AS 2000 674
Ordinanza relativa all'indicazione del Paese di produzione delle materie prime contenute nelle derrate alimentari nonché della carne venduta sfusa (Ordinanza sulla dichiarazione delle materie prime, ODMP)
Ordinanza relativa all’indicazione del Paese di produzione delle materie prime contenute nelle derrate alimentari nonché della carne venduta sfusa (Ordinanza sulla dichiarazione delle materie prime, ODMP)
del 6 marzo 2000
Il Dipartimento federale dell’interno, visti gli articoli 22a capoverso 5 e 23 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza del 1° marzo 19951 sulle derrate alimentari (ODerr), ordina:
Art. 1 Principio 1 Il Paese di produzione delle materie prime presenti nelle derrate alimentari deve essere menzionato nell’elenco degli ingredienti della derrata alimentare (art. 28 ODerr), se: a. la parte di materia prima nel prodotto finale supera il 50 per cento della mas- sa; b. il Paese di produzione della materia prima non coincide con il Paese di pro- duzione indicato sulla derrata alimentare; e c. nella denominazione specifica o negli altri elementi della caratterizzazione della derrata alimentare vi è un riferimento che induce a credere che la mate- ria prima proviene dal Paese indicato come Paese di produzione della derrata alimentare.
2 L’obbligo di caratterizzazione di cui al capoverso 1 non si applica a:
a. materie prime che di regola non sono prodotte nel Paese indicato come Pae- se di produzione della derrata alimentare (p. es. frutti esotici in una macedo- nia di frutta svizzera); b. indicazioni di provenienza che secondo le cerchie interessate non valgono più come riferimento ad una determinata provenienza e che per questo sono divenute denominazioni della categoria del prodotto. 3 Se, in caso di obbligo di caratterizzazione di cui al capoverso 1, non può essere indicato un determinato Paese di produzione (p. es. i Paesi di produzione che cam- biano secondo la stagione o una materia prima proveniente da diversi Paesi di pro- duzione) o se il Paese dal quale proviene la materia prima non è determinabile in modo chiaro, deve essere indicata la più piccola zona geografica da cui proviene la materia prima (p. es. «SEE», «Mar Baltico»).
RS 817.021.51 1 RS 817.02 674 1999-5519
Ordinanza sulla dichiarazione delle materie prime RU 2000
4 Per le derrate alimentari senza elenco degli ingredienti, l’indicazione di cui al ca- poverso 1 deve essere menzionata nello stesso campo visivo della denominazione specifica.
Art. 2 Obbligo di caratterizzazione per la carne e i prodotti della carne venduti sfusi Il Paese di provenienza della carne di animali di cui all’articolo 121 lettere a e b ODerr nonché dei prodotti di tale carne deve essere menzionato per scritto anche nella vendita sfusa. L’articolo 1 si applica per analogia.
Art. 3 Disposizioni finali 1 Per quanto concerne l’obbligo di caratterizzazione di cui all’articolo 1 capoverso 1 vale quanto segue: a. le derrate alimentari possono essere caratterizzate secondo il diritto previ- gente ancora fino al 31 dicembre 2000; b. le stesse possono essere distribuite ai consumatori ancora fino al 31 dicem- bre 2002.
2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2000.
6 marzo 2000 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss