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AS 2000 61

Ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie)

Ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna

del 1° dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 e 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le prestazioni finanziarie ai Cantoni e alle città di Berna e Zurigo2 conformemente all’articolo 28 LMSI.

Art. 2 Indennità per il trattamento delle informazioni 1 L’indennità per le prestazioni dei Cantoni riguardanti il trattamento delle informa- zioni è calcolato in funzione del numero dei posti necessari e della media svizzera dei costi salariali corrispondenti.

2 Il numero dei posti è determinato in base alla somma delle quote d’occupazione

delle persone per le quali l’espletamento dei compiti definiti nella sezione 3 della LMSI rappresenta una parte importante della loro regolare attività. 3 Fanno parte dei costi salariali anche i contributi del datore di lavoro per la previ- denza professionale, i premi assicurativi previsti dalla legge e le indennità per in- convenienti. In tal modo, e non con un rimborso successivo, risultano coperti anche ulteriori costi salariali accessori, costi relativi al posto di lavoro, alla formazione o all’infrastruttura o altri costi. 4 L’Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) controlla che i compiti dei Cantoni siano adempiuti e verifica che essi corrispondano ai dati e ai documenti giustificativi che i Cantoni devono sottoporgli in merito al numero dei posti, delle persone occu- pate e dei costi salariali che ne risultano. Esso stabilisce inoltre ogni due anni il di- ritto all’indennità. Il salario medio determinante a questo scopo è stabilito, parimenti ogni due anni, dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento).

5 Qualora l’Ufficio federale e il Cantone non trovassero un accordo sull’importo

dell’indennità, il Dipartimento decide dopo aver sentito la direzione cantonale della polizia.

RS 120.6 1 RS 120

2 Cfr. art. 6 cpv. 2 LMSI

1999-5691 61

Prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna RU 2000

Art. 3 Indennità per i compiti di protezione 1 La Confederazione versa l’indennità se, su incarico dell’Ufficio federale, un Can- tone adempie ripetutamente o permanentemente compiti di protezione i cui costi ammontano a piú di un milione di franchi o a oltre il cinque per cento dei costi sala- riali annuali del corpo di polizia interessato. 2 Le modalità d’indennizzo di prestazioni elevate e permanenti sono disciplinate da un contratto, tenendo conto delle condizioni particolari e degli eventuali vantaggi economici e immateriali; di principio la quota parte delle spese a carico della Confe- derazione non supera l’80 per cento del costo globale. 3 Ogni tre anni si procede a un adeguamento del contributo della Confederazione in base alla media delle spese degli ultimi tre anni.

Art. 4 Indennità in caso di eventi straordinari 1 Su richiesta del Cantone e nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa un’indennità in caso di eventi straordinari, in particolare per compiti speciali ed estesi di sorveglianza, guardia e protezione di persone.

2 Per il calcolo dell’indennità valgono in particolare i seguenti criteri:

a. particolari condizioni quali le dimensioni del corpo di polizia; b. spese del Cantone che ha effettuato l’intervento; c. eventuali vantaggi economici e immateriali procurati al Cantone dall’avveni- mento; d. quota parte d’indennità conformemente alle direttive sulla collaborazione in- tercantonale in materia di polizia con partecipazione della Confederazione. 3 L’indennità è fissata in modo forfettario o determinata in percentuale delle spese prese in considerazione. Il compenso dei Cantoni che hanno prestato aiuti è a carico del Cantone richiedente. 4 Se l’indennità concerne determinati costi, il Cantone invia all’Ufficio federale le indicazioni necessarie dopo l’adempimento del mandato. Qualora l’Ufficio federale e il Cantone non trovassero un accordo sull’importo dell’indennità, il Dipartimento decide dopo aver sentito la direzione cantonale della polizia.

Art. 5 Sovvenzioni all’Istituto svizzero di polizia 1 Sono in particolare considerate prestazioni per le quali la Confederazione versa sovvenzioni all’Istituto svizzero di polizia (ISP) i corsi di formazione e di aggior- namento vertenti su questioni relative alla sicurezza interna e organizzati anche in favore della Confederazione o degli organi cantonali di sicurezza. La sovvenzione è stabilita in modo forfettario in base al programma annuale dell’ISP. 2 Nei limiti dei crediti stanziati, gli uffici federali interessati e l’ISP si accordano su contenuto, modalità e portata dell’esecuzione, scelta dei conferenzieri e della cerchia di interessati alle riunioni organizzate con la partecipazione finanziaria della Confe- derazione nell’ambito della LMSI.

Prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna RU 2000

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

1° dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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