AS 2000 818
Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Ecuador
Traduzione 1 Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’Ecuador
Concluso il 4 luglio 1997 Approvato dall’Assemblea federale il 24 settembre 19982 Ratificato con strumenti scambiati il 19 gennaio 1999 Entrato in vigore il 19 gennaio 1999
La Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’Ecuador in seguito le Parti contraenti, nell’intento di concludere un trattato di assistenza giudiziaria in materia penale e pertanto di cooperare più efficacemente alla ricerca, al perseguimento e alla repres- sione di reati, hanno convenuto quanto segue:
Titolo I: Disposizioni generali
Art. 1 Obbligo di accordare l’assistenza 1. Le Parti contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi la massima assistenza giudiziaria in tutti i procedimenti rela- tivi a reati la cui repressione è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato ri- chiedente. 2. L’assistenza giudiziaria comprende tutti i provvedimenti presi nello Stato richie- dente ai fini di un procedimento penale, in particolare: a) l’accettazione di testimonianze o altre deposizioni; b) la produzione di documenti, incarti o mezzi probatori; c) lo scambio di informazioni; d) la perquisizione; e) il sequestro; f) la consegna di atti procedurali.
RS 0.351.932.7
1 Dal testo originale francese (RO 2000 818).
2 RU 2000 817
818 1999-5566
Assistenza giudiziaria in materia penale. Trattato con l’Ecuador RU 2000
Art. 2 Inapplicabilità Il presente Trattato non è applicabile: a) all’estradizione, all’arresto o alla ricerca di persone perseguite o riconosciute colpevoli di reato; b) all’esecuzione di sentenze penali; c) a procedimenti concernenti, per la Svizzera, reati militari e, per l’Ecuador, reati militari e di polizia che non costituiscono reati di diritto comune.
Art. 3 Motivi per il rifiuto o il differimento dell’assistenza giudiziaria
1. L’assistenza giudiziaria può essere negata se:
a) la domanda si riferisce a reati che lo Stato richiesto considera reati politici o reati connessi con quelli politici, oppure reati fiscali; lo Stato richiesto può tuttavia dare seguito alla domanda se l’indagine o il procedimento concerne una frode fiscale; b) lo Stato richiesto ritiene che l’esecuzione della domanda possa compromet- tere sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali del pro- prio Paese; c) la domanda si riferisce a fatti in base ai quali una persona è stata definitiva- mente assolta o condannata nello Stato richiesto per un reato sostanzial- mente simile e, nel caso sia stata inflitta una pena, questa sia in corso di ese- cuzione o sia già stata eseguita. 2. Lo Stato richiesto può differire l’assistenza giudiziaria se l’esecuzione della do- manda pregiudica un procedimento penale in corso in detto Stato. 3. Prima di negare o differire l’assistenza giudiziaria conformemente al presente ar- ticolo, lo Stato richiesto: a) comunica immediatamente allo Stato richiedente il motivo del rifiuto o del differimento dell’assistenza giudiziaria, e b) verifica se l’assistenza giudiziaria può essere accordata alle condizioni che esso giudica necessarie. In tal caso, le condizioni devono essere rispettate nello Stato richiedente.
Titolo II: Ottenimento dei mezzi di prova
Art. 4 Diritto applicabile
1. La domanda è eseguita secondo il diritto dello Stato richiesto.
2. Se lo Stato richiedente desidera che sia applicato un procedimento specifico
nell’esecuzione della domanda d’assistenza, ne fa espressa richiesta e lo Stato ri- chiesto, se il proprio diritto non vi si oppone, ne dà seguito.
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Art. 5 Misure coercitive L’esecuzione di una domanda implicante misure coercitive può essere respinta se i fatti indicati nella domanda non corrispondono agli elementi oggettivi costitutivi di un reato secondo il diritto dello Stato richiesto, nella misura in cui si suppone che il reato sia stato ivi commesso.
