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AS 2000 69

Ordinanza concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari

Ordinanza concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari (Ordinanza concernente l’approvazione dei piani di costruzioni militari, OAPCM)

del 13 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 126-130 e 151 capoverso 4 della legge militare 1 (LM), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza regola la procedura di approvazione dei piani in materia di costruzioni e di impianti edificati, modificati o destinati a un’altra utilizzazione per ragioni prevalentemente militari.

2 Si tratta segnatamente di costruzioni e di impianti che:

a. servono direttamente all’impiego o alla condotta del combattimento del- l’esercito; b. consentono di preparare, realizzare e sostenere l’impiego o la condotta del combattimento dell’esercito, ossia tutte le costruzioni e tutti gli impianti ge- stiti segnatamente ai fini del sostegno, del servizio sanitario, delle trasmis- sioni, del servizio dei trasporti e del servizio territoriale dell’esercito; c. servono all’istruzione militare; d. sono direttamente necessari all’esercizio normale e conforme alla legge delle costruzioni e degli impianti secondo le lettere a-c.

Art. 2 Autorità competente per l’approvazione dei piani Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è l’autorità competente per l’approvazione dei piani.

Art. 3 Generi di procedura e diritto applicabile 1 Di regola è applicabile la procedura ordinaria di approvazione dei piani. Essa può contemplare anche parti della procedura d’espropriazione (procedura combinata).

RS 510.51 1 RS 510.10; RU 1999 3071

1999-5802 69

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2 La procedura semplificata di approvazione dei piani si applica ai casi previsti dall’articolo 128 capoversi 1 e 2 LM. 3 Le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa2 sono applicabili sussi- diariamente. 4 Nella misura in cui l’utilizzazione civile sottostà alla procedura di approvazione dei piani militare, sono applicabili le disposizioni materiali del diritto di pianifica- zione del territorio, segnatamente gli articoli 22 e 24 della legge del 22 giugno

19793 sulla pianificazione del territorio.

Art. 4 Protezione di impianti militari 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani (art. 128a LM) è applicabile per analogia, fatte salve le prescrizioni concernenti la tutela del segreto. I Cantoni, i Comuni e i terzi sono consultati soltanto se necessario.

2 L’autorità di approvazione dei piani può stabilire oneri e co ndizioni.

Art. 5 Progetti non soggetti ad approvazione 1 Sempre che non sia toccato alcun interesse degno di protezione dell’assetto del territorio, dell’ambiente o di terzi, non necessitano dell’approvazione: a. i normali lavori di manutenzione di costruzioni e impianti; b. se di poca entità, le modifiche o i cambiamenti di destinazione; c. i piccoli impianti accessori; d. le costruzioni mobiliari fino a una durata di 18 mesi.

2 In casi dubbi, la decisione spetta all’autorità di approvazione dei piani.

Art. 6 Piano settoriale Militare 1 Il DDPS assicura la pianificazione e la coordinazione di massima di progetti mili- tari che incidono considerevolmente sull’assetto del territorio e sull’ambiente me- diante il piano settoriale Militare. Sono eccettuati i progetti cui è applicabile la legge federale del 23 giugno 1950 4 concernente la protezione delle opere militari. 2 L’inserimento di un progetto nella categoria “dati acquisiti” del piano settoriale Militare deve avere luogo, di principio, prima di presentare la domanda di approva- zione dei piani. 3 L’approvazione dei piani di un progetto rilevante in materia di piano settoriale pre- suppone il suo inserimento nella categoria “dati acquisiti” del piano settoriale Mili- tare. 4 Per i progetti di piano settoriale, per i quali contemporaneamente viene eseguito un esame dell’impatto sull’ambiente, la procedura concernente il piano settoriale deve

2 RS 172.021 3 RS 700 4 RS 510.518

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essere avviata, di principio, soltanto dopo la presentazione dei risultati dell’indagine preliminare nel senso dell’articolo 8 dell’ordinanza del 19 ottobre 19885 concer- nente l’esame dell’impatto sull’ambiente.

5 L’autorità competente per l’approvazione dei piani provvede alla coordinazione

della procedura concernente il piano settoriale e della procedura d’approvazione dei piani.

