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AS 2000 609

Legge federale concernente la promozione della partecipazione svizzera all'iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il periodo 2000-2006

Legge federale concernente la promozione della partecipazione svizzera all’iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il periodo 2000-2006

dell’8 ottobre 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 75 e 103 della Costituzione federale 1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 1999 2, decreta:

Art. 1 Principio La Confederazione promuove, per il periodo 2000-2006, la partecipazione svizzera ai programmi, progetti e azioni innovativi di cooperazione transfrontaliera, transna- zionale e interregionale realizzati nell’ambito dell’iniziativa comunitaria INTER- REG III e dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1261/99 3.

Art. 2 Finanziamento L’Assemblea federale stabilisce il credito quadro mediante decreto federale sem- plice.

Art. 3 Rapporto Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un rapporto annuo sulla libera- zione e l’utilizzazione dei crediti stanziati.

Art. 4 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 5 Referendum, durata di validità ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2006.

3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

RS 616.9 1 [CS 1 3; RU 30 637]. Queste disposizioni corrispondono ora agli art. 14, 143 e 177 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 2 FF 1999 2297 3 Regolamento (CE) n. 1261/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul Fondo europeo di sviluppo regionale (GU 1999 L 161).

1999-5350 609

Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il periodo 2000-2006. LF RU 2000

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Il presidente: Rhinow La presidente: Heberlein Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato e entrata in vigore Per quanto il termine di referendum scada inutilizzato4, la presente legge entra in vigore il 1° marzo 2000 e, conformemente all’articolo 5 capoverso 2, resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

16 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000 (Cancelleria federale) FF 1999 7526.

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