Art. 6 Misure provvisorie Su richiesta espressa dello Stato richiedente e se la domanda adempie le condizioni necessarie secondo il diritto dello Stato richiesto, l’autorità competente di quest’ulti- mo ordina misure provvisorie al fine di mantenere una situazione esistente, di pro- teggere interessi giuridici minacciati o di preservare mezzi di prova.
Art. 7 Uso limitato Nello Stato richiedente, le informazioni ottenute mediante assistenza non possono essere utilizzate ai fini delle indagini, né prodotte come mezzi di prova in un proce- dimento relativo a un reato per cui è esclusa l’assistenza. Qualsiasi altro uso delle informazioni sottostà all’assenso preventivo dell’Autorità centrale/nazionale dello Stato richiesto.
Art. 8 Presenza di persone che partecipano al procedimento Su richiesta espressa dello Stato richiedente, l’Autorità centrale/nazionale dello Stato richiesto lo informa in merito alla data e al luogo dell’esecuzione della do- manda. Le autorità e le persone in causa possono presenziare all’esecuzione, se lo Stato richiesto acconsente.
Art. 9 Deposizioni di testimoni nello Stato richiesto 1. I testimoni sono uditi conformemente al diritto dello Stato richiesto. Tuttavia essi possono rifiutare di testimoniare se è ammesso dal diritto dello Stato richiedente o dello Stato richiesto. 2. Nella misura in cui il rifiuto di testimoniare si fonda sul diritto dello Stato richie- dente, lo Stato richiesto gli trasmette l’incarto per conoscenza e per decisione moti- vata dalle autorità giudiziarie. 3. Se fa valere un diritto di rifiutare la testimonianza, il testimone non può, per tale ragione, essere oggetto di alcuna sanzione legale nello Stato richiedente.
Art. 10 Consegna di atti, incarti o mezzi di prova 1. Lo Stato richiesto trasmette copie o fotocopie certificate conformi di atti, incarti o mezzi di prova richiesti. Se lo Stato richiedente domanda espressamente la consegna degli originali, lo Stato richiesto ottempera alla domanda nella misura del possibile. 2. I diritti fatti valere da terzi nello Stato richiesto in merito ad atti, incarti o mezzi di prova non impediscono la loro consegna allo Stato richiedente.
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3. Lo Stato richiedente deve restituire gli originali di detti documenti non appena possibile, il più tardi però alla chiusura del procedimento, a meno che lo Stato ri- chiesto non vi rinunci.
Art. 11 Incarti di giudici istruttori o di tribunali Lo Stato richiesto mette a disposizione delle autorità dello Stato richiedente gli ori- ginali o le copie certificate conformi di incarti di giudici istruttori o di tribunali – comprese sentenze e decisioni – alle stesse condizioni e nella stessa misura come avviene per le proprie autorità, se detti documenti sono importanti per un procedi- mento giudiziario.
Art. 12 Casellario giudiziale e scambio di notificazioni di condanna 1. Lo Stato richiesto trasmette, nella misura in cui le sue autorità possono ottenerli in casi simili, gli estratti del casellario giudiziale o qualsiasi informazione relativa al medesimo chiesti dallo Stato richiedente per una causa penale. 2. Negli altri casi non previsti al paragrafo 1 del presente articolo, a siffatta domanda è dato seguito alle condizioni previste dalla legislazione, dai regolamenti o dalla prassi dello Stato richiesto. 3. Almeno una volta all’anno, ciascuna Parte contraente dà all’altra Parte notifica- zione delle sentenze penali e delle misure successive che concernono i cittadini di tale Parte contraente e che sono stati oggetto di un’iscrizione nel casellario giudi- ziale.
