AS 2000 80
Ordinanza dell'Assemblea federale sull'impiego del prodotto dell'IVA negli anni 2000-2003
Ordinanza dell’Assemblea federale sull’impiego del prodotto dell’IVA negli anni 2000-2003
del 16 dicembre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 196 numero 14 capoverso 2 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale, ordina:
Art. 1 Negli anni 2000-2003 il 5 per cento del prodotto dell’imposta sul valore aggiunto secondo l’articolo 130 capoverso 2 della Costituzione federale sarà impiegato per ridurre i premi dell’assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori.
Art. 2
1 La presente ordinanza dell’Assemblea federale non sottostà al referendum.
2 Entra in vigore il 1° gennaio 2000.
Consiglio degli Stati, 7 dicembre 1999 Consiglio nazionale, 16 dicembre 1999 Il presidente, Schmid Carlo Il presidente, Seiler Il segretario, Lanz Il segretario, Anliker
RS 641.204
80 2000-0060