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AS 2000 746

Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta

Allegato 4 (n. I 4) Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC)

del 2 febbraio 2000

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 52 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1963 1 sugli im- pianti di trasporto in condotta (legge), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la costruzione e l’esercizio di condotte destinate al trasporto di combustibili o carburanti liquidi o gassosi, idrocarburi o miscele di idrocarburi come petrolio greggio, gas naturale, gas di raffineria, distillati del petro- lio greggio o residui liquidi provenienti dalla distillazione del petrolio greggio.

Art. 2 Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza si applica a:

a. impianti di trasporto in condotta nei quali il prodotto della pressione di ser- vizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicata per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 200 000 Pa m (200 bar cm) e, allo stesso tempo, la pressione di servizio autorizzata è superiore a 500 000 Pa (5 bar); i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione; b. impianti di trasporto in condotta di proprietà della Confederazione o di un istituto federale che non soddisfano i criteri di cui alla lettera a. 2 Sentito il Cantone interessato, l’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale) può sottoporre l’intero impianto, costituito da condotte che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 e da altre che non le soddisfano, alle norme che disciplinano le sue parti più importanti.

RS 746.11 1 RS 746.1; RU 1999 3071

746 2000-0118

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Art. 3 Impianti non sottoposti alla legge

1 Non sono sottoposte alla legge:

a. le condotte che sono parti costitutive di impianti di deposito, travaso, tratta- mento o impiego di combustibili e di carburanti liquidi o gassosi a condizio- ne che non superino di più di 100 m l’area destinata all’installazione; b. le condotte che collegano le stazioni di distribuzione di gas dell’impresa ai consumatori e non superino i 100 m di lunghezza. 2 Inizio e fine dell’impianto di trasporto in condotta sottoposto alla legge sono fissati dall’Ufficio federale in occasione dell’approvazione dei piani e devono situarsi pres- so le serrande o presso altri impianti adeguati della condotta.

Art. 4 Vigilanza tecnica 1 La vigilanza tecnica degli impianti di trasporto in condotta compete all’Ispettorato federale degli oleo e gasdotti (Ispettorato).

2 In merito a questioni tecniche decide l’Ufficio su richiesta dell’Ispettorato.

Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani

Art. 5 Documenti da allegare alla domanda 1 I documenti da allegare alla domanda di approvazione dei piani devono contenere tutti i dati necessari alla valutazione, ovvero: a. un rapporto tecnico; b. un rapporto di impatto sull’ambiente; c. i piani del progetto con la nota «Piani da depositare»; d. un rapporto sulla conformità alla pianificazione del territorio, in particolare ai piani direttori e d’utilizzazione dei Cantoni. 2 I Comuni e i Cantoni nonché le autorità federali supportano il richiedente quando elabora i documenti da allegare alla domanda. 3 Se necessario l’Ufficio federale e l’Ispettorato possono chiedere documentazione supplementare. 4 Il richiedente deve tener pronta la documentazione di base dei documenti inviati e, su richiesta, esibirla.

Art. 6 Rapporto tecnico Il rapporto tecnico comprende in particolare: a. informazioni sull’impresa; b. informazioni sull’autore del progetto; c. la motivazione del progetto;

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d. una descrizione generale del progetto con indicazione dei dati relativi ai componenti dell’impianto, una descrizione del tracciato nonché informazio- ni su costruzioni speciali e impianti accessori; e. i dati tecnici della condotta; f. il progetto di protezione catodica; g. richiesta e motivazione di deroghe ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del 20 aprile 19832 sulle prescrizioni di sicurezza degli impianti di trasporto in condotta; h. il calendario dei lavori.

Art. 7 Rapporto di impatto sull’ambiente Il rapporto di impatto sull’ambiente contiene: a. un rapporto relativo all’impatto dell’impianto sull’ambiente secondo l’ordi- nanza del 19 ottobre 1988 3 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente; b. una valutazione dell’entità dei danni che un incidente rilevante ai sensi del- l’ordinanza del 27 febbraio 19914 sulla protezione contro gli incidenti rile- vanti può provocare alla popolazione o all’ambiente; c. se necessario in base ai risultati della valutazione di cui all’articolo 6 dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti un’analisi dei ri- schi ai sensi dell’allegato 4.1 dell’ordinanza sulla protezione contro gli inci- denti rilevanti; d. una perizia idro-geologica circa le zone con presenza di acque sotterranee utilizzabili, le captazioni di sorgenti e di acque artesiane, i perimetri di pro- tezione delle falde freatiche, la natura del suolo, le caratteristiche del terreno che possono costituire un pericolo per le condotte (come frane, cedimenti, cadute di pietre, valanghe o erosioni); e. cartografie di protezione del suolo conformemente alle direttive sulla prote- zione del suolo adottate dall’Ufficio federale dell’energia il 1° gennaio 19975.

Art. 8 Piani del progetto I piani del progetto comprendono: a. piante d’insieme del tracciato della condotta in scala 1:10 000, 1:25 000 op- pure 1:50 000 (carta nazionale originale o riproduzione a colori); b. piani d’insieme in scala 1:5000 o 1:10 000; c. piani di situazione secondo l’articolo 10 in scala 1:1000 oppure 1:500;

2 RS 746.2 3 RS 814.011 4 RS 814.012 5 Ottenibile presso l’Ufficio federale dell’energia, Monbijoustrasse 74, 3003 Berna.

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d. piani d’oggetto e piani-tipo; e. piani delle opere annesse, ivi compresi i fabbricati e le opere di genio civile, con piani di facciate e di configurazione dei dintorni e indicanti le zone protette secondo gli articoli 15 e 19 dell’ordinanza del 20 aprile 19836 sulle prescrizioni di sicurezza degli impianti di trasporto in condotta; f. uno schema dell’impianto meccanico; g. una descrizione degli impianti di telecomunicazione, telecomando e sorve- glianza.

Art. 9 Contenuto dei piani d’insieme 1 Le parti d’impianto visibili sul terreno devono essere contrassegnate come tali.

2 Nei piani d’insieme devono figurare i rinvii ai piani di situazione corrispondenti.

3 I confini cantonali e comunali, le vie di comunicazione, i corsi d’acqua e i confini delle zone forestali devono essere contrassegnati come tali. 4 Nei piani d’insieme, inoltre, devono essere evidenziati anche le captazioni di sor- genti e di acque artesiane, le zone di costruzione e agricole, le zone protette, i mo- numenti e i siti sottoposti alla protezione della collettività nonché i progetti di co- struzione con incidenza territoriale, quali le vie di comunicazione stradali e ferro- viarie.

Art. 10 Contenuto dei piani di situazione I piani di situazione comprendono: a. la posizione e la copertura in scala esatta della condotta e degli impianti ac- cessori comprese le costruzioni sopraelevate, i terrapieni ecc. in rapporto agli altri oggetti situati entro un territorio di 100 m d’ambo i lati della con- dotta; devono parimenti essere indicati gli altri oggetti più lontani aventi un’importanza particolare per l’approvazione dei piani; b. i confini e il numero delle parcelle, la loro appartenenza al Cantone o al Comune, il nome e l’indirizzo del proprietario; c. le zone protette e l’indicazione delle distanze di sicurezza secondo gli arti- coli 10-19 dell’ordinanza del 20 aprile 19837 sulle prescrizioni di sicurezza degli impianti di trasporto in condotta; d. i rinvii ai piani corrispondenti; e. i dati tecnici dei tubi e degli elementi di montaggio come il materiale da co- struzione dei tubi, le dimensioni e le guaine protettive di questi ultimi; f. la pressione massima di servizio; g. il nome dei corsi d’acqua, delle strade, delle piazze come pure altre designa- zioni utili per identificare gli oggetti;

6 RS 746.2 7 RS 746.2

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h. le strisce di terreno necessarie per la costruzione e i confini di dissodamento; i. le prese d’acqua con le zone di protezione; j. le zone caratterizzate dalla presenza di falde freatiche utilizzabili e le zone di protezione delle acque del sottosuolo; k. la designazione delle linee aeree con indicazione della tensione d’esercizio; l. le misure di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta; m. gli elementi essenziali della protezione catodica; n. l’ubicazione delle marcature del tracciato.

Art. 11 Documentazione tecnica sulle condotte I seguenti documenti devono essere inviati direttamente all’Ispettorato: a. documenti sulle dimensioni e l’esecuzione dei tubi, dei pezzi sagomati e delle armature; b. piani, descrizione e schemi degli impianti accessori; c. piani e documenti concernenti gli impianti di telecomunicazione e di tele- comando; d. schemi e documenti concernenti la protezione catodica; e. i precedenti piani delle zone; f. il profilo longitudinale ed i calcoli idraulici in caso di condotte per il tra- sporto di liquidi.

Art. 12 Picchettamento 1 Per il picchettamento di progetti di trasporto in condotta valgono le seguenti pre- scrizioni: a. l’asse della condotta è contrassegnato in modo ben visibile con picchetti color arancione; b. le piante da rimuovere sono contrassegnate in arancione; dove il tracciato della condotta interseca cespugli o foreste, i confini entro i quali è necessario il disboscamento sono marcati in arancione; c. il perimetro delle proprietà fondiarie da acquistare è contrassegnato con pic- chetti di colore blu; d. i lati esterni degli edifici appartenenti alla condotta sono contrassegnati con profili. 2 Il picchettamento dev’essere mantenuto per tutto il periodo di deposito del pro- getto.

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Art. 13 Modifiche sostanziali del progetto Se, sulla base delle obiezioni presentate nel corso della procedura di approvazione dei piani, il progetto iniziale subisce modifiche sostanziali, il progetto modificato dev’essere sottoposto nuovamente agli interessati perché si pronuncino in merito oppure, se del caso, dev’essere depositato pubblicamente.

Art. 14 Procedura seguita dall’Ispettorato L’Ispettorato esamina la documentazione tecnica sulle condotte secondo l’artico- lo 11 e comunica al richiedente il proprio parere.

Art. 15 Approvazione dei piani

1 La decisione di approvazione dei piani comprende:

a. i piani di situazione; b. i piani d’oggetto e di dettaglio; c. i piani per gli impianti accessori; d. le prescrizioni relative all’esecuzione dei lavori. 2 L’Ufficio federale può rilasciare concessioni parziali per segmenti di una condotta incontestati a condizione che il tracciato della condotta non venga pregiudicato nel settore contestato. 3 La decisione di approvazione dei piani statuisce in merito alle richieste presentate nel corso della procedura di approvazione e alle opposizioni. Se la procedura lo giu- stifica, dette richieste possono essere trattate con decisione separata. 4 La decisione di approvazione dei piani dev’essere notificata al richiedente, ai Cantoni e ai Comuni interessati dall’impianto, alle autorità federali interessate e agli opponenti, sempreché la loro opposizione non sia stata oggetto di una decisione se- parata.

Art. 16 Termini di trattazione Per la trattazione di una domanda di approvazione dei piani, l’Ufficio federale ap- plica di regola i seguenti termini: a. dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa all’inoltro ai Cantoni ed alle autorità federali interessate; b. 30 giorni lavorativi per redigere la decisione dopo la conclusione delle trat- tative concernenti le opposizioni ed il ricevimento dei pareri delle autorità.

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Sezione 3: Costruzione

Art. 17 Piani di costruzione 1 Dopo la decisione di approvazione ed in esecuzione della stessa, l’impresa sotto- pone i piani di costruzione all’Ufficio federale. 2 L’Ufficio federale verifica che i piani di costruzione concordino con la decisione di approvazione.

Art. 18 Vigilanza sulla costruzione 1 L’Ispettorato vigila sulla corretta esecuzione dei lavori di costruzione. Può esegui- re controlli o delegarli a terzi. 2 Impone le misure richieste da altri Uffici federali o cantonali, in particolare nel- l’ambito della protezione dei lavoratori e della salute. 3 L’impresa deve informare l’Ispettorato in anticipo e in tempo utile circa l’organiz- zazione del cantiere, le specifiche tecniche concernenti l’esecuzione dei lavori e il calendario d’esecuzione del progetto e comunica immediatamente eventuali avveni- menti particolari. 4 Redige verbali sui lavori e i controlli effettuati e li sottopone, su richiesta, al- l’Ispettorato. Quest’ultimo fissa la durata di conservazione dei singoli documenti.

Sezione 4: Esercizio

Art. 19 Domanda di permesso d’esercizio 1 Terminata la costruzione dell’impianto di trasporto in condotta, l’impresa presenta all’Ufficio federale una domanda di un nuovo permesso d’esercizio o di comple- mento del permesso già esistente.

2 Alla domanda devono essere allegati:

a. il regolamento d’esercizio; b. la conferma che è stata conclusa un’assicurazione di responsabilità civile; c. la conferma che le piante d’insieme in scala 1:25 000 complete dei segnali di demarcazione richiesti sono state distribuite ai Comuni ed ai servizi di soc- corso interessati.

