AS 2000 703
Ordinanza relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani
Ordinanza relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani
del 2 febbraio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Le seguenti ordinanze sono emanate conformemente agli allegati 1-4:
1. Ordinanza sull’utilizzazione delle forze idriche (Allegato 1)
2. Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti
elettrici (Allegato 2)
3. Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti
ferroviari (Allegato 3)
4. Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (Allegato 4)
II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 16 gennaio 1991 1 sulla protezione della natura e del
paesaggio
Art. 2 cpv. 2-4 2 Le competenti autorità della Confederazione chiedono un parere tecnico ai Cantoni nel caso di progetti che costituiscono compiti della Confederazione giusta l’artico- lo 2 LPN. La collaborazione dell’UFAFP e dell’UFC è retta dall’articolo 3 capover- so 4 LPN. 3 I Cantoni si assicurano la collaborazione dei loro organi incaricati della protezione
della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici nell’adempimento dei compiti che incombono loro giusta l’articolo 1. 4 L’UFAFP e l’UFC (cpv. 2) e gli organi cantonali incaricati della protezione della
natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici (cpv. 3) determinano nell’ambito della loro collaborazione se è necessario richiedere
1 RS 451.1
2000-0114 703
Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedura RU 2000
giusta l’articolo 7 LPN una perizia della commissione federale competente (art. 23 cpv. 2).
Art. 21 frase introduttiva Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC), d’intesa con i Cantoni interessati, può autorizzare la reintroduzione di specie, sottospecie e razze che allo stato selvaggio sono estinte in Svizzera, a condizione che: ...
Art. 23 cpv. 1 e 1 bis 1 L’UFAFP e l’UFC sono gli organi federali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici. Sono incaricati dell’esecuzione della LPN sempreché altre autorità federali non siano competenti in materia. 1bis L’UFAFP e l’UFC collaborano giusta l’articolo 3 capoverso 4 LPN con le altre autorità federali competenti per l’esecuzione.
Art. 24 cpv. 3 e 5
3 Il DATEC approva il regolamento interno della CFNP e il Dipartimento federale
dell’interno (DFI) approva quello della CFMS.
5 La CFNP e la CFMS presentano annualmente al DATEC o al DFI un rapporto
sulle loro attività.
Art. 25 cpv. 1 lett. a e d
1 La CFNP e la CFMS hanno in particolare i seguenti compiti:
a. consigliano i Dipartimenti nelle questioni fondamentali riguardanti la prote- zione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei mo- numenti storici; d. elaborano perizie su questioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici ad uso delle autorità fe- derali e cantonali incaricate di adempiere i compiti della Confederazione se- condo l’articolo 2 LPN (art. 7 e 8 LPN);
Art. 27 cpv. 2 lett. e
2 Le autorità competenti comunicano all’UFAFP le seguenti decisioni:
e. decisioni riguardanti le costruzioni, gli impianti e le modifiche della confi- gurazione del terreno nei biotopi d’importanza nazionale (art. 18a LPN) o nelle zone palustri (art. 23b LPN).
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2. Ordinanza del 26 novembre 1986 2 sui percorsi pedonali ed i sentieri
Art. 8 cpv. 2 2 I servizi federali sottopongono per parere ai Cantoni i progetti che toccano i per-
corsi pedonali e i sentieri figuranti nei piani. La collaborazione dell’Ufficio federale è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
3. Ordinanza del 18 dicembre 1995 4 sulle strade nazionali
Art. 13 Progetto esecutivo 1 L’Ufficio federale verifica il progetto esecutivo prima che il Cantone lo trasmetta al Dipartimento per l’approvazione. Entro tre mesi l’Ufficio federale comunica al Cantone quali parti del progetto non sono finanziate dalla Confederazione. 2 Se l’Ufficio federale e il Cantone non giungono a un accordo, quest’ultimo tra- smette al Dipartimento, per approvazione, il progetto nella forma in cui l’Ufficio federale ha ritenuto possa essere finanziato dalla Confederazione.
Art. 13a Domanda di approvazione dei piani
1 Alla domanda di approvazione dei piani trasmessa al Dipartimento devono essere
allegati i seguenti documenti: a. il piano d’insieme; b. i piani di situazione con indicazione degli allineamenti in scala 1 : 1000; c. il profilo longitudinale in scala 1 : 1000 per le lunghezze e 1 : 100 per le altezze; d. il profilo normale in scala 1 : 50; e. i profili trasversali in scala 1 : 100; f. le dimensioni principali delle opere di costruzione; g. il rapporto tecnico comprese le misure complementari; h. il piano di drenaggio; i. il rapporto sull’impatto ambientale, 3a tappa; j. la stima delle spese; k. il piano di espropriazione; l. la tabella dei fondi;
2 RS 704.1 3 RS 172.010; RU 1999 3071 4 RS 725.111
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m. i documenti relativi ad altre autorizzazioni di competenza della Confedera- zione. 2 Il Dipartimento esamina entro dieci giorni se l’incartamento è completo e lo tra- smette al Cantone per un parere e per il deposito pubblico.
Art. 13b Picchettamento Le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento ai sensi dell’articolo 27a LSN: a. il perimetro delle proprietà fondiarie da acquistare deve essere evidenziato così come tutte le superfici collegate requisite per misure ecologiche sostitu- tive; b. gli impianti stradali e gli spigoli esterni degli edifici collegati all’installa- zione devono essere evidenziati mediante profili; c. nei casi in cui si dovesse procedere a un dissodamento, le superfici da disso- dare o gli alberi da abbattere devono essere evidenziati.
Art. 13c Procedura da seguire in caso di modifiche sostanziali del progetto Se il progetto iniziale subisce considerevoli modifiche nel corso della procedura di approvazione dei piani, il progetto modificato dev’essere sottoposto nuovamente agli interessati per un parere e, all’occorrenza, depositato pubblicamente.
Art. 16 cpv. 2 2 Il Dipartimento approva il progetto esecutivo entro i sei mesi successivi alla con- clusione della procedura d’istruzione. Esso informa le parti della conclusione della procedura d’istruzione.
Art. 23 cpv. 1 primo periodo 1 Se l’acquisto del terreno avviene per espropriazione, il Dipartimento trasmette al presidente della Commissione di stima competente i piani approvati. ...
