AS 2000 889
Ordinanza sull'assicurazione malattie
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAmal)
Modifica del 23 febbraio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come se- gue:
Art. 27 1 Le decisioni in materia di assicurazione sociale contro le malattie emesse dalle autorità cantonali di ricorso, dai tribunali cantonali delle assicurazioni (art. 86 LA- Mal) e dai tribunali arbitrali (art. 89 LAMal) devono essere comunicate all’UFAS. 2 Contro queste decisioni l’UFAS può interporre ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (art. 103 e 132 della legge federale sull’orga- nizzazione giudiziaria2.
Art. 28 cpv. 1, 1 bis, 1ter, 1quater e 5 1 Al fine della vigilanza sull’esecuzione della legge, gli assicuratori comunicano ogni anno all’UFAS, unitamente ai rapporti e ai conti giusta l’articolo 21 capoverso 4 della legge, i dati riscontrati nell’ambito della fatturazione delle prestazioni e dell’attività assicurativa. 1bis I dati servono a:
a. verificare l’applicazione uniforme della legge; b. analizzare l’evoluzione dei costi; c. controllare l’economicità delle prestazioni fornite (controllo statistico dei costi secondo il sesso, l’età, il domicilio, i fornitori di prestazioni); d. garantire la parità di trattamento degli assicurati; e. garantire che le differenze di premio corrispondano alle differenze dei costi cantonali e regionali e che le risorse dell’assicurazione sociale siano utiliz- zate esclusivamente per i suoi scopi; f. approntare le basi decisionali per eseguire i provvedimenti ordinari o straor- dinari previsti dalla legge, intesi ad arginare l’evoluzione dei costi;
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g. analizzare gli effetti della legge e predisporre le basi decisionali per le mo- difiche della legge e della sua relativa esecuzione che si rendessero necessa- rie. 1ter L’UFAS provvede affinché la fornitura dei dati necessari provochi agli assicu- ratori il minore aggravio di lavoro possibile. Mette a disposizione degli organismi preposti all’esecuzione della legge i risultati delle rilevazioni, tenuto conto delle prescrizioni legali sulla protezione dei dati. 1quater Gli assicuratori comunicano annualmente all’UFAS, per ogni assicurato e in forma anonima, i seguenti dati amministrativi riguardo all’esecuzione della legge: a. l’età, il sesso e il domicilio degli assicurati; b. le ammissioni, le dimissioni e i decessi; c. i rami d’assicurazione sottoscritti nell’ambito dell’assicurazione sociale ma- lattie, con indicazione dell’ammontare dei premi e della franchigia; d. l’entità, il genere e i costi delle prestazioni ottenute dagli assicurati durante un intero anno; e. i fornitori di queste prestazioni; f. l’ammontare riscosso della partecipazione ai costi. 5 L’UFAS, consultati gli assicuratori, stabilisce direttive sulle misure di cui ai capo- versi 1, 1bis, 1ter, 1quater e 2-4.
Art. 62 Designazione separata di determinate analisi
1 Il dipartimento designa le analisi che:
a. possono essere eseguite nell’ambito delle cure di base dai laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 1; b. possono essere prescritte dai chiropratici conformemente all’articolo 25 ca- poverso 2 lettera b della legge; c. possono essere prescritte dalle levatrici conformemente all’articolo 29 capo- verso 2 lettera a della legge. 2 Il dipartimento designa le analisi eseguite nel laboratorio del medico per le quali la tariffa può essere stabilita conformemente agli articoli 46 e 48 della legge.
Art. 80 cpv. 1 e 3 periodo introduttivo e lettere b e c 1 Per quanto riguarda i loro collocamenti, le casse malati provvedono a garantire la sicurezza finanziaria, a mantenere le liquidità necessarie e a ripartire i rischi in modo equilibrato, tenendo conto d’un re ndimento appropriato. 3 Per le casse malati sono ammessi i seguenti collocamenti in franchi svizzeri, in eu- ro, in lire sterline, in dollari americani e in yen: b. titoli di credito e altri collocamenti quotati in borsa di cui al massimo un quarto in collocamenti all’estero e il 5 per cento al massimo dei collocamenti della cassa malati per singola società;
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c. collocamenti in Svizzera sotto forma d’immobili e di prestiti garantiti da pe- gno immobiliare, compresi gli immobili e i locali amministrativi necessari all’attività della cassa malati, fino al 40 per cento dei collocamenti della me- desima come pure partecipazioni in società immobiliari fino al 5 per cento dei collocamenti della cassa malati;
Art. 95 cpv. 1 bis e 3 1bis L’assicuratore deve stabilire l’ammontare della riduzione del premio in base alle esigenze attuariali. In particolare provvede affinché la riduzione per anno civile non superi il rischio supplementare di partecipare ai costi assunto dagli assicurati che hanno scelto franchigie opzionali.
3 Abrogato
II
Disposizione transitoria 1 Entro il 31 ottobre 2000, gli assicuratori devono informare per scritto ogni assicu- rato in merito ai nuovi tassi massimi di riduzione dei premi delle assicurazioni con franchigie opzionali come pure in merito alle modalità del cambiamento della fran- chigia (cpv. 2). 2 Gli assicurati con franchigia opzionale possono scegliere una franchgia inferiore per il 1° gennaio 2001 oppure passare all’assicurazione ordinaria previa comunica- zione scritta all’assicuratore entro il 30 novembre 2000.
3 Se comporta nel 2001 un premio più alto rispetto a quello del 2000, il cambia-
mento di cui al capoverso 2 per l’assicurato con franchigia opzionale vale pure come aumento del premio ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 della legge, se l’assicuratore non aumenta i premi dell’assicurazione ordinaria nel luogo di domicilio della perso- na interessata.
III 1 Eccettuato il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.
2 La modifica dell’articolo 95 capoversi 1bis e 3 entra in vigore il 1° gennaio 2001.
23 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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