome e indirizzo del/i ricercatore/i principale/i e fasi dello studio
eventualmente affidate a terzi,
5. nome e indirizzo dei ricercatori che hanno contribuito mediante rap-
porti alla stesura della relazione finale; c. Date: date di inizio e di conclusione della sperimentazione; d. Dichiarazione: dichiarazione sul programma di assicurazione della qualità in cui figurano i tipi di ispezioni condotte e le relative date, le fasi ispezionate e le date in cui i risultati delle ispezioni sono stati comunicati alla direzione, al direttore dello studio e al ricercatore principale. Tale dichiarazione serve inoltre per confermare che la relazione finale rispecchia effettivamente i dati grezzi; e. Descrizione di materiali e metodi di saggio:
1. descrizione dei materiali e metodi utilizzati,
2. riferimenti agli orientamenti dell’OCSE o ad altre linee guida o altri
metodi;
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f. Risultati:
1. sintesi dei risultati,
2. dati e informazioni necessari come indicato nel programma di studio,
3. presentazione dei risultati, inclusi i calcoli e i dati statisticamente si-
gnificativi,
4. valutazione e discussione dei risultati ed eventuali conclusioni;
g. Conservazione: i locali in cui vengono conservati il programma di studio, i campioni delle sostanze in esame e di riferimento, i reperti, i dati grezzi e la relazione finale.
10 Archiviazione e conservazione di documentazione e materiali
1 I seguenti elementi devono essere conservati negli archivi per almeno dieci anni dalla conclusione dello studio: a. programma di studio, dati grezzi, campioni di sostanze in esame e di riferi- mento, reperti e relazione finale di ciascuno studio; b. documentazione di ogni ispezione effettuata in base al programma di assicu- razione della qualità e prospetti generali dei lavori; c. documentazione relativa a qualifiche, formazione, esperienza e mansioni del personale; d. documentazione e relazioni sulla manutenzione e la calibrazione delle appa- recchiature; e. documentazione di convalida dei sistemi informatizzati; f. fascicolo storico di tutte le procedure operative standard; g. documentazione sui dati relativi al monitoraggio dell’ambiente. 2 Qualora non sia prescritto un determinato periodo di conservazione del materiale di uno studio, occorre documentarne l’eliminazione. Se le sostanze in esame e di riferimento e i relativi reperti vengono eliminati prima della scadenza del periodo di conservazione obbligatorio, occorre documentarne il motivo. I campioni delle so- stanze in esame e di riferimento e i reperti devono essere conservati solo fintantoché la qualità degli stessi ne consenta una valutazione. 3 Il materiale conservato negli archivi deve essere repertoriato per facilitarne la con- servazione e il recupero. 4 Solo il personale autorizzato dalla direzione deve avere accesso all’archivio. Il prelievo e la restituzione del materiale archiviato devono essere documentati. 5 Con la cessazione dell’attività di un centro di saggio o di un archivio a contratto e in assenza di successori legalmente riconosciuti, l’archivio deve essere trasferito ne- gli archivi del o dei committenti dello studio.
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.
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