4. Ordinanza del 6 luglio 1951 5 sulle filovie
Sostituzione di un’espressione Negli articoli 10, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 23 e 26 l’espressione «Ufficio federale dei trasporti» è sostituita da «Ufficio federale».
5 RS 744.211
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Art. 3 L’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) esercita la vigilanza sulle imprese filoviarie. Le competenze di tale Ufficio sono determinate dalla legge federale del 29 marzo 19506 sulle imprese filoviarie, dalla legislazione sulle ferrovie e da quella sugli impianti elettrici.
Art. 4 Disposizioni Le disposizioni della legislazione sulle ferrovie e quelle della legisla- applicabili zione sugli impianti elettrici, in particolare l’ordinanza del 5 dicembre
19947 sulle installazioni elettriche delle ferrovie (OIEF), si applicano
per analogia all’edificazione e alla manutenzione degli impianti fissi delle imprese filoviarie.
Art. 5 Approvazione Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19578 sulle ferrovie dei piani e dell’ordinanza del 2 febbraio 20009 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari si applicano per analogia alla procedura di approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente all’esercizio di una linea filoviaria (impianto filoviario) come pure alla procedura applicabile alle costru- zioni e agli impianti di terzi (impianti secondari).
Art. 6 e 7 Abrogati
Art. 8 titolo marginale e cpv. 3 Veicolo 3 I veicoli devono essere provvisti almeno di impianto per il riscalda- stradale mento, illuminazione elettrica e ventilazione.
Art. 9 Installazioni a Le disposizioni della legislazione sugli impianti elettrici, in particolare corrente forte quelle della OIEF10, si applicano per analogia all’edificazione, all’eser- cizio e alla manutenzione degli impianti elettrici dei veicoli, segnata- mente delle parti collegate galvanicamente alla linea di contatto.
6 RS 744.21 7 RS 734.42 8 RS 742.101; RU 1999 3071 9 RS 742.142.1; RU 2000 741 10 RS 734.42
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Art. 10 cpv. 1, 2 frase introduttiva, lett. l, e 3 e 4
1 I piani, disegni e calcoli concernenti i nuovi veicoli devono essere
sottoposti all’Ufficio federale, come pure tutte le modificazioni o tra- sformazioni importanti apportate successivamente ai veicoli. I progetti devono essere sottoposti in tempo utile perché si possa tener conto delle osservazioni dell’autorità di vigilanza. L’Ufficio federale esamina se le prescrizioni della legislazione determinante sono ottemperate.
2 Devono essere consegnati i seguenti documenti relativi al veicolo stra-
dale: l. Abrogato
3 Devono essere consegnati i seguenti documenti relativi all’installazio-
ne a corrente forte: a. schema del circuito principale con indicazioni relative alla pre- venzione delle perturbazioni e al comando; b. schemi dei circuiti elettrici secondari alimentati dalla linea di contatto (per es. motore del compressore) e schemi dei circuiti di riscaldamento con indicazione delle tensioni e delle potenze; c. indicazioni sull’isolazione elettrica dei circuiti elettrici alimen- tati dalla linea di contatto e loro controllo.
4 Per i rimorchi devono essere presentati i documenti previsti nel capo-
verso 2 lettere a, b, c, d, e, h, i e m nonché nel capoverso 3 lettere b e c, come pure i piani del dispositivo d’agganciamento.
Art. 13 Materiale L’impresa deve disporre di veicoli di riserva o delle parti di ricambio d’esercizio, manutenzione necessari per garantire il regolare svolgimento dell’esercizio. Essi de- vono essere ispezionati periodicamente a fondo e sottoposti a manuten- zione. Per quanto concerne la parte elettrica, lo stato dell’isolazione deve essere costantemente verificato (cfr. art. 44 e 54 OIEF11).
Art. 21 Disposizioni Le imprese filoviarie devono essere esercitate conformemente alle di- applicabili sposizioni della concessione e alle prescrizioni della legislazione ferro- viaria e della legislazione sugli impianti elettrici.
Art. 24 e 25 Abrogati
11 RS 734.42
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5. Ordinanza del 14 marzo 1994 12 sulla costruzione dei battelli
Art. 16 Installazioni per la navigazione Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 195713 e dell’ordinanza del 2 febbraio 200014 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari sono applicabili per analogia alla procedura d’approvazione dei piani relativi alle costruzioni e installazioni che servono esclusivamente o prevalentemente all’eserci- zio di un’impresa pubblica di navigazione e alle costruzioni e installazioni di terzi (impianti accessori).
Art. 18 Principio I battelli possono entrare in servizio soltanto con l’autorizzazione dell’autorità com- petente. Per le costruzioni e le installazioni di imprese pubbliche di navigazione l’Ufficio federale determina, approvando i piani, se è necessario rilasciare un’auto- rizzazione d’esercizio ai sensi dell’articolo 20.
6. Ordinanza del 23 novembre 1994 15 sull’infrastruttura aeronautica
Art. 2 Introduzione di una nuova definizione In quest’ordinanza s’intende per: Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica: Secondo l’articolo 13 della legge del 22 giugno 197916 sulla pianificazione del territorio (LPT), piano settoriale dell’infrastruttura dell’aviazione civile svizzera che ha degli effetti sulla pianifica- zione del territorio;
Art. 3 cpv. 1 e 1 bis 1 Gli aerodromi devono essere configurati, organizzati e diretti in modo che l’eser- cizio sia disciplinato e che la sicurezza delle persone e delle cose sia sempre garan- tita durante le operazioni di preparazione degli aeromobili, d’imbarco, di sbarco, di carico e di scarico, di circolazione degli aeromobili e dei veicoli a terra, dei decolli e degli atterraggi come pure degli arrivi e delle partenze. 1bis Attuale capoverso 1
12 RS 747.201.7 13 RS 742.101; RU 1999 3071 14 RS 742.142.1; RU 2000 741 15 RS 748.131.1 16 RS 700
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Art. 3a Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica 1 Il Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA) stabilisce in modo vinco- lante per le autorità gli obiettivi e le esigenze relativi all’infrastruttura dell’aviazione civile svizzera. 2 Il PSIA definisce, per ogni installazione aeronautica che serve all’esercizio civile di aeromobili, in particolare l’obiettivo, l’area richiesta, le grandi linee di utilizzo, le infrastrutture e le condizioni d’esercizio generali. Descrive inoltre i suoi effetti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente.