Art. 13 Denuncia in vista di perseguimento o di confisca 1. Ciascuna denuncia trasmessa da una Parte contraente in vista del perseguimento davanti ai tribunali dell’altra Parte o di confisca di beni provenienti da un reato è oggetto di comunicazione tra le Autorità centrali/nazionali. 2. L’Autorità centrale/nazionale dello Stato richiesto fa conoscere il seguito dato a detta denuncia e all’occorrenza trasmette copia della decisione presa. 3. Le disposizioni dell’articolo 25 si applicano alle denunce di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Titolo III: Consegna di atti procedurali e di decisioni giudiziarie, comparizioni
Art. 14 Consegna di atti procedurali e di decisioni giudiziarie 1. Lo Stato richiesto provvede alla consegna di atti procedurali e di decisioni giudi- ziarie che gli saranno trasmessi a questo scopo dallo Stato richiedente. 2. La consegna può essere effettuata per semplice trasmissione dell’atto o della deci- sione al destinatario. Se lo Stato richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato richie-
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sto effettua la consegna in una delle forme previste nella sua legislazione per tra- smissioni analoghe o in una forma speciale compatibile con la sua legislazione. 3. La prova della consegna avviene mediante una ricevuta datata e firmata dal desti- natario o una dichiarazione dello Stato richiesto accertante il fatto, la forma e la data della consegna. L’uno o l’altro di questi documenti è trasmesso senza indugio allo Stato richiedente. Su domanda di quest’ultimo, lo Stato richiesto precisa se la con- segna è stata effettuata conformemente alla sua legge. Se la consegna non ha avuto luogo, lo Stato richiesto ne comunica senza indugio il motivo allo Stato richiedente.
4. La domanda per la consegna di una citazione a comparire per una persona impu-
tata o accusata che si trova nello Stato richiesto deve giungere all’Autorità centra- le/nazionale di quest’ultimo il più tardi 30 giorni prima della data stabilita per la comparizione.
Art. 15 Comparizione di testimoni o esperti nello Stato richiedente 1. Se lo Stato richiesto ritiene che la comparizione personale di un testimone o di un esperto davanti alle sue autorità giudiziarie sia particolarmente necessaria, ne fa menzione nella domanda di consegna della citazione e lo Stato richiesto invita il te- stimonio o l’esperto a comparire. 2. Se una domanda è presentata per tale scopo, lo Stato richiesto può concedere un anticipo al testimone o all’esperto. L’anticipo va menzionato nella citazione e rim- borsato dallo Stato richiedente.
Art. 16 Non comparizione e indennità 1. Il testimone o l’esperto che non ottempera a una citazione a comparire, di cui è stata sollecitata la consegna, non può essere sottoposto ad alcuna sanzione o misura coercitiva anche se la citazione contiene ingiunzioni, salvo che si rechi poi sponta- neamente sul territorio dello Stato richiedente e ivi sia regolarmente citato di nuovo. 2. Le indennità da versare nonché le spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare al testimone o all’esperto dallo Stato richiedente sono calcolate a partire dal luogo di residenza e accordate secondo aliquote almeno uguali a quelle previste nelle tariffe e nei regolamenti in vigore nello Stato ove l’audizione deve avere luogo.
Art. 17 Salvacondotto 1. Nessun testimonio o esperto, di qualsiasi cittadinanza, che compare su citazione davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente può essere perseguito né de- tenuto né sottoposto ad alcuna restrizione della libertà personale sul territorio di detto Stato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto. 2. Nessuna persona, di qualsiasi cittadinanza, citata davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per rispondere di fatti per i quali è oggetto di perseguimento può essere perseguita né detenuta né sottoposta ad alcuna restrizione della libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato ri- chiesto e non indicati nella citazione.
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3. L’immunità prevista nel presente articolo cessa quando il testimone, l’esperto o la persona in questione, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente durante quindici giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più richiesta dalle autorità giudiziarie, è nondimeno rimasto su questo territorio oppure vi è ritornato dopo averlo lasciato.
Art. 18 Testimonianza nello Stato richiedente 1. La persona che compare su citazione nello Stato richiedente non può essere co- stretta a testimoniare o a produrre mezzi probatori se il diritto di una delle Parti contraenti le consente di rifiutare.