Art. 20 Collaudo Prima di rilasciare il permesso d’esercizio l’Ispettorato effettua un collaudo che comprende in particolare: a. la verifica che l’impianto corrisponda alla decisione di approvazione dei piani, incluse le misure predisposte per la protezione dell’ambiente, e ai pia- ni di costruzione controllati;

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b. il controllo di pressione e impermeabilità della condotta; c. il controllo di funzionalità, impermeabilità e solidità degli impianti accesso- ri; d. il controllo del funzionamento degli impianti di telecomunicazione e tele- comando; e. il controllo del regolamento d’esercizio.

Art. 21 Permesso d’esercizio

1 Il permesso d’esercizio stabilisce in particolare:

a. la pressione d’esercizio autorizzata per l’impianto; b. i limiti della vigilanza; c. la periodicità dei rapporti; d. il destinatario dei piani di esecuzione. 2 Il permesso d’esercizio comprende anche l’autorizzazione del regolamento d’eser- cizio. 3 Il rilascio del permesso d’esercizio dev’essere comunicato alle autorità interessate.

Art. 22 Tenore del regolamento d’esercizio 1 Il regolamento d’esercizio comprende in particolare le seguenti informazioni sul- l’impresa: a. organigramma; b. competenze e responsabilità per i singoli componenti dell’impianto; c. istruzione e formazione continua; d. rapporti dell’impresa verso terzi per i quali l’impianto di trasporto in con- dotta viene esercitato o che esercitano l’impianto o parti di esso per l’im- presa. 2 Per quanto concerne l’esercizio dell’impianto, il regolamento d’esercizio deve for- nire le seguenti informazioni: a. esercizio, occupazione, competenze e responsabilità dei singoli posti di co- mando; b. esercizio e manutenzione delle stazioni e dei diversi segmenti della condotta; c. elenchi degli obblighi per il controllo e la manutenzione di stazioni e con- dotte; d. sistema d’informazione dei proprietari e dei Comuni interessati; e. organizzazione delle riparazioni in caso di avarie, piani d’allarme e d’inter- vento, piano di sicurezza e d’intervento; f. piano per contenere al minimo i danni; g. esercizi d’intervento;

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h. procedure in caso di lavori edili eseguiti da terzi; i. condizioni d’esercizio particolari; j. prescrizioni particolari per raschiature; k. depositi di attrezzi e materiale d’impiego.

3 Il regolamento d’esercizio comprende le seguenti informazioni sull’impianto di

trasporto in condotta: a. piante d’insieme dell’impianto di trasporto in condotta (condotte e impianti accessori), eventuali limiti della vigilanza; b. schemi dell’impianto (meccanico ed elettrico); c. lista dei piani in vigore; d. prescrizioni relative a controllo e manutenzione di condotte, tracciati e im- pianti accessori; e. disposizioni di sicurezza per l’esercizio e la manutenzione degli impianti.

Art. 23 Piani d’esecuzione 1 I piani d’esecuzione sono trasmessi all’Ufficio federale e all’Ispettorato entro sei mesi dalla messa in esercizio dell’impianto.

2 I piani consistono in:

a. piante d’insieme (1:25 000); b. piani d’insieme (1:10 000); c. piani di situazione (1:1000, 1:500); d. piani d’oggetto; e. piani degli edifici. 3 Ai documenti destinati all’Ispettorato devono essere allegati anche i piani e gli schemi delle tubazioni.

Art. 24 Vigilanza sull’esercizio 1 L’Ispettorato, con o senza preavviso, effettua a scadenze regolari ispezioni che comprendono in particolare: a. il controllo di documenti quali regolamento d’esercizio, piani, schemi; b. controlli dei tracciati (picchetti, cambiamenti del terreno, costruzioni effet- tuate da terzi, coltivazione); c. il controllo degli organi di sicurezza; d. un controllo dei serbatoi; e. controlli delle stazioni; f. il controllo dell’anticorrosivo catodico;

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g. il controllo del funzionamento degli organi di blocco, degli impianti di tele- comunicazione, telecomando e sorveglianza; h. controlli di tenuta. 2 L’Ispettorato ordina la rimozione di eventuali difetti e impartisce un termine per effettuarla.