Art. 3b Sorveglianza da parte dell’ufficio 1 Per le installazioni dell’infrastruttura l’ufficio sorveglia o fa sorvegliare da terzi l’applicazione delle esigenze specifiche dell’aviazione, delle esigenze operative e della polizia edilizia come pure quelle della protezione dell’ambiente. 2 Effettua, o fa effettuare da terzi, i controlli richiesti. Prende le misure necessarie a mantenere o ristabilire la situazione conforme al diritto. 3 Per le prestazioni e le decisioni relative alla sorveglianza, l’esercente dell’aero- dromo paga le tasse fissate nell’ordinanza del 25 settembre 198917 sulle tasse dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (OTA) .
Capitolo 1: Gestione e costruzione
Art. 4 Pubblicazione della domanda e coordinamento
1 I Cantoni dispongono la pubblicazione della domanda negli organi ufficiali dei
Cantoni e dei Comuni interessati.
2 I Cantoni provvedono a coordinare i pareri dei loro servizi specializzati.
Art. 5 Modifiche del progetto Se sono apportate modifiche considerevoli al progetto iniziale in seguito ai pareri espressi durante una procedura di approvazione dei piani, di concessione o di auto- rizzazione, il progetto modificato dev’essere sottoposto nuovamente agli interessati perché esprimano un parere oppure, se del caso, dev’essere depositato pubblica- mente.
Art. 6 Termini di trattazione Per trattare una domanda di approvazione dei piani o di approvazione di un regola- mento d’esercizio come pure di rilascio di una concessione o di un’autorizzazione d’esercizio si applicano di regola i seguenti termini:
17 RS 748.112.11
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a. dieci giorni lavorativi a partire dal ricevimento della domanda completa fino alla trasmissione ai Cantoni e alle autorità federali interessate oppure fino alla notificazione agli interessati; b. due mesi dalla conclusione della procedura di istruzione fino alla decisione.
Art. 7 Conclusione della procedura d’istruzione L’autorità che prende la decisione comunica alle parti la conclusione della procedu- ra d’istruzione.
Art. 8 Capo dell’aerodromo 1 L’esercente dell’aerodromo designa un capo dell’aerodromo. Diritti e doveri fon- damentali come pure i compiti affidatigli sono definiti in un mansionario emanato dall’ufficio. 2 L’ufficio approva la nomina del capo dell’aerodromo se la persona prevista dispo- ne delle conoscenze e dei requisiti necessari a soddisfare il mansionario nell’aero- dromo in questione.
Art. 9 Esame specifico della navigazione aerea 1 Per ciascuna modifica edilizia e d’esercizio dell’aerodromo l’ufficio esamina il progetto dal profilo specifico della navigazione aerea. Verifica anche progetti e im- pianti accessori non soggetti a consenso. 2 L’ufficio verifica se sono soddisfatte le esigenze specifiche della navigazione aerea ai sensi dell’articolo 3 e se sono garantite procedure d’esercizio razionali. Esso con- trolla segnatamente le distanze di sicurezza dalle piste, le vie di rullaggio e le aree di stazionamento nonché l’assenza di ostacoli, gli effetti relativi alle misure di sicurez- za nella navigazione aerea e la necessità di inserire i dati nella Pubblicazione di in- formazioni aeronautiche (AIP).
Sezione 2: Concessione per l’esercizio
Art. 10 Contenuto 1 La concessione per l’esercizio conferisce il diritto di esercitare un aeroporto a ti- tolo commerciale conformemente agli obiettivi e alle esigenze del PSIA e, in parti- colare, di riscuotere tasse. Il concessionario ha l’obbligo di mettere l’aeroporto a disposizione di tutti gli aeromobili nel traffico nazionale e internazionale fatte salve le limitazioni fissate nel regolamento d’esercizio e di dotarlo dell’infrastruttura ade- guata a garantire un esercizio sicuro e razionale. 2 L’organizzazione dell’esercizio e dell’infrastruttura non sono oggetto della conces- sione per l’esercizio.
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Art. 11 Domanda 1 Chiunque voglia ottenere una concessione per l’esercizio deve presentare una do- manda al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle co- municazioni (dipartimento) nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve: a. indicare chi è responsabile degli impianti e dell’esercizio dell’aeroporto; b. giustificare che il richiedente dispone delle conoscenze e delle capacità ne- cessarie per esercitare un aeroporto nel rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, dal regolamento d’esercizio e dalla legge; c. fornire la prova dell’iscrizione nel registro di commercio in Svizzera, salvo se si tratta di corporazioni o di un ente di diritto pubblico; d. comprendere un piano di finanziamento dell’esercizio; e. includere un progetto del regolamento d’esercizio. 2 L’autorità che rilascia la concessione può chiedere dati dettagliati riguardanti la garanzia del finanziamento se sussistono dubbi fondati sulla capacità del richiedente di finanziare impianto ed esercizio dell’aeroporto.
Art. 12 Condizioni per il rilascio della concessione
1 La concessione per l’esercizio è rilasciata a condizione che:
a. l’esercizio dell’impianto sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; b. il richiedente disponga delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per adempiere gli obblighi derivanti dalla legge, dalla concessione e dal re- golamento d’esercizio; c. il regolamento d’esercizio possa essere approvato. 2 Il rilascio di una concessione per l’esercizio può essere rifiutato in particolare se il finanziamento dell’impianto e dell’esercizio dell’aeroporto sembra manifestamente a rischio.
Art. 13 Durata La concessione per l’esercizio è rilasciata per una durata di: a. 50 anni per gli aeroporti nazionali; b. 30 anni per gli aeroporti regionali.
Titolo prima dell’art. 14 Abrogato
Art. 14 Trasferimento e rinnovo 1 Gli articoli 11 e 12 si applicano per analogia al trasferimento o al rinnovo della concessione.
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2 In caso di trasferimento o rinnovo della concessione il regolamento d’esercizio dev’essere controllato e, se necessario, modificato se sono previste o si attendono modifiche essenziali dell’esercizio. Sono fatti salvi gli adeguamenti del regolamento d’esercizio secondo l’articolo 26.
