AS 2000 734
Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici
Allegato 2 (n. I 2) Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE)
del 2 febbraio 2000
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle legge del 24 giugno 1902 1 sugli impianti elettrici (LIE) e l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974 2 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali, ordina:
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina la procedura d’approvazione dei piani che con- cernono la costruzione e la modifica di: a. impianti ad alta tensione; b. impianti di produzione di energia monofase di oltre 3 kVA oppure polifase di oltre 10 kVA collegati a una rete di distribuzione a bassa tensione; c. impianti a bassa tensione nella misura in cui sono sottoposti all’obbligo d’approvazione conformemente all’articolo 8a capoverso 1 dell’ordinanza del 30 marzo 1994 3 sulla corrente debole. 2 Essa è applicabile in tutta la sua estensione alla costruzione e alla modifica di reti di distribuzione a bassa tensione sempreché si tratti di impianti situati in zone pro- tette secondo il diritto federale o cantonale. Gli altri impianti a bassa tensione sono autorizzati dall’Ispettorato degli impianti a corrente forte (Ispettorato) in occasione delle ispezioni periodiche. A questo scopo i proprietari aggiornano costantemente i piani e la documentazione. 3 Essa non è applicabile ai piani che concernono la costruzione e la modifica di:
a. impianti definiti nell’articolo 2 dell’ordinanza del 6 settembre 19894 concer- nente gli impianti elettrici a bassa tensione sempreché non si tratti di im- pianti di cui al capoverso 1 lettera b;
RS 734.25
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Procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici RU 2000
b. prodotti definiti nell’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 aprile 19975 sui prodotti elettrici a bassa tensione; c. prodotti definiti nell’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 2 marzo
19986 sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplo-
sivi. 4 Agli impianti elettrici che servono solo o principalmente i veicoli ferroviari o i fi- loveicoli si applica l’ordinanza del 2 febbraio 20007 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari.
Sezione 2: Procedura d’approvazione dei piani
Art. 2 Documenti da allegare alla domanda
1 I documenti da presentare all’Ispettorato per l’approvazione devono contenere
tutte le informazioni necessarie per valutare il piano, in particolare indicazioni su: a. proprietario, ubicazione, genere e struttura dell’impianto progettato, come pure la sua situazione rispetto agli impianti già esistenti; b. la motivazione del piano; c. tutti gli aspetti rilevanti in materia di sicurezza; d. le eventuali interazioni con altri impianti o oggetti; e. gli effetti sull’ambiente e la pianificazione del territorio; f. la conformità alla pianificazione del territorio, in particolare ai piani direttori e d’utilizzazione cantonali. 2 L’Ispettorato emana direttive concernenti il genere, la presentazione, il contenuto e la quantità dei documenti da presentargli. 3 Se necessario l’Ispettorato può esigere documenti supplementari, in particolare la prova che i prodotti utilizzati nell’impianto sono conformi alle norme tecniche rico- nosciute. 4 Se l’autorità che rilascia l’autorizzazione lo esige, il richiedente deve sottoporle i documenti su cui si fondano quelli presentati. 5 Per la costruzione o modifica di un impianto sulla base di piani che sono già stati approvati precedentemente, per gli aspetti tecnici ci si può riferire all’approvazione di tali piani.
5 RS 734.26 6 RS 734.6 7 RS 742.142.1; RU 2000 741
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Art. 3 Impianti a corrente debole nell’area d’influenza di impianti a corrente forte 1 Nei piani di un impianto a corrente forte devono figurare gli impianti a corrente debole situati nell’area d’influenza dell’impianto a corrente forte progettato. 2 Se, in seguito alla costruzione di un impianto a corrente forte, un impianto a cor- rente debole esistente è sottoposto all’obbligo d’approvazione conformemente al- l’articolo 8a capoverso 1 dell’ordinanza del 30 marzo 19948 sulla corrente debole, i piani devono parimenti indicare quali sono i provvedimenti previsti per la protezio- ne dell’impianto a corrente debole. 3 Gli esercenti di impianti a corrente debole sono obbligati a mettere gratuitamente a disposizione le informazioni necessarie all’allestimento dei piani.
