AS 2000 67
Ordinanza del DDPS concernente l'amministrazione dell'esercito
Ordinanza del DDPS concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE-DDPS)
Modifica del 6 dicembre 1999
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 12 dicembre 19951 concernente l’amministrazione del- l’esercito è modificata come segue:
Art. 1 lett. b e c Abrogate
Art. 3 cpv. 1 1 Per il funerale dei militari morti in servizio, le seguenti spese funerarie possono essere addebitate alla cassa di servizio: a. la corona o i fiori; b. gli annunci mortuari della truppa nei quotidiani, secondo l’uso locale: di re- gola, non più di tre annunci; in casi eccezionali debitamente giustificati, fino a sei annunci al massimo; c. la truppa comandata ai funerali.
Art. 5 Indennità per il servizio (art. 70 OAE)
Per la sussistenza fornita dall’ordinario della truppa e servita dal cantiniere, l’in- dennità per il servizio (servizio, coperto, biancheria da tavola e ingredienti usuali), compresa l’imposta sul valore aggiunto all’aliquota normale, è di al massimo 8 fran- chi al giorno per ufficiale o sottufficiale superiore.
1 RS 510.301.1
1999-5984 67
Amministrazione dell’esercito – O del DDPS RU 2000
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
6 dicembre 1999 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Ogi
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