Art. 15 Trasferimento di determinati compiti 1 Il trasferimento di determinati compiti a terzi da parte dell’esercente dell’aeroporto dev’essere comunicato all’ufficio. Quest’ultimo può chiedere dati supplementari o vietare il trasferimento se: a. il terzo non dispone manifestamente delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per adempiere il compito; b. il concessionario, quando trasferisce singoli compiti, non si garantisce di poter imporre in ogni momento istruzioni ai terzi. 2 L’ufficio perde il diritto di sollevare obiezioni se non si pronuncia in merito al tra- sferimento entro dieci giorni lavorativi.
Titolo prima dell’art. 16 Abrogato
Art. 16 Revoca
1 Il Dipartimento revoca la concessione senza corrispondere indennità se:
a. le condizioni di un’utilizzazione sicura non sono più soddisfatte; b. il concessionario non vuole più assumere i suoi obblighi o li ha violati ripe- tutamente in modo grave. 2 Se la concessione è stata revocata, il dipartimento può ordinare le misure necessa- rie per continuare l’esercizio dell’aerodromo.
Sezione 3: Autorizzazione d’esercizio
Art. 17 Contenuto
1 L’autorizzazione contiene:
a. il diritto di esercitare un campo d’aviazione conformemente agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; b. l’obbligo per l’esercente di realizzare le condizioni per l’utilizzazione disci- plinata del campo d’aviazione, secondo le disposizioni della legge e del re- golamento d’autorizzazione d’esercizio. 2 L’organizzazione dell’esercizio o l’utilizzazione delle costruzioni non sono og- getto dell’esercizio.
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Titolo prima dell’art. 18 Abrogato
Art. 18 Domanda Chiunque voglia ottenere un’autorizzazione d’esercizio o una sua modifica deve presentare una domanda all’ufficio nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve: a. indicare chi è responsabile degli impianti e dell’esercizio dell’aeroporto; b. giustificare che il richiedente dispone delle conoscenze e delle capacità ne- cessarie per esercitare un aeroporto nel rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, dal regolamento d’esercizio e dalla legge; c. dare indicazioni sui progetti di costruzione previsti; d. includere un progetto del regolamento d’esercizio.
Art. 19 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione L’autorizzazione d’esercizio è rilasciata, o la sua modifica autorizzata, a condizione che: a. il progetto sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; b. il richiedente disponga delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per mantenere un esercizio conforme al diritto; c. il regolamento d’esercizio possa essere approvato.
Art. 20 Obbligo limitato di ammettere utenti Il rilascio dell’autorizzazione può essere vincolato all’obbligo di ammettere i decolli e gli atterraggi di taluni altri aeromobili nella misura in cui sussista un interesse pubblico e sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA.
Titolo prima dell’art. 21 Abrogato
Art. 21 Trasferimento
1 L’autorizzazione d’esercizio può essere trasferita a un terzo con il consenso
dell’ufficio. Gli articoli 18 e 19 si applicano per analogia. 2 In caso di trasferimento il regolamento d’esercizio dev’essere controllato e, se ne- cessario, modificato se sono previste o si attendono modifiche essenziali dell’eser- cizio. Sono fatti salvi gli adeguamenti del regolamento d’esercizio secondo l’artico- lo 26.
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Art 22 Modifica e revoca 1 La durata dell’autorizzazione d’esercizio è illimitata. Tuttavia l’ufficio la può mo- dificare o revocare senza corrispondere indennità se: a. le condizioni per un’utilizzazione sicura non sono più soddisfatte; b. l’esercente ha violato ripetutamente in modo grave i suoi obblighi; c. l’esercizio non è più compatibile con le esigenze della protezione dell’am- biente; d. l’esercente non dispone più di un capo d’aerodromo la cui nomina è stata approvata dall’ufficio.
2 Sono salve le misure secondo l’articolo 3b capoverso 2.
Sezione 4: Regolamento d’esercizio
Art. 23 Contenuto Il regolamento d’esercizio disciplina l’esercizio dell’aerodromo in tutti i suoi aspetti. Contiene segnatamente prescrizioni su: a. l’organizzazione dell’aerodromo; b. gli orari d’esercizio; c. le procedure di avvicinamento e di decollo; d. l’utilizzazione degli impianti dell’aerodromo da parte dei passeggeri, degli aeromobili e dei veicoli terrestri nonché di altri utenti.
Titolo prima dell’art. 24 Abrogato
Art. 24 Domanda La domanda per ottenere l’approvazione iniziale o la modifica di un regolamento d’esercizio deve comprendere: a. un progetto del regolamento o della sua modifica completo di commento e motivazione; b. la descrizione degli effetti che il regolamento o la sua modifica ha sia sull’esercizio che sul territorio e sull’ambiente. In caso di modifiche sotto- poste all’esame dell’impatto sull’ambiente, occorre presentare un rapporto relativo all’impatto ambientale e, per gli altri progetti, la prova che le pre- scrizioni sulla protezione dell’ambiente sono rispettate;
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c. nel caso di modifiche del regolamento d’esercizio che producono effetti sull’esercizio dell’aerodromo, tutti i dati necessari ad adeguare o determina- re il catasto di limitazione degli ostacoli e il catasto d’esposizione al rumore; d. se del caso, i progetti volti a modificare le zone di sicurezza degli aeroporti.
Art. 25 Condizioni d’approvazione
1 Il regolamento d’esercizio e le sue modifiche sono approvati se:
a. il contenuto è conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; b. le esigenze della concessione o dell’autorizzazione d’esercizio e dell’appro- vazione dei piani sono attuate; c. le esigenze specifiche della navigazione aerea nonché quelle legate alla pia- nificazione del territorio e alla protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio sono adempiute; d. il catasto d’esposizione al rumore può essere stabilito; e. nel caso degli aeroporti, i piani delle zone di sicurezza sono esposti al pub- blico o, nel caso dei campi d’aviazione, il catasto di limitazione degli osta- coli è stato allestito. 2 Una volta approvato, il regolamento d’esercizio diventa vincolante. Le prescrizioni essenziali sull’utilizzazione sono pubblicate nell’AIP.
