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AS 2000 94

Ordinanza concernente la franchigia di porto militare

Ordinanza concernente la franchigia di porto militare

del 26 novembre 1999

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l’articolo 3 dell’ordinanza del 24 novembre 19991 concernente il Servizio della posta da campo, ordina:

Sezione 1: Scopo e campo d’applicazione

Art. 1 Scopo La presente ordinanza regola il genere e l’entità della franchigia di porto militare e designa gli aventi diritto. Essa stabilisce le convenzioni e le modalità di pagamento che ne derivano.

Art. 2 Campo d’applicazione

1 La franchigia di porto per il trasporto di invii si applica:

a. ai militari in servizio, per gli invii personali che ricevono o che spediscono, nonché per i loro invii militari; b. ai militari che non sono in servizio, per gli invii militari che spediscono; c. ai comandi dell’esercito per gli invii militari che spediscono.

2 La franchigia di porto è limitata al territorio della Svizzera.

3 La franchigia di porto in occasione di impieghi all’estero è regolata separatamente in ogni singolo caso.

Sezione 2: Definizioni e franchigia di porto

Art. 3 Invii militari Sono considerati invii militari: a. gli invii spediti da militari in servizio o fuori del servizio, nell’esclusivo in- teresse del servizio o dell’istruzione militare volontaria fuori del servizio, a comandi e a uffici delle amministrazioni militari; b. gli invii dei comandi dell’esercito.

RS 513.316.2 1 RS 513.316; RU 1999 3538

94 1999-5985

Franchigia di porto militare RU 2000

Art. 4 Invii personali Sono considerati invii personali quelli che concernono affari personali del militare o sono destinati al suo uso personale e la cui spedizione è resa necessaria dalla sua assenza a causa del servizio militare.

Art. 5 Militari 1 Sono considerati militari tutte le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare dal reclutamento sino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare. 2 In merito alla franchigia di porto, i membri del Servizio della Croce Rossa sono equiparati ai militari.

Art. 6 Comandi dell’esercito Sono considerati comandi dell’esercito: a. il comando degli stati maggiori e delle unità dell’esercito; b. il comando delle scuole e dei corsi militari.

Art. 7 Franchigia di porto 1 I militari hanno diritto alla franchigia di porto per gli invii non iscritti della posta- lettere e di pacchi. Il limite di peso è regolato nell’ordine postale. 2 I comandi dell’esercito beneficiano della franchigia di porto per gli invii e per le prestazioni di servizio delle categorie seguenti: a. invii della posta-lettere non raccomandati e raccomandati; b. pacchi, incluse le prestazioni supplementari secondo l’ordine postale, fino a

30 kg;

c. invii con valore dichiarato; d. invii ricevuti non o insufficientemente affrancati; e. invii rispediti o rimandati all’origine; f. domande di ricerche.

Sezione 3: Disposizioni particolari

Art. 8 Condizioni formali 1 Il capo del Servizio della posta da campo dell’esercito stabilisce, d’intesa con il Gruppo della logistica dello Stato maggiore generale, le condizioni formali per gli invii che beneficiano della franchigia di porto.

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2 Gli invii che non rispondono alle condizioni formali previste sono soggetti alle tasse ordinarie. Se la lacuna formale viene constatata durante la spedizione, gli invii sono trattati come non affrancati.

3 È fatto salvo il procedimento penale.

Art. 9 Invii insufficientemente affrancati I comandi dell’esercito che ricevono invii non o insufficientemente affrancati, indi- cano il mittente alla direzione del Servizio della posta da campo o ad altri operatori, affinché possano riscuotere posticipatamente le pertinenti tasse.

Art. 10 Militari fuori della formazione di truppa 1 I militari che prestano servizio fuori della formazione di truppa devono consegnare i loro invii personali allo sportello postale presentando l’ordine di marcia. 2 A richiesta degli organi postali, i militari devono giustificare, presentando l’ordine di marcia, il loro diritto alla franchigia di porto anche in occasione della ricezione di invii personali non affrancati che ricevono.

Art. 11 Divieto di cedere il diritto alla franchigia di porto I comandi dell’esercito e i militari non sono autorizzati a offrire, a chi non ne ha il diritto, la possibilità di spedire invii in franchigia di porto.

Art. 12 Responsabilità Il Servizio della posta da campo risponde dei danni e delle perdite conformemente alle disposizioni della legge militare2.

Art. 13 Tutela del segreto La direzione del Servizio della posta da campo prende le misure necessarie, affinché siano rispettate le prescrizioni sulla tutela del segreto militare. Occorre segnatamente impedire che siano divulgate informazioni sull’organizzazione dell’esercito per il tramite del Servizio della posta da campo.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 14 Esecuzione Le prestazioni e le modalità di pagamento sono stabilite in una convenzione tra il Gruppo della logistica dello Stato maggiore generale, l’Ufficio federale delle inten- denze delle Forze terrestri e la Posta Svizzera o un altro operatore.

2 RS 510.10

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Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

26 novembre 1999 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ogi

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