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AS 2000 741

Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari

Allegato 3 (n. I 3) Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF)

del 2 febbraio 2000

Il Consiglio federale svizzero, visti l’articolo 97 della legge del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr) e l’articolo

16 della legge del 24 giugno 1902 2 sugli impianti elettrici,

ordina:

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina la procedura d’approvazione dei piani per le co- struzioni e gli impianti, compresi quelli a corrente forte e a corrente debole, che ser- vono esclusivamente o prevalentemente all’esercizio di una ferrovia (impianto fer- roviario). 2 I requisiti concernenti i progetti dei veicoli e la procedura per la loro approvazione sono disciplinati dall’ordinanza del 23 novembre 19833 sulle ferrovie (Oferr), dalle disposizioni d’esecuzione dell’Oferr del 15 dicembre 1983 (DE-Oferr) e, a titolo sussidiario, dalla presente ordinanza. 3 La procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari si applica per analo- gia alla determinazione delle zone riservate e degli allineamenti.

Art. 2 Coordinamento delle procedure d’approvazione dei piani e di concessione d’infrastruttura Le procedure d’approvazione dei piani e di concessione d’infrastruttura possono essere riunite. In tal caso, i progetti devono soddisfare le esigenze della presente or- dinanza, mentre la domanda di concessione deve soddisfare quelle dell’ordinanza del 25 novembre 1998 4 sul rilascio di concessioni per l’infrastruttura ferroviaria.

Art. 3 Domanda d’approvazione dei piani 1 La domanda d’approvazione dei piani deve contenere tutti i dati necessari alla va- lutazione del progetto, segnatamente i seguenti documenti:

RS 742.142.1

2000-0117 741

Procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari RU 2000

a. un rapporto tecnico con la motivazione del progetto; b. un piano d’insieme; c. i piani di situazione; d. i profili longitudinali; e. i profili normali della sottostruttura; f. i profili trasversali normali e quelli caratteristici; g. la sagoma limite dei veicoli e il profilo dello spazio libero; h. inoltre i piani, gli schemi, i disegni e i rapporti concernenti gli impianti elet- trici che servono all’esercizio ferroviario oppure sono situati in prossimità dell’impianto ferroviario o lo incrociano; i. un rapporto di sicurezza; j. i piani d’utilizzazione e di sicurezza delle opere di costruzione; k. particolari prove che risultano dalla legislazione sulla pianificazione del ter- ritorio e sulla protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio; l. i dati relativi al fabbisogno di terreni e di diritti reali, nonché alle modalità per acquisirli; m. le eventuali proposte concernenti le previste procedure di ricomposizione particellare; n. il concetto di picchettamento o la motivazione nel caso in cui vi si rinunci. 2 Se necessario, l’autorità competente per l’approvazione (art. 18 cpv. 2 della legge sulle ferrovie) può esigere ulteriori documenti. 3 L’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) emana direttive circa il genere, le caratteristiche, il contenuto e il numero dei documenti richiesti.

Art. 4 Picchettamento Le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento di cui all’articolo 18c capo- verso 1 Lferr: a. le delimitazioni delle proprietà fondiarie da acquisire nonché tutte le super- fici ad esse appartenenti necessarie ai fini delle misure di sostituzione ecolo- giche devono apparire chiaramente; b. i bordi esterni degli edifici e delle opere di costruzione che fanno parte dell’impianto, eccettuati i supporti delle linee a grande portata e di alta ten- sione, devono essere contrassegnati mediante profili; c. qualora sia necessario procedere a un dissodamento del terreno, si devono indicare le superfici interessate e gli alberi che devono essere asportati.

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Art. 5 Procedura in caso di modifiche sostanziali del progetto 1 Se, nel corso della procedura d’approvazione, i progetti subiscono modifiche so- stanziali rispetto al progetto iniziale, il progetto modificato deve essere nuovamente sottoposto agli interessati o, se del caso, pubblicato. 2 Se i piani sono modificati dopo essere stati approvati, le parti interessate devono essere sottoposte a una nuova procedura. 3 Se l’impianto è già in costruzione, i lavori concernenti le parti rimaste invariate possono proseguire, salvo ordine contrario dell’autorità competente.

Art. 6 Notificazione della decisione d’approvazione dei piani e inizio dei lavori di costruzione 1 La decisione d’approvazione dei piani deve essere notificata al richiedente, ai Cantoni e ai Comuni partecipanti alla procedura, alle autorità federali interessate e agli oppositori. 2 Gli oppositori non saranno informati se le loro domande sono già state oggetto di una decisione separata passata in giudicato. 3 La costruzione dell’impianto può essere iniziata soltanto sulla base di una decisio- ne d’approvazione dei piani passata in giudicato.

Art. 7 Costi delle pubblicazioni La ferrovia assume i costi relativi alla pubblicazione della domanda negli organi uf- ficiali dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 8 Termine di trattazione

1 Di regola si applicano i seguenti termini di trattazione:

a. 12 mesi per la procedura ordinaria d’approvazione dei piani; b. 18 mesi qualora sia necessario procedere a espropriazioni; c. 4 mesi per la procedura semplificata. 2 Il termine decorre non appena l’autorità preposta all’approvazione ha ricevuto tutti i documenti da allegare alla domanda.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 23 dicembre 1932 5 sui progetti di costruzioni ferroviarie è abrogata.

5 CS 7 31; RU 1984 1436, 1991 1476, 1999 689 704

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Art. 10 Modifica del diritto vigente

1. Ordinanza del 5 dicembre 19946 sulle installazioni elettriche delle ferrovie

(OIEF): Per quanto la presente ordinanza non preveda disposizioni derogatorie, si applicano anche le seguenti ordinanze: Art. 2 lett. g g. ordinanza del 2 febbraio 20007 concernente la procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari;

2. Ordinanza del 25 novembre 19988 sugli emolumenti relativi ai compiti dell’Uffi- cio federale dei trasporti: Art. 23 cpv. 4 4 Nell’ambito della procedura ordinaria e semplificata d’approvazione dei piani non sono aggiudicate spese ripetibili. Sono eccettuate le procedure ordinarie per doman- de che richiedono espropriazioni. In questo caso le spese ripetibili sono disciplinate dall’articolo 115 della legge federale del 20 giugno 1930 9 sull’espropriazione.

Art. 25 cpv. 1 e 2 1 L’emolumento per l’esame e l’approvazione di elenchi degli oneri e schizzi-tipo nel caso di veicoli e impianti di sicurezza conformemente all’articolo 18w capoverso

2 Lferr è calcolato in funzione del tempo impiegato, ma ammonta almeno a 400

franchi.

2 Abrogato

3. Ordinanza del 26 febbraio 1992 10 sui binari di raccordo (OBR):

Art. 7 Esposizione pubblica dei piani L’esposizione pubblica del piano d’utilizzazione o della domanda di costruzione comprende, oltre ai documenti prescritti dal diritto cantonale, i piani e i dati di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del 2 febbraio 200011 concernente la procedura d’ap- provazione dei piani di impianti ferroviari e alle direttive emanate dall’Ufficio fede- rale. Sono fatte salve le semplificazioni che non pregiudicano i diritti delle parti.

6 RS 734.42 7 RS 742.142.1; RU 2000 741 8 RS 742.102 9 RS 711; RU 1999 3071 10 RS 742.141.51 11 RS 742.142.1; RU 2000 741

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Art. 11 Disposizione transitoria Ai requisiti concernenti i documenti da allegare alla domanda che sono stati presen- tati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto ante- riore.

Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.

2 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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