Art. 26 Adattamento da parte dell’ufficio Se i cambiamenti della situazione di diritto o di fatto lo esigono, l’ufficio dispone le modifiche del regolamento d’esercizio per adeguarlo alla situazione legale.
Titolo prima dell’art. 27 Abrogato
Art. 27 Deroghe temporanee al regolamento d’esercizio Il servizio del controllo della circolazione aerea o il capo dell’aerodromo possono prescrivere deroghe temporanee alle procedure operative pubblicate qualora circo- stanze particolari lo esigano, segnatamente la situazione del traffico o la sicurezza dell’aviazione.
Sezione 5: Procedura d’approvazione dei piani
Art. 27a Domanda 1 I documenti da allegare alla domanda d’approvazione dei piani devono essere pre- sentati all’autorità competente nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve contenere segnatamente:
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a. il progetto di costruzione, compresi i documenti che, secondo l’uso locale, sono necessari per valutarlo; le prescrizioni cantonali concernenti la presen- tazione dei documenti richiesti possono essere prese in considerazione nella misura in cui siano compatibili con le particolarità dell’installazione dell’ae- rodromo; b. la motivazione del progetto; c. i dati relativi alla conformità del progetto alle esigenze della pianificazione del territorio; d. per progetti sottoposti all’esame dell’impatto sull’ambiente, il rapporto sulle ripercussioni ambientali e, per gli altri progetti, la prova che le prescrizioni in materia di protezione ambientale sono rispettate; e. i dati indicanti il modo in cui le esigenze derivanti da altre disposizioni fede- rali e cantonali sono soddisfatte; f. i dati relativi agli effetti del progetto sull’esercizio dell’aerodromo; g. eventuali modifiche del regolamento d’esercizio che sono in relazione al progetto di costruzione; h. se del caso, i motivi per i quali è possibile rinunciare a una modinatura. 2 Se necessario, la domanda dev’essere completata con i dati esatti relativi al biso- gno di fondi e di diritti reali, al modo in cui ottenerli e se è necessario procedere a espropriazioni. Devono essere allegati alla domanda: a. una lista dei fondi da acquistare con indicazione della loro ubicazione, su- perficie e caratteristiche, delle condizioni, dei loro proprietari e di altri aventi diritto; i piani di situazione in scala 1 : 1000 nonché gli estratti del registro fondiario; b. una panoramica sullo stato delle trattative con i proprietari e gli altri aventi diritto nonché sui contratti conclusi o previsti di compravendita, di scambio o di costituzione servitù; c. eventuali richieste relative a procedure di raggruppamento di terreni previ- ste; d. un piano d’espropriazione secondo l’articolo 27 capoverso 2 della legge fe- derale del 20 giugno 1930 18 sull’espropriazione.
3 Le domande d’approvazione dei piani devono essere depositate dall’esercente
dell’aerodromo o del relativo impianto della navigazione aerea.
Art 27b Modinatura Si deve rinunciare alla modinatura del progetto di costruzione sul terreno dell’aero- dromo se i profili rischierebbero di pregiudicare l’esercizio dello stesso.
18 RS 711; RU 1999 3071
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Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedura RU 2000
Art. 27c Coordinamento della costruzione e dell’esercizio 1 Se le condizioni d’esercizio di un aerodromo sono influenzate da un progetto di costruzione, esse devono essere esaminate nell’ambito della procedura d’approva- zione dei piani. 2 Se un impianto d’aerodromo per il quale è stata depositata una domanda d’appro- vazione dei piani può essere utilizzato ragionevolmente solo se è modificato anche il regolamento d’esercizio, la procedura d’approvazione di quest’ultimo dev’essere coordinata con quella d’approvazione dei piani.
Art. 27d Condizioni per l’approvazione dei piani
1 I piani sono approvati se il progetto:
a. è conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; b. soddisfa le esigenze del diritto federale, segnatamente le esigenze specifiche della navigazione aerea e tecniche nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio. 2 Le domande formulate in base al diritto cantonale si devono prendere in considera- zione sempreché l’esercizio o la costruzione dell’aerodromo non ne siano limitati in modo sproporzionato.
Art. 27e Approvazione dei piani L’autorità incaricata di approvare i piani valuta i pareri di Cantoni e servizi specia- lizzati e decide in merito alle opposizioni. La decisione d’approvazione dei piani contiene inoltre: a. il permesso di eseguire un progetto di costruzione conformemente ai piani approvati; b. le condizioni e gli oneri in materia di esigenze legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio non- ché quelle specifiche della navigazione aerea; c. gli altri oneri derivanti dal diritto federale; d. gli oneri fondati sul diritto cantonale; e. gli oneri legati all’esercizio; f. gli oneri relativi all’inizio dei lavori, al controllo dell’esecuzione e alla mes- sa in servizio degli impianti.
Art. 27f Inizio dei lavori e prolungamento della validità 1 Un progetto di costruzione si considera iniziato con la modinatura o, in assenza della modinatura, con l’inizio dei lavori o con l’avvio di altre misure che necessitano singolarmente di un’approvazione dei piani.
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2 La validità di un progetto iniziato entro i termini previsti e interrotto per oltre un anno deve essere prolungata se sono trascorsi oltre cinque anni dalla decisione di approvazione dei piani. 3 Le domande di prolungamento devono essere presentate all’autorità incaricata di approvare i piani al più tardi tre mesi prima della scadenza della validità specifican- do i motivi. L’autorità decide entro un mese.
Art. 27g Esecuzione 1 L’ufficio controlla, o fa controllare da terzi, che il progetto sia stato eseguito in conformità alla legge. L’esercente dell’aerodromo si assume le spese. 2 Nel caso di costruzioni prive di autorizzazione e di violazione a posteriori di pre- scrizioni edili, condizioni e oneri, l’ufficio ordina il ripristino della situazione con- forme al diritto.
Art. 27h Zone riservate
1 Le domande intese a stabilire zone riservate devono:
a. comprendere i piani con la descrizione esatta delle zone riservate; b. giustificare gli obiettivi e la durata per cui il fondo dev’essere disponibile; c. precisare se vi sono interessi che sarebbero toccati dalla zona riservata, quali sono questi interessi e come lo stabilimento della zona è coordinato con le esigenze della pianificazione del territorio. 2 Le zone riservate sono stabilite se soddisfano gli obiettivi e le esigenze del PSIA e se l’interesse di lasciar libero un fondo per installarvi un aerodromo prevale su tutti gli altri interessi.