2. Gli articoli 7 e 9 paragrafi 2 e 3 si applicano per analogia.
Art. 19 Consegna di detenuti 1. Qualsiasi persona detenuta, di cui lo Stato richiedente domanda la comparizione personale in qualità di testimone o per un confronto, è consegnata temporaneamente sul territorio in cui deve aver luogo l’audizione a condizione che sia riconsegnata nel termine indicato dallo Stato richiesto e fatte salve le disposizioni dell’artico- lo 17, nella misura in cui queste possano essere applicate.
2. La consegna può essere rifiutata se:
a) la persona detenuta non vi acconsente; b) la sua presenza è necessaria in un procedimento penale in corso sul territorio dello Stato richiesto; c) la consegna è suscettibile di prolungare la sua detenzione, oppure d) altre considerazioni imperative si oppongono alla sua consegna nello Stato richiedente. 3. La persona consegnata deve restare in detenzione sul territorio dello Stato richie- dente, salvo che lo Stato richiesto ne domandi la messa in libertà.
Titolo IV: Procedura
Art. 20 Autorità centrale/nazionale 1. Per l’applicazione del presente Trattato, l’Autorità centrale/nazionale in Svizzera è l’Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia e in Ecuador la Corte suprema di giustizia. 2. L’Autorità centrale/nazionale dello Stato richiedente presenta le domande di assi- stenza giudiziaria di cui nel presente Trattato emanate dai suoi tribunali e dalle sue autorità. 3. Le Autorità centrali/nazionali delle due Parti contraenti comunicano direttamente tra di loro.
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Art. 21 Contenuto della domanda
1. La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:
a) l’autorità che la presenta; b) l’oggetto e il motivo della domanda; c) nella misura del possibile, l’identità e la cittadinanza della persona in que- stione; d) all’occorrenza, il nome e l’indirizzo del destinatario; e) una descrizione dei fatti (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che danno luogo all’indagine nello Stato richiedente, eccettuato se si tratta di una domanda di consegna ai sensi dell’articolo 14.
2. Inoltre deve contenere:
a) in caso di applicazione del diritto straniero al momento dell’esecuzione (art. 4 par. 2), il testo delle disposizioni legali applicabili nello Stato richie- dente e il motivo della sua applicazione; b) in caso di presenza di persone che partecipano al procedimento (art. 8), la designazione della persona che deve assistere all’esecuzione della domanda e il motivo della presenza; c) in caso di consegna di atti procedurali e di citazioni (art. 14 e 15), il nome e l’indirizzo del destinatario degli atti e delle citazioni da consegnare; d) in caso di citazione di testimoni o di esperti, l’ammontare approssimativo delle indennità da versare e delle spese di viaggio e di soggiorno da rimbor- sare nonché l’indicazione che lo Stato richiedente prende a carico le spese e le indennità e versa, se richiesto, un anticipo; e) in caso di consegna di persone detenute (art. 19), il loro nome.
Art. 22 Esecuzione della domanda 1. Se la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, l’Autorità centrale/nazionale dello Stato richiesto ne dà avviso senza indugio all’Autorità cen- trale/nazionale dello Stato richiedente e chiede una modifica o un complemento della domanda. È riservata l’adozione di misure provvisorie ai sensi dell’articolo 6. 2. Se la domanda risulta conforme al Trattato, l’Autorità centrale/nazionale dello Stato richiesto la trasmette immediatamente all’autorità competente. 3. Eseguita la domanda, l’autorità competente trasmette all’Autorità centrale/nazio- nale dello Stato richiesto la domanda come anche le informazioni e i mezzi di prova ottenuti. L’Autorità centrale/nazionale si accerta che l’esecuzione sia completa e fe- dele e comunica i risultati all’Autorità centrale/nazionale dello Stato richiedente.