Capitolo 2: Procedura ordinaria di approvazione dei piani Sezione 1: Esame preliminare

Art. 7

1 La domanda debitamente formulata dev’essere presentata tempestivamente all’au-

torità competente per l’approvazione dei piani. Essa contiene segnatamente: a. una descrizione approssimativa del progetto con la giustificazione delle ne- cessità e dell’ubicazione vincolata; b. un settore della carta in scala 1:25 000 con l’ubicazione del progetto; c. i piani di situazione allo stato attuale; d. studi preliminari e basi di progetto; e. indicazioni circa gli interessi che la costruzione e l’esercizio potrebbero eventualmente toccare; f. indicazioni circa le misure che s’imporrebbero per la protezione dei lavora- tori. 2 In base ai documenti presentati l’autorità competente per l’approvazione dei piani decide segnatamente su: a. la procedura applicabile; b. la necessità di un esame dell’impatto sull’ambiente; c. la rilevanza per il piano settoriale; d. altri esami necessari. 3 L’autorità competente per l’approvazione dei piani può consultare altre autorità federali o ordinare il coinvolgimento tempestivo della popolazione interessata o di altre cerchie interessate.

4 Detta autorità può esigere che i documenti siano completati o rielaborati.

5 RS 814.011

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Sezione 2: Domanda

Art. 8 Presentazione della domanda

1 La domanda con tutta la documentazione necessaria dev’essere presentata tempe-

stivamente all’autorità competente per l’approvazione dei piani, di regola, in otto esemplari.

2 Detta autorità può esigere che i documenti siano completati o rielaborati.

Art. 9 Contenuto della domanda La domanda deve contenere segnatamente le indicazioni e i documenti seguenti: a. nome e indirizzo del proprietario del fondo, degli organi della costruzione e degli organi degli immobili, del gruppo utenti, nonché dell’autore del pro- getto; b. la descrizione dettagliata del progetto con la giustificazione delle necessità e dell’ubicazione vincolata nonché con indicazioni sul genere di costruzione e sui principali materiali di costruzione; c. il settore della carta 1:25 000 con l’ubicazione e le coordinate del progetto; d. il piano di situazione (stato attuale e stato previsto) con l’indicazione delle parcelle adiacenti; e. l’indicazione dei Comuni interessati e dei fondi con il numero del foglio del mastro; f. i piani del progetto, numerati, firmati e datati, di regola in scala 1:100; g. il rapporto dell’esame dell’impatto nel senso dell’ordinanza del 19 ottobre

19886 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente, oppure il rapporto

concernente l’impatto della costruzione e dell’esercizio sull’assetto territo- riale e sull’ambiente nonché le misure previste in merito, inclusi eventuali risultati dell’esame concernenti i siti contaminati, l’inquinamento fonico, del suolo, atmosferico e delle acque, nonché l’analisi dei rischi secondo l’ordi- nanza del 27 febbraio 1991 7 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti; h. un rapporto sulle conseguenze della costruzione e dell’esercizio per i terzi nonché le pertinenti misure previste; i. le misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori; j. la situazione circa l’urbanizzazione nonché le canalizzazioni e gli allaccia- menti necessari; k. le caratteristiche dell’area circostante; l. le concezioni riguardo all’energia, alle acque di scarico e all’eliminazione dei rifiuti;

6 RS 814.011 7 RS 814.012

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m. le domande di dissodamento con le indicazioni secondo le direttive giusta l’articolo 5 dell’ordinanza del 30 novembre 1992 8 sulle foreste; n. l’inserimento nel piano settoriale Militare; o. il rapporto sui risultati, nonché le proposte scritte di un’eventuale procedura di consultazione già eseguita (art. 13); p. i regolamenti di utilizzazione necessari nell’ambito di progetti rilevanti in materia di piano settoriale.

Art. 10 Picchettamento e profili 1 I contorni esterni delle costruzioni del genio civile previste, le modifiche del terre- no e i dissodamenti devono essere picchettati. 2 I profili di edifici devono indicare, segnatamente agli angoli, l’altezza delle fac- ciate (punti d’intersezione con gli spigoli superiori dei puntoni) e l’inclinazione del tetto; nel caso di tetti piani, l’altezza del parapetto. L’altezza dello spigolo superiore del pavimento al pianterreno va segnalata con una traversa. 3 Le domande intese a facilitare il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere presentate il più tardi in occasione del deposito della pertinente documenta- zione.

4 Il picchettamento e i profili devono essere lasciati sul posto sino al termine

dell’esposizione della domanda.

Sezione 3: Deposito dei piani e procedura di partecipazione

Art. 11 Avvio della consultazione L’autorità competente per l’approvazione dei piani invia la documentazione relativa alla domanda contemporaneamente alle autorità specializzate della Confederazione interessate, ai Cantoni e ai Comuni.

Art. 12 Deposito ufficiale dei piani

1 Il Comune deposita ufficialmente la documentazione relativa alla domanda.

2 Il deposito è annunciato dall’autorità competente per l’approvazione dei piani ne- gli organi ufficiali del Cantone e dei Comuni, nonché nel Foglio federale. Occorre indicare esplicitamente la possibilità di partecipare durante il termine di esposizione.