Sezione 6: Progetti di costruzione e impianti accessori non soggetti ad approvazione
Art. 28 Progetti di costruzione
1 Non necessitano di un’approvazione dei piani:
a. baracche, laboratori e depositi che servono al cantiere e che saranno sman- tellati dopo i lavori; b. adattamenti edili di poca importanza per installazioni quali impianti elettrici, condotte, impianti di riscaldamento e di raffreddamento che non hanno alcun rapporto con costruzioni soggette ad approvazione; c. modifiche del terreno che non sono connesse con altre costruzioni o impianti sottoposti ad autorizzazione e che non superano né il metro di altezza né i
900 m2 di superficie;
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d. muri, recinzioni e siepi fino a 2 metri; e. impianti di importanza minima, non visibili dall’esterno, quali impianti elet- trici e sanitari, raccordi idraulici ed elettrici e dispositivi di protezione con- tro vento e neve; f. antenne riceventi che non oltrepassano 2 metri in nessuna direzione; g. lavori usuali di manutenzione e riparazione degli edifici e degli impianti nonché trasformazioni di minima importanza all’interno degli edifici; h. deroghe di minore importanza ai piani adottati a condizione che sia sicuro che non tocchino interessi di terzi e che non esistano conflitti con la pianifi- cazione del territorio e con le esigenze legate alla protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio. 2 Tutti i progetti devono essere portati a conoscenza dell’ufficio prima dell’inizio dei lavori. Se l’ufficio non si pronuncia in merito entro dieci giorni lavorativi, il pro- getto può essere eseguito.
Art. 29 Impianti accessori Agli impianti accessori si applica la procedura cantonale di autorizzazione di costru- zione. Il servizio cantonale competente porta la domanda di costruzione a conoscen- za dell’ufficio. Questo controlla se si tratta di un impianto d’aerodromo o di un im- pianto accessorio, sottopone il progetto a un esame specifico della navigazione aerea e ne comunica il risultato all’autorità cantonale entro dieci giorni lavorativi dopo aver ricevuto la documentazione.
Capitolo 2: Uso civile di aerodromi militari
Art. 30 Coutenza di un aerodromo militare a fini civili 1 L’uso regolare di un aerodromo militare a fini civili richiede un accordo tra la Confederazione, rappresentata dall’Ufficio federale degli esercizi delle forze aeree (UFEFA), e l’esercente civile dell’aerodromo. 2 L’esercente civile è tenuto a emanare un regolamento d’esercizio dell’aerodromo per l’uso civile. Il regolamento e le sue ulteriori modifiche devono essere approvati dall’ufficio e dall’UFEFA. Le disposizioni relative ai regolamenti d’esercizio per gli aerodromi civili si applicano per analogia all’esercizio civile. 3 Le disposizioni relative agli aerodromi civili si applicano per analogia alle costru- zioni erette esclusivamente ad uso civile di un aerodromo militare. È necessario inoltre l’accordo dell’UFEFA.
Art. 31 Cambiamento d’uso di aerodromi militari in aerodromi civili 1 L’uso a fini civili degli impianti di un ex aerodromo militare o di una parte di esso necessita di un’autorizzazione o di una concessione d’esercizio. Eventuali modifiche
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edili o cambiamenti d’uso di costruzioni, inoltre, sono soggetti alla procedura d’ap- provazione dei piani. 2 Il rilascio di un’autorizzazione o di una concessione d’esercizio presuppone che il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) confermi che non vi sono conflitti d’interesse tra la difesa nazionale e l’esercizio dell’aerodromo a fini civili.
Art. 35 Modifica 1 I progetti di modifica del sistema o dell’importo delle tasse aeroportuali devono essere pubblicati nella circolare d’informazione aeronautica (AIC) con l’indicazione che gli utenti dell’aeroporto possono prender visione della documentazione relativa presso l’esercente ed esprimere il loro parere entro il termine di due mesi. 2 Se alla scadenza del termine di consultazione l’esercente dell’aeroporto decide la modifica, questa dev’essere comunicata agli utenti dell’aeroporto e all’ufficio. La modifica entra in vigore al più presto due mesi dopo la sua notificazione.
Art. 48 e 49 Abrogati
Art. 53 cpv. 2 2 Allo scopo di proteggere la natura, il dipartimento può prescrivere, per determinate categorie di aeromobili, restrizioni d’atterraggio, di decollo e di sorvolo in zone de- finite con precisione.
Art. 54 cpv. 1 Le aree d’atterraggio situate a un’altitudine superiore a 1100 metri, impiegate a sco- po d’istruzione, d’esercizio o di sport o per il trasporto di persone a scopi turistici, sono designate come tali dal dipartimento, d’intesa con il DDPS e le autorità canto- nali competenti.
Art. 74a Disposizioni transitorie
1 Le procedure di autorizzazione, approvazione e concessione pendenti al momento
dell’entrata in vigore della modifica sono rette dal nuovo diritto. 2 In occasione del primo rinnovo della concessione d’esercizio degli aeroporti na- zionali (Ginevra e Zurigo) nel 2001 devono essere riesaminati tutti i disciplinamenti del regolamento d’esercizio. Dev’essere effettuato uno studio d’impatto sull’am- biente.
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7. Ordinanza del 19 ottobre 1988 19 concernente l’esame dell’impatto
sull’ambiente:
Art. 5 cpv. 2 secondo periodo 2 ... Se durante l’approvazione a posteriori dei piani di dettaglio, eccezionalmente è presa una decisione riguardo agli effetti considerevoli sull’ambiente di un impianto sottoposto all’EIA, un esame verrà effettuato anche in questa fase.
Art. 12 cpv. 2 terzo periodo 2 ... Se l’autorità competente è in disaccordo con la valutazione dell’Ufficio federale,
l’articolo 62b della legge del 21 marzo 199720 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è applicabile per eliminare le divergenze.
