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AS 2000 661

Ordinanza concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri

Ordinanza concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri (OEnS)

Modifica del 28 aprile 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 gennaio 19981 concernente l’entrata e la notificazione degli stra- nieri è modificata come segue:

Art. 9a Impronte digitali 1 Le rappresentanze svizzere all’estero e i posti di confine sono autorizzati a prende- re le impronte digitali di stranieri che depositano una domanda di visto e la cui identità è incerta. 2 Le impronte digitali non possono essere registrate in una banca dati elettronica. Esse sono confrontate con le impronte digitali nel sistema AFIS (Sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali) e possono essere conservate al massimo per sei mesi. L’Ufficio federale degli stranieri designa il servizio incaricato di distrug- gerle.

3 L’Ufficio federale degli stranieri disciplina i dettagli in una direttiva.

II La presente modifica entra in vigore il 29 aprile 1999.

28 aprile 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1854

1 RS 142.211

1999-6243 661