AS 2000 92
Ordinanza del DDPS sull'organizzazione dell'esercito
Ordinanza del DDPS sull’organizzazione dell’esercito (OOE-DDPS)
Modifica del 30 novembre 1999
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 19 dicembre 19941 sull’organizzazione dell’esercito è modificata come segue:
Art. 17 cpv. 5 e 6
5 Il personale di Swisscom è incorporato nelle formazioni della brigata Telecom.
6 Il personale tecnico delle centrali idroelettriche (personale d’esercizio degli sbar- ramenti) è incorporato nelle compagnie di informatori delle Forze aeree per occupa- re i posti dell’allarme acqua.
Art. 18 cpv. 2 lett. d 2 Eccezionalmente, sono segnatamente trasferiti gli specialisti e gli aiuti di comando seguenti: d. gli specialisti di informatica, di crittologia e di lingue (come secondo impie- go): alle truppe di trasmissione
Art. 21 cpv. 2 2 Negli stati maggiori delle Grandi Unità con truppe subordinate in cui sono incor- porati militari donne (corpi d’armata di campagna, corpo d’armata di montagna, Forze aeree, divisioni o brigate territoriali, brigata di trasmissione, brigata d’avia- zione, brigata d’aerodromo, brigata d’informatica), deve essere incorporato e desi- gnato almeno un ufficiale superiore donna, in una qualsiasi funzione secondo le ta- belle dell’effettivo regolamentare dell’esercito, che si impegni in duplice funzione per tutte le questioni e gli interessi delle donne incorporate.
1 RS 513.111
92 1999-5303
Organizzazione dell’esercito RU 2000
Art. 22 Le funzioni del personale di servizio della riserva di personale (art. 21 lett. a OOE) sono stabilite nelle tabelle dell’effettivo regolamentare della riserva di personale (appendice 62).
Art. 27 Abrogato
II Le appendici 1 a 63 sono modificate secondo la versione qui annessa4.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
30 novembre 1999 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ogi
1795
2 Non pubblicata nella RU.
3 Non pubblicate nella RU.
4 Non pubblicata nella RU.
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