3 I costi della pubblicazione sono a carico del DDPS.

Art. 13 Partecipazione della popolazione interessata 1 Durante il termine di esposizione la popolazione interessata ha la possibilità di sottoporre proposte per scritto al Comune designato.

8 RS 921.01

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2 L’autorità competente per l’approvazione dei piani può rinunciare all’esecuzione di una procedura di partecipazione, se il richiedente prova che la popolazione inte- ressata ha potuto partecipare già prima in modo adeguato e che nel frattempo le condizioni non si sono modificate considerevolmente. 3 Nell’ambito della procedura semplificata di approvazione dei piani non ha luogo alcuna procedura di partecipazione.

Art. 14 Opposizioni 1 Entro 30 giorni dalla pubblicazione del deposito ufficiale dei piani nel Foglio fede- rale può essere fatta opposizione al Comune ivi designato. 2 Le opposizioni devono essere presentate per scritto e devono contenere le conclu- sioni e la motivazione.

Art. 15 Parere dei Comuni interessati 1 Il Comune trasmette il proprio parere unitamente alle opposizioni e alle proposte ricevute al Cantone entro il termine stabilito. 2 Nel suo parere, il Comune si pronuncia sulla domanda, sulle opposizioni ricevute, nonché sulle proposte della popolazione. 3 Alla scadenza del termine d’opposizione, il Comune informa l’autorità competente per l’approvazione dei piani se sono state presentate opposizioni.

Art. 16 Parere dei Cantoni interessati

1 Nel suo parere, il Cantone si pronuncia sulla domanda, sul parere del Comune,

nonché sulle opposizioni e sulle proposte ricevute dalla popolazione. 2 Esso trasmette all’autorità competente per l’approvazione dei piani, entro tre mesi dal ricevimento della documentazione relativa alla domanda, il suo parere unita- mente ai documenti ricevuti dal Comune.

Art. 17 Consultazione del richiedente L’autorità competente per l’approvazione dei piani sottopone al richiedente i pareri e le opposizioni, nonché le proposte della popolazione e lo consulta.

Art. 18 Consultazione delle autorità specializzate della Confederazione 1 La procedura di consultazione e la procedura di eliminazione delle divergenze si fondano sugli articoli 62a e 62b della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione9. 2 L’autorità competente per l’approvazione dei piani sottopone alle autorità specia- lizzate della Confederazione i pareri dei Cantoni e dei Comuni, nonché le opposi-

9 RS 172.010; RU 1999 3071

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zioni e le proposte della popolazione. Le autorità specializzate si esprimono in modo definitivo entro un mese.

Art. 19 Termini 1 Per motivi importanti l’autorità competente per l’approvazione dei piani può pro- rogare i termini di consultazione. 2 Sono fatti salvi i termini derogatori secondo l’ordinanza del 19 ottobre 198810 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente.

Sezione 4: Procedura d’istruzione e di conciliazione

Art. 20 1 L’autorità competente per l’approvazione dei piani accerta i fatti. Essa può segna- tamente ordinare ispezioni oculari. 2 Essa può convocare le parti a udienze di conciliazione. Funge da mediatore fra le stesse.

Sezione 5: Adattamento del progetto

Art. 21 1 Gli adattamenti del progetto durante la procedura di approvazione dei piani devono essere annunciati immediatamente all’autorità competente per l’approvazione dei piani. 2 In caso di adattamenti importanti, detta autorità ordina un deposito ufficiale. Per la consultazione dei Comuni, dei Cantoni e delle autorità specializzate della Confede- razione interessati, possono essere stabiliti termini più brevi. 3 Gli adattamenti di poca entità devono essere comunicati alle parti in causa, sem- preché ne siano interessate, il più tardi in occasione della notificazione della deci- sione di approvazione dei piani.

Capitolo 3: Procedura semplificata di approvazione dei piani

Art. 22 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani si fonda sull’articolo 128 LM.

2 Gli adattamenti importanti del progetto durante la procedura di approvazione dei piani devono essere annunciati agli interessati prima della decisione di approvazione dei piani.

10 RS 814.011

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Capitolo 4: Procedura combinata

Art. 23 Avvio della procedura 1 Se per la realizzazione di un progetto è necessaria un’espropriazione, l’autorità competente per l’approvazione dei piani esegue la procedura legale d’espropriazione nell’ambito della procedura di approvazione dei piani sino alla decisione sull’oppo- sizione compresa secondo l’articolo 55 della legge federale sull’espropriazione11 (LEspr). 2 Il richiedente trasmette all’autorità competente per l’approvazione dei piani la do- cumentazione necessaria secondo l’articolo 27 LEspr. Dopo averla esaminata, se del caso, l’autorità citata chiede di completare la documentazione.

