AS 2000 937
Ordinanza sul montaggio di apparecchi nel 2000 per l'esecuzione della legge sul traffico pesante
Ordinanza sul montaggio di apparecchi, nel corso del 2000, per l’esecuzione della legge sul traffico pesante
Modifica del 6 marzo 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 dicembre 19991 sul montaggio di apparecchi, nel corso del 2000, per l’esecuzione della legge sul traffico pesante è modificata come segue:
Art. 2 Consegna gratuita dell’apparecchio di rilevazione
1 Per il primo equipaggiamento, la Direzione generale delle dogane consegna gra-
tuitamente ai detentori un apparecchio di rilevazione per ogni autoveicolo assogget- tato all’obbligo del montaggio. 2 Gli apparecchi di rilevazione che non vengono montati entro un termine di sei mesi o che non sono più utilizzati devono essere restituiti alla Direzione generale delle dogane. 3 Gli apparecchi di rilevazione consegnati gratuitamente dalla Direzione generale delle dogane non possono essere ceduti in regalo, venduti, noleggiati né prestati. Le infrazioni sono punite con una multa sino a 5000 franchi. 4 Le spese per il montaggio dell’apparecchio di rilevazione vanno a carico del de- tentore.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.
6 marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 641.814.1; RU 2000 341
2000-0602 937