3 L’impresa informa immediatamente l’Ispettorato se si verificano avvenimenti

straordinari. In caso di danni o fuoriuscite della merce trasportabile deve informare anche l’Ufficio federale. 4 Ogni anno l’impresa trasmette all’Ufficio federale rapporto di gestione, conto an- nuale e bilancio. L’Ufficio federale può esigere ulteriori informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza o a fini statistici.

Art. 25 Sospensione dell’esercizio 1 L’impresa informa l’Ufficio federale, anticipatamente e in tempo utile, circa una sospensione temporanea o definitiva dell’esercizio. 2 Impianti, messi temporaneamente fuori esercizio, sono considerati alla stregua di quelli in esercizio per quanto riguarda manutenzione e controllo. 3 Se un impianto viene messo definitivamente fuori esercizio, l’Ufficio federale di- spone i provvedimenti necessari e ne sorveglia l’esecuzione.

Sezione 5: Nuove opere di terzi

Art. 26 Consenso 1 I terzi che intendono eseguire lavori di costruzione secondo l’articolo 28 della leg- ge devono chiedere il consenso dell’Ufficio federale per tempo prima dell’inizio dei lavori.

2 Sono considerati lavori di costruzione secondo l’articolo 28 della legge:

a. lavori di scavo (ivi compresi le arature in profondità e la rimozione del ter- reno), riporti di terreno, scavi sotterranei nonché modifiche importanti della destinazione del suolo all’interno di una striscia di terreno larga 10 metri mi- surata orizzontalmente da entrambi i lati della condotta o, all’interno della zona di protezione, dagli impianti accessori e dal portale delle gallerie; b. lavori all’esplosivo come anche la sistemazione di impianti che producono vibrazioni o che sono fonte di influenze elettriche, chimiche o altre e che possono nuocere alla sicurezza o all’esercizio dell’impianto di trasporto in condotta. 3 L’obbligo di chiedere il consenso dell’Ufficio federale sorge al momento in cui la decisione di approvazione dei piani diventa definitiva. 4 Ai proprietari di fondi tenuti a chiedere un consenso secondo il capoverso 1 l’im- presa ricorda per scritto l’obbligo di chiedere, almeno una volta ogni 4 anni, il con-

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senso dell’Ufficio federale per l’esecuzione dei lavori di costruzione. Le infrazioni a quest’obbligo si devono annunciare immediatamente all’Ufficio federale.

Art. 27 Procedura e condizioni per ottenere il consenso 1 La richiesta, unitamente agli altri documenti necessari alla sua valutazione come piani, descrizioni, programmi di costruzione e, per quanto possibile, il preavviso dell’impresa interessata, dev’essere inoltrata all’Ispettorato. 2 L’Ufficio federale rilascia il suo consenso se si dimostra che un rifiuto arrechereb- be inconvenienti maggiori al terzo oppure all’impresa e se non vi si oppongono mo- tivi preponderanti di sicurezza. 3 Può far dipendere il consenso da condizioni o oneri imposti a terzi o all’impresa.

Sezione 6: Impianti sottoposti alla vigilanza dei Cantoni

Art. 28 1 I Cantoni regolano la procedura per la costruzione, l’esercizio e il controllo degli impianti di trasporto in condotta sottoposti alla loro vigilanza ed informano l’Ufficio federale. 2 Se progetti di costruzione di terzi sono situati all’interno della distanza secondo l’articolo 26 capoverso 2 lettera a da un impianto di trasporto in condotta che ha una pressione d’esercizio superiore a 500 000 Pa (5 bar), è necessario il consenso del- l’ufficio cantonale competente. Le condizioni da soddisfare sono regolate dall’arti- colo 27.

Sezione 7: Emolumenti e spese

Art. 29 Obbligo fiscale 1 È tenuto a pagare un emolumento chi svolge un’attività ai sensi degli articoli 30 e 31. 2 Spese causate da consultazioni peritali e di laboratori di prova e da perizie sono calcolate a parte.