Art. 23 Motivazione del rifiuto Qualsiasi rifiuto totale o parziale dell’assistenza giudiziaria deve essere motivato.
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Art. 24 Esenzione dalla legalizzazione e dall’autenticazione 1. Gli atti, incarti o mezzi di prova trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti da qualsiasi formalità di legalizzazione o autenticazione. 2. Gli atti, incarti o mezzi di prova trasmessi dall’Autorità centrale/nazionale dello Stato richiesto sono accettati come prove senza altra giustificazione o attestato di autenticità.
Art. 25 Lingua 1. Le domande ai sensi del presente Trattato e gli atti allegati sono redatti nella lin- gua ufficiale dell’autorità incaricata dell’esecuzione della domanda, tranne nel caso di consegna non formale di documenti procedurali conformemente all’articolo 14 paragrafo 1. 2. La traduzione dei documenti allestiti o ottenuti nel quadro dell’esecuzione della domanda è a carico dello Stato richiedente.
Art. 26 Spese d’esecuzione della domanda 1. Lo Stato richiedente rimborsa, su domanda dello Stato richiesto, unicamente le spese seguenti causate dall’esecuzione di una domanda: a) indennità, spese di viaggio e spese per testimoni e eventuali loro rappresen- tanti; b) spese relative alla consegna delle persone detenute; c) onorari, spese di viaggio e tutte le altre spese per esperti. 2. Se risulta che l’esecuzione della domanda è connessa con spese straordinarie, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente per stabilire a quali condizioni sarà assoggettata l’esecuzione della domanda.
Titolo V: Disposizioni finali
Art. 27 Effetti su altri accordi o convenzioni e sulla legislazione nazionale Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano la continuazione dell’assi- stenza giudiziaria che le Parti contraenti hanno concluso o potrebbero concludere in altri accordi o convenzioni o che risulterebbe dalla legislazione nazionale.
Art. 28 Consultazioni Nei casi in cui non è applicato il presente Trattato, le Autorità centrali/nazionali si consultano per trovare una soluzione di comune intesa.
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Art. 29 Scambio di opinioni e composizione delle controversie 1. Se lo ritengono utile, le Autorità centrali/nazionali hanno scambi di opinioni, scritte o orali, sull’applicazione o sull’esecuzione del presente Trattato, sia in modo generale, sia in un caso particolare. 2. Se le Autorità centrali/nazionali non riescono a comporre una controversia entro dodici mesi dal momento che è sorta, la controversia è sottoposta, su richiesta di una delle Parti contraenti, a un tribunale arbitrale composto di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati cooptano un presi- dente che non deve essere cittadino di una Parte contraente. 3. Se una delle Parti contraenti non ha designato l’arbitro e non ha dato seguito all’invito dell’altra Parte contraente di procedere entro due mesi a questa designa- zione, l’arbitro è nominato, su richiesta di quest’ultima Parte contraente, dal Presi- dente della Corte internazionale di Giustizia. 4. Se i due arbitri non possono accordarsi sulla scelta del presidente entro due mesi dalla loro designazione, il presidente è nominato, su richiesta di una delle due Parti contraenti, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia. 5. Se, nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il mandato oppure è cittadino di una delle Parti contraenti, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo è impedito o cittadino di una delle Parti contraenti, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di nessuna Parte contraente. 6. Se le Parti contraenti non convengono altrimenti, il tribunale arbitrale fissa la propria procedura. 7. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e obbligatorie per le Parti con- traenti.
Art. 30 Entrata in vigore e denuncia 1. Il presente Trattato entra in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratificazione.
2. Una Parte contraente può denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento
mediante notificazione scritta all’altra Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notificazione.
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In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno fir- mato il presente Trattato.
Fatto a Quito, il 4 luglio 1997, nelle lingue francese e spagnola, entrambi i testi fa- centi parimente fede.
Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica dell’Ecuador: Pierre von Graffenried José Ayala Lasso