Art. 24 Picchettamento Il picchettamento è effettuato da parte del richiedente e si fonda sull’articolo 126c LM. Per la costruzione di edifici o quando non sia altrimenti facile rendersi conto delle conseguenze che derivano dall’opera alle particelle non espropriate e a fondi vicini, nonché alle strade e ad altre opere pubbliche, il richiedente deve indicare i profili.

Art. 25 Opposizioni, richieste e pretese Entro il termine di opposizione si devono presentare al Comune, per scritto e moti- vate: a. le opposizioni all’espropriazione; b. le richieste che mirano a una modifica dei piani; c. le richieste secondo gli articoli 7-10 LEspr 12; d. le pretese per i diritti di cui si chiede l’espropriazione.

Art. 26 Procedura abbreviata L’autorità competente per l’approvazione dei piani può autorizzare una procedura abbreviata conformemente agli articoli 33-34 LEspr13.

Art. 27 Procedura di conciliazione La procedura di conciliazione secondo l’articolo 45 LEspr14 è eseguita dall’autorità competente per l’approvazione dei piani.

11 RS 711 12 RS 711 13 RS 711 14 RS 711

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Art. 28 Pretese Dopo un’approvazione dei piani legalmente valida che comporta una procedura d’espropriazione, l’autorità competente per l’approvazione trasmette la documenta- zione secondo l’articolo 129 capoverso 2 LM alla Commissione federale di stima, la quale decide sulle conseguenze di diritto patrimoniale.

Capitolo 5: Approvazione dei piani

Art. 29 Decisione di approvazione dei piani

1 La domanda è valutata secondo il diritto vigente al momento della decisione.

2 Se il progetto è conforme alla legislazione applicabile, l’approvazione dei piani è rilasciata sotto forma di decisione.

3 La decisione contiene segnatamente:

a. le decisioni sulle richieste risultanti da consultazioni e opposizioni nonché eventualmente la decisione sull’impatto ambientale; b. le decisioni sulle opposizioni contro espropriazioni rimaste contestate nella procedura di conciliazione, nonché sulle richieste di modifica di piani e ri- chieste secondo gli articoli 7-10 LEspr 15; c. le condizioni e gli oneri che risultano da consultazioni o udienze di concilia- zione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti tecnici, le misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’esecuzione dei lavo- ri, le misure di protezione durante i lavori e il ripristino dei luoghi nello stato originale; d. le condizioni concernenti il controllo dei lavori di costruzione e l’esercizio; e. le indicazioni di come sono state considerate le proposte della popolazi one. 4 La decisione di approvazione dei piani avviene, di regola, entro tre mesi dalla chiusura della procedura di eliminazione delle divergenze. Se questo termine non può essere rispettato, l’autorità competente per l’approvazione comunica al richie- dente, con l’indicazione dei motivi, quando prenderà detta decisione.

Art. 30 Notificazione

1 La decisione è notificata con invio raccomandato:

a. al richiedente; b. ai Cantoni e ai Comuni interessati; c. agli opponenti.

15 RS 711

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2 L’autorità competente per l’approvazione dei piani comunica le sue decisioni per scritto alle autorità specializzate della Confederazione interessate.

3 Le decisioni di approvazione dei piani sono segnalate nel Foglio federale.

Art. 31 Inizio dei lavori 1 La realizzazione di un progetto soggetto all’approvazione può iniziare soltanto quando la decisione di approvazione dei piani è esecutiva. 2 L’autorità competente per l’approvazione dei piani può consentire eccezioni quan- do: a. gli interessati hanno acconsentito ad anticipare l’inizio dei lavori; b. le opposizioni sembrano non avere alcuna possibilità di successo e il richie- dente può assicurare il ripristino nello stato originale; c. è dimostrata la particolare urgenza.

Art. 32 Adattamenti ulteriori al progetto Gli adattamenti ulteriori del progetto devono essere sottoposti all’autorità compe- tente per l’approvazione dei piani. Essa ordina una nuova procedura di approvazione dei piani qualora si tratti di adattamenti importanti.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 33 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 25 settembre 199516 concernente la procedura d’autorizzazione per costruzioni e impianti militari è abrogata.

Art. 34 Disposizione transitoria Alle fasi delle procedure in sospeso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è applicabile il nuovo diritto, se esse sono necessarie secondo il vecchio diritto, ma non hanno ancora avuto inizio.

Art. 35 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

13 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

16 RU 1995 4784

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