Art. 4 Picchettamento L’Ispettorato emana direttive per il picchettamento.
Art. 5 Procedura seguita dall’Ispettorato 1 L’Ispettorato ordina la pubblicazione della domanda, conduce la procedura di op- posizione e raccoglie i pareri dei Cantoni e delle autorità federali interessate. 2 L’Ispettorato valuta i differenti pareri, assume le prove necessarie e, se del caso, ordina le necessarie ispezioni. Esso concilia le parti.
Art. 6 Procedura seguita dall’Ufficio federale dell’energia 1 Se entro sei mesi dal ricevimento delle opposizioni e dei pareri dei Cantoni e delle autorità federali interessate non è stato possibile trovare un’intesa con tutti gli oppo- nenti e le autorità federali, l’Ispettorato invia i documenti, accompagnati da un rap- porto sullo stato della procedura, all’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale). In casi eccezionali quest’ultimo può prolungare congruamente il termine. 2 L’Ufficio federale sottopone il rapporto dell’Ispettorato agli opponenti e agli uffici federali con i quali non è stato possibile trovare un’intesa perché si pronuncino in merito. 3 Esso può assumere prove ulteriori, ordinare ispezioni e condurre trattative concer- nenti le opposizioni.
Art. 7 Modifiche del piano nel corso della procedura Se, sulla base delle obiezioni presentate nel corso della procedura d’approvazione dei piani, il progetto iniziale subisce modifiche sostanziali, il progetto modificato dev’essere nuovamente sottoposto agli interessati perché si pronuncino in merito e, se del caso, dev’essere depositato pubblicamente.
8 RS 734.1
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Art. 8 Termini di trattazione 1 Per la trattazione di una domanda d’approvazione dei piani l’Ispettorato applica di regola i seguenti termini: a. dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa all’inoltro ai Cantoni e alle autorità federali interessate; b. 30 giorni lavorativi per redigere la decisione dopo la conclusione delle trat- tative concernenti le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità. 2 Le disposizioni circa i termini di trattazione sono applicabili per analogia anche alla procedura dell’Ufficio federale. 3 Nella procedura semplificata il termine di trattazione applicabile all’intera proce- dura non deve superare di regola i 20 giorni lavorativi.
Art. 9 Decisione d’approvazione dei piani 1 La decisione d’approvazione dei piani dev’essere notificata al richiedente, agli op- ponenti, alle autorità federali interessate nonché ai Cantoni e ai Comuni partecipanti alla procedura. 2 È possibile rilasciare una concessione parziale per parti incontestate di un impianto a condizione che la linea non venga pregiudicata nel settore contestato.
Sezione 3: Inizio dei lavori e attivazione
Art. 10 Inizio dei lavori 1 La costruzione di un impianto può iniziare soltanto quando la decisione d’approva- zione dei piani è passata in giudicato. 2 Se durante i lavori di costruzione si presentano motivi imperativi per divergere dal piano approvato, occorre informare immediatamente l’Ispettorato. Nel caso di diver- genze che potrebbero essere approvate con la procedura semplificata, l’Ispettorato decide senza avviare una nuova procedura d’approvazione. 3 Negli altri casi l’Ispettorato deve avviare una nuova procedura d’approvazione del piano modificato mentre i lavori di costruzione delle parti dell’impianto non interes- sate dalla modifica possono continuare.
Art. 11 Prolungamento della validità dell’approvazione dei piani Se l’esecuzione di un piano di costruzione iniziato entro i termini previsti è inter- rotta per più di un anno, si deve chiedere all’Ispettorato il prolungamento della vali- dità dell’approvazione dei piani qualora siano trascorsi oltre 3 anni da quando la decisione di approvazione è passata in giudicato.