Art. 30 Emolumenti riscossi dall’Ufficio federale

1 Gli emolumenti sono calcolati come segue:

a. per l’approvazione di un progetto di costruzione un emolumento di base di

8000 e un supplemento di 800 franchi per chilometro di condotta;

b. per la vigilanza sull’esercizio e i servizi un emolumento di base di 800 e un supplemento di 80 franchi per chilometro di condotta;

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c. per disposizioni e decisioni che non possono essere conteggiate secondo le lettere a o b, 3000 franchi al massimo; sono determinanti i costi effettivi dell’Ufficio federale sulla base dei costi del personale e dei posti di lavoro nell’Amministrazione generale della Confederazione. 2 Se, a seguito di procedure di opposizione particolarmente complesse, un gran nu- mero di opposizioni o altre circostanze insolite, una richiesta di approvazione dei piani causa una spesa supplementare notevole, l’Ufficio può esigere un supplemento del 100 per cento al massimo sull’emolumento secondo il capoverso 1 lettera a. 3 Per progetti rifiutati, ritirati o sospesi oppure in casi particolarmente semplici, l’Ufficio può fatturare solo una parte dell’emolumento secondo il capoverso 1 lette- ra a, a seconda della spesa affrontata.

Art. 31 Emolumenti riscossi dall’Ispettorato 1 Gli emolumenti riscossi dall’Ispettorato per esaminare la documentazione tecnica relativa alle condotte e la vigilanza tecnica sono calcolati in funzione del tempo im- piegato. 2 Fungono da base di calcolo le tariffe correnti applicate nell’industria privata per lavori equivalenti. 3 L’Ispettorato rilascia fattura direttamente all’impresa. In caso di controversie, de- cide l’Ufficio federale.

Art. 32 Scadenza 1 Emolumenti e spese devono essere saldati entro 30 giorni dal passaggio in giudi- cato della decisione, salvo disposizione contraria. In caso di ritardo si applica un interesse del 5 per cento.

2 L’emolumento per la vigilanza sull’esercizio secondo l’articolo 30 capoverso 1

lettera b dev’essere versato entro il 30 giugno dell’anno in corso.

Art. 33 Prescrizione 1 Il credito inerente agli emolumenti si prescrive in cinque anni dall’esigibilità.

2 La prescrizione è interrotta da ogni atto amministrativo mediante il quale è fatto valere il credito nei confronti del debitore.

Sezione 8: Organizzazione

Art. 34 Ispettorato 1 L’Ispettorato è un servizio speciale dell’Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT) e ha una contabilità propria. I dettagli sono regolati in un contratto tra l’Uf- ficio federale e l’ASIT.

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2 L’Ispettorato tratta direttamente con imprese, autorità e terzi. In caso di controver- sie decide l’Ufficio federale.

Art. 35 Commissione di sicurezza 1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (Dipartimento) istituisce una commissione federale per la sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (commissione di sicurezza) composta di tre fino a cinque membri e ne designa il presidente. Per il rimanente, la commissione si costi- tuisce da sola.

2 La commissione di sicurezza:

a. esprime il suo parere sulle questioni che le vengono sottoposte dall’autorità di vigilanza o dall’istanza di ricorso; b. segue lo sviluppo della scienza e della tecnica in materia di sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e fa proposte all’Ufficio federale e all’Ispet- torato; c. si esprime sui progetti di prescrizioni in materia di sicurezza.

3 Se necessario, consulta le imprese o i rappresentanti del settore interessati.

4 Il segretariato della commissione di sicurezza è gestito dall’Ispettorato.

Sezione 9: Disposizioni penali

Art. 36 Chiunque: a. non adempie l’obbligo di informare conformemente all’articolo 24 capover- so 3; b. non fornisce le informazioni richieste all’articolo 24 capoverso 4 o le forni- sce incomplete o in modo non conforme al vero; c. senza il consenso dell’autorità di vigilanza avvia lavori di costruzione ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 o non rispetta le condizioni e gli oneri vincolati al consenso; d. non adempie, nonostante le ingiunzioni, l’obbligo di informare ai sensi dell’articolo 26 capoverso 4 è punibile giusta l’articolo 45 della legge.

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Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 37 Abrogazione del diritto vigente L’ordinanza dell’11 settembre 19688 sugli impianti di trasporto in condotta è abro- gata.

Art. 38 Disposizioni transitorie 1 Le imprese che esercitano impianti di trasporto in condotta già esistenti devono adeguare i regolamenti d’esercizio alle prescrizioni secondo l’articolo 22 e sotto- metterli per verifica all’Ispettorato entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 2 Le imprese che esercitano impianti di trasporto in condotta già esistenti devono informare i proprietari fondiari per la prima volta giusta l’articolo 26 capoverso 4 entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 39 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.

2 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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8 RU 1968 1120, 1976 789, 1979 969, 1983 600, 1986 1436, 1991 748, 1993 879 2609, 1996 2418

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