Allegato N. 11.1 Procedura decisiva, terza fase III. fase: il Dipartimento approva i piani (art. 26 cpv. 1 LF dell’8 mar. 1960 sulle strade nazionali, RS 725.11; RU 1999 3071)
N. 12.1 Procedura decisiva, seconda fase e nota a piè di pagina II. fase: l’autorità competente1 approva i piani (art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie, RS 742.101; RU 1999 3071) 1 Le procedure decisive per le nuove linee ferroviarie che sottostanno al decreto federale del 4 ottobre 1991 sul transito alpino (RS 742.104) sono rette dalle disposizioni di questo decreto.
N. 12.2 Procedura decisiva L’autorità competente approva i piani (art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie; RS 742.101; RU 1999 3071)
N. 13.1 Procedura decisiva L’Ufficio federale dei trasporti approva i piani (art. 8 cpv. 1 LF del 3 ott. 1975 sulla navigazione interna, RS 747.201; RU 1999 3071)
19 RS 814.011 20 RS 172.010; RU 1999 3071
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N. 14.1 Procedura decisiva Procedura d’approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 della legge del 21 dic.
1948 sulla navigazione aerea [LNA],
RS 748.0; RU 1999 3071) e approvazione del regolamento d’esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNA*)
N. 14.2 e 14.3 Procedura decisiva e nota a piè di pagina Procedura d’approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 della legge del 21 dic.
1948 sulla navigazione aerea [LNA],
RS 748.0; RU 1999 3071) e approvazione del regolamento d’esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNA*) * Se la procedura d’approvazione dei piani e la procedura d’approvazione del regolamento d’esercizio sono svolte congiuntamente o se viene svolta una sola procedura, lo stesso vale anche per l’EIA.
N. 21.3 Nota a piè di pagina 1) In caso di impianti nei pressi di acque internazionali: procedura federale in una sola fase (art. 62 cpv. 1 LUFI; RS 721.80; RU 1999 3071).
N. 22.1 Procedura decisiva L’autorità di vigilanza approva i piani (art. 2 cpv. 1 LITC)
N. 22.2 Procedura decisiva L’autorità competente approva i piani (art. 16 cpv. 1 della LF del 24 giugno
1902 sugli impianti elettrici; RS 734.0;
RU 1999 3071)
N. 50.1-50.4 Procedura decisiva Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della leg- ge militare; RS 510.10; RU 1999 3071)
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8. Ordinanza del 27 febbraio 1991 21 sulla protezione contro gli incidenti
rilevanti
Art. 23 Esecuzione 1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attri- buiti alla Confederazione. 2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposi- zioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.
9. Ordinanza del 9 giugno 1986 22 sulle sostanze
Ingresso, primo lemma visti gli articoli 26 capoverso 3, 29, 30a-30d, 32abis, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1, 41 capoverso 3, 41a capoverso 2, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 e 63 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 198323 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); ...
Art. 50 cpv. 2 e 3 2 L’autorità che rilascia l’autorizzazione segue le istruzioni dell’Ufficio federale (art. 33). La collaborazione dell’Ufficio federale è retta dall’articolo 41 capoverso 2 della legge sulla protezione dell’ambiente.
3 Abrogato
Art. 52 Competenze particolari Se una sostanza, un prodotto o un oggetto è sottoposto all’obbligo di dichiarazione o soggetto ad autorizzazione unicamente in base ad altri disposti legali, spetta agli uffici di dichiarazione rispettivamente alle autorità che rilasciano le autorizzazioni designati da detti disposti verificare se le disposizioni degli allegati 3 e 4 sono ri- spettate. La collaborazione dell’Ufficio federale è retta dall’articolo 41 capoverso 2 della legge sulla protezione dell’ambiente.
21 RS 814.012 22 RS 814.013 23 RS 814.01; RU 1999 3071
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10. Ordinanza del 14 gennaio 1998 24 concernente la restituzione, la ri-
presa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici
Ingresso, primo lemma visti gli articoli 30b, 30c capoverso 3, 30d lettera a, 30f, 30g, 30h e 39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 25 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), ...
Sezione 3a: Esecuzione
Art. 11a 1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attri- buiti alla Confederazione. 2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposi- zioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.
11. Ordinanza del 1° luglio 1998 26 contro il deterioramento del suolo
Art. 13 Esecuzione 1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attri- buiti alla Confederazione. 2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’UFAFP e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.
24 RS 814.016 25 RS 814.01; RU 1999 3071 26 RS 814.12
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12. Ordinanza del 28 ottobre 1998 27 sulla protezione delle acque
Art. 45 Esecuzione da parte dei Cantoni e della Confederazione 1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attri- buiti alla Confederazione. 2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall’articolo 48 capoverso 1 LPAc; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto. 3 Le autorità federali prendono in considerazione, su richiesta dei Cantoni, le pre- scrizioni e misure da essi emanate, sempreché queste non impediscano loro di adempiere i propri compiti o non li complichino in maniera sproporzionata. 4 Se emanano ordinanze amministrative, come direttive o istruzioni, riguardanti la protezione delle acque, le autorità federali consultano l’Ufficio federale.
Art. 51 titolo e cpv. 3 Risoluzioni, raccomandazioni e commissioni internazionali 3 Il Dipartimento nomina i membri delle delegazioni svizzere presso le commissioni internazionali per la protezione delle acque.
13. Ordinanza del 16 dicembre 1985 28 contro l’inquinamento
atmosferico
Art. 36 cpv. 2 2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge; sono salve le disposi- zioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.
27 RS 814.201 28 RS 814.318.142.1
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14. Ordinanza del 15 dicembre 1986 29 contro l’inquinamento fonico
Sostituzione di un’espressione: concerne soltanto il testo tedesco. Art. 45 1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attri- buiti alla Confederazione. 2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge; sono salve le disposi- zioni legali sull’obbligo di tutela del segreto. 3 Per l’esecuzione delle prescrizioni sulla limitazione delle emissioni (art. 4, 7 a 9 e 12), sui risanamenti (art. 13, 14, 16–18 e 20) e sulla determinazione e valutazione delle immissioni foniche (art. 36, 37 e 40) provvedono: a. l’Ufficio federale dei trasporti se le prescrizioni concernono impianti ferro- viari; b. l’Ufficio federale dell’aviazione civile se le prescrizioni concernono aero- porti civili; c. il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport se le prescrizioni concernono impianti della difesa nazionale. 4 Se le autorità federali sono competenti per ordinare limitazioni delle emissioni e risanamenti e quelle cantonali lo sono per ordinare provvedimenti d’isolamento acu- stico, le due autorità concordano tra loro i provvedimenti.