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Art. 12 Attivazione L’impresa deve notificare per scritto all’Ispettorato il completamento dell’impianto e allegare una conferma del costruttore dalla quale risulti che l’impianto soddisfa i requisiti legali e le norme tecniche riconosciute.
Art. 13 Controllo Entro un anno dal completamento l’Ispettorato controlla se l’impianto è stato co- struito conformemente alle prescrizioni e ai piani approvati e se sono state applicate le misure prese per la protezione dell’ambiente.
Sezione 4: Piani generali e garanzia della sicurezza
Art. 14 Piani generali 1 I proprietari di impianti elettrici allestiscono un piano generale della loro rete. Questo dev’essere costantemente aggiornato e, su richiesta, messo a disposizione degli uffici cantonali competenti. 2 Il piano generale deve permettere la valutazione globale di un progetto in rapporto agli impianti già esistenti.
Art. 15 Garanzia della sicurezza con condizioni modificate 1 Se una modifica delle condizioni pregiudica la sicurezza, il proprietario dell’im- pianto è tenuto a prendere immediatamente le misure necessarie per ristabilirla. 2 Le modifiche che pregiudicano la sicurezza o che concernono le basi di valutazio- ne, le modifiche del regime di proprietà dell’impianto e lo smantellamento del- l’impianto devono essere notificati all’Ispettorato. 3 Le misure prese o previste in seguito alla modifica delle condizioni e i relativi do- cumenti devono essere sottoposti per approvazione all’Ispettorato.
Sezione 5: Emolumenti e spese di pubblicazione
Art. 16 Emolumenti 1 Gli emolumenti per attività nell’ambito della procedura d’approvazione dei piani sono disciplinati per l’Ispettorato conformemente all’ordinanza del 7 dicembre
19929 sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.
2 Se l’Ispettorato trasmette la procedura secondo l’articolo 7 capoverso 1 all’Ufficio federale, quest’ultimo stabilisce gli emolumenti giusta l’articolo 10 dell’ordinanza menzionata nel capoverso 1 e li fattura al richiedente.
9 RS 734.24
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3 Per attività effettuate dopo la trasmissione all’Ufficio federale l’Ispettorato esige un emolumento secondo l’articolo 10 dell’ordinanza menzionata nel capoverso 1. 4 L’Ufficio federale calcola i propri emolumenti secondo il tempo impiegato sulla base dei costi del personale e dei posti di lavoro nell’Amministrazione generale della Confederazione. Le spese causate dall’intervento di esperti e dall’utilizzo di officine di prova o dall’allestimento di perizie sono fatturate separatamente.
Art. 17 Spese di pubblicazione Le spese di pubblicazione della domanda sono a carico del richiedente. L’organo preposto alla pubblicazione le incassa direttamente dal richiedente.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 18 Diritto previgente: abrogazione 1 L’ordinanza del 26 giugno 199110 sulla procedura d’approvazione dei piani d’im- pianti a corrente forte è abrogata.
Art. 19 Modifica del diritto vigente 1. L’ordinanza del 30 marzo 1994 11 sulla corrente debole è modificata come segue: Art. 8a cpv. 1 lett. f 1 Prima dello stabilimento dell’impianto, occorre sottoporre all’approvazione del- l’istanza di controllo la documentazione relativa ai piani per: f. impianti elettrici a corrente debole, sempreché si tratti di impianti situati in zone potette secondo il diritto federale o cantonale.
2. L’ordinanza del 9 aprile 199712 sui prodotti elettrici a bassa tensione è modificata come segue: Sostituzione di espressioni: 1 Nell’articolo 11 l’espressione «prodotto a bassa tensione» è sostituita da «prodotto elettrico». 2 Nell’articolo 12 capoverso 1 e 2 lettera a l’espressione «prodotto a bassa tensio- ne» è sostituita da «prodotto».
10 RU 1991 1476, 1992 2499, 1997 1016, 1998 54, 1999 704 754 11 RS 734.1 12 RS 734.26
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Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.
2 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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