AS 2000 616
Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI)
Modifica del 16 dicembre 1999
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’allegato all’ordinanza del 29 novembre 19761 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità è modificato come segue:
4 Scarpe e plantari ortopedici
4.01 Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie i n-
clusi i costi di produzione, allorché la consegna secondo i numeri 4.02-4.04 non è possibile. La per- sona assicurata partecipa alle spese.
4.02 Modifiche o rifiniture ortopediche costose di scarpe confezionate o scarpe
speciali ortopediche
4.03 Scarpe speciali ortopediche
La persona assicurata partecipa alle spese.
4.04 Maggior consumo di scarpe confezionate dovuto all’invalidità
4.05* Plantari ortopedici, allorché costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario d’integrazione.
n. 11.02-11.09
11.02 Cani da guida per ciechi,
se è comprovato che l’assicurato sa occuparsi di un cane da guida e grazie a detto cane può spostarsi da solo fuori di casa sua. I costi del noleggio so- no a carico dell’assicurazione.
1 RS 831.232.51
616 1999-6336
Consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità RU 2000
11.03 Abrogato
11.04 Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori
destinati ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista per ripro- durre la documentazione, registrata su nastro magnetico. 11.05* Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori destinati ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista allorquan- do l’invalidità rende necessari detti apparecchi per l’esercizio di un’attività lucrativa o per compiere le mansioni consuete.
11.06 Sistemi di lettura e scrittura
per ciechi o persone fortemente menomate alla vista che possono leggere solo con un simile sistema o cui il medesimo facilita notevolmente il con- tatto con l’ambiente e che dispongono delle capacità intellettuali necessarie al suo uso. Le spese di apprendimento dell’uso della macchina per scrivere sono a carico della persona assicurata.
11.07 Occhiali-lente, binocoli e lenti filtranti
se solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono a leggere o il medesimo ne migliora notevolmente le capacità visive.
11.08 Abrogato
11.09 Abrogato
n. 15.03
15.03 Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori
quando la persona assicurata, affetta da paralisi, non può leggere libri da sola e necessita veramente di tale apparecchio per riprodurre la documen- tazione sonora registrata.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2000.
16 dicembre 1999 Dipartimento federale dell’interno: Dreifuss
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