Art. 46 Abrogato
15. Ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 30 sui rifiuti
Ingresso, primo lemma visti gli articoli 29, 30b, 30c, 30d, 30h capoverso 1, 39 capoverso 1, 45 e 46 capo- verso 2 della legge del 7 ottobre 1983 31 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), ...
Art. 46 1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attri- buiti alla Confederazione.
29 RS 814.41 30 RS 814.600 31 RS 814.01; RU 1999 3071
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Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedura RU 2000
2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposi- zioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.
16. Ordinanza del 26 agosto 1998 32 sui siti contaminati
Art. 19 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 21 Esecuzione 1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attri- buiti alla Confederazione. 2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 della LPAmb; sono salve le di- sposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto. Allorché rinunciano a emettere decisioni concernenti provvedimenti di risanamento (art. 23 cpv. 3), le autorità fede- rali consultano previamente l’Ufficio federale e i Cantoni interessati. 3 Le autorità federali stabiliscono la procedura per quanto riguarda la suddivisione dei siti inquinati (art. 5 cpv. 4), la definizione dell’ordine di priorità (art. 5 cpv. 5) e lo stralcio di un’iscrizione nel catasto (art. 6 cpv. 2) dopo aver consultato l’Ufficio federale. 4 Esse informano regolarmente i Cantoni interessati sul contenuto del catasto (art. 5 e 6). Questi includono nel loro catasto un rinvio ai siti inquinati corrispondenti.
Art. 22 Abrogato
17. Ordinanza del 30 novembre 1992 33 sulle foreste
Art. 5 Autorizzazione di dissodamento, deposito pubblico 1 La domanda di dissodamento si presenta all’autorità direttiva della Confederazione
per le opere che competono alla Confederazione, e all’autorità responsabile in base al diritto cantonale per le opere che competono ai Cantoni.
2 L’autorità pubblica la domanda ed espone gli atti per la consultazione.
32 RS 814.680 33 RS 921.01
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3 L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale)
emana direttive concernenti il contenuto di una domanda di dissodamento.
Art. 6 Collaborazione tra l’Ufficio federale e i Cantoni 1 Se la Confederazione è competente per autorizzare il dissodamento, la collabora-
zione dell’Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall’articolo 49 capoverso 2 LFo. I Cantoni sostengono le autorità federali nell’accertamento dei fatti. 2 Per il calcolo della superficie di dissodamento, determinante per l’obbligo di con-
sultare l’Ufficio federale (art. 6 cpv. 2 LFo), si sommano tutti i dissodamenti: a. chiesti nella domanda di dissodamento; b. eseguiti per la stessa opera durante i 15 anni precedenti la domanda, o che possono essere ancora eseguiti.
Art. 7 cpv. 2 2 L’Ufficio federale tiene una statistica dei dissodamenti autorizzati dalla Confede-
razione e dai Cantoni. I Cantoni mettono a disposizione dell’Ufficio federale i dati necessari.
Art. 65 cpv. 2 2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall’articolo 49 capoverso 2 LFo; sono salve le disposizioni le- gali sull’obbligo di tutela del segreto.
Art. 66 cpv. 2 2 Essi comunicano all’Ufficio federale le disposizioni e le decisioni in merito ai dis- sodamenti.
Disposizione transitoria Le domande di dissodamento per le opere di competenza cantonale, pendenti il 1° gennaio 2000, sono giudicate in base al diritto previgente.
18. Ordinanza del 30 novembre 1992 34 sulla protezione delle essenze
forestali
Art. 35 cpv. 2 2 L’Ufficio federale collabora giusta l’articolo 49 capoverso 2 LFo con le altre auto-
rità federali competenti per l’esecuzione.
34 RS 921.541
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19. Ordinanza del 29 febbraio 1988 35 sulla caccia
Art. 15a Esecuzione della legge da parte della Confederazione 2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali
concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. Esse consultano i Cantoni prima di pren- dere una decisione. La collaborazione dell’Ufficio federale è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199736 sull’organizzazione del Governo e dell’Am- ministrazione.
20. Ordinanza del 30 settembre 1991 37 sulle bandite federali
Sostituzione di un’espressione All’articolo 9 capoverso 3 l’espressione «Ufficio federale dell’ambiente, delle fore- ste e del paesaggio (Ufficio federale)» è sostituita da «Ufficio federale».
Art. 6 cpv. 1 bis 1bis Se sono competenti per l’esecuzione autorità federali diverse dall’Ufficio fede- rale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale), la collaborazione di quest’ultimo è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199738 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
21. Ordinanza del 21 gennaio 1991 39 sulle riserve d’importanza
internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori
Sostituzione di un’espressione All’articolo 9 capoverso 1 l’espressione «Ufficio federale dell’ambiente, delle fore- ste e del paesaggio (Ufficio federale)» è sostituita da «Ufficio federale».
Art. 6 cpv. 1 bis 1bis Se sono competenti per l’esecuzione autorità federali diverse dall’Ufficio fede- rale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale), la collaborazione di quest’ultimo è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199740 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
35 RS 922.01 36 RS 172.010; RU 1999 3071 37 RS 922.31 38 RS 172.010; RU 1999 3071 39 RS 922.32 40 RS 172.010; RU 1999 3071
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22. Ordinanza del 24 novembre 1993 41 concernente la legge federale
sulla pesca
Art. 16 Abrogato
Sezione 4a: Esecuzione
Art. 17a 1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attri- buiti alla Confederazione. 2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall’articolo 21 capoverso 4 della legge; sono salve le disposizio- ni legali sull’obbligo di tutela del segreto. 3 Le autorità federali prendono in considerazione, su richiesta dei Cantoni, le pre- scrizioni e misure da essi emanate, sempreché queste non impediscano loro di adempiere i propri compiti o non li complichino in maniera sproporzionata. 4 Se adottano ordinanze amministrative come direttive o istruzioni concernenti la pesca, le autorità federali consultano l’Ufficio federale.
5 Il Dipartimento vigila sull’esecuzione degli accordi sulla pesca.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.
2 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1931
41 RS 923.01
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