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AS 2000 83

Ordinanza del Tribunale federale delle assicurazioni relativa all'applicazione della legge sull'archiviazione

Ordinanza del Tribunale federale delle assicurazioni relativa all’applicazione della legge sull’archiviazione

del 26 ottobre 1999

Il Tribunale federale delle assicurazioni, visto l’articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 26 giugno 1998 1 sull’archivia- zione (legge sull’archiviazione), ordina:

Art. 1 Gli articoli 1-4 e 6-15 dell’ordinanza del 27 settembre 19992 del Tribunale federale relativi all’applicazione della legge sull’archiviazione si applicano per analogia al Tribunale federale delle assicurazioni.

Art. 2 La direzione del tribunale stabilisce tramite direttive interne le modalità necessarie per assicurare che gli archivi siano conservati e resi accessibili in modo sicuro ed adeguato.

Art. 3 1 Contro il diniego o la restrizione della consultazione può essere proposto ricorso dinanzi alla direzione del tribunale; la decisione di quest’ultima è definitiva. 2 La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa3.

Art. 4 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

26 ottobre 1999 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni: Il presidente, Meyer Il segretario generale, Medici